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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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ai primi sette anni di attuazione, trasmessa dalla Commissione al Parlamento europeo<br />

e al Consiglio 6 , nella quale vengono analizzati problemi e punti deboli della direttiva.<br />

(5) Tenuto conto dei principali adeguamenti introdotti nel sistema normativo vigente, il<br />

regolamento è lo strumento giuridico adeguato a sostituire la direttiva 98/8/CE perché<br />

impone norme chiare e dettagliate che non lasciano spazio a differenze di recepimento<br />

negli Stati membri. Il regolamento garantisce inoltre che le prescrizioni giuridiche<br />

vengano attuate contemporaneamente in tutta la Comunità.<br />

(6) Occorre differenziare tra principi attivi esistenti, ossia presenti sul mercato all'interno<br />

di biocidi al 14 maggio 2000, e principi attivi nuovi, che a quella data non erano<br />

ancora presenti sul mercato all'interno di biocidi. La data è stata fissata dalla direttiva<br />

98/8/CE come termine di recepimento nell'ordinamento nazionale. I principi attivi si<br />

differenziano a seconda che <strong>fo</strong>ssero o meno presenti sul mercato a questa data. È in<br />

corso un programma di lavoro per il riesame di tutte le sostanze esistenti al fine di<br />

iscriverle nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. Durante la procedura di riesame è<br />

possibile continuare a immettere sul mercato biocidi contenenti principi attivi esistenti<br />

per evitare che si arrivi alla totale indisponibilità di biocidi sul mercato. Occorre<br />

esaminare i nuovi principi attivi prima che i biocidi che li contengono possano essere<br />

immessi sul mercato, per garantire che siano immessi sul mercato solo prodotti nuovi<br />

sicuri.<br />

(7) Durante il programma di lavoro, e al massimo fino alla decisione in merito<br />

all'iscrizione del principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE, gli Stati<br />

membri possono autorizzare temporaneamente, a determinate condizioni, dei biocidi<br />

che non rispettano i requisiti stabiliti dal presente regolamento. Successivamente alla<br />

decisione in merito all'iscrizione, lo Stato membro deve rilasciare, annullare o<br />

modificare le autorizzazioni secondo quanto previsto dal regolamento.<br />

(8) Per garantire la certezza del diritto è necessario stabilire un elenco di principi attivi il<br />

cui uso è consentito nei biocidi a livello comunitario. Occorre definire una procedura<br />

per valutare se un principio attivo può essere iscritto nell'elenco comunitario. È<br />

opportuno inoltre stabilire quali in<strong>fo</strong>rmazioni devono essere trasmesse dalle parti<br />

interessate a sostegno dell'iscrizione di un principio attivo nell'elenco comunitario.<br />

(9) I rischi associati alla produzione, all'uso e allo smaltimento di un principio attivo sotto<br />

il profilo chimico e dei materiali e degli articoli trattati con tale principio devono<br />

essere valutati e gestiti similmente a quanto previsto dal regolamento (CE)<br />

n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,<br />

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle<br />

sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze<br />

chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE)<br />

n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché<br />

la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE,<br />

93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE 7 .<br />

6 <strong>CO</strong>M(2008)620.<br />

7 GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.<br />

IT 15 IT

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