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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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45. Per una determinata matrice ambientale, la caratterizzazione del rischio comporta,<br />

per quanto possibile, il confronto fra PEC e PNEC, in modo che possa essere<br />

calcolato il rapporto PEC/PNEC.<br />

46. Se non è possibile calcolare il rapporto PEC/PNEC, la caratterizzazione del rischio<br />

comporta una stima qualitativa della probabilità che un effetto si verifichi nelle<br />

abituali condizioni di esposizione o nelle condizioni di esposizione previste.<br />

Effetti inaccettabili<br />

47. I dati sono presentati alle autorità competenti, che li valutano per stabilire se l'effetto<br />

del biocida non causi inutili sofferenze nei vertebrati bersaglio. In questo modo si<br />

valutano il meccanismo mediante il quale si ottiene l'effetto e gli effetti osservati sul<br />

comportamento e sulla salute dei vertebrati bersaglio. Se lo scopo è l'uccisione del<br />

vertebrato bersaglio, si valutano il tempo necessario a sopprimerlo e le condizioni in<br />

cui avviene la morte.<br />

48. Le autorità competenti, se del caso, valutano la possibilità dell'organismo bersaglio di<br />

sviluppare resistenza al principio attivo contenuto nel biocida.<br />

49. Qualora vi siano motivi per ritenere che possano verificarsi altri effetti inaccettabili,<br />

le autorità competenti valutano tale eventualità. Un esempio di effetto inaccettabile è<br />

una reazione negativa a elementi e accessori di fissaggio e chiusura utilizzati nel<br />

legno in seguito al trattamento del legno con preservante.<br />

Efficacia<br />

50. Le in<strong>fo</strong>rmazioni sono presentate e valutate per accertare se possono essere<br />

confermate le indicazioni <strong>fo</strong>rnite circa l'efficacia del biocida. Le in<strong>fo</strong>rmazioni<br />

presentate dal richiedente o in possesso delle autorità competenti o dell'Agenzia<br />

devono poter dimostrare l'efficacia del biocida negli organismi bersaglio quando esso<br />

viene utilizzato normalmente secondo le condizioni di autorizzazione.<br />

51. I test vanno eseguiti secondo le linee direttrici comunitarie, se sono disponibili e<br />

applicabili. Se opportuno, si possono utilizzare altri metodi, come indicato<br />

nell'elenco in appresso. Se esistono, possono essere utilizzati dati pertinenti<br />

accettabili raccolti sul campo:<br />

– norme ISO, CEN o altre norme internazionali;<br />

– norma nazionale;<br />

– norma dell'industria (accettata dalle autorità competenti o dall'Agenzia);<br />

– norma individuale del produttore (accettata dalle autorità competenti o<br />

dall'Agenzia);<br />

– dati ottenuti durante lo sviluppo effettivo del biocida (accettati dalle autorità<br />

competenti o dall'Agenzia).<br />

IT 158 IT

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