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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell'adozione di decisioni intese a modificare<br />

l'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I o di eliminarlo da detto allegato ai<br />

sensi dell'articolo 13.<br />

(63) È opportuno prevedere un'applicazione differita del regolamento in modo da facilitare<br />

la transizione al nuovo sistema applicato all'iscrizione dei principi attivi nell'allegato I<br />

e all'autorizzazione dei biocidi.<br />

(64) Per via del numero limitato di nuove richieste di iscrizione di principi attivi<br />

nell'allegato I, è opportuno che l'Agenzia assuma il compito di coordinare e facilitare<br />

l'invio di nuove richieste a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.<br />

Tuttavia, alla luce del numero elevato di fascicoli esistenti e dato il tempo necessario<br />

per prepararsi alle nuove mansioni, è opportuno che l'Agenzia assuma le funzioni<br />

relative ai fascicoli inviati ai sensi della direttiva 98/8/CE a partire dal 1° gennaio<br />

2014.<br />

(65) Per rispettare le legittime aspettative delle imprese in merito all'immissione sul<br />

mercato e all'uso di biocidi a basso rischio che rientrano nell'ambito di applicazione<br />

della direttiva 98/8/CE è opportuno consentire alle imprese di immessi sul mercato tali<br />

prodotti se sono con<strong>fo</strong>rmi alle norme sulla registrazione dei biocidi a basso rischio<br />

previste da detta direttiva. Tuttavia, una volta scaduta la prima registrazione è<br />

necessario applicare il presente regolamento.<br />

(66) Considerato che alcuni prodotti in precedenza non rientravano nella normativa<br />

comunitaria sui biocidi, è opportuno prevedere un periodo di transizione per consentire<br />

alle imprese di prepararsi ad applicare le norme relative ai principi attivi generati in<br />

situ, agli articoli e ai materiali trattati e ai materiali che entrano a contatto con gli<br />

alimenti.<br />

(67) Per garantire un trattamento equo ai soggetti che immettono sul mercato biocidi<br />

contenenti uno o più principi attivi esistenti, è opportuno che essi detengano un<br />

fascicolo, o siano in possesso di una lettera di accesso ad un fascicolo o ad ogni<br />

componente del fascicolo, per ognuno dei principi attivi contenuti nel prodotto.<br />

Occorre che coloro che non rispettano tale obbligo entro il 1° gennaio 2014 non<br />

possano più immettere i propri prodotti sul mercato. Occorre prevedere, per questi<br />

casi, adeguati periodi per il ritiro progressivo della sostanza (smaltimento,<br />

conservazione e uso delle scorte esistenti dei biocidi).<br />

(68) È opportuno che il presente regolamento tenga conto, secondo necessità, di altri<br />

programmi di lavoro interessati dal riesame o dall'autorizzazione di sostanze e prodotti<br />

o di pertinenti convenzioni internazionali,<br />

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:<br />

CAPO I<br />

CAMPO DI APPLICAZ<strong>IO</strong>E E DEFIIZ<strong>IO</strong>I<br />

Il presente regolamento disciplina:<br />

Articolo 1<br />

Oggetto<br />

IT 23 IT

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