11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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possibile, aiutare i richiedenti che intendono presentare richieste di modifica. In secondo<br />
luogo, le motivazioni per derogare ai requisiti in materia di dati, previste da REACH, si<br />
applicheranno anche alla proposta di regolamento. Infine, sono modificati i requisiti<br />
<strong>fo</strong>ndamentali in materia di dati e alcuni studi a lungo termine sugli animali saranno richiesti<br />
solamente quando necessario; si tratta dei requisiti più costosi in termini di danaro e vite<br />
animali.<br />
Le disposizioni in materia di riservatezza sono lievemente modificate e allineate a quanto<br />
previsto da REACH per facilitarne l'applicazione da parte dell'ECHA, che dovrebbe altrimenti<br />
attenersi quotidianamente a due diverse serie di norme in materia di riservatezza.<br />
Al fine di agevolare la circolazione dei biocidi sul territorio dell'UE, la proposta contiene<br />
norme specifiche relative al commercio parallelo: i biocidi autorizzati che hanno il medesimo<br />
impiego, contengono lo stesso principio attivo e presentano sostanzialmente un'identica<br />
composizione rispetto ai prodotti autorizzati in uno Stato membro possono essere immessi sul<br />
mercato di un altro Stato membro tramite una procedura amministrativa semplificata.<br />
Infine, la proposta contiene diverse misure transitorie volte a facilitare il passaggio dal<br />
sistema della direttiva a quello introdotto dalla proposta di regolamento, inserire l'ECHA nel<br />
quadro normativo sui biocidi e tutelare i diritti acquisti ai sensi del sistema attuale.<br />
3.2. Base giuridica<br />
Articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea.<br />
3.3. Principio di sussidiarietà<br />
Il presente regolamento è volto a facilitare la libera circolazione dei biocidi all'interno della<br />
Comunità. Per assicurare l'adeguato funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i<br />
biocidi occorre armonizzare le condizioni della loro immissione sul mercato a livello<br />
comunitario.<br />
Le misure individuali adottate dagli Stati membri, che derivano da livelli di protezione<br />
diversi, potrebbero costituire degli ostacoli al commercio dei biocidi, compromettendo il<br />
raggiungimento degli obiettivi relativi al mercato interno. La Comunità si trova quindi in una<br />
posizione migliore per agire rispetto alle condizioni per l'immissione sul mercato e per l'uso<br />
dei biocidi.<br />
Anche il principio di sussidiarietà è stato valutato attentamente nel decidere in merito alla<br />
distribuzione dei compiti tra le autorità competenti degli Stati membri, l'Agenzia e la<br />
Commissione, in particolare rispetto all'autorizzazione dei biocidi.<br />
3.4. Principio di proporzionalità<br />
La proposta è con<strong>fo</strong>rme al principio di proporzionalità per le ragioni esposte di seguito.<br />
Il regolamento proposto è volto ad armonizzare le condizioni per l'immissione sul mercato dei<br />
biocidi ma, nel rispetto di tali condizioni, è facoltà degli Stati membri autorizzare la maggior<br />
parte dei biocidi. La procedura centralizzata con la quale la Commissione rilascia<br />
un'autorizzazione comunitaria sarà limitata a due categorie di biocidi: prodotti basati su nuovi<br />
principi attivi e prodotti a basso rischio. Per queste categorie di biocidi la centralizzazione è<br />
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