11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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ai primi sette anni di attuazione, trasmessa dalla Commissione al Parlamento europeo<br />
e al Consiglio 6 , nella quale vengono analizzati problemi e punti deboli della direttiva.<br />
(5) Tenuto conto dei principali adeguamenti introdotti nel sistema normativo vigente, il<br />
regolamento è lo strumento giuridico adeguato a sostituire la direttiva 98/8/CE perché<br />
impone norme chiare e dettagliate che non lasciano spazio a differenze di recepimento<br />
negli Stati membri. Il regolamento garantisce inoltre che le prescrizioni giuridiche<br />
vengano attuate contemporaneamente in tutta la Comunità.<br />
(6) Occorre differenziare tra principi attivi esistenti, ossia presenti sul mercato all'interno<br />
di biocidi al 14 maggio 2000, e principi attivi nuovi, che a quella data non erano<br />
ancora presenti sul mercato all'interno di biocidi. La data è stata fissata dalla direttiva<br />
98/8/CE come termine di recepimento nell'ordinamento nazionale. I principi attivi si<br />
differenziano a seconda che <strong>fo</strong>ssero o meno presenti sul mercato a questa data. È in<br />
corso un programma di lavoro per il riesame di tutte le sostanze esistenti al fine di<br />
iscriverle nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. Durante la procedura di riesame è<br />
possibile continuare a immettere sul mercato biocidi contenenti principi attivi esistenti<br />
per evitare che si arrivi alla totale indisponibilità di biocidi sul mercato. Occorre<br />
esaminare i nuovi principi attivi prima che i biocidi che li contengono possano essere<br />
immessi sul mercato, per garantire che siano immessi sul mercato solo prodotti nuovi<br />
sicuri.<br />
(7) Durante il programma di lavoro, e al massimo fino alla decisione in merito<br />
all'iscrizione del principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE, gli Stati<br />
membri possono autorizzare temporaneamente, a determinate condizioni, dei biocidi<br />
che non rispettano i requisiti stabiliti dal presente regolamento. Successivamente alla<br />
decisione in merito all'iscrizione, lo Stato membro deve rilasciare, annullare o<br />
modificare le autorizzazioni secondo quanto previsto dal regolamento.<br />
(8) Per garantire la certezza del diritto è necessario stabilire un elenco di principi attivi il<br />
cui uso è consentito nei biocidi a livello comunitario. Occorre definire una procedura<br />
per valutare se un principio attivo può essere iscritto nell'elenco comunitario. È<br />
opportuno inoltre stabilire quali in<strong>fo</strong>rmazioni devono essere trasmesse dalle parti<br />
interessate a sostegno dell'iscrizione di un principio attivo nell'elenco comunitario.<br />
(9) I rischi associati alla produzione, all'uso e allo smaltimento di un principio attivo sotto<br />
il profilo chimico e dei materiali e degli articoli trattati con tale principio devono<br />
essere valutati e gestiti similmente a quanto previsto dal regolamento (CE)<br />
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,<br />
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle<br />
sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze<br />
chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE)<br />
n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché<br />
la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE,<br />
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE 7 .<br />
6 <strong>CO</strong>M(2008)620.<br />
7 GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.<br />
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