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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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possibile, aiutare i richiedenti che intendono presentare richieste di modifica. In secondo<br />

luogo, le motivazioni per derogare ai requisiti in materia di dati, previste da REACH, si<br />

applicheranno anche alla proposta di regolamento. Infine, sono modificati i requisiti<br />

<strong>fo</strong>ndamentali in materia di dati e alcuni studi a lungo termine sugli animali saranno richiesti<br />

solamente quando necessario; si tratta dei requisiti più costosi in termini di danaro e vite<br />

animali.<br />

Le disposizioni in materia di riservatezza sono lievemente modificate e allineate a quanto<br />

previsto da REACH per facilitarne l'applicazione da parte dell'ECHA, che dovrebbe altrimenti<br />

attenersi quotidianamente a due diverse serie di norme in materia di riservatezza.<br />

Al fine di agevolare la circolazione dei biocidi sul territorio dell'UE, la proposta contiene<br />

norme specifiche relative al commercio parallelo: i biocidi autorizzati che hanno il medesimo<br />

impiego, contengono lo stesso principio attivo e presentano sostanzialmente un'identica<br />

composizione rispetto ai prodotti autorizzati in uno Stato membro possono essere immessi sul<br />

mercato di un altro Stato membro tramite una procedura amministrativa semplificata.<br />

Infine, la proposta contiene diverse misure transitorie volte a facilitare il passaggio dal<br />

sistema della direttiva a quello introdotto dalla proposta di regolamento, inserire l'ECHA nel<br />

quadro normativo sui biocidi e tutelare i diritti acquisti ai sensi del sistema attuale.<br />

3.2. Base giuridica<br />

Articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea.<br />

3.3. Principio di sussidiarietà<br />

Il presente regolamento è volto a facilitare la libera circolazione dei biocidi all'interno della<br />

Comunità. Per assicurare l'adeguato funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i<br />

biocidi occorre armonizzare le condizioni della loro immissione sul mercato a livello<br />

comunitario.<br />

Le misure individuali adottate dagli Stati membri, che derivano da livelli di protezione<br />

diversi, potrebbero costituire degli ostacoli al commercio dei biocidi, compromettendo il<br />

raggiungimento degli obiettivi relativi al mercato interno. La Comunità si trova quindi in una<br />

posizione migliore per agire rispetto alle condizioni per l'immissione sul mercato e per l'uso<br />

dei biocidi.<br />

Anche il principio di sussidiarietà è stato valutato attentamente nel decidere in merito alla<br />

distribuzione dei compiti tra le autorità competenti degli Stati membri, l'Agenzia e la<br />

Commissione, in particolare rispetto all'autorizzazione dei biocidi.<br />

3.4. Principio di proporzionalità<br />

La proposta è con<strong>fo</strong>rme al principio di proporzionalità per le ragioni esposte di seguito.<br />

Il regolamento proposto è volto ad armonizzare le condizioni per l'immissione sul mercato dei<br />

biocidi ma, nel rispetto di tali condizioni, è facoltà degli Stati membri autorizzare la maggior<br />

parte dei biocidi. La procedura centralizzata con la quale la Commissione rilascia<br />

un'autorizzazione comunitaria sarà limitata a due categorie di biocidi: prodotti basati su nuovi<br />

principi attivi e prodotti a basso rischio. Per queste categorie di biocidi la centralizzazione è<br />

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