11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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svolgere funzioni specifiche relative alla valutazione dei principi attivi nonché all'autorizzazione di talune categorie di biocidi e ai relativi compiti sul territorio della Comunità. Di conseguenza, occorre istituire un comitato sui biocidi all'interno dell'Agenzia incaricato di svolgere le mansioni attribuite all'Agenzia ai sensi del presente regolamento. (17) È generalmente riconosciuto che i biocidi destinati ad essere utilizzati non solo ai fini del presente regolamento ma anche con dispositivi medici, ad esempio i prodotti utilizzati per la disinfezione delle superfici ospedaliere o dei dispositivi medici, possono comportare rischi diversi rispetto a quelli contemplati dal presente regolamento. Occorre pertanto richiedere che tali biocidi siano conformi, oltre che ai requisiti stabiliti dal presente regolamento, ai pertinenti requisiti essenziali di cui alla direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi 9 , alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici 10 o alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro 11 . (18) Poiché i costi derivanti dall'applicazione del presente regolamento agli alimenti o ai mangimi utilizzati come biocidi sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici ottenuti, gli alimenti e i mangimi di cui sopra non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. Inoltre, la sicurezza di alimenti e mangimi è disciplinata dalla normativa comunitaria, in particolare dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare 12 . (19) Gli ausiliari di fabbricazione sono disciplinati dalla normativa comunitaria vigente, in particolare dalla direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano 13 e dal regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale 14 . È quindi opportuno che tali prodotti siano esclusi dall'applicazione del presente regolamento. (20) Poiché i prodotti utilizzati per la conservazione di alimenti destinati al consumo umano o animale, mediante il controllo degli organismi nocivi, che in precedenza rientravano nel tipo di prodotto 20, sono disciplinati dalla direttiva 89/107/CEE del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, non è opportuno conservare questo tipo di prodotto. (21) Poiché la convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra delle navi e dei relativi sedimenti consente una valutazione efficace dei rischi associati ai sistemi di gestione dell'acqua di zavorra, l'approvazione finale e la 9 GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17. 10 GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1. 11 GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1. 12 GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. 13 GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. 14 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. IT 17 IT

successiva omologazione di tali sistemi devono essere considerate equivalenti all'autorizzazione del prodotto richiesta ai sensi del presente regolamento. (22) Per tenere conto della natura specifica di taluni biocidi e del basso livello di rischio associato all'uso proposto per dette sostanze, nonché per incoraggiare lo sviluppo di biocidi contenenti nuovi principi attivi, è opportuno che questi prodotti siano autorizzati a livello comunitario. (23) Per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente biocidi che rispettano le pertinenti disposizioni del presente regolamento, i biocidi devono essere autorizzati dalle autorità competenti per l'immissione sul mercato o l'uso sul territorio di uno Stato membro o parte di esso oppure dalla Commissione per l'immissione sul mercato o l'uso all'interno della Comunità. (24) Per agevolare l'accesso al mercato interno, evitando costi aggiuntivi e tempi più lunghi per ottenere un'autorizzazione nazionale in ogni singolo Stato membro, la Commissione, basandosi sull'esperienza relativa alle disposizioni sulle autorizzazioni comunitarie, può decidere di ampliare l'ambito di applicazione della procedura di autorizzazione comunitaria ad altri biocidi. (25) È necessario che nel regolamento siano specificati il più precisamente possibile i criteri relativi ai biocidi a basso rischio, per garantire che siano applicati in maniera armonizzata da parte delle autorità competenti. I criteri devono basarsi sulle caratteristiche di rischio dei biocidi e sull'esposizione al prodotto associata al loro uso. L'uso di biocidi a basso rischio non deve causare un rischio elevato di sviluppo di resistenze negli organismi bersaglio. (26) Per incoraggiare l'uso di biocidi a basso rischio che presentano un profilo migliore dal punto di vista dell'ambiente e della salute umana rispetto ad altri biocidi, occorre consentire che i biocidi a basso rischio vengano autorizzati senza previa approvazione dei principi attivi in essi contenuti. (27) Viste le disposizioni sui biocidi a basso rischio contenute nel presente regolamento, sembra opportuno esentare i principi attivi contenuti in tali prodotti dagli obblighi di registrazione previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006. Questo è necessario soprattutto perché tali sostanze non rispettano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di detto regolamento. (28) È necessario stabilire principi comuni per la valutazione e l'autorizzazione dei biocidi in modo da garantire un approccio armonizzato da parte delle autorità competenti. (29) Occorre che i fascicoli presentati dai richiedenti contengano tutte le informazioni necessarie a valutare i rischi che potrebbero derivare dagli usi proposti per i biocidi. È necessario definire un insieme di informazioni per i principi attivi e per i biocidi che li contengono, per aiutare sia chi richiede un'autorizzazione sia le autorità competenti che svolgono la valutazione sulla cui base si decide l'autorizzazione. (30) Alla luce delle differenze esistenti tra i vari principi attivi e biocidi, i requisiti in materia di dati e di test dovrebbero essere adeguati alle singole circostanze e consentire una valutazione globale del rischio. È opportuno che il richiedente possa chiedere la modifica dei requisiti in materia di dati secondo necessità, compresa la IT 18 IT

