01.05.2013 Views

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Effetti sugli animali<br />

34. Utilizzando gli stessi principi pertinenti già descritti nel punto riguardante gli effetti<br />

sulle persone, le autorità competenti tengono conto dei rischi per gli animali derivanti<br />

dal biocida.<br />

Effetti sull'ambiente<br />

35. La valutazione del rischio tiene conto di tutti gli effetti nocivi presenti in ciascuna<br />

delle tre matrici ambientali: aria, suolo e acqua (inclusi i sedimenti) e del biota in<br />

seguito all'uso del biocida.<br />

36. L'individuazione del rischio riguarda le proprietà e gli effetti nocivi potenziali del<br />

principio attivo e di qualsiasi sostanza sospetta presenti nel biocida. Se ne consegue<br />

una classificazione del biocida in base alle disposizioni del presente regolamento,<br />

occorre procedere alla definizione della relazione dose (concentrazione)/risposta<br />

(effetto), alla determinazione dell'esposizione e alla caratterizzazione del rischio.<br />

37. Nei casi in cui sono stati effettuati opportuni test per individuare il rischio in<br />

relazione ad uno specifico effetto potenziale di un principio attivo o di una sostanza<br />

sospetta presente nel biocida, ma i risultati non hanno condotto alla classificazione<br />

del biocida, non è necessaria la caratterizzazione del rischio relativo a quell'effetto a<br />

meno che non vi siano altri <strong>fo</strong>ndati motivi di preoccupazione. Tali motivi possono<br />

derivare dalle proprietà e dagli effetti di qualsiasi principio attivo o di qualsiasi<br />

sostanza sospetta contenuta nel biocida, in particolare:<br />

– qualsiasi indicazione di potenziale bioaccumulo;<br />

– le caratteristiche di persistenza;<br />

– la <strong>fo</strong>rma della curva tossicità/tempo nel test di ecotossicità;<br />

– indicazioni di altri effetti nocivi basati su studi di tossicità (per esempio<br />

classificazione come mutageno);<br />

– dati su altre sostanze strutturalmente simili;<br />

– effetti endocrini.<br />

38. La determinazione della relazione dose (concentrazione)/risposta (effetto) è effettuata<br />

al fine di prevedere la concentrazione al di sotto della quale non si dovrebbero<br />

verificare effetti nocivi nella matrice ambientale interessata. La determinazione è<br />

effettuata per il principio attivo e per qualsiasi sostanza sospetta contenuti nel<br />

biocida. Tale concentrazione è nota come prevedibile concentrazione priva di effetti<br />

(PNEC). Tuttavia quando non è possibile determinare la PNEC, si deve effettuare<br />

una valutazione qualitativa della relazione dose (concentrazione)/risposta (effetto).<br />

39. Il valore della PNEC è determinato utilizzando i dati relativi agli effetti sugli<br />

organismi e gli studi di ecotossicità presentati in base ai requisiti di cui agli articoli 6<br />

e 18. Esso è calcolato applicando un fattore di valutazione ai dati derivanti dai test<br />

sugli organismi, per esempio: DL50 (dose media letale), CL50 (concentrazione<br />

media letale), CE50 (concentrazione media efficace), CI50 (concentrazione che<br />

IT 156 IT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!