11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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66. Un MOS adeguato è generalmente 100, ma possono essere opportuni MOS maggiori<br />
o minori, anche a seconda della natura dell'effetto tossicologico critico.<br />
67. Le autorità competenti o la Commissione subordinano, se opportuno, l'autorizzazione<br />
all'obbligo di indossare un equipaggiamento protettivo personale, come respiratori,<br />
maschere a filtro, tute da lavoro, guanti e occhiali di protezione al fine di ridurre<br />
l'esposizione degli operatori professionali. Tali indumenti devono essere prontamente<br />
disponibili.<br />
68. Se l'uso di un equipaggiamento protettivo personale è il solo modo per ridurre<br />
l'esposizione degli operatori non professionali, di norma il prodotto non viene<br />
autorizzato.<br />
69. Se non è possibile ridurre ad un livello accettabile la relazione fra esposizione ed<br />
effetto, le autorità competenti o la Commissione non possono autorizzare il biocida.<br />
Effetti sugli animali<br />
70. Le autorità competenti o la Commissione non autorizzano un biocida se la<br />
valutazione del rischio conferma che, durante il normale uso, il biocida costituisce un<br />
pericolo inaccettabile per gli animali non bersaglio.<br />
71. Utilizzando gli stessi criteri pertinenti, descritti nella parte che tratta gli effetti sulle<br />
persone, le autorità competenti o la Commissione, nel decidere circa l'autorizzazione,<br />
esaminano i rischi per gli animali derivanti dal biocida.<br />
Effetti sull'ambiente<br />
72. Le autorità competenti o la Commissione non autorizzano un biocida se la<br />
valutazione del rischio conferma che il principio attivo, una qualsiasi sostanza<br />
sospetta o un prodotto di degradazione o di reazione costituiscono un rischio<br />
inaccettabile per una qualsiasi delle seguenti matrici ambientali: acqua (compresi i<br />
sedimenti), suolo e aria. Tale analisi include la valutazione del rischio per gli<br />
organismi non bersaglio di tali matrici.<br />
All'atto di prendere una decisione definitiva in base al punto 90, le autorità<br />
competenti o la Commissione, nel valutare se sussista un rischio inaccettabile,<br />
tengono conto dei criteri di cui ai punti da 75 a 85.<br />
73. Lo strumento di base utilizzato nel processo decisionale è il rapporto PEC/PNEC o,<br />
se questo non è disponibile, una stima qualitativa. Si attribuisce la debita importanza<br />
all'accuratezza di tale rapporto, a causa della variabilità dei dati utilizzati sia nella<br />
misura delle concentrazioni che nella stima.<br />
Nel determinare la PEC dovrebbe essere utilizzato il modello più appropriato,<br />
tenendo conto del destino e del comportamento del biocida nell'ambiente.<br />
74. Se il rapporto PEC/PNEC per una data matrice ambientale è pari o inferiore a 1, la<br />
caratterizzazione del rischio si conclude con la constatazione che non sono più<br />
necessarie in<strong>fo</strong>rmazioni e/o test supplementari.<br />
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