11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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Effetti sugli animali<br />
34. Utilizzando gli stessi principi pertinenti già descritti nel punto riguardante gli effetti<br />
sulle persone, le autorità competenti tengono conto dei rischi per gli animali derivanti<br />
dal biocida.<br />
Effetti sull'ambiente<br />
35. La valutazione del rischio tiene conto di tutti gli effetti nocivi presenti in ciascuna<br />
delle tre matrici ambientali: aria, suolo e acqua (inclusi i sedimenti) e del biota in<br />
seguito all'uso del biocida.<br />
36. L'individuazione del rischio riguarda le proprietà e gli effetti nocivi potenziali del<br />
principio attivo e di qualsiasi sostanza sospetta presenti nel biocida. Se ne consegue<br />
una classificazione del biocida in base alle disposizioni del presente regolamento,<br />
occorre procedere alla definizione della relazione dose (concentrazione)/risposta<br />
(effetto), alla determinazione dell'esposizione e alla caratterizzazione del rischio.<br />
37. Nei casi in cui sono stati effettuati opportuni test per individuare il rischio in<br />
relazione ad uno specifico effetto potenziale di un principio attivo o di una sostanza<br />
sospetta presente nel biocida, ma i risultati non hanno condotto alla classificazione<br />
del biocida, non è necessaria la caratterizzazione del rischio relativo a quell'effetto a<br />
meno che non vi siano altri <strong>fo</strong>ndati motivi di preoccupazione. Tali motivi possono<br />
derivare dalle proprietà e dagli effetti di qualsiasi principio attivo o di qualsiasi<br />
sostanza sospetta contenuta nel biocida, in particolare:<br />
– qualsiasi indicazione di potenziale bioaccumulo;<br />
– le caratteristiche di persistenza;<br />
– la <strong>fo</strong>rma della curva tossicità/tempo nel test di ecotossicità;<br />
– indicazioni di altri effetti nocivi basati su studi di tossicità (per esempio<br />
classificazione come mutageno);<br />
– dati su altre sostanze strutturalmente simili;<br />
– effetti endocrini.<br />
38. La determinazione della relazione dose (concentrazione)/risposta (effetto) è effettuata<br />
al fine di prevedere la concentrazione al di sotto della quale non si dovrebbero<br />
verificare effetti nocivi nella matrice ambientale interessata. La determinazione è<br />
effettuata per il principio attivo e per qualsiasi sostanza sospetta contenuti nel<br />
biocida. Tale concentrazione è nota come prevedibile concentrazione priva di effetti<br />
(PNEC). Tuttavia quando non è possibile determinare la PNEC, si deve effettuare<br />
una valutazione qualitativa della relazione dose (concentrazione)/risposta (effetto).<br />
39. Il valore della PNEC è determinato utilizzando i dati relativi agli effetti sugli<br />
organismi e gli studi di ecotossicità presentati in base ai requisiti di cui agli articoli 6<br />
e 18. Esso è calcolato applicando un fattore di valutazione ai dati derivanti dai test<br />
sugli organismi, per esempio: DL50 (dose media letale), CL50 (concentrazione<br />
media letale), CE50 (concentrazione media efficace), CI50 (concentrazione che<br />
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