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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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66. Un MOS adeguato è generalmente 100, ma possono essere opportuni MOS maggiori<br />

o minori, anche a seconda della natura dell'effetto tossicologico critico.<br />

67. Le autorità competenti o la Commissione subordinano, se opportuno, l'autorizzazione<br />

all'obbligo di indossare un equipaggiamento protettivo personale, come respiratori,<br />

maschere a filtro, tute da lavoro, guanti e occhiali di protezione al fine di ridurre<br />

l'esposizione degli operatori professionali. Tali indumenti devono essere prontamente<br />

disponibili.<br />

68. Se l'uso di un equipaggiamento protettivo personale è il solo modo per ridurre<br />

l'esposizione degli operatori non professionali, di norma il prodotto non viene<br />

autorizzato.<br />

69. Se non è possibile ridurre ad un livello accettabile la relazione fra esposizione ed<br />

effetto, le autorità competenti o la Commissione non possono autorizzare il biocida.<br />

Effetti sugli animali<br />

70. Le autorità competenti o la Commissione non autorizzano un biocida se la<br />

valutazione del rischio conferma che, durante il normale uso, il biocida costituisce un<br />

pericolo inaccettabile per gli animali non bersaglio.<br />

71. Utilizzando gli stessi criteri pertinenti, descritti nella parte che tratta gli effetti sulle<br />

persone, le autorità competenti o la Commissione, nel decidere circa l'autorizzazione,<br />

esaminano i rischi per gli animali derivanti dal biocida.<br />

Effetti sull'ambiente<br />

72. Le autorità competenti o la Commissione non autorizzano un biocida se la<br />

valutazione del rischio conferma che il principio attivo, una qualsiasi sostanza<br />

sospetta o un prodotto di degradazione o di reazione costituiscono un rischio<br />

inaccettabile per una qualsiasi delle seguenti matrici ambientali: acqua (compresi i<br />

sedimenti), suolo e aria. Tale analisi include la valutazione del rischio per gli<br />

organismi non bersaglio di tali matrici.<br />

All'atto di prendere una decisione definitiva in base al punto 90, le autorità<br />

competenti o la Commissione, nel valutare se sussista un rischio inaccettabile,<br />

tengono conto dei criteri di cui ai punti da 75 a 85.<br />

73. Lo strumento di base utilizzato nel processo decisionale è il rapporto PEC/PNEC o,<br />

se questo non è disponibile, una stima qualitativa. Si attribuisce la debita importanza<br />

all'accuratezza di tale rapporto, a causa della variabilità dei dati utilizzati sia nella<br />

misura delle concentrazioni che nella stima.<br />

Nel determinare la PEC dovrebbe essere utilizzato il modello più appropriato,<br />

tenendo conto del destino e del comportamento del biocida nell'ambiente.<br />

74. Se il rapporto PEC/PNEC per una data matrice ambientale è pari o inferiore a 1, la<br />

caratterizzazione del rischio si conclude con la constatazione che non sono più<br />

necessarie in<strong>fo</strong>rmazioni e/o test supplementari.<br />

IT 161 IT

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