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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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(56) Per agevolare lo scambio di in<strong>fo</strong>rmazioni tra le autorità competenti, l'Agenzia e la<br />

Commissione occorre istituire un registro comunitario dei biocidi.<br />

(57) È opportuno che le disposizioni relative all'Agenzia, stabilite nel regolamento (CE)<br />

n. 1907/2006, si applichino di conseguenza nel contesto dei principi attivi e dei<br />

biocidi. Eventuali disposizioni separate relative ai compiti e al funzionamento<br />

dell'Agenzia a norma del presente regolamento devono essere indicate specificamente<br />

nelle disposizioni del presente regolamento.<br />

(58) I costi delle procedure associate al funzionamento del regolamento devono essere a<br />

carico di coloro che intendono immettere o immettono biocidi sul mercato e di coloro<br />

che sostengono l'iscrizione di principi attivi nell'allegato I. Per promuovere il corretto<br />

funzionamento del mercato interno, è opportuno che la Commissione adotti misure<br />

volte ad armonizzare la struttura dei sistemi tariffari istituiti dagli Stati membri e<br />

dall'Agenzia, tenuto conto delle esigenze particolari delle PMI.<br />

(59) Occorre prevedere la possibilità di ricorrere contro talune decisioni dell'Agenzia. La<br />

commissione di ricorso istituita in seno all'Agenzia dal regolamento (CE) n.<br />

1907/2006 ha il compito di garantire anche il trattamento dei ricorsi contro le decisioni<br />

adottate dall'Agenzia ai sensi del presente regolamento.<br />

(60) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate<br />

con<strong>fo</strong>rmemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante<br />

modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 15 .<br />

(61) In particolare, occorre attribuire alla Commissione la competenza di adottare misure<br />

per decidere in merito alle richieste di iscrizione di un principio attivo nell'allegato I o<br />

alle domande di rinnovo o di riesame di un'iscrizione, di specificare le procedure<br />

relative al rinnovo e al riesame dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, di<br />

estendere le disposizioni relative alle autorizzazioni comunitarie ad altre categorie di<br />

biocidi, di specificare i criteri e le procedure relative all'annullamento di<br />

un'autorizzazione o alla modifica dei relativi termini e condizioni, compreso un<br />

meccanismo per la risoluzione delle controversie, di indicare le quantità massime<br />

complessive di principi attivi o biocidi che possono essere rilasciate durante gli<br />

esperimenti e i dati minimi che è necessario <strong>fo</strong>rnire, di istituire una struttura tariffaria<br />

armonizzata e altre norme relative al pagamento di tariffe e diritti alle autorità<br />

competenti e all'Agenzia, di adattare gli allegati al progresso scientifico e tecnologico,<br />

di svolgere il programma di lavoro e specificare i relativi diritti e doveri delle autorità<br />

competenti e dei partecipanti al programma e di estendere la durata del programma di<br />

lavoro per un determinato periodo. Poiché tali misure sono di portata generale e sono<br />

intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche<br />

completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la<br />

procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione<br />

1999/468/CE.<br />

(62) Nel caso in cui, per imperativi motivi di urgenza, non possano essere rispettati i<br />

termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo, è opportuno che la<br />

Commissione possa applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 5 bis, paragra<strong>fo</strong><br />

15 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.<br />

IT 22 IT

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