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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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m) "autorizzazione comunitaria":<br />

atto amministrativo mediante il quale la Commissione autorizza l'immissione sul<br />

mercato e l'uso di un biocida nel territorio della Comunità o in una parte di essa;<br />

n) "autorizzazione":<br />

l'autorizzazione nazionale o comunitaria;<br />

o) "<strong>fo</strong>rmulazione unica":<br />

un biocida che non presenta variazioni per quanto riguarda la percentuale di principio<br />

attivo, la composizione percentuale di sostanze non attive o di profumi, coloranti o<br />

pigmenti che contiene;<br />

p) "<strong>fo</strong>rmulazione quadro":<br />

un gruppo di biocidi aventi usi simili e che presentano variazioni limitate della<br />

composizione rispetto al biocida di riferimento appartenente al gruppo che contiene i<br />

medesimi principi attivi e con le stesse specifiche, che non influiscono sul livello di<br />

rischio ad essi associato e sulla loro efficacia per via delle variazioni ammesse nella<br />

loro composizione;<br />

q) "lettera di accesso":<br />

documento originale, firmato dalla persona o dalle persone che posseggono le<br />

in<strong>fo</strong>rmazioni, in base al quale dette in<strong>fo</strong>rmazioni possono essere utilizzate dalle<br />

autorità competenti, dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche o dalla<br />

Commissione per valutare un principio attivo o ai fini del rilascio di<br />

un'autorizzazione;<br />

r) "alimenti e mangimi":<br />

"alimento" e "mangime" come definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del<br />

Parlamento europeo e del Consiglio 42 , rispettivamente all'articolo 2 e all'articolo 3,<br />

paragra<strong>fo</strong> 4;<br />

s) "materiali che vengono a contatto con gli alimenti":<br />

i materiali e gli articoli destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che<br />

rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 43 ;<br />

t) "ausiliari di fabbricazione":<br />

qualsiasi sostanza che:<br />

i) non viene consumata come alimento o mangime;<br />

42 GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1.<br />

43 GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.<br />

IT 29 IT

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