11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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Riepilogo<br />
52. In ciascun campo in cui è stata effettuata la valutazione del rischio, ossia effetti sulle<br />
persone, sugli animali e sull'ambiente, le autorità competenti combinano i risultati<br />
relativi al principio attivo con quelli di tutte le sostanze sospette al fine di ottenere<br />
una valutazione globale sul biocida stesso. Tale analisi dovrebbe tener conto di ogni<br />
possibile effetto sinergico tra principi attivi e le sostanze sospette nel biocida.<br />
53. Nel caso di biocidi contenenti più di un principio attivo, gli effetti nocivi sono anche<br />
combinati per ottenere un effetto complessivo del biocida stesso.<br />
PROCESSO DECIS<strong>IO</strong>ALE<br />
Principi generali<br />
54. Fatto salvo il punto 90, le autorità competenti o la Commissione decidono se<br />
rilasciare l'autorizzazione all'uso di un biocida basandosi sulla valutazione dei rischi<br />
derivanti da ciascun principio attivo e dei rischi derivanti da ogni sostanza sospetta<br />
contenuta nel biocida. La valutazione dei rischi tiene conto sia dell'uso normale del<br />
biocida sia di scenari realistici che includano la peggiore delle ipotesi, compresi<br />
aspetti pertinenti connessi con lo smaltimento del biocida o di qualsiasi materiale con<br />
esso trattato.<br />
55. Nel prendere la decisione relativa all'autorizzazione, le autorità competenti o la<br />
Commissione arrivano ad una delle seguenti conclusioni per ciascun tipo di prodotto<br />
e per ciascun campo di utilizzazione del biocida per il quale è stata richiesta<br />
l'autorizzazione:<br />
(1) il biocida non può essere autorizzato;<br />
(2) il biocida può essere autorizzato ma è soggetto a condizioni e a restrizioni<br />
specifiche;<br />
(3) sono necessari ulteriori dati prima che si possa decidere in merito<br />
all'autorizzazione.<br />
56. Se le autorità competenti o la Commissione giungono alla conclusione che sono<br />
necessarie ulteriori in<strong>fo</strong>rmazioni o dati prima di poter decidere circa l'autorizzazione,<br />
devono giustificare la necessità di tali in<strong>fo</strong>rmazioni o dati. Le in<strong>fo</strong>rmazioni o dati<br />
integrativi richiesti devono ridursi al minimo necessario perché venga effettuata una<br />
più appropriata analisi del rischio.<br />
57. Le autorità competenti o la Commissione concedono l'autorizzazione solo a quei<br />
biocidi che, usati secondo le condizioni di autorizzazione, non costituiscono un<br />
rischio inaccettabile per le persone, gli animali o l'ambiente, sono efficaci e<br />
contengono principi attivi il cui impiego in tali biocidi è permesso nella Comunità.<br />
58. Nel rilasciare l'autorizzazione le autorità competenti o la Commissione impongono,<br />
se del caso, condizioni o restrizioni. La natura e il rigore di tali condizioni sono<br />
definiti appropriatamente in base alla natura e all'entità dei vantaggi previsti e ai<br />
rischi probabili derivanti dall'uso del biocida.<br />
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