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INSERTO<br />

<strong>Sicurezza</strong> delle macchine<br />

La scheda di valutazione dei rischi<br />

e la check list per l'utilizzo in sicurezza<br />

della sega circolare da cantiere<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

Sostanze pericolose<br />

ADR 2005 al via (2 a parte)<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

<strong>Sicurezza</strong> degli impianti<br />

Impianti criogenici e analisi del rischio<br />

AMBIENTE<br />

Rifiuti<br />

I rottami ferrosi tra sovranità nazionale<br />

e giudice comunitario (1 a parte)<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

ARTICOLI DA PAGINA<br />

ARTICOLI DA PAGINA<br />

ARTICOLO A PAGINA<br />

<strong>Sicurezza</strong> in cantiere<br />

Il distacco: condizioni di liceità e tutela sul lavoro<br />

ARTICOLO A PAGINA<br />

Le responsabilità nella gestione degli imballaggi<br />

CASO A PAGINA<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

II<br />

16<br />

52<br />

COMMENTO DA PAGINA 71<br />

DOCUMENTO DA PAGINA 74<br />

87<br />

100<br />

Tutti gli abbonati<br />

che devono<br />

ancora registrarsi<br />

possono farlo<br />

direttamente nel sito di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

cliccando su "registrati",<br />

"nuovo utente", e ricordandosi<br />

che per completare<br />

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della rivista.<br />

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rivolgersi al servizio<br />

clienti, telefono:<br />

02 o 06 30225680<br />

3


4<br />

NOVITÀ<br />

GAZZETTA UFFICIALE: GLI ULTIMI 15 GIORNI<br />

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA<br />

ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN<br />

Igiene<br />

di alimenti<br />

e bevande<br />

<strong>Sicurezza</strong><br />

del lavoro<br />

Sostanze<br />

pericolose<br />

Decreto del Ministero<br />

delle Politiche agricole<br />

e forestali 7 luglio 2005<br />

Decreto<br />

dell’Istituto Superiore<br />

per la Prevenzione<br />

e la <strong>Sicurezza</strong> del Lavoro<br />

7 luglio 2005<br />

Decreto<br />

del Presidente<br />

della Repubblica<br />

6 giugno 2005,<br />

n. 134<br />

Bonifica Decreto del Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong> e della<br />

Tutela del territorio<br />

2 maggio 2005,<br />

n. 127<br />

Energia Decreto legislativo<br />

30 maggio 2005,<br />

n. 128<br />

Finanziamenti Decreto del Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong> e della<br />

