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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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Articolo 6<br />

Requisiti in materia di dati per la domanda<br />

1. La domanda di iscrizione di un principio attivo nell'allegato I contiene almeno i<br />

seguenti elementi:<br />

a) un fascicolo per il principio attivo, rispondente ai requisiti di cui all'allegato II;<br />

b) un fascicolo per almeno un biocida rappresentativo che contenga il principio<br />

attivo, rispondente ai requisiti di cui all'allegato III.<br />

La domanda deve essere accompagnata dal pagamento delle tariffe di cui<br />

all'articolo 70.<br />

2. In deroga al paragra<strong>fo</strong> 1, il richiedente non è tenuto a <strong>fo</strong>rnire i dati di cui a detto<br />

paragra<strong>fo</strong> se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:<br />

a) le in<strong>fo</strong>rmazioni non sono necessarie per via dell'esposizione associata agli usi<br />

proposti;<br />

b) dal punto di vista scientifico non è necessario <strong>fo</strong>rnire le in<strong>fo</strong>rmazioni;<br />

c) sotto il profilo tecnico non è possibile <strong>fo</strong>rnire le in<strong>fo</strong>rmazioni.<br />

3. Il richiedente può proporre di adeguare i dati richiesti ai sensi del paragra<strong>fo</strong> 1<br />

con<strong>fo</strong>rmemente all'allegato IV. Nella domanda deve essere chiaramente indicata la<br />

motivazione delle modifiche proposte ai requisiti in materia di dati con riferimento<br />

alle norme specifiche di cui all'allegato IV.<br />

L'autorità competente in<strong>fo</strong>rma il richiedente in merito alla possibilità di proporre<br />

l'adeguamento dei requisiti in materia di dati, le motivazioni sulla base delle quali è<br />

possibile avanzare tale richiesta e, quando possibile, aiuta il richiedente nella<br />

preparazione di detta proposta.<br />

4. La Commissione adotta le misure volte a stabilire i criteri che definiscono quali<br />

motivazioni sono considerate valide per adeguare i dati richiesti ai sensi del<br />

paragra<strong>fo</strong> 1 per i motivi di cui al paragra<strong>fo</strong> 2, lettera a).<br />

Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,<br />

completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con<br />

controllo di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 4.<br />

Articolo 7<br />

Presentazione e convalida delle domande<br />

1. Il richiedente presenta la domanda di iscrizione di un principio attivo nell'allegato I,<br />

o la richiesta di apportare modifiche successive alle condizioni di iscrizione di un<br />

principio attivo, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (in seguito:<br />

"l'Agenzia") e le comunica il nome dell'autorità competente dello Stato membro che<br />

il richiedente sceglie per far valutare la propria domanda. L'autorità competente (in<br />

seguito: "l'autorità valutatrice") è responsabile della valutazione della domanda.<br />

IT 32 IT

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