11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
una sostanza presente sul mercato alla data del 14 maggio 2000 come principio attivo<br />
di un biocida a fini diversi dall'attività di ricerca e sviluppo scientifici orientata ai<br />
prodotti e ai processi;<br />
e) "principio attivo nuovo":<br />
una sostanza che non era presente sul mercato alla data del 14 maggio 2000 come<br />
principio attivo di un biocida a fini diversi dall'attività di ricerca e sviluppo scientifici<br />
orientata ai prodotti e ai processi;<br />
f) "sostanza sospetta":<br />
qualsiasi sostanza, diversa dal principio attivo, che possiede un'intrinseca capacità di<br />
provocare effetti negativi sulle persone, sugli animali o sull'ambiente e che è<br />
contenuta o prodotta in un biocida in concentrazione sufficiente a costituire un<br />
rischio di tale effetto;<br />
g) "organismo nocivo":<br />
qualsiasi organismo, inclusi gli agenti patogeni, indesiderato o che abbia effetti<br />
dannosi per le persone, per le attività umane o per i prodotti che le persone<br />
impiegano o producono, nonché per gli animali e per l'ambiente;<br />
h) "residui":<br />
sostanze presenti in o su vegetali, prodotti di origine vegetale, prodotti animali<br />
commestibili, acqua potabile o altrove nell'ambiente e derivanti dall'impiego di un<br />
biocida, compresi i loro metaboliti ed i prodotti risultanti dalla loro degradazione o<br />
reazione;<br />
i) "immissione sul mercato":<br />
la prima <strong>fo</strong>rnitura di un biocida a fini di distribuzione o di uso sul mercato<br />
comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;<br />
j) "uso":<br />
qualsiasi operazione che coinvolge un biocida, comprese conservazione,<br />
manipolazione, miscelazione e applicazione, escluse le operazioni compiute al fine di<br />
esportare il biocida al di fuori della Comunità;<br />
k) "materiale o articolo trattato":<br />
qualsiasi sostanza, miscela, materiale o articolo trattati con, o che contengono, uno o<br />
più biocidi allo scopo di proteggere la sostanza, la miscela, il materiale o l'articolo da<br />
deterioramenti causati da organismi nocivi;<br />
l) "autorizzazione nazionale":<br />
atto amministrativo mediante il quale l'autorità competente di uno Stato membro<br />
autorizza l'immissione sul mercato e l'uso di un biocida nel suo territorio o in una<br />
parte di esso;<br />
IT 28 IT