11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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3. È sempre richiesta una valutazione del rischio relativo al principio o ai principi attivi presenti nel biocida. Tale analisi sarà già stata effettuata ai fini dell'inclusione del principio attivo nell'allegato I. Essa comporta l'individuazione del rischio e, se opportuno, la determinazione della relazione dose (concentrazione)/riposta (effetto), la determinazione dell'esposizione e la caratterizzazione del rischio. Se non è possibile determinare quantitativamente il rischio se ne dà una valutazione qualitativa. 4. Un'ulteriore analisi del rischio, nel modo precedentemente descritto, è effettuata relativamente a tutte le altre sostanze sospette presenti nel biocida se attinenti all'uso di quest'ultimo. 5. Per effettuare la valutazione del rischio sono necessarie le informazioni riportate in dettaglio negli allegati II, III e IV e, poiché esiste una grande varietà di tipi di prodotti, tali informazioni sono flessibili per tener conto del tipo di prodotto e dei relativi rischi. I dati richiesti corrispondono al minimo indispensabile per procedere ad un'adeguata valutazione del rischio. Per evitare inutili doppioni, le autorità competenti o l'Agenzia dovrebbero tenere presenti i requisiti degli articoli 6 e 19 del presente regolamento. Nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono tuttavia riportate in dettaglio le informazioni minime richieste per un principio attivo di qualsiasi tipo di biocida. Tali dati saranno già stati presentati e valutati nell'ambito della valutazione del rischio richiesta per l'iscrizione del principio attivo nell'allegato I del presente regolamento. Possono anche essere richiesti dati relativi ad una sostanza sospetta contenuta nel biocida. 6. I risultati della valutazione del rischio effettuata su un principio attivo o su una sostanza sospetta contenuta nel biocida sono integrati per ottenere una valutazione globale per il biocida stesso. 7. Le autorità competenti o l'Agenzia, quando effettuano una valutazione e adottano una decisione relativa all'autorizzazione di un biocida: a) esaminano anche altre informazioni tecniche o scientifiche pertinenti ragionevolmente disponibili, per quanto concerne le proprietà del biocida, i suoi componenti, i metaboliti o i residui; b) valutano, se del caso, le motivazioni addotte dal richiedente per giustificare l'assenza di talune informazioni. 8. È noto che numerosi biocidi presentano solo minime differenze di composizione; si dovrebbe pertanto tenerne conto quando si valuta la documentazione. In tal caso si applica il concetto di «formulazione quadro». 9. È noto che alcuni biocidi sono considerati a basso rischio; tali biocidi, pur essendo conformi ai requisiti del presente allegato, sono soggetti ad una procedura semplificata, come specificato all'articolo 16, paragrafo 3, del presente regolamento. 10. Sulla scorta dell'applicazione di tali principi comuni le autorità competenti o la Commissione decidono se un biocida può essere autorizzato o meno; tale autorizzazione può includere restrizioni dell'uso o altre condizioni. In taluni casi, IT 151 IT
prima di decidere sull'autorizzazione, le autorità competenti possono arrivare alla conclusione che sono necessarie maggiori informazioni. 11. Nel corso della valutazione e del processo decisionale, i richiedenti e le autorità competenti collaborano allo scopo di risolvere con rapidità tutte le questioni sui requisiti in termini di dati o per individuare già nella fase iniziale tutti gli studi complementari richiesti, o per cambiare le condizioni proposte per l'uso del biocida o per modificarne la natura o la composizione, al fine di assicurare la completa conformità ai requisiti dell'articolo 16 e del presente allegato. L'onere amministrativo, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), deve essere ridotto al minimo, senza pregiudicare il livello di protezione necessario per le persone, gli animali e l'ambiente. 12. Il giudizio emesso dalle autorità competenti durante la valutazione e il processo decisionale deve essere basato su principi scientifici, preferibilmente riconosciuti a livello internazionale, e va formulato con l'assistenza del parere di esperti. VALUTAZIOE Principi generali 13. Le informazioni presentate a sostegno della domanda di autorizzazione di un biocida sono esaminate dalle autorità competenti destinatarie al fine di determinarne la completezza ed il valore scientifico complessivo. Dopo aver accettato tali informazioni le autorità competenti le utilizzano per una valutazione del rischio basata sull'uso proposto del biocida. 