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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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giustificata per via del suo impatto positivo sull'innovazione e perché consente un accesso<br />

immediato all'intero mercato comunitario.<br />

Il principio di proporzionalità è rispettato anche per quanto riguarda le tariffe: la<br />

Commissione adotterà un altro regolamento che istituisce una struttura tariffaria armonizzata<br />

ma la decisione in merito all'ammontare delle tariffe rimarrà una competenza degli Stati<br />

membri.<br />

Inoltre, il regolamento proposto non va oltre quanto necessario in termini di ambito di<br />

applicazione e di carico amministrativo per il settore e per le autorità competenti. Questo<br />

carico amministrativo e finanziario risulterà anzi ridotto rispetto alla direttiva 98/8/CE per le<br />

seguenti ragioni:<br />

– fissando scadenze rigide per ogni fase della procedura sarà più facile prevedere i<br />

tempi di accesso dei biocidi al mercato e la procedura stessa ne risulterà facilitata;<br />

– l'autorizzazione centralizzata consentirà di risparmiare tempo e denaro sia al settore<br />

che alle autorità competenti;<br />

– la possibilità di un riconoscimento reciproco parallelo consentirà agli Stati membri di<br />

collaborare più strettamente nella valutazione di un biocida risparmiando nel<br />

contempo risorse finanziarie ed umane;<br />

– l'obbligo di condividere i dati relativi ai vertebrati permetterà agli operatori del<br />

settore di risparmiare ed eviterà all'autorità competente di valutare inutilmente gli<br />

stessi dati.<br />

3.5. Scelta dello strumento<br />

Strumenti proposti: regolamento.<br />

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi esposti di seguito.<br />

L'attuale quadro normativo per l'immissione sul mercato dei biocidi è stabilito dalla direttiva<br />

98/8/CE. La Commissione propone di adottare la <strong>fo</strong>rma del regolamento, anziché della<br />

direttiva, con<strong>fo</strong>rmemente alle recenti proposte relative alla normativa sui prodotti fitosanitari<br />

e alla normativa generale sulle sostanze chimiche (il regolamento REACH e il regolamento<br />

relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele).<br />

In tal modo si elimina la necessità di un periodo di transizione e si anticipa di circa due anni<br />

l'attuazione delle disposizioni urgenti. Un regolamento assicurerà inoltre l'applicazione<br />

uni<strong>fo</strong>rme del nuovo strumento in tutta l'UE, in particolare per quanto riguarda le procedure e<br />

le scadenze per l'autorizzazione dei biocidi e il riconoscimento reciproco di dette<br />

autorizzazioni. Eventuali divergenze nella trasposizione delle misure e/o nella loro attuazione<br />

avrebbero conseguenze molto gravi per il funzionamento del mercato interno dei biocidi.<br />

La scelta dello strumento giuridico ridurrà inoltre il carico amministrativo e assicurerà al<br />

settore maggiore chiarezza.<br />

IT 11 IT

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