11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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01.05.2013 Views

specifici Tenuta del registro comunitario dei biocidi Numero di interrogazioni delle basi di dati. Completamento del programma di riesame delle sostanze esistenti 5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi) X Gestione centralizzata X diretta da parte della Commissione X indiretta, con delega a: ¤ agenzie esecutive Numero di pareri formulati. Tempo intercorso tra il ricevimento di un progetto di relazione dell'autorità competente e l'elaborazione della relazione definitiva dell'autorità competente. X organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario ¤ organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico ¤ Gestione concorrente o decentrata ¤ con Stati membri ¤ con paesi terzi ¤ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) Osservazioni: La responsabilità generale dell'attuazione della proposta legislativa e dell'ottemperanza alle norme ivi stabilite spetta ai servizi della Commissione. Tuttavia il supporto tecnico e scientifico sarà fornito dall'Agenzia europea per le sostanza chimiche. In particolare, l'ECHA dovrà formulare pareri sul livello di rischio presentato dai principi attivi utilizzati nei biocidi e sull'autorizzazione di taluni biocidi. L'ECHA si limiterà a formulare pareri sulla base dei quali la Commissione adotterà le decisioni (procedura dei comitati). 6. COTROLLO E VALUTAZIOE 6.1. Sistema di controllo Per poter valutare i progressi nell'attuazione e gli effetti della nuova politica, saranno raccolti e monitorati, a scadenze regolari, gli indicatori di cui al punto 5.3. Tale compito sarà essenzialmente realizzato nell'ambito delle normali attività dell'ECHA su base annuale. IT 183 IT

Inoltre gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione, ogni tre anni, una relazione sulle misure di esecuzione e di controllo e sui relativi risultati. La Commissione elaborerà infine una relazione sull'attuazione del regolamento e in particolare sul funzionamento delle procedure di autorizzazione e di riconoscimento reciproco. 6.2. Valutazione 6.2.1. Valutazione ex-ante La valutazione dell'impatto realizzata dalla Commissione verte su cinque aspetti politici sui quali è necessario agire: l'estensione del campo di applicazione del regolamento agli articoli e ai materiali trattati con biocidi; il miglioramento delle procedure di autorizzazione dei prodotti, con la possibilità di autorizzare determinati prodotti a livello comunitario; l'introduzione di un obbligo di condivisione dei dati nella fase di autorizzazione dei prodotti e di approvazione dei principi attivi, conformemente ai principi del regolamento REACH; un chiarimento sui dati da fornire, combinando la possibilità di derogare alle prescrizioni in materia di dati, ricorrendo ad informazioni esistenti, con l'adozione di un nuovo approccio per i biocidi a basso rischio; una parziale armonizzazione della struttura tariffaria per incoraggiare lo sviluppo di un numero maggiore di nuovi principi attivi e il mantenimento di un numero maggiore di principi attivi esistenti. 6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi) La proposta è altresì basata sulle conclusioni di uno studio realizzato nel 2007 al fine di analizzare le carenze della direttiva vigente. I risultati dello studio (consultabile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/biocides/study.htm) sono stati integrati nella relazione della Commissione sugli impatti dell'attuazione della direttiva 98/8/CE (consultabile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/biocides/impl_report.htm). 6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive Come indicato al punto 6.1, l'ECHA elaborerà una relazione generale che sarà presentata alla Commissione. La Commissione si avvarrà di tali informazioni per elaborare la relazione sull'attuazione del regolamento. 7. MISURE ATIFRODE L'Agenzia europea per le sostanze chimiche dispone di specifici meccanismi e procedure di controllo del bilancio, che tuttavia sono basati sul regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002. Il consiglio di amministrazione dell'ECHA, composto da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e del Parlamento europeo (articolo 79, paragrafo 1, del regolamento REACH), stabilisce uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'ECHA (articolo 96, paragrafo 5) e adotta il bilancio definitivo (articolo 96, paragrafo 9). Ogni anno i conti provvisori e definitivi sono trasmessi alla Corte dei conti europea (articolo 97, paragrafi 4 e 7). Il Parlamento europeo dà discarico dell'esecuzione del bilancio al direttore esecutivo dell'ECHA (articolo 97, paragrafo 10). Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali, si applicano senza restrizioni all'ECHA le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in conformità dell'articolo 98, IT 184 IT

