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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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) il rischio per l'ambiente;<br />

c) le misure necessarie per proteggere le persone, gli animali e l'ambiente in<br />

generale sia durante l'uso corrente del biocida proposto che in una realistica<br />

situazione del tipo «la peggiore delle ipotesi».<br />

18. In taluni casi si può giungere alla conclusione che sono necessarie altre in<strong>fo</strong>rmazioni<br />

prima che la valutazione del rischio possa essere completata. Tali in<strong>fo</strong>rmazioni<br />

complementari richieste devono rappresentare il minimo necessario per portare a<br />

termine la valutazione del rischio.<br />

Effetti sulle persone<br />

19. La valutazione del rischio tiene conto dei seguenti effetti potenziali derivanti dall'uso<br />

del biocida e delle persone che possono essere soggette all'esposizione.<br />

20. Gli effetti menzionati precedentemente derivano dalle proprietà del principio attivo e<br />

di qualsiasi sostanza sospetta presenti. Essi sono:<br />

– tossicità acuta e cronica;<br />

– irritazione;<br />

– corrosività;<br />

– sensibilizzazione;<br />

– tossicità a dose ripetuta;<br />

– mutagenicità;<br />

– cancerogenicità;<br />

– effetti tossici sulla riproduzione;<br />

– neurotossicità;<br />

– ogni altra particolare proprietà del principio attivo o della sostanza sospetta;<br />

– altri effetti dovuti a proprietà fisico-chimiche.<br />

21. Le persone precedentemente menzionate sono:<br />

– operatori professionali;<br />

– operatori non professionali;<br />

– persone esposte indirettamente attraverso l'ambiente.<br />

22. L'individuazione del rischio riguarda le proprietà e gli effetti nocivi potenziali del<br />

principio attivo e di qualsiasi sostanza sospetta presenti nel biocida. Se ne consegue<br />

una classificazione del biocida in base alle disposizioni del'articolo 58, occorre<br />

IT 153 IT

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