11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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iconoscimento reciproco delle autorizzazioni sono state rielaborate e chiarite, in particolare<br />
per quanto riguarda le controversie tra Stati membri o tra Stato membro e richiedenti. Questo<br />
dovrebbe contribuire al buon funzionamento delle procedure di autorizzazione dei biocidi.<br />
In aggiunta alle autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri, si propone di istituire un sistema<br />
di autorizzazione centralizzato che potrà essere utilizzato per i prodotti identificati come a<br />
basso rischio (senza dover effettuare dapprima una valutazione separata del principio attivo) e<br />
per i prodotti che contengono nuovi principi attivi. Quest'ultimo aspetto dovrebbe stimolare la<br />
ricerca e l'innovazione nel campo dei biocidi.<br />
Le attività tecnico-scientifiche relative a questo sistema centralizzato saranno svolte<br />
dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). A tal fine la proposta comprende le<br />
disposizioni necessarie a definire i dettagli procedurali e organizzativi. L'ECHA si occuperà<br />
inoltre del coordinamento delle attività organizzative e tecniche per la valutazione di tutte le<br />
richieste di inclusione dei principi attivi nell'allegato I (l'elenco positivo di principi attivi della<br />
Comunità) finora attribuiti al Centro comune di ricerca della Commissione.<br />
Sono abolite le procedure semplificate che riguardano gli attuali allegati IA e IB, finora<br />
pressoché inutilizzate. La procedura semplificata che prevede <strong>fo</strong>rmulazioni quadro (non<br />
ancora messa in atto) viene modificata per consentire la sostituzione, nell'ambito di un gruppo<br />
di prodotti con la stessa <strong>fo</strong>rmulazione, di un ingrediente non attivo con altri ingredienti non<br />
attivi. Attualmente questo è possibile solo per pigmenti, coloranti e profumi. Il regolamento<br />
includerà inoltre norme relative alle modalità e alle condizioni che si applicano alle modifiche<br />
apportate alle autorizzazioni già rilasciate.<br />
Sono modificate anche le norme in materia di valutazione comparativa, perché il sistema<br />
attuale non sembra sufficientemente chiaro. Ad esempio, è piuttosto complesso applicare una<br />
valutazione comparativa durante il programma di riesame, dove vengono valutate tutte le<br />
sostanze esistenti. Il sistema proposto comprende una prima fase, nella quale i principi attivi<br />
che causano ancora preoccupazione pur essendo complessivamente accettabili vengono<br />
inclusi nell'allegato I ma anche contrassegnati per la sostituzione. I biocidi contenenti questi<br />
principi attivi possono essere confrontati con altri disponibili sul mercato per un tipo di<br />
impiego uguale o simile e, se presentano un rischio significativamente più elevato di tali<br />
prodotti, la loro autorizzazione viene rifiutata o annullata a livello di Stato membro.<br />
Coerentemente con i recenti sviluppi della normativa REACH e la proposta di regolamento<br />
relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari, diventa obbligatorio condividere<br />
gli studi sui vertebrati in cambio di un'equa compensazione. Vietando l'inutile ripetizione<br />
degli stessi studi non diminuiranno solo i costi ma anche il numero di animali utilizzati.<br />
Il sistema di protezione dei dati viene notevolmente semplificato senza rinunciare ad alcuno<br />
dei diritti acquisiti con il sistema corrente. Esso garantisce inoltre la protezione dei dati inviati<br />
dopo l'inclusione del principio attivo nell'allegato I (soprattutto durante la procedura di<br />
autorizzazione del prodotto) che non sono tutelati dalla normativa vigente. Il sistema proposto<br />
contempla anche il caso di studi nuovi che, contrariamente alle intenzioni del legislatore, non<br />
godono di tutela perché alcuni Stati membri ne richiedono l'invio ai fini dell'autorizzazione<br />
nazionale durante il periodo di transizione (il sistema attuale protegge solo i dati inviati per la<br />
prima volta a sostegno della prima inclusione del principio attivo).<br />
Sono modificati i requisiti in materia di dati. In primo luogo viene <strong>fo</strong>rmalizzata la possibilità<br />
di proporre e accettare modifiche di detti requisiti e gli Stati membri devono in<strong>fo</strong>rmare e, se<br />
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