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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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ALLEGATO II<br />

Requisiti in materia di dati per i principi attivi<br />

1. I fascicoli relativi ai principi attivi contengono le in<strong>fo</strong>rmazioni necessarie per<br />

determinare, se del caso, la dose giornaliera ammissibile (ADI), il livello ammissibile<br />

di esposizione dell'operatore (AOEL), la concentrazione ambientale prevedibile<br />

(PEC) e la concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC).<br />

2. Il richiedente non è tenuto tuttavia a <strong>fo</strong>rnire le in<strong>fo</strong>rmazioni che non risultino<br />

necessarie in considerazione della natura del biocida o dei suoi usi previsti.<br />

3. È inclusa una descrizione dettagliata e completa degli studi svolti e dei metodi<br />

impiegati o un riferimento bibliografico ad essi.<br />

I fascicoli devono essere presentati secondo i <strong>fo</strong>rmati <strong>fo</strong>rniti dalla Commissione. È<br />

inoltre necessario utilizzare lo speciale pacchetto software (IUCLID) <strong>fo</strong>rnito dalla<br />

Commissione per le parti dei fascicoli alle quali può essere applicato. Per ulteriori<br />

in<strong>fo</strong>rmazioni sui <strong>fo</strong>rmati e un'assistenza sui dati da <strong>fo</strong>rnire e sulla preparazione dei<br />

fascicoli, consultare il sito dell'Agenzia.<br />

4. I test trasmessi ai fini dell'autorizzazione sono svolti con<strong>fo</strong>rmemente ai metodi<br />

descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione 50 . Tuttavia, se un<br />

metodo è inadeguato o non è descritto, devono essere utilizzati, quando possibile,<br />

altri metodi accettati a livello internazionale che devono essere giustificati nella<br />

domanda.<br />

5. I test effettuati dovrebbero essere con<strong>fo</strong>rmi alle pertinenti prescrizioni in materia di<br />

protezione degli animali da laboratorio stabilite nella direttiva 86/6<strong>09</strong>/CEE del<br />

Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari<br />

e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a<br />

fini sperimentali o ad altri fini scientifici 51 e, in caso di test ecotossicologici e<br />

tossicologici, ai principi di buona pratica di laboratorio stabiliti nella direttiva<br />

2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento<br />

delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione<br />

dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per<br />

le prove sulle sostanze chimiche 52 o altre norme internazionali riconosciute dalla<br />

Commissione o dall'Agenzia come equivalenti.<br />

6. Quando vengono svolti dei test occorre <strong>fo</strong>rnire una descrizione dettagliata<br />

(specificazione) del materiale utilizzato e delle sue impurezze.<br />

7. Se sono disponibili dati relativi a test ottenuti prima del […] [GU: inserire la data<br />

indicata all'articolo 85, primo comma] con metodi diversi da quelli stabiliti dal<br />

regolamento (CE) n. 440/2008, l'autorità competente dello Stato membro stabilisce<br />

l'idoneità di tali dati ai fini del presente regolamento e l'eventuale necessità di<br />

svolgere nuovi test ai sensi del regolamento (CE) n. 440/2208. L'autorità decide caso<br />

50 GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1.<br />

51 GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.<br />

52 GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44.<br />

IT 99 IT

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