successiva omologazione di tali sistemi devono essere considerate equivalenti<br />

all'autorizzazione del prodotto richiesta ai sensi del presente regolamento.<br />

(22) Per tenere conto della natura specifica di taluni biocidi e del basso livello di rischio<br />

associato all'uso proposto per dette sostanze, nonché per incoraggiare lo sviluppo di<br />

biocidi contenenti nuovi principi attivi, è opportuno che questi prodotti siano<br />

autorizzati a livello comunitario.<br />

(23) Per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente biocidi che rispettano le<br />

pertinenti disposizioni del presente regolamento, i biocidi devono essere autorizzati<br />

dalle autorità competenti per l'immissione sul mercato o l'uso sul territorio di uno Stato<br />

membro o parte di esso oppure dalla Commissione per l'immissione sul mercato o<br />

l'uso all'interno della Comunità.<br />

(24) Per agevolare l'accesso al mercato interno, evitando costi aggiuntivi e tempi più lunghi<br />

per ottenere un'autorizzazione nazionale in ogni singolo Stato membro, la<br />

Commissione, basandosi sull'esperienza relativa alle disposizioni sulle autorizzazioni<br />

comunitarie, può decidere di ampliare l'ambito di applicazione della procedura di<br />

autorizzazione comunitaria ad altri biocidi.<br />

(25) È necessario che nel regolamento siano specificati il più precisamente possibile i<br />

criteri relativi ai biocidi a basso rischio, per garantire che siano applicati in maniera<br />

armonizzata da parte delle autorità competenti. I criteri devono basarsi sulle<br />

caratteristiche di rischio dei biocidi e sull'esposizione al prodotto associata al loro uso.<br />

L'uso di biocidi a basso rischio non deve causare un rischio elevato di sviluppo di<br />

resistenze negli organismi bersaglio.<br />

(26) Per incoraggiare l'uso di biocidi a basso rischio che presentano un profilo migliore dal<br />

punto di vista dell'ambiente e della salute umana rispetto ad altri biocidi, occorre<br />

consentire che i biocidi a basso rischio vengano autorizzati senza previa approvazione<br />

dei principi attivi in essi contenuti.<br />

(27) Viste le disposizioni sui biocidi a basso rischio contenute nel presente regolamento,<br />

sembra opportuno esentare i principi attivi contenuti in tali prodotti dagli obblighi di<br />

registrazione previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006. Questo è necessario<br />

soprattutto perché tali sostanze non rispettano le condizioni di cui all'articolo 15,<br />

paragra<strong>fo</strong> 2, di detto regolamento.<br />

(28) È necessario stabilire principi comuni per la valutazione e l'autorizzazione dei biocidi<br />

in modo da garantire un approccio armonizzato da parte delle autorità competenti.<br />

(29) Occorre che i fascicoli presentati dai richiedenti contengano tutte le in<strong>fo</strong>rmazioni<br />

necessarie a valutare i rischi che potrebbero derivare dagli usi proposti per i biocidi. È<br />

necessario definire un insieme di in<strong>fo</strong>rmazioni per i principi attivi e per i biocidi che li<br />

contengono, per aiutare sia chi richiede un'autorizzazione sia le autorità competenti<br />

che svolgono la valutazione sulla cui base si decide l'autorizzazione.<br />

(30) Alla luce delle differenze esistenti tra i vari principi attivi e biocidi, i requisiti in<br />

materia di dati e di test dovrebbero essere adeguati alle singole circostanze e<br />

consentire una valutazione globale del rischio. È opportuno che il richiedente possa<br />

chiedere la modifica dei requisiti in materia di dati secondo necessità, compresa la<br />

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