11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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Articolo 6<br />
Requisiti in materia di dati per la domanda<br />
1. La domanda di iscrizione di un principio attivo nell'allegato I contiene almeno i<br />
seguenti elementi:<br />
a) un fascicolo per il principio attivo, rispondente ai requisiti di cui all'allegato II;<br />
b) un fascicolo per almeno un biocida rappresentativo che contenga il principio<br />
attivo, rispondente ai requisiti di cui all'allegato III.<br />
La domanda deve essere accompagnata dal pagamento delle tariffe di cui<br />
all'articolo 70.<br />
2. In deroga al paragra<strong>fo</strong> 1, il richiedente non è tenuto a <strong>fo</strong>rnire i dati di cui a detto<br />
paragra<strong>fo</strong> se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:<br />
a) le in<strong>fo</strong>rmazioni non sono necessarie per via dell'esposizione associata agli usi<br />
proposti;<br />
b) dal punto di vista scientifico non è necessario <strong>fo</strong>rnire le in<strong>fo</strong>rmazioni;<br />
c) sotto il profilo tecnico non è possibile <strong>fo</strong>rnire le in<strong>fo</strong>rmazioni.<br />
3. Il richiedente può proporre di adeguare i dati richiesti ai sensi del paragra<strong>fo</strong> 1<br />
con<strong>fo</strong>rmemente all'allegato IV. Nella domanda deve essere chiaramente indicata la<br />
motivazione delle modifiche proposte ai requisiti in materia di dati con riferimento<br />
alle norme specifiche di cui all'allegato IV.<br />
L'autorità competente in<strong>fo</strong>rma il richiedente in merito alla possibilità di proporre<br />
l'adeguamento dei requisiti in materia di dati, le motivazioni sulla base delle quali è<br />
possibile avanzare tale richiesta e, quando possibile, aiuta il richiedente nella<br />
preparazione di detta proposta.<br />
4. La Commissione adotta le misure volte a stabilire i criteri che definiscono quali<br />
motivazioni sono considerate valide per adeguare i dati richiesti ai sensi del<br />
paragra<strong>fo</strong> 1 per i motivi di cui al paragra<strong>fo</strong> 2, lettera a).<br />
Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,<br />
completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con<br />
controllo di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 4.<br />
Articolo 7<br />
Presentazione e convalida delle domande<br />
1. Il richiedente presenta la domanda di iscrizione di un principio attivo nell'allegato I,<br />
o la richiesta di apportare modifiche successive alle condizioni di iscrizione di un<br />
principio attivo, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (in seguito:<br />
"l'Agenzia") e le comunica il nome dell'autorità competente dello Stato membro che<br />
il richiedente sceglie per far valutare la propria domanda. L'autorità competente (in<br />
seguito: "l'autorità valutatrice") è responsabile della valutazione della domanda.<br />
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