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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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CCR della Commissione riguardanti principi attivi sottoposti a valutazione<br />

nell'ambito del programma di riesame devono essere messi a disposizione<br />

dell'ECHA, secondo il disposto dell'articolo 16 del regolamento REACH;<br />

– un altro criterio importante consiste nel fatto che molti degli esperti scientifici<br />

dell'ECHA hanno già acquisito una certa esperienza sui biocidi per aver operato in<br />

precedenza presso il CCR della Commissione, le autorità competenti degli Stati<br />

membri e l'industria.<br />

Per tutte queste ragioni si ritiene che, tra le varie opzioni disponibili (una nuova agenzia, il<br />

CCR della Commissione, l'EMEA o l'AESA) l'ECHA rappresenti, in questa fase precoce del<br />

processo, quella più efficace in termini di possibili sinergie.<br />

Inoltre, a partire dal 2014, l'ECHA dovrebbe subentrare al CCR della Commissione, che alla<br />

fine del 2013 sospenderà progressivamente il sostegno <strong>fo</strong>rnito al programma di riesame dei<br />

principi attivi esistenti.<br />

Pertanto la proposta legislativa è <strong>fo</strong>ndata sull'ipotesi che una serie di compiti di natura tecnica<br />

e scientifica connessi alla valutazione dei principi attivi utilizzati nei biocidi e di taluni biocidi<br />

saranno affidati all'ECHA.<br />

A tal fine sono necessarie risorse finanziarie intese a garantire che l'ECHA disponga di un<br />

organico sufficiente e possa convocare tutte le riunioni necessarie per <strong>fo</strong>rnire i propri pareri<br />

alla Commissione.<br />

IT 181 IT

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