Tutela del territorio<br />

2 febbraio 2005<br />

Rifiuti Decreto legislativo<br />

11 maggio 2005, n. 133<br />

Sostanze<br />

pericolose<br />

Decreto del Ministero<br />

delle Infrastrutture<br />

e dei Trasporti<br />

20 giugno 2005<br />

SICUREZZA<br />

«Esonero di alcuni operatori del settore<br />

biologico dagli obblighi previsti dall’articolo<br />

8, paragrafo 1, del regolamento<br />

(CEE) n. 2092/1991, come modificato<br />

dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento<br />

(CE) n. 392/2004, e approvazione<br />

di nuova modulistica, sezione C, “preparazioni<br />

alimentari”»<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

Gazzetta Ufficiale<br />

del 12 luglio 2005,<br />

n. 160<br />

In sintesi a pag. 76<br />

«Tariffario ISPESL» S.O. n. 125<br />

alla Gazzetta Ufficiale<br />

del 18 luglio 2005,<br />

n. 165<br />

«Regolamento recante disciplina per le<br />

navi mercantili dei requisiti per l’imbarco,<br />

il trasporto e lo sbarco di merci pericolose»<br />

AMBIENTE<br />

«Regolamento recante modifica dell’articolo<br />

15 del decreto del Ministro dell’ambiente<br />

e della tutela del territorio, di concerto<br />

con i Ministri delle attività produttive<br />

e della salute, 25 ottobre 1999, n. 471, in<br />

materia di realizzazione di interventi di bonifica<br />

dei siti inquinati»<br />

«Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa<br />

alla promozione dell’uso dei biocarburanti<br />

o di altri carburanti rinnovabili nei<br />

trasporti»<br />

«Attuazione dei programmi pilota a livello<br />

nazionale in materia di afforestazione e riforestazione,<br />

ai sensi dell’articolo 2, punto<br />

3, della legge 1° giugno 2002, n. 120»<br />

«Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in<br />

materia di incenerimento dei rifiuti»<br />

«Modificazioni al decreto del 13 gennaio<br />

2004, recante procedure per il rilascio dell’autorizzazione<br />

all’imbarco e trasporto<br />

marittimo e per il nulla osta allo sbarco e<br />

al reimbarco su altre navi (Transhipment)<br />

delle merci pericolose. (Decreto n. 36/<br />

2004)»<br />

S.O. n. 123<br />

alla Gazzetta Ufficiale<br />

del 15 luglio 2005,<br />

n. 163<br />

In sintesi a pag. 76<br />

Gazzetta Ufficiale<br />

dell’11 luglio 2005,<br />

n. 159<br />

In sintesi a pag. 97<br />

Gazzetta Ufficiale<br />

del 12 luglio 2005,<br />

n. 160<br />

In sintesi a pag. 97<br />

Gazzetta Ufficiale<br />

del 16 luglio 2005,<br />

n. 164<br />

S.O. n. 122<br />

alla Gazzetta Ufficiale<br />

del 15 luglio 2005,<br />

n. 163<br />

In sintesi a pag. 98<br />

Gazzetta Ufficiale<br />

dell’8 luglio 2005,<br />

n. 157<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


Tutela<br />

ambientale<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

Legge 12 luglio 2005,<br />

n. 130<br />

«Adesione della Repubblica italiana al<br />

Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale<br />

del 1992 sull’istituzione di<br />

un Fondo complementare internazionale<br />

per il risarcimento dei danni causati dall’inquinamento<br />

da idrocarburi, fatto a<br />

Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento<br />

dell’ordinamento interno»<br />

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE<br />

Il testo è disponibile on­line all’indirizzo<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

NOVITÀ<br />

S.O. n. 120<br />

alla Gazzetta Ufficiale<br />

del 13 luglio 2005,<br />

n. 161<br />

In sintesi a pag. 97<br />

ARGOMENTO PROVVEDIMENTO PUBBLICATO IN<br />

<strong>Sicurezza</strong><br />

del lavoro<br />

SICUREZZA<br />

«Regolamento (CE) n. 1111/2005 del Consiglio, del 24 giugno 2005,<br />

che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l’istituzione<br />

di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni<br />

di vita e di lavoro»<br />

«Regolamento (CE) n. 1112/2005 del Consiglio, del 24 giugno 2005,<br />

recante modifica del regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, relativo<br />

all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute<br />

sul lavoro»<br />

Rifiuti «Decisione della Commissione, del 14 giugno 2005, relativa all’adesione<br />

della Comunità europea dell’energia atomica alla convenzione<br />

congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e<br />

dei rifiuti radioattivi»<br />

G.U.C.E. L del 15 luglio<br />

2005, n. 184<br />

G.U.C.E. L del 15 luglio<br />

2005, n. 184<br />

In sintesi a pag. 76<br />

G.U.C.E. L del 16 luglio<br />

2005, n. 185<br />

5


SOMMARIO<br />

In sintesi<br />

INSERTO ................................................................................................................................... p. 10<br />

L'APPROFONDIMENTO ................................................................................................................ p. 10<br />

IGIENE E SICUREZZA.................................................................................................................... p. 10<br />

AMBIENTE ................................................................................................................................. p. 13<br />

