11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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(56) Per agevolare lo scambio di in<strong>fo</strong>rmazioni tra le autorità competenti, l'Agenzia e la<br />
Commissione occorre istituire un registro comunitario dei biocidi.<br />
(57) È opportuno che le disposizioni relative all'Agenzia, stabilite nel regolamento (CE)<br />
n. 1907/2006, si applichino di conseguenza nel contesto dei principi attivi e dei<br />
biocidi. Eventuali disposizioni separate relative ai compiti e al funzionamento<br />
dell'Agenzia a norma del presente regolamento devono essere indicate specificamente<br />
nelle disposizioni del presente regolamento.<br />
(58) I costi delle procedure associate al funzionamento del regolamento devono essere a<br />
carico di coloro che intendono immettere o immettono biocidi sul mercato e di coloro<br />
che sostengono l'iscrizione di principi attivi nell'allegato I. Per promuovere il corretto<br />
funzionamento del mercato interno, è opportuno che la Commissione adotti misure<br />
volte ad armonizzare la struttura dei sistemi tariffari istituiti dagli Stati membri e<br />
dall'Agenzia, tenuto conto delle esigenze particolari delle PMI.<br />
(59) Occorre prevedere la possibilità di ricorrere contro talune decisioni dell'Agenzia. La<br />
commissione di ricorso istituita in seno all'Agenzia dal regolamento (CE) n.<br />
1907/2006 ha il compito di garantire anche il trattamento dei ricorsi contro le decisioni<br />
adottate dall'Agenzia ai sensi del presente regolamento.<br />
(60) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate<br />
con<strong>fo</strong>rmemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante<br />
modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 15 .<br />
(61) In particolare, occorre attribuire alla Commissione la competenza di adottare misure<br />
per decidere in merito alle richieste di iscrizione di un principio attivo nell'allegato I o<br />
alle domande di rinnovo o di riesame di un'iscrizione, di specificare le procedure<br />
relative al rinnovo e al riesame dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, di<br />
estendere le disposizioni relative alle autorizzazioni comunitarie ad altre categorie di<br />
biocidi, di specificare i criteri e le procedure relative all'annullamento di<br />
un'autorizzazione o alla modifica dei relativi termini e condizioni, compreso un<br />
meccanismo per la risoluzione delle controversie, di indicare le quantità massime<br />
complessive di principi attivi o biocidi che possono essere rilasciate durante gli<br />
esperimenti e i dati minimi che è necessario <strong>fo</strong>rnire, di istituire una struttura tariffaria<br />
armonizzata e altre norme relative al pagamento di tariffe e diritti alle autorità<br />
competenti e all'Agenzia, di adattare gli allegati al progresso scientifico e tecnologico,<br />
di svolgere il programma di lavoro e specificare i relativi diritti e doveri delle autorità<br />
competenti e dei partecipanti al programma e di estendere la durata del programma di<br />
lavoro per un determinato periodo. Poiché tali misure sono di portata generale e sono<br />
intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche<br />
completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la<br />
procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione<br />
1999/468/CE.<br />
(62) Nel caso in cui, per imperativi motivi di urgenza, non possano essere rispettati i<br />
termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo, è opportuno che la<br />
Commissione possa applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 5 bis, paragra<strong>fo</strong><br />
15 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.<br />
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