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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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Riepilogo<br />

prodotti di riferimento, il biocida deve assicurare un determinato livello di protezione<br />

o di controllo nei settori in cui se ne propone l'impiego. Le conclusioni sulle<br />

prestazioni del biocida devono essere valide per tutti i settori in cui se ne propone<br />

l'uso e per tutte le regioni degli Stati membri o, se del caso, della Comunità, salvo<br />

quando il biocida è destinato ad essere usato in circostanze specifiche. Le autorità<br />

competenti valutano i dati relativi al rapporto dose/effetto ottenuti mediante prove<br />

(che devono includere un controllo non trattato) con dosi inferiori ai livelli<br />

raccomandati, al fine di stabilire se la dose raccomandata sia la dose minima<br />

necessaria per raggiungere l'effetto desiderato.<br />

88. In ciascun settore in cui è stata effettuata la valutazione del rischio, ovvero sono stati<br />

esaminati gli effetti sulle persone, sugli animali e sull'ambiente, le autorità<br />

competenti o la Commissione combinano le conclusioni cui sono giunte per il<br />

principio attivo e per le sostanze sospette al fine di ottenere una conclusione globale<br />

per il biocida stesso. Andrebbe inoltre effettuato un riepilogo della valutazione<br />

dell'efficacia e degli effetti inaccettabili.<br />

Ne risulta:<br />

– un riepilogo degli effetti del biocida sulle persone;<br />

– un riepilogo degli effetti del biocida sugli animali;<br />

– un riepilogo degli effetti del biocida sull'ambiente;<br />

– un riepilogo della valutazione dell'efficacia;<br />

– un riepilogo degli effetti inaccettabili.<br />

ITEGRAZ<strong>IO</strong>E GLOBALE DELLE <strong>CO</strong>CLUS<strong>IO</strong>I<br />

89. Le autorità competenti o la Commissione combinano le singole conclusioni cui sono<br />

giunte riguardo agli effetti del biocida nei tre settori, vale a dire le persone, gli<br />

animali e l'ambiente, per trarre una conclusione globale sul suo effetto complessivo.<br />

90. Le autorità competenti o la Commissione tengono debitamente conto degli effetti<br />

inaccettabili, dell'efficacia del biocida e dei benefici derivanti dal suo impiego, prima<br />

di prendere una decisione in merito all'autorizzazione.<br />

91. Le autorità competenti o la Commissione infine decidono se il biocida possa essere<br />

autorizzato o no e se tale autorizzazione debba essere sottoposta a restrizioni o a<br />

condizioni, in base al presente allegato e al presente regolamento.<br />

IT 165 IT

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