Articoli<br />

6<br />

Approfondimenti<br />

l Sega circolare da cantiere: utilizzo in sicurezza secondo<br />

le UNI EN 1870-1 e UNI EN 1870-3<br />

di Marco Vigone .................................................................................................................. p. II<br />

l Sega circolare da cantiere: attrezzatura per il taglio di legname in edilizia<br />

di Claudio Conio.................................................................................................................. p. VIII<br />

l Contenitori per trasporto alla rinfusa distinti in base a tipologie e omologazione<br />

di Francesco Battista........................................................................................................... p. 16<br />

l Le cisterne per le materie pericolose tra ADR 2005 e norma T-PED<br />

di Claudio Amantia p. 19<br />

l Disposizioni di sicurezza antiterrorismo per il trasporto dei prodotti petroliferi<br />

di Davide Levo .................................................................................................................... p. 23<br />

l Imballaggi per rifiuti sanitari pericolosi tra D.P.R. n. 254/2003 e ADR 2005<br />

di Katia Aldrigo.................................................................................................................... p. 30<br />

l Anche gli OGM e i MOGM nell’ADR 2005<br />

di Sergio Benassai .............................................................................................................. p. 34<br />

l Imballaggi, cisterne ed esenzioni: i riferimenti per il trasporto dell’amianto<br />

di Sergio Benassai .............................................................................................................. p. 36<br />

l Sul trasporto dei materiali radioattivi precauzioni al massimo livello<br />

di Sandro Trivelloni.............................................................................................................. p. 38<br />

l Accordo ADR e responsabilità penale: finalmente, la prima sentenza in Italia<br />

di Giandomenico Villa ......................................................................................................... p. 44<br />

l Dalla sentenza del Tribunale di Ravenna meno libere interpretazioni e più rigore<br />

di Gabriele Scibilia .............................................................................................................. p. 48<br />

l Impianti criogenici: l’analisi del rischio per i materiali e le apparecchiature<br />

di Gennaro Bufalo ............................................................................................................... p. 52<br />

l Privacy e sicurezza: quali implicazioni nella gestione della tutela del lavoratore?<br />

di Giovanni Volpe ................................................................................................................ p. 62<br />

l I criteri di adeguatezza della formazione secondo i pareri della Corte di Cassazione<br />

di Mario Gallo...................................................................................................................... p. 66<br />

l Distacco del personale: dal MinLavoro chiarimenti su condizioni<br />

di liceità e sicurezza del lavoro<br />

di Mario Gallo...................................................................................................................... p. 71<br />

l Il D.Lgs. n. 494/1996: la sicurezza negli appalti pubblici<br />

di Pierguido Soprani............................................................................................................ p. 78<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


SOMMARIO<br />

l Quale riferimento per i materiali ferrosi: sovranità nazionale<br />

o giudice comunitario?<br />

di Pasquale Giampietro....................................................................................................... p. 87<br />

l La responsabilità nella gestione degli imballaggi<br />

di Cesare Parodi ................................................................................................................. p. 100<br />

Legislazione<br />

l Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro<br />

Regolamento (CE) della Commissione 24 giugno 2005, n. 1112/2005 ............................... p. 76<br />

l Alimenti biologici<br />

Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 7 luglio 2005 ................................ p. 76<br />

l Trasporto via mare di sostanze pericolose<br />

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134......................................... p. 76<br />

l Bonifica dei siti di interesse nazionale<br />

Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio 2 maggio 2005, n. 127...... p. 97<br />

l Promozione dei biocarburanti<br />

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 ........................................................................ p. 97<br />

l Fondo internazionale di risarcimento<br />

Legge 12 luglio 2005, n. 130 ............................................................................................... p. 97<br />

l Incenerimento dei rifiuti<br />

Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133......................................................................... p. 98<br />

Prassi<br />

l Distacco del personale: dal MinLavoro chiarimenti su condizioni<br />

di liceità e sicurezza del lavoro<br />

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 24 giugno 2005, n. 28 .................. p. 74<br />

Giurisprudenza<br />

l Committente esonerato da responsabilità se l’appaltatore agisce in autonomia<br />

