11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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m) "autorizzazione comunitaria":<br />
atto amministrativo mediante il quale la Commissione autorizza l'immissione sul<br />
mercato e l'uso di un biocida nel territorio della Comunità o in una parte di essa;<br />
n) "autorizzazione":<br />
l'autorizzazione nazionale o comunitaria;<br />
o) "<strong>fo</strong>rmulazione unica":<br />
un biocida che non presenta variazioni per quanto riguarda la percentuale di principio<br />
attivo, la composizione percentuale di sostanze non attive o di profumi, coloranti o<br />
pigmenti che contiene;<br />
p) "<strong>fo</strong>rmulazione quadro":<br />
un gruppo di biocidi aventi usi simili e che presentano variazioni limitate della<br />
composizione rispetto al biocida di riferimento appartenente al gruppo che contiene i<br />
medesimi principi attivi e con le stesse specifiche, che non influiscono sul livello di<br />
rischio ad essi associato e sulla loro efficacia per via delle variazioni ammesse nella<br />
loro composizione;<br />
q) "lettera di accesso":<br />
documento originale, firmato dalla persona o dalle persone che posseggono le<br />
in<strong>fo</strong>rmazioni, in base al quale dette in<strong>fo</strong>rmazioni possono essere utilizzate dalle<br />
autorità competenti, dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche o dalla<br />
Commissione per valutare un principio attivo o ai fini del rilascio di<br />
un'autorizzazione;<br />
r) "alimenti e mangimi":<br />
"alimento" e "mangime" come definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del<br />
Parlamento europeo e del Consiglio 42 , rispettivamente all'articolo 2 e all'articolo 3,<br />
paragra<strong>fo</strong> 4;<br />
s) "materiali che vengono a contatto con gli alimenti":<br />
i materiali e gli articoli destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che<br />
rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 43 ;<br />
t) "ausiliari di fabbricazione":<br />
qualsiasi sostanza che:<br />
i) non viene consumata come alimento o mangime;<br />
42 GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1.<br />
43 GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.<br />
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