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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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iconoscimento reciproco delle autorizzazioni sono state rielaborate e chiarite, in particolare<br />

per quanto riguarda le controversie tra Stati membri o tra Stato membro e richiedenti. Questo<br />

dovrebbe contribuire al buon funzionamento delle procedure di autorizzazione dei biocidi.<br />

In aggiunta alle autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri, si propone di istituire un sistema<br />

di autorizzazione centralizzato che potrà essere utilizzato per i prodotti identificati come a<br />

basso rischio (senza dover effettuare dapprima una valutazione separata del principio attivo) e<br />

per i prodotti che contengono nuovi principi attivi. Quest'ultimo aspetto dovrebbe stimolare la<br />

ricerca e l'innovazione nel campo dei biocidi.<br />

Le attività tecnico-scientifiche relative a questo sistema centralizzato saranno svolte<br />

dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). A tal fine la proposta comprende le<br />

disposizioni necessarie a definire i dettagli procedurali e organizzativi. L'ECHA si occuperà<br />

inoltre del coordinamento delle attività organizzative e tecniche per la valutazione di tutte le<br />

richieste di inclusione dei principi attivi nell'allegato I (l'elenco positivo di principi attivi della<br />

Comunità) finora attribuiti al Centro comune di ricerca della Commissione.<br />

Sono abolite le procedure semplificate che riguardano gli attuali allegati IA e IB, finora<br />

pressoché inutilizzate. La procedura semplificata che prevede <strong>fo</strong>rmulazioni quadro (non<br />

ancora messa in atto) viene modificata per consentire la sostituzione, nell'ambito di un gruppo<br />

di prodotti con la stessa <strong>fo</strong>rmulazione, di un ingrediente non attivo con altri ingredienti non<br />

attivi. Attualmente questo è possibile solo per pigmenti, coloranti e profumi. Il regolamento<br />

includerà inoltre norme relative alle modalità e alle condizioni che si applicano alle modifiche<br />

apportate alle autorizzazioni già rilasciate.<br />

Sono modificate anche le norme in materia di valutazione comparativa, perché il sistema<br />

attuale non sembra sufficientemente chiaro. Ad esempio, è piuttosto complesso applicare una<br />

valutazione comparativa durante il programma di riesame, dove vengono valutate tutte le<br />

sostanze esistenti. Il sistema proposto comprende una prima fase, nella quale i principi attivi<br />

che causano ancora preoccupazione pur essendo complessivamente accettabili vengono<br />

inclusi nell'allegato I ma anche contrassegnati per la sostituzione. I biocidi contenenti questi<br />

principi attivi possono essere confrontati con altri disponibili sul mercato per un tipo di<br />

impiego uguale o simile e, se presentano un rischio significativamente più elevato di tali<br />

prodotti, la loro autorizzazione viene rifiutata o annullata a livello di Stato membro.<br />

Coerentemente con i recenti sviluppi della normativa REACH e la proposta di regolamento<br />

relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari, diventa obbligatorio condividere<br />

gli studi sui vertebrati in cambio di un'equa compensazione. Vietando l'inutile ripetizione<br />

degli stessi studi non diminuiranno solo i costi ma anche il numero di animali utilizzati.<br />

Il sistema di protezione dei dati viene notevolmente semplificato senza rinunciare ad alcuno<br />

dei diritti acquisiti con il sistema corrente. Esso garantisce inoltre la protezione dei dati inviati<br />

dopo l'inclusione del principio attivo nell'allegato I (soprattutto durante la procedura di<br />

autorizzazione del prodotto) che non sono tutelati dalla normativa vigente. Il sistema proposto<br />

contempla anche il caso di studi nuovi che, contrariamente alle intenzioni del legislatore, non<br />

godono di tutela perché alcuni Stati membri ne richiedono l'invio ai fini dell'autorizzazione<br />

nazionale durante il periodo di transizione (il sistema attuale protegge solo i dati inviati per la<br />

prima volta a sostegno della prima inclusione del principio attivo).<br />

Sono modificati i requisiti in materia di dati. In primo luogo viene <strong>fo</strong>rmalizzata la possibilità<br />

di proporre e accettare modifiche di detti requisiti e gli Stati membri devono in<strong>fo</strong>rmare e, se<br />

IT 9 IT

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