Inoltre gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione, ogni tre anni, una relazione sulle<br />

misure di esecuzione e di controllo e sui relativi risultati. La Commissione elaborerà infine una<br />

relazione sull'attuazione del regolamento e in particolare sul funzionamento delle procedure di<br />

autorizzazione e di riconoscimento reciproco.<br />

6.2. Valutazione<br />

6.2.1. Valutazione ex-ante<br />

La valutazione dell'impatto realizzata dalla Commissione verte su cinque aspetti politici sui<br />

quali è necessario agire: l'estensione del campo di applicazione del regolamento agli articoli e<br />

ai materiali trattati con biocidi; il miglioramento delle procedure di autorizzazione dei<br />

prodotti, con la possibilità di autorizzare determinati prodotti a livello comunitario;<br />

l'introduzione di un obbligo di condivisione dei dati nella fase di autorizzazione dei prodotti e<br />

di approvazione dei principi attivi, con<strong>fo</strong>rmemente ai principi del regolamento REACH; un<br />

chiarimento sui dati da <strong>fo</strong>rnire, combinando la possibilità di derogare alle prescrizioni in<br />

materia di dati, ricorrendo ad in<strong>fo</strong>rmazioni esistenti, con l'adozione di un nuovo approccio per<br />

i biocidi a basso rischio; una parziale armonizzazione della struttura tariffaria per incoraggiare<br />

lo sviluppo di un numero maggiore di nuovi principi attivi e il mantenimento di un numero<br />

maggiore di principi attivi esistenti.<br />

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base<br />

dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)<br />

La proposta è altresì basata sulle conclusioni di uno studio realizzato nel 2007 al fine di<br />

analizzare le carenze della direttiva vigente. I risultati dello studio (consultabile all'indirizzo:<br />

http://ec.europa.eu/environment/biocides/study.htm) sono stati integrati nella relazione della<br />

Commissione sugli impatti dell'attuazione della direttiva 98/8/CE (consultabile all'indirizzo:<br />

http://ec.europa.eu/environment/biocides/impl_report.htm).<br />

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive<br />

Come indicato al punto 6.1, l'ECHA elaborerà una relazione generale che sarà presentata alla<br />

Commissione. La Commissione si avvarrà di tali in<strong>fo</strong>rmazioni per elaborare la relazione<br />

sull'attuazione del regolamento.<br />

7. MISURE ATIFRODE<br />

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche dispone di specifici meccanismi e procedure di<br />

controllo del bilancio, che tuttavia sono basati sul regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002.<br />

Il consiglio di amministrazione dell'ECHA, composto da rappresentanti degli Stati membri,<br />

della Commissione e del Parlamento europeo (articolo 79, paragra<strong>fo</strong> 1, del regolamento<br />

REACH), stabilisce uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'ECHA (articolo 96,<br />

paragra<strong>fo</strong> 5) e adotta il bilancio definitivo (articolo 96, paragra<strong>fo</strong> 9). Ogni anno i conti<br />

provvisori e definitivi sono trasmessi alla Corte dei conti europea (articolo 97, paragrafi 4 e<br />

7). Il Parlamento europeo dà discarico dell'esecuzione del bilancio al direttore esecutivo<br />

dell'ECHA (articolo 97, paragra<strong>fo</strong> 10).<br />

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali, si applicano senza<br />

restrizioni all'ECHA le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini<br />

svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in con<strong>fo</strong>rmità dell'articolo 98,<br />

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