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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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3. Se l'autorità valutatrice ritiene che persistano preoccupazioni in merito agli effetti<br />

cumulativi dovuti all'uso di biocidi contenenti lo stesso principio attivo, deve<br />

documentare le proprie preoccupazioni come previsto nelle relative parti dell'allegato<br />

XV, sezione II.3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e inserirle nelle proprie<br />

conclusioni.<br />

4. Entro nove mesi dal ricevimento delle conclusioni della valutazione, l'Agenzia<br />

prepara e trasmette alla Commissione un parere in merito all'iscrizione del principio<br />

attivo nell'allegato I.<br />

5. Al ricevimento del parere dell'Agenzia, la Commissione adotta una decisione in<br />

merito alla domanda di iscrivere il principio attivo nell'allegato I. Detta decisione,<br />

intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo,<br />

è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo<br />

72, paragra<strong>fo</strong> 4.<br />

6. Fatto salvo l'articolo 7, paragra<strong>fo</strong> 1, la valutazione della domanda può essere svolta<br />

da un'autorità competente diversa da quella che ha ricevuto copia della domanda.<br />

Entro un mese dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 7, paragra<strong>fo</strong> 2,<br />

l'autorità competente cui è stata notificata la domanda di valutazione può presentare<br />

alla Commissione la richiesta, debitamente motivata, che sia nominata un'altra<br />

autorità valutatrice competente. La Commissione decide secondo la procedura di cui<br />

all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 2. Il periodo di 12 mesi di cui al paragra<strong>fo</strong> 1 decorre a<br />

partire dalla data di adozione della decisione.<br />

Articolo 9<br />

Principi attivi potenzialmente sostituibili<br />

1. Un principio attivo che rispetta almeno uno dei seguenti criteri è considerato<br />

potenzialmente sostituibile secondo la procedura di cui al paragra<strong>fo</strong> 2:<br />

a) la dose giornaliera ammissibile, la dose acuta di riferimento o il livello<br />

ammissibile di esposizione dell'operatore sono significativamente inferiori a<br />

quelli della maggior parte dei principi attivi iscritti nell'allegato I per lo stesso<br />

tipo di prodotto;<br />

b) risponde a due dei criteri per essere considerato una sostanza persistente,<br />

bioaccumulabile e tossica secondo la definizione di cui all'allegato XIII del<br />

regolamento (CE) n. 1907/2006;<br />

c) suscita preoccupazioni legate alla natura degli effetti critici (in particolare<br />

effetti neurotossici o immunotossici sullo sviluppo) che, in combinazione con il<br />

tipo di utilizzo, determinano situazioni d'uso che potrebbero restare<br />

preoccupanti, anche adottando misure di gestione dei rischi molto severe;<br />

d) contiene una proporzione significativa di isomeri non attivi;<br />

e) è classificato come cancerogeno di categoria 1A o 1B, mutageno di categoria<br />

1A o 1B o tossico per la riproduzione di categoria 1A o 1B, o soddisfa i criteri<br />

per essere classificato come tale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;<br />

IT 34 IT

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