Cassazione civile, sezione lavoro, 2 marzo 2005, n. 4361 ................................................. p. 81<br />

l Obbligo di tutela dell’integrità fisica del lavoratore in capo al datore<br />

Cassazione civile, sezione lavoro, 2 febbraio 2005, n. 3455............................................... p. 81<br />

l Nozione di “occasione di lavoro”<br />

Cassazione civile, sezione lavoro, 5 gennaio 2005, n. 180................................................. p. 82<br />

l Amianto: rischio morbigeno in funzione della mansione<br />

Tribunale di Milano, 11 marzo 2005, n. 917......................................................................... p. 83<br />

l Utilizzo del mezzo di trasporto privato non legittimo se non necessitato<br />

Tribunale di Milano, 28 gennaio 2005, n. 351...................................................................... p. 83<br />

l Responsabilità del datore per omessa adozione delle misure preventive<br />

Tribunale di Bologna, 9 marzo 2005, n. 516........................................................................ p. 84<br />

l Definizione di rifiuto in funzione del grado di probabilità di riutilizzo<br />

Cassazione penale, sez. III, 12 ottobre 2004, n. 46680 ...................................................... p. 104<br />

l La Ue contrasta la nascita di una categoria di materie<br />

intermedia tra “rifiuti” e “prodotti”<br />

Corte di Giustizia delle Comunità europee, 28 gennaio 2005, causa C-208/04 .................. p. 104<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

7


8<br />

SOMMARIO<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

Direttore responsabile: FRANCESCO DEMURO<br />

Coordinatore editoriale: Massimo Cassani<br />

Redazione: Dario De Andrea (02/30223270),<br />

Donatella Bollani (02/30223272)<br />

Proprietario ed editore: IL SOLE 24 ORE S.p.A.<br />

Presidente: INNOCENZO CIPOLLETTA<br />

Amministratore Delegato: GIUSEPPE CERBONE<br />

Registrazione Tribunale di Milano n. 749 del 9 novembre<br />

1998.<br />

Sede legale: Via Monte Rosa, 91 ­ 20149 Milano.<br />

Amministrazione: Via Monte Rosa, 91 ­ 20149 Milano.<br />

Direzione, redazione: Via Monte Rosa, 91 ­ 20149 Milano<br />

­ Fax 02/30223992.<br />

IL SOLE 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati.<br />

Nessuna parte di questo periodico può essere riprodotta<br />

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con mezzi grafici e meccanici quali la fotoriproduzione e<br />

la registrazione. Manoscritti e fotografie su qualsiasi supporto<br />

veicolati, anche se non pubblicati, non si restituiscono.<br />

Servizio clienti periodici: IL SOLE 24 ORE S.p.A. Via<br />

Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 ­ 67061 Carsoli<br />

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n. 02­06/30225402­06 o via e­mail a servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com<br />

entro 2 mesi dall’uscita del numero<br />

stesso.<br />

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Gli abbonamenti possono essere sottoscritti telefonando<br />

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pagamento sul c.c.p. n. 31481203.<br />

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per posta a Il Sole 24 ORE, Via Tiburtina Valeria Km<br />

68,700 ­ 67061 Carsoli (AQ) e via fax ai numeri 06/<br />

30225406 ­ 02/30225406.<br />

In questo ultimo caso non inviare la ricevuta per posta.<br />

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­ 40126 Bologna ­ Tel.: 051/65751<br />

Stampa: IL SOLE 24 ORE S.p.A. ­ Via Tiburtina Valeria<br />

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9 agosto 2005 ­ N. 16


RUBRICA<br />

OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, SCADENZE<br />

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />

15<br />

SETTEMBRE<br />

20<br />

SETTEMBRE<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

SCADENZARIO<br />

ACCENTRAMENTO INAIL: ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO<br />

Il 15 settembre 2005 scade il termine entro il quale il datore di lavoro interessato a ottenere l’autorizzazione<br />

di cui all’art. 11, D.M. 18 giugno 1988 e successive modifiche, per l’accentramento presso<br />

un’unica sede dell’INAIL delle posizioni assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere<br />

temporaneo, deve presentare motivata istanza, corredata della copia del provvedimento di autorizzazione<br />

all’accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata dalla direzione provinciale<br />

del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell’INAIL presso la quale si chiede l’accentramento.<br />

