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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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4. ICIDEZA SUL BILAC<strong>IO</strong><br />

La proposta avrà un'incidenza sul bilancio perché occorre sostenere l'Agenzia europea per le<br />

sostanze chimiche (di seguito: "l'Agenzia") nello svolgere le mansioni supplementari correlate<br />

alla valutazione e all'inclusione dei principi attivi utilizzati nei biocidi nell'allegato I del<br />

regolamento e l'autorizzazione centralizzata di taluni biocidi. L'Agenzia riscuoterà dai<br />

richiedenti specifiche tariffe per alcune di queste attività, nonché una tariffa annuale sui<br />

prodotti autorizzati centralmente dalla Comunità. Le entrate costituite dalle tariffe dovranno<br />

essere integrate da un finanziamento della Comunità, ma questo sostegno dovrebbe essere<br />

limitato nel tempo perché dopo un certo numero di anni le attività dell'Agenzia dovrebbero<br />

autofinanziarsi grazie alle tariffe riscosse. Norme dettagliate relative al bilancio dell'Agenzia e<br />

alla sua attuazione sono già stabilite nel regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento<br />

REACH). Queste norme si applicano di conseguenza nel contesto del presente regolamento.<br />

5. IFORMAZ<strong>IO</strong>I SUPPLEMETARI<br />

5.1. Semplificazione<br />

La proposta prevede una semplificazione della legislazione e delle procedure amministrative<br />

ad uso delle autorità pubbliche (a livello comunitario o nazionale) e dei privati.<br />

Sostituendo l'attuale direttiva con un regolamento, oltre all'ovvio risparmio di costi imputabili<br />

alle misure di trasposizione, ai relativi periodi e al controllo della con<strong>fo</strong>rmità della<br />

trasposizione stessa, la proposta chiarisce notevolmente le procedure che gli Stati membri<br />

sono tenuti a seguire per rilasciare le autorizzazioni e le procedure per il riconoscimento<br />

reciproco di dette autorizzazioni.<br />

In particolare, vengono chiarite le motivazioni accettabili per opporsi al riconoscimento<br />

reciproco e sono indicati gli atti procedurali da seguire per la risoluzione delle controversie.<br />

Vengono inoltre definite in maggiore dettaglio le ragioni ammissibili per derogare ai requisiti<br />

in materia di dati, raf<strong>fo</strong>rzando la certezza del diritto per i richiedenti. Il sistema vigente<br />

prevede questa possibilità, ma <strong>fo</strong>rnisce poche indicazioni in merito alle condizioni per<br />

avvalersene e gli Stati membri sono talvolta riluttanti ad accettare che i richiedenti non<br />

presentino alcuni degli studi elencati nell'insieme di in<strong>fo</strong>rmazioni di base, partendo dal<br />

presupposto che la sicurezza di una sostanza è sufficientemente stabilita in base ad altre<br />

in<strong>fo</strong>rmazioni disponibili.<br />

Le disposizioni in materia di protezione dei dati sono semplificate e più coerenti con gli<br />

obiettivi della politica comunitaria in materia (recupero dei costi, protezione dei nuovi dati<br />

ottenuti).<br />

Infine, l'istituzione di un sistema centralizzato per l'autorizzazione di taluni prodotti è<br />

ovviamente una semplificazione, perché i prodotti interessati non necessiteranno di una<br />

autorizzazione individuale in tutti o alcuni dei 27 Stati membri.<br />

Le autorità competenti degli Stati membri disporranno di un quadro più armonizzato per il<br />

rilascio delle autorizzazioni (ad esempio, sarà armonizzato il contenuto dei documenti di<br />

autorizzazione). Essi dovranno rispettare scadenze specifiche e seguire determinate procedure<br />

per tutte le attività legate all'autorizzazione e al riconoscimento reciproco.<br />

IT 12 IT

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