11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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giustificata per via del suo impatto positivo sull'innovazione e perché consente un accesso<br />
immediato all'intero mercato comunitario.<br />
Il principio di proporzionalità è rispettato anche per quanto riguarda le tariffe: la<br />
Commissione adotterà un altro regolamento che istituisce una struttura tariffaria armonizzata<br />
ma la decisione in merito all'ammontare delle tariffe rimarrà una competenza degli Stati<br />
membri.<br />
Inoltre, il regolamento proposto non va oltre quanto necessario in termini di ambito di<br />
applicazione e di carico amministrativo per il settore e per le autorità competenti. Questo<br />
carico amministrativo e finanziario risulterà anzi ridotto rispetto alla direttiva 98/8/CE per le<br />
seguenti ragioni:<br />
– fissando scadenze rigide per ogni fase della procedura sarà più facile prevedere i<br />
tempi di accesso dei biocidi al mercato e la procedura stessa ne risulterà facilitata;<br />
– l'autorizzazione centralizzata consentirà di risparmiare tempo e denaro sia al settore<br />
che alle autorità competenti;<br />
– la possibilità di un riconoscimento reciproco parallelo consentirà agli Stati membri di<br />
collaborare più strettamente nella valutazione di un biocida risparmiando nel<br />
contempo risorse finanziarie ed umane;<br />
– l'obbligo di condividere i dati relativi ai vertebrati permetterà agli operatori del<br />
settore di risparmiare ed eviterà all'autorità competente di valutare inutilmente gli<br />
stessi dati.<br />
3.5. Scelta dello strumento<br />
Strumenti proposti: regolamento.<br />
Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi esposti di seguito.<br />
L'attuale quadro normativo per l'immissione sul mercato dei biocidi è stabilito dalla direttiva<br />
98/8/CE. La Commissione propone di adottare la <strong>fo</strong>rma del regolamento, anziché della<br />
direttiva, con<strong>fo</strong>rmemente alle recenti proposte relative alla normativa sui prodotti fitosanitari<br />
e alla normativa generale sulle sostanze chimiche (il regolamento REACH e il regolamento<br />
relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele).<br />
In tal modo si elimina la necessità di un periodo di transizione e si anticipa di circa due anni<br />
l'attuazione delle disposizioni urgenti. Un regolamento assicurerà inoltre l'applicazione<br />
uni<strong>fo</strong>rme del nuovo strumento in tutta l'UE, in particolare per quanto riguarda le procedure e<br />
le scadenze per l'autorizzazione dei biocidi e il riconoscimento reciproco di dette<br />
autorizzazioni. Eventuali divergenze nella trasposizione delle misure e/o nella loro attuazione<br />
avrebbero conseguenze molto gravi per il funzionamento del mercato interno dei biocidi.<br />
La scelta dello strumento giuridico ridurrà inoltre il carico amministrativo e assicurerà al<br />
settore maggiore chiarezza.<br />
IT 11 IT