(Art. 12, D.M. 18 giugno 1988; D.M. 24 febbraio 1988)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Datori di lavoro interessati a ottenere<br />

l’accentramento presso<br />

un’unica sede dell’INAIL delle posizioni<br />

assicurative concernenti lavori<br />

diversi da quelli a carattere temporaneo<br />

Annuale 15 settembre 2006<br />

ENERGIA: TASSE E TARIFFE<br />

Il 15 settembre 2005 scade il termine entro il quale i soggetti esercenti il servizio di pubblica utilità<br />

nel settore dell’energia elettrica e del gas devono comunicare al Ministero dell’Economia e delle<br />

Finanze, Direzione centrale per la riscossione, gli elementi dell’avvenuto versamento dell’onere<br />

derivante dall’istituzione e dal funzionamento dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica<br />

utilità del settore (Autorità per l’energia elettrica e il gas). In particolare dovranno essere comunicate<br />

le informazioni concernenti la data in cui è stato effettuato il pagamento, le modalità di pagamento<br />

(se presso la tesoreria o attraverso bollettino di conto corrente postale) e l’indicazione dell’eventuale<br />

tesoreria presso la quale è avvenuto il pagamento. (Art. 1, commi 1 e 2, D.M. 12 gennaio<br />

1999; D.M. 12 luglio 1996; D.M. 29 luglio 1997)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Esercenti il servizio di pubblica utilità<br />

nel settore dell’energia elettrica<br />

e del gas<br />

Annuale 15 settembre 2006<br />

DENUNCIA INFORTUNI SETTORE ESTRATTIVO<br />

Entro il 15 settembre 2005 il “titolare” ex art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 624/1996, deve trasmettere<br />

all’autorità di vigilanza un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi<br />

nel mese precedente e che abbiano comportato un’assenza dal lavoro di almeno tre giorni.<br />

(Art. 25, comma 8, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Titolare ex art. 2, comma 1, lettera<br />

b), D.Lgs. n. 624/1996<br />

Mensile 15 ottobre 2005<br />

DENUNCIA PERIODICA IMBALLAGGI DEL MESE PRECEDENTE<br />

Il 20 settembre 2005 è l’ultimo giorno per i produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio<br />

nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile per presentare la denuncia<br />

e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto<br />

nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando<br />

il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno<br />

essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari,<br />

ognuno relativo a una tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro). (Art.<br />

7, commi 9 e 10, regolamento CONAI)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Produttori o utilizzatori di imballaggi<br />

iscritti al Consorzio nazionale<br />

imballaggi (CONAI) e in regime di<br />

dichiarazione mensile.<br />

Mensile 20 ottobre 2005<br />

9


SINTESI<br />

IN SINTESI<br />

10<br />

RUBRICA<br />

Inserto<br />

SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

ARTICOLI………………………………………………………………………………………………...................................................da pag. II<br />

La sicurezza delle macchine da cantiere: sega circolare da cantiere ­ Dopo una serie di approfondimenti dedicati alle terne (n.<br />

18/2003), alle gru a torre (n. 22/2003), agli escavatori (n. 1/2004), alle gru a torre automontanti (n. 4/2004), ai dumper e agli<br />

autocarri (n. 6/2004), alle autogrù (n. 8/2004), ai rullo compattatori (n. 10/2004), alle vibrofinitrici (n. 13/2004), alle scarificatrici (n.<br />

14/2004), alle motolivellatrici (n. 16/2004), alle autobetoniere ( n. 18/2004), alle posatubi (n. 21/2004), alle motoruspe (n. 22/2004) e<br />

agli argani (n. 2/2005), alle pompe per il calcestruzzo (n. 4/2005), ai carrelli semoventi a braccio telescopico (n. 6/2005), alle pale<br />

caricatrici (n. 8/2005), agli apripista (n. 10/2005) alle piattaforme aeree sviluppabili (n. 12/2005) e alle palificatrici a massa battente (n.<br />

