11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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59. Nel corso del processo decisionale, le autorità competenti o la Commissione<br />
prendono in considerazione gli elementi seguenti:<br />
– i risultati della valutazione del rischio, in particolare la relazione tra<br />
esposizione ed effetto;<br />
– la natura e la gravità dell'effetto;<br />
– la gestione del rischio che può essere applicata;<br />
– il campo di utilizzazione del biocida;<br />
– l'efficacia del biocida;<br />
– le proprietà fisiche del biocida;<br />
– i benefici derivanti dall'uso del biocida.<br />
60. Nel prendere una decisione relativa all'autorizzazione di un biocida, le autorità<br />
competenti o la Commissione tengono conto dell'incertezza derivante dalla<br />
variabilità dei dati utilizzati nella valutazione e nel processo decisionale.<br />
61. Le autorità competenti o la Commissione prescrivono un uso appropriato del biocida.<br />
Un tale uso include l'impiego di un dosaggio efficace e, se possibile, la<br />
minimizzazione della quantità di biocida impiegato.<br />
Effetti sulle persone<br />
62. Le autorità competenti o la Commissione non autorizzano un biocida se la<br />
valutazione del rischio conferma che, nella sua prevedibile applicazione, compreso il<br />
peggiore scenario realistico possibile, il prodotto costituisce un pericolo inaccettabile<br />
per le persone.<br />
63. Le autorità competenti o la Commissione, nel decidere circa l'autorizzazione di un<br />
biocida, prendono in considerazione i possibili effetti su tutta la popolazione, ovvero<br />
operatori professionali, operatori non professionali e persone esposte direttamente o<br />
indirettamente attraverso l'ambiente.<br />
64. Le autorità competenti o la Commissione esaminano la relazione tra l'esposizione e<br />
l'effetto e utilizzano tale in<strong>fo</strong>rmazione ai fini del processo decisionale. Nell'esame di<br />
tale relazione vanno tenuti presenti vari fattori, di cui uno dei più importanti è la<br />
natura degli effetti nocivi della sostanza. Tali effetti includono la tossicità acuta,<br />
l'irritabilità, la corrosività, la sensibilizzazione, la tossicità a dose ripetuta, la<br />
mutagenicità, la cancerogenicità, la neurotossicità e la tossicità per la riproduzione<br />
oltre alle proprietà fisico-chimiche e a qualsiasi altra proprietà nociva del principio<br />
attivo o della sostanza sospetta.<br />
65. Le autorità competenti o la Commissione confrontano, se possibile, i risultati ottenuti<br />
con quelli provenienti da precedenti analisi del rischio per effetti nocivi identici o<br />
analoghi mantenendo un congruo margine di sicurezza (MOS) nel decidere circa<br />
l'autorizzazione.<br />
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