01.05.2013 Views

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2. L'Agenzia, entro un mese dal ricevimento della domanda, notifica all'autorità<br />

valutatrice che la domanda è disponibile nella banca dati dell'Agenzia.<br />

3. Entro due mesi dal ricevimento della domanda, l'Agenzia convalida la domanda se<br />

questa rispetta i seguenti requisiti:<br />

a) sono stati presentati i fascicoli di cui all'articolo 6, paragra<strong>fo</strong> 1, lettere a) e b);<br />

b) è accompagnata dal pagamento delle tariffe di cui all'articolo 70.<br />

La convalida non comprende una valutazione della qualità o dell'idoneità dei dati<br />

presentati o delle motivazioni addotte per la modifica dei requisiti in materia di dati.<br />

4. Qualora l'Agenzia ritenga che la domanda è incompleta, comunica al richiedente<br />

quali in<strong>fo</strong>rmazioni supplementari sono necessarie per la convalida della domanda e<br />

stabilisce un termine ragionevole per la presentazione di dette in<strong>fo</strong>rmazioni.<br />

Entro due mesi dal ricevimento delle in<strong>fo</strong>rmazioni supplementari l'Agenzia decide se<br />

queste sono sufficienti per la convalida della domanda.<br />

Qualora il richiedente non invii le in<strong>fo</strong>rmazioni richieste entro il termine stabilito,<br />

l'Agenzia respinge la domanda e ne in<strong>fo</strong>rma il richiedente. In questo caso viene<br />

rimborsata una parte delle tariffe pagate all'Agenzia a norma dell'articolo 70.<br />

5. In applicazione dell'articolo 67 è possibile fare ricorso contro le decisioni prese<br />

dall'Agenzia ai sensi del paragra<strong>fo</strong> 4, terzo comma.<br />

6. Se l'Agenzia, sulla base della convalida effettuata con<strong>fo</strong>rmemente al paragra<strong>fo</strong> 3,<br />

ritiene la domanda completa, ne in<strong>fo</strong>rma tempestivamente il richiedente e l'autorità<br />

valutatrice.<br />

Articolo 8<br />

Valutazione delle domande<br />

1. Entro 12 mesi dalla convalida l'autorità valutatrice valuta i fascicoli di cui all'articolo<br />

4 compresa, se pertinente, l'eventuale proposta di modificare i requisiti in materia di<br />

dati ai sensi dell'articolo 6, paragra<strong>fo</strong> 3.<br />

L'autorità valutatrice consente al richiedente di far pervenire, entro due mesi,<br />

commenti scritti o orali relativi alle conclusioni della valutazione. L'autorità<br />

valutatrice tiene conto di tali commenti nel finalizzare la valutazione.<br />

L'autorità valutatrice trasmette le conclusioni della valutazione all'Agenzia.<br />

2. Se in sede di valutazione dei fascicoli, risultano necessarie in<strong>fo</strong>rmazioni<br />

supplementari per effettuare la valutazione, l'autorità valutatrice chiede al richiedente<br />

di inviare dette in<strong>fo</strong>rmazioni entro un termine specifico e ne in<strong>fo</strong>rma l'Agenzia.<br />

Il periodo di 12 mesi di cui al paragra<strong>fo</strong> 1 è sospeso dalla data della domanda fino<br />

alla data in cui l'autorità stessa riceve le in<strong>fo</strong>rmazioni.<br />

IT 33 IT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!