14/2005), <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> prosegue la pubblicazione degli inserti dedicati alla sicurezza delle macchine da cantiere occupandosi<br />

della sega circolare . Impiegata per tagliare legname di diverso tipo, la sega circolare è utilizzata nel settore edilizio e risulta essere una<br />

delle attrezzature più pericolose, poiché spesso usata in maniera anomala e con l’esclusione delle protezioni. Proprio per questa sua<br />

pericolosità deve essere usata unicamente da personale formato e informato; inoltre, la sega presenta una solida cuffia che ne ricopre<br />

la lama di taglio, in modo da proteggere il lavoratore da contatti accidentali e dalle schegge di legno proiettate durante la<br />

lavorazione. L’Inserto propone un breve inquadramento normativo e un approfondimento che guida all’individuazione dei rischi<br />

mediante l’analisi delle principali caratteristiche e modalità di impiego, indica la documentazione necessaria a corredo della macchina,<br />

affronta il tema della formazione dell’operatore addetto alla conduzione. In chiusura, una check list per la verifica delle condizioni<br />

della macchina.<br />

L’Approfondimento<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

ARTICOLI ........................................................................................................................................................................................da pag. 16<br />

L’ADR 2005 al definitivo via (2 a parte) ­ Dal 1° luglio 2005, dopo un periodo transitorio semestrale di adeguamento, è entrato<br />

definitivamente in vigore la versione 2005 dell’Accordo europeo per il trasporto stradale delle merci pericolose (cosiddetto ADR). Sul<br />

tema <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> ha dedicato, sul n. 15/2005, il primo di due Approfondimenti realizzati dagli esperti del Comitato promotore<br />

per l’istituzione della Fondazione Orange Project; in particolare, sono stati affrontati temi quali le novità per la classificazione e la lista<br />

delle merci pericolose e per gli imballaggi, le esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto, le conferme e le novità su<br />

formazione, conducenti e consulenti, la “security” (insieme di misure volte a minimizzare la possibilità di un utilizzo improprio di merci<br />

pericolose che possa rappresentare un pericolo per le persone, per l’ambiente e per la proprietà) unitamente a un vademecum operativo<br />

sulla spedizione delle merci pericolose. In questo secondo e ultimo Approfondimento vengono analizzati i contenitori per il trasporto alla<br />

rinfusa, le cisterne per le materie pericolose, il trasporto di prodotti petroliferi, OGM/MOGM, amianto e materiali radioattivi e gli<br />

imballaggi per rifiuti sanitari pericolosi. Una nota a parte merita la prima sentenza in materia di responsabilità legate al trasporto di<br />

merci pericolose (Tribunale di Ravenna 5 novembre 2004, n. 1368), che rappresenta un‘importantissima tappa verso l’aumento dei livelli<br />

di sicurezza e professionalità nel settore; il testo della pronuncia è disponibile all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com.<br />

Si noti che, allo stato attuale, manca ancora il decreto di recepimento della direttiva 2004/111/CE, cosa che pone gli<br />

operatori italiani di fronte a una duplice scelta: continuare ad adottare ancora il testo 2003 fino al recepimento ufficiale dell’ADR 2005 o,<br />

in alternativa, decidere, peraltro legittimamente, di adottare l’ADR 2005 ­ come già è possibile fare in campo internazionale fin dal 1°<br />

gennaio 2005 ­ come una norma “self executing”.<br />

Igiene e sicurezza<br />

IGIENE DI ALIMENTI E BEVANDE<br />

SINTESI...............................................................................................................................................................................................a pag. 76<br />

