11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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1. <strong>CO</strong>TESTO DELLA PROPOSTA<br />
RELAZ<strong>IO</strong>E<br />
1.1. Motivazione e obiettivi della proposta<br />
La direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa<br />
all'immissione sul mercato dei biocidi (in seguito: "la direttiva") istituisce un quadro<br />
normativo armonizzato per l'autorizzazione e l'immissione sul mercato dei biocidi, prevede il<br />
riconoscimento reciproco di tali autorizzazioni nella Comunità e la compilazione a livello<br />
comunitario di un elenco positivo dei principi attivi che possono essere impiegati nei biocidi.<br />
L'articolo 18, paragra<strong>fo</strong> 5, della direttiva attribuisce alla Commissione il compito di redigere<br />
una relazione sull'applicazione della direttiva sette anni dopo la data di entrata in vigore e di<br />
presentarla al Consiglio. La relazione verte sull'applicazione della direttiva e sul<br />
funzionamento delle procedure semplificate (<strong>fo</strong>rmulazioni quadro, biocidi a basso rischio e<br />
sostanze note) fino a quel momento. La direttiva prevede inoltre che, se del caso, la<br />
Commissione possa allegare alla relazione delle proposte di modifica.<br />
La Commissione ha trasmesso la relazione l'8 ottobre 2008 (<strong>CO</strong>M(2008)620) proponendo nel<br />
contempo di estendere di ulteriori tre anni il programma di riesame, il periodo transitorio e<br />
talune disposizioni riguardanti la protezione dei dati relativi a tale periodo.<br />
In aggiunta alla proposta già presentata e sulla base delle conclusioni della relazione redatta<br />
dopo sette anni, la presente proposta di riesame della direttiva 98/8/CE è intesa a porre<br />
rimedio ai punti deboli individuati nel quadro normativo durante i primi otto anni della sua<br />
attuazione, a migliorare ed aggiornare alcuni elementi del sistema e ad evitare in futuro<br />
problemi già prevedibili.<br />
1.2. Contesto generale<br />
L'esame dell'attuazione della direttiva ha evidenziato che, ai fini della valutazione dei principi<br />
attivi, le procedure semplificate previste dalla direttiva, in particolare per i biocidi a basso<br />
rischio (allegato IA) non hanno effetti reali e che i requisiti in materia di dati e le disposizioni<br />
sulla deroga a detti requisiti possono risultare ambigue o essere applicate in modo incoerente,<br />
oppure causare in alcune circostanze un onere sproporzionato.<br />
Inoltre, sebbene l'autorizzazione dei prodotti non abbia ancora avuto inizio, semplificare le<br />
relative procedure negli Stati membri può avere effetti positivi sulla riduzione dei costi e del<br />
carico amministrativo sia per le società che per le autorità pubbliche. La proposta è intesa a<br />
migliorare il quadro normativo vigente senza ridurre l'elevato livello di tutela dell'ambiente e<br />
della salute umana e animale.<br />
La proposta intende inoltre semplificare le norme in materia di protezione dei dati, evitare di<br />
ripetere inutilmente studi sui vertebrati istituendo l'obbligo di condividere i dati, armonizzare<br />
maggiormente i sistemi di tariffe imposte negli Stati membri, stabilire norme per il<br />
commercio parallelo dei biocidi ed estendere l'ambito di applicazione agli articoli o materiali<br />
trattati con i biocidi.<br />
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