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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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ii) è intenzionalmente usata per la lavorazione di materie prime, alimenti e mangimi<br />

o loro ingredienti, per una determinata finalità tecnologica durante il trattamento o la<br />

lavorazione; e<br />

iii) può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di<br />

residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi<br />

residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul<br />

prodotto finito;<br />

u) "equivalenza tecnica":<br />

somiglianza, in termini di composizione chimica e profilo di rischio, di una sostanza<br />

prodotta a partire da una nuova <strong>fo</strong>nte di produzione alla sostanza ottenuta dalla <strong>fo</strong>nte<br />

di riferimento rispetto a cui è stata condotta la valutazione dei rischi iniziale.<br />

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del<br />

regolamento (CE) n. 1907/2006 per i seguenti termini:<br />

a) sostanza<br />

b) miscela<br />

c) articolo<br />

d) attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi<br />

e) ricerca e sviluppo scientifici.<br />

CAPO III<br />

ISCRIZ<strong>IO</strong>E DI U PRICIP<strong>IO</strong> ATTIVO<br />

ELL'ALLEGATO I<br />

Articolo 4<br />

Condizioni per l'iscrizione<br />

1. Un principio attivo viene iscritto nell'allegato I, per un periodo iniziale di durata non<br />

superiore a 10 anni, se i biocidi che lo contengono rispettano le condizioni stabilite<br />

all'articolo 16, paragra<strong>fo</strong> 1, lettera b).<br />

2. L'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I è limitata ai tipi di prodotti di cui<br />

all'allegato V per i quali sono stati <strong>fo</strong>rniti dati pertinenti a norma dell'articolo 6.<br />

3. Un principio attivo è iscritto nell'allegato I, quando opportuno, con l'indicazione di<br />

una o più delle seguenti in<strong>fo</strong>rmazioni:<br />

a) il grado minimo di purezza del principio attivo;<br />

b) la natura e il tenore massimo di talune impurezze;<br />

c) il tipo di prodotto, come definito nell'allegato V;<br />

IT 30 IT

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