01.05.2013 Views

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Il richiedente allega alla domanda di rinnovo un elenco di tutti i dati relativi al<br />

principio attivo ottenuti successivamente all'iscrizione di detto principio attivo<br />

nell'allegato I e dimostra che le conclusioni della valutazione iniziale sono ancora<br />

valide. In qualunque momento l'autorità valutatrice può chiedere al richiedente di<br />

trasmettere i dati indicati nell'elenco.<br />

2. Entro un mese dal ricevimento della domanda l'Agenzia può notificare all'autorità<br />

competente responsabile della valutazione iniziale della domanda di iscrizione<br />

nell'allegato I che la domanda è disponibile nella banca dati dell'Agenzia.<br />

3. Entro due mesi dal ricevimento della domanda, l'Agenzia convalida la domanda se<br />

questa rispetta i seguenti requisiti:<br />

a) sono state <strong>fo</strong>rnite le in<strong>fo</strong>rmazioni di cui al paragra<strong>fo</strong> 1;<br />

b) è accompagnata dal pagamento delle tariffe di cui all'articolo 70.<br />

La convalida non comprende una valutazione della qualità o dell'idoneità dei dati<br />

presentati o delle motivazioni addotte per la modifica dei requisiti in materia di dati.<br />

4. Qualora l'Agenzia ritenga che la domanda è incompleta, comunica al richiedente<br />

quali in<strong>fo</strong>rmazioni supplementari sono necessarie per la convalida della domanda e<br />

stabilisce un termine ragionevole per la presentazione di dette in<strong>fo</strong>rmazioni.<br />

Entro due mesi dal ricevimento delle in<strong>fo</strong>rmazioni supplementari l'Agenzia decide se<br />

queste sono sufficienti per la convalida della domanda.<br />

Qualora il richiedente non invii le in<strong>fo</strong>rmazioni richieste entro il termine stabilito,<br />

l'Agenzia respinge la domanda e ne in<strong>fo</strong>rma il richiedente. In questo caso viene<br />

rimborsata una parte delle tariffe pagate all'Agenzia a norma dell'articolo 70.<br />

5. In applicazione dell'articolo 67 è possibile fare ricorso contro le decisioni prese<br />

dall'Agenzia ai sensi del paragra<strong>fo</strong> 4, terzo comma.<br />

6. Se l'Agenzia, sulla base della convalida effettuata con<strong>fo</strong>rmemente al paragra<strong>fo</strong> 3,<br />

ritiene la domanda completa, ne in<strong>fo</strong>rma tempestivamente il richiedente e l'autorità<br />

valutatrice.<br />

Articolo 12<br />

Valutazione delle domande di rinnovo<br />

1. Entro un mese dalla convalida di cui all'articolo 11, sulla base delle in<strong>fo</strong>rmazioni<br />

disponibili e della necessità di riesaminare le conclusioni della valutazione iniziale<br />

della domanda di iscrizione nell'allegato I, l'autorità competente che ha svolto la<br />

valutazione iniziale decide in merito alla necessità di svolgere una valutazione<br />

completa della domanda di rinnovo.<br />

Se l'autorità valutatrice ritiene necessario svolgere una valutazione completa della<br />

domanda, questa deve avvenire ai sensi dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 4. La<br />

decisione in merito alla domanda viene adottata con<strong>fo</strong>rmemente ai paragrafi 5, 6 e 7<br />

del presente articolo.<br />

IT 36 IT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!