11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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) il rischio per l'ambiente;<br />
c) le misure necessarie per proteggere le persone, gli animali e l'ambiente in<br />
generale sia durante l'uso corrente del biocida proposto che in una realistica<br />
situazione del tipo «la peggiore delle ipotesi».<br />
18. In taluni casi si può giungere alla conclusione che sono necessarie altre in<strong>fo</strong>rmazioni<br />
prima che la valutazione del rischio possa essere completata. Tali in<strong>fo</strong>rmazioni<br />
complementari richieste devono rappresentare il minimo necessario per portare a<br />
termine la valutazione del rischio.<br />
Effetti sulle persone<br />
19. La valutazione del rischio tiene conto dei seguenti effetti potenziali derivanti dall'uso<br />
del biocida e delle persone che possono essere soggette all'esposizione.<br />
20. Gli effetti menzionati precedentemente derivano dalle proprietà del principio attivo e<br />
di qualsiasi sostanza sospetta presenti. Essi sono:<br />
– tossicità acuta e cronica;<br />
– irritazione;<br />
– corrosività;<br />
– sensibilizzazione;<br />
– tossicità a dose ripetuta;<br />
– mutagenicità;<br />
– cancerogenicità;<br />
– effetti tossici sulla riproduzione;<br />
– neurotossicità;<br />
– ogni altra particolare proprietà del principio attivo o della sostanza sospetta;<br />
– altri effetti dovuti a proprietà fisico-chimiche.<br />
21. Le persone precedentemente menzionate sono:<br />
– operatori professionali;<br />
– operatori non professionali;<br />
– persone esposte indirettamente attraverso l'ambiente.<br />
22. L'individuazione del rischio riguarda le proprietà e gli effetti nocivi potenziali del<br />
principio attivo e di qualsiasi sostanza sospetta presenti nel biocida. Se ne consegue<br />
una classificazione del biocida in base alle disposizioni del'articolo 58, occorre<br />
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