14. Viene sempre effettuata una valutazione del rischio del principio attivo presente nel biocida. Se nel biocida sono inoltre presenti sostanze sospette, la valutazione del rischio deve essere effettuata per ciascuna di esse. La valutazione del rischio indaga l'uso corrente proposto per il biocida oltre a realistici scenari del tipo «la peggiore delle ipotesi», compresi i pertinenti aspetti connessi con la produzione e lo smaltimento del biocida o di qualsiasi materiale con esso trattato. 15. La valutazione del rischio comporta l'individuazione del rischio di ciascun principio attivo e di ciascuna sostanza sospetta presente nel biocida e la determinazione, se possibile, della dose senza effetto nocivo osservato (NOAEL) appropriata. Essa include inoltre, se del caso, la determinazione della relazione dose (concentrazione)/risposta (effetto), accanto alla determinazione dell'esposizione e alla caratterizzazione del rischio. 16. I risultati derivanti dal confronto dell'esposizione ad una concentrazione a dose senza effetto per ciascuno dei principi attivi e per qualsiasi sostanza sospetta sono combinati per ottenere una valutazione del rischio complessivo del biocida. Se non sono disponibili risultati quantitativi, i risultati delle analisi qualitative sono integrati in modo analogo. 17. La valutazione del rischio determina: a) il rischio per le persone e gli animali; IT 152 IT
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3. È sempre richiesta una valutazione del rischio relativo al principio o ai principi attivi<br />
presenti nel biocida. Tale analisi sarà già stata effettuata ai fini dell'inclusione del<br />
principio attivo nell'allegato I. Essa comporta l'individuazione del rischio e, se<br />
opportuno, la determinazione della relazione dose (concentrazione)/riposta (effetto),<br />
la determinazione dell'esposizione e la caratterizzazione del rischio. Se non è<br />
possibile determinare quantitativamente il rischio se ne dà una valutazione<br />
qualitativa.<br />
4. Un'ulteriore analisi del rischio, nel modo precedentemente descritto, è effettuata<br />
relativamente a tutte le altre sostanze sospette presenti nel biocida se attinenti all'uso<br />
di quest'ultimo.<br />
5. Per effettuare la valutazione del rischio sono necessarie le in<strong>fo</strong>rmazioni riportate in<br />
dettaglio negli allegati II, III e IV e, poiché esiste una grande varietà di tipi di<br />
prodotti, tali in<strong>fo</strong>rmazioni sono flessibili per tener conto del tipo di prodotto e dei<br />
relativi rischi. I dati richiesti corrispondono al minimo indispensabile per procedere<br />
ad un'adeguata valutazione del rischio. Per evitare inutili doppioni, le autorità<br />
competenti o l'Agenzia dovrebbero tenere presenti i requisiti degli articoli 6 e 19 del<br />
presente regolamento. Nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono<br />
tuttavia riportate in dettaglio le in<strong>fo</strong>rmazioni minime richieste per un principio attivo<br />
di qualsiasi tipo di biocida. Tali dati saranno già stati presentati e valutati nell'ambito<br />
della valutazione del rischio richiesta per l'iscrizione del principio attivo nell'allegato<br />
I del presente regolamento. Possono anche essere richiesti dati relativi ad una<br />
sostanza sospetta contenuta nel biocida.<br />
6. I risultati della valutazione del rischio effettuata su un principio attivo o su una<br />
sostanza sospetta contenuta nel biocida sono integrati per ottenere una valutazione<br />
globale per il biocida stesso.<br />
7. Le autorità competenti o l'Agenzia, quando effettuano una valutazione e adottano una<br />
decisione relativa all'autorizzazione di un biocida:<br />
a) esaminano anche altre in<strong>fo</strong>rmazioni tecniche o scientifiche pertinenti<br />
ragionevolmente disponibili, per quanto concerne le proprietà del biocida, i<br />
suoi componenti, i metaboliti o i residui;<br />
b) valutano, se del caso, le motivazioni addotte dal richiedente per giustificare<br />
l'assenza di talune in<strong>fo</strong>rmazioni.<br />
8. È noto che numerosi biocidi presentano solo minime differenze di composizione; si<br />
dovrebbe pertanto tenerne conto quando si valuta la documentazione. In tal caso si<br />
applica il concetto di «<strong>fo</strong>rmulazione quadro».<br />
9. È noto che alcuni biocidi sono considerati a basso rischio; tali biocidi, pur essendo<br />
con<strong>fo</strong>rmi ai requisiti del presente allegato, sono soggetti ad una procedura<br />
semplificata, come specificato all'articolo 16, paragra<strong>fo</strong> 3, del presente regolamento.<br />
10. Sulla scorta dell'applicazione di tali principi comuni le autorità competenti o la<br />
Commissione decidono se un biocida può essere autorizzato o meno; tale<br />
autorizzazione può includere restrizioni dell'uso o altre condizioni. In taluni casi,<br />
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