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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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(10) Al fine di ottenere un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente, è<br />

opportuno che i principi attivi che presentano i peggiori profili di rischio non siano<br />

approvati per l'uso nei biocidi, fatta eccezione per situazioni specifiche. Ad esempio,<br />

se l'approvazione è giustificata perché l'esposizione umana alla sostanza è trascurabile,<br />

per ragioni di salute pubblica o perché l'eventuale non iscrizione della sostanza, in<br />

assenza di alternative, avrebbe ripercussioni negative sproporzionate.<br />

(11) Per impedire l'uso di principi attivi con i peggiori profili di rischio, in particolare<br />

quando non ne è autorizzato l'uso ai sensi del regolamento (CE) n. XXX/20<strong>09</strong> del<br />

Parlamento europeo e del Consiglio, del […] 20<strong>09</strong>, relativo alla commercializzazione<br />

dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del<br />

Consiglio 8 , è opportuno limitarne l'approvazione a situazioni in cui l'esposizione delle<br />

persone alla sostanza è trascurabile o se la sostanza è necessaria per ragioni di salute<br />

pubblica.<br />

(12) I principi attivi iscritti nell'elenco comunitario devono essere esaminati regolarmente<br />

per tenere conto del progresso scientifico e tecnologico. Qualora vi siano elementi<br />

gravi indicanti che un principio attivo utilizzato nei biocidi può comportare rischi più<br />

elevati rispetto a quanto ritenuto in precedenza, è opportuno che la Commissione<br />

possa riesaminarne l'iscrizione nell'elenco.<br />

(13) In base alle loro pericolosità intrinseche, i principi attivi possono essere designati<br />

come potenzialmente sostituibili con altri principi attivi considerati altrettanto efficaci<br />

contro gli organismi nocivi bersaglio non appena questi ultimi diventano disponibili in<br />

una varietà tale da evitare lo sviluppo di resistenze tra gli organismi nocivi. Per<br />

consentire un esame regolare delle sostanze identificate come potenzialmente<br />

sostituibili, il periodo di iscrizione di dette sostanze non dovrebbe superare i dieci anni<br />

anche nel caso di rinnovo. L'identificazione di sostanze potenzialmente sostituibili<br />

dovrebbe inoltre costituire la prima fase di una valutazione comparativa.<br />

(14) Durante l'autorizzazione, o il rinnovo dell'autorizzazione, dei biocidi, deve essere<br />

possibile confrontare due o più biocidi in relazione ai rischi posti e ai benefici<br />

derivanti dal loro uso. A seguito di questa valutazione comparativa i biocidi autorizzati<br />

contenenti principi attivi indicati come potenzialmente sostituibili possono essere<br />

sostituiti con altri che presentano rischi significativamente inferiori per la salute o per<br />

l'ambiente e che non hanno impatti negativi significativi dal punto di vista economico<br />

o pratico. In questi casi è opportuno prevedere periodi di tempo adeguati per il ritiro<br />

progressivo.<br />

(15) Al fine di evitare un inutile carico amministrativo e finanziario per il settore e per le<br />

autorità competenti, le richieste di rinnovo dell'iscrizione di un principio attivo<br />

nell'elenco comunitario o delle autorizzazioni devono fare oggetto di una valutazione<br />

completa e appro<strong>fo</strong>ndita solo se deciso dall'autorità competente responsabile della<br />

valutazione iniziale sulla base delle in<strong>fo</strong>rmazioni disponibili.<br />

(16) È necessario assicurare un coordinamento e una gestione efficaci degli aspetti tecnici,<br />

scientifici e amministrativi del presente regolamento a livello comunitario. L'Agenzia<br />

europea per le sostanze chimiche, istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006, deve<br />

8 GU L […], del […], pag. […].<br />

IT 16 IT

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