11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ALLEGATO II<br />
Requisiti in materia di dati per i principi attivi<br />
1. I fascicoli relativi ai principi attivi contengono le in<strong>fo</strong>rmazioni necessarie per<br />
determinare, se del caso, la dose giornaliera ammissibile (ADI), il livello ammissibile<br />
di esposizione dell'operatore (AOEL), la concentrazione ambientale prevedibile<br />
(PEC) e la concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC).<br />
2. Il richiedente non è tenuto tuttavia a <strong>fo</strong>rnire le in<strong>fo</strong>rmazioni che non risultino<br />
necessarie in considerazione della natura del biocida o dei suoi usi previsti.<br />
3. È inclusa una descrizione dettagliata e completa degli studi svolti e dei metodi<br />
impiegati o un riferimento bibliografico ad essi.<br />
I fascicoli devono essere presentati secondo i <strong>fo</strong>rmati <strong>fo</strong>rniti dalla Commissione. È<br />
inoltre necessario utilizzare lo speciale pacchetto software (IUCLID) <strong>fo</strong>rnito dalla<br />
Commissione per le parti dei fascicoli alle quali può essere applicato. Per ulteriori<br />
in<strong>fo</strong>rmazioni sui <strong>fo</strong>rmati e un'assistenza sui dati da <strong>fo</strong>rnire e sulla preparazione dei<br />
fascicoli, consultare il sito dell'Agenzia.<br />
4. I test trasmessi ai fini dell'autorizzazione sono svolti con<strong>fo</strong>rmemente ai metodi<br />
descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione 50 . Tuttavia, se un<br />
metodo è inadeguato o non è descritto, devono essere utilizzati, quando possibile,<br />
altri metodi accettati a livello internazionale che devono essere giustificati nella<br />
domanda.<br />
5. I test effettuati dovrebbero essere con<strong>fo</strong>rmi alle pertinenti prescrizioni in materia di<br />
protezione degli animali da laboratorio stabilite nella direttiva 86/6<strong>09</strong>/CEE del<br />
Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari<br />
e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a<br />
fini sperimentali o ad altri fini scientifici 51 e, in caso di test ecotossicologici e<br />
tossicologici, ai principi di buona pratica di laboratorio stabiliti nella direttiva<br />
2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento<br />
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione<br />
dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per<br />
le prove sulle sostanze chimiche 52 o altre norme internazionali riconosciute dalla<br />
Commissione o dall'Agenzia come equivalenti.<br />
6. Quando vengono svolti dei test occorre <strong>fo</strong>rnire una descrizione dettagliata<br />
(specificazione) del materiale utilizzato e delle sue impurezze.<br />
7. Se sono disponibili dati relativi a test ottenuti prima del […] [GU: inserire la data<br />
indicata all'articolo 85, primo comma] con metodi diversi da quelli stabiliti dal<br />
regolamento (CE) n. 440/2008, l'autorità competente dello Stato membro stabilisce<br />
l'idoneità di tali dati ai fini del presente regolamento e l'eventuale necessità di<br />
svolgere nuovi test ai sensi del regolamento (CE) n. 440/2208. L'autorità decide caso<br />
50 GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1.<br />
51 GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.<br />
52 GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44.<br />
IT 99 IT