Alimenti biologici ­ Il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 7 luglio 2005 reca l’esclusione, a favore degli operatori<br />

del settore biologico che rivendono i prodotti di cui all’art. 1, regolamento (CEE) n. 2092/1991, dagli obblighi previsti dall’art. 8,<br />

paragrafo 1, regolamento citato (previa notifica alle autorità nazionali e regime di autocontrollo igienico­sanitario). L’esclusione sarà<br />

applicabile a condizione che la rivendita dei prodotti in questione avvenga a favore del consumatore o utilizzatore finale, in<br />

imballaggio preconfezionato e pre­etichettato, e purché si tratti di alimenti non prodotti, non preparati, bensì soltanto immagazzinati<br />

in connessione con il punto vendita. (in Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2005, n. 160 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


RUBRICA<br />

SINTESI<br />

AMIANTO<br />

MASSIMA E NOTA.............................................................................................................................................................................a pag. 83<br />

Rischio morbigeno in funzione della mansione ­ L’art. 13 della legge n. 257/1992 non introduce alcun riferimento al grado di<br />

esposizione come condizione per il riconoscimento dei benefici pensionistici per esposizione all’amianto. Ciò è confermato dal fatto<br />

che, non a caso, la successiva normativa introdotta dalla legge n. 326/2003, oltre a ritoccare il coefficiente ai fini pensionistici prevede<br />

che i relativi benefici siano condizionati all’esposizione per almeno dieci anni all’amianto in concentrazione media annua non inferiore<br />

a 100/fibre litro su otto ore al giorno: dunque, quando il legislatore ha voluto prevedere una concentrazione specifica, lo ha detto<br />

espressamente. Ne consegue che non risulta necessaria la prova dell’esatto quantitativo di fibre di amianto a cm/cubo quanto<br />

piuttosto la prova dell’esposizione ad amianto con modalità tali da far ravvisare l’oggettivo rischio morbigeno. (Tribunale di Milano,<br />

11 marzo 2005, n. 917)<br />

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

ARTICOLO…………………………………………………………………………………….……………............................................a pag. 52<br />

Impianti criogenici: l’analisi del rischio per i materiali e le apparecchiature ­ L’utilizzo delle tecniche del freddo, utilizzate nel<br />

settore industriale quando esiste la necessità di operare a basse o bassissime temperature, permettono di conservare alimenti e<br />

farmaci, ma anche di liquefare un gas per la sua separazione e purificazione. Nel primo caso si parla di refrigerazione con temperature<br />

che rimangono al di sopra di – 100 °C, nel secondo, le temperature sono prossime allo zero assoluto e ci si trova nel campo della<br />

criogenia. L’adozione di quest’ultima tecnica presenta dei rischi elevati derivanti dalla produzione o dall’impiego di gas criogenici ed è<br />

importante, quindi, valutare le possibili situazioni di pericolo ed evidenziare i fattori che vanno a influenzare in maniera particolare<br />

queste situazioni.<br />

SICUREZZA DEI DATI<br />

ARTICOLO…………………………………………………………………………………….……………............................................a pag. 62<br />

Privacy e sicurezza: quali implicazioni nella gestione della tutela del lavoratore? ­ Ogni organizzazione che gestisce dati<br />

inerenti a una persona fisica o giuridica, deve adeguarsi a quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di<br />

protezione dei dati personali», in particolare a quanto riportato nell’Allegato B del decreto stesso. Tra le altre cose, il codice della<br />

privacy individua quali sono le categorie di dati che devono essere l’oggetto della protezione, quali le figure giuridicamente rilevanti ai<br />

fini del trattamento dei dati stessi e quali i diritti della persona destinataria del trattamento. Di rilevante importanza anche<br />

l’introduzione, sempre ai sensi dell’Allegato B al D.Lgs. n. 196/2003, del Documento Programmatico sulla <strong>Sicurezza</strong> (DPS) con il quale<br />

l’organizzazione può provare l’avvenuta applicazione delle disposizioni del Codice.<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

ARTICOLO……………………………………………………………………….……………...............................................................a pag. 66<br />

I criteri di adeguatezza della formazione secondo il parere della Corte di Cassazione ­ La qualità degli interventi formativi e<br />

informativi, da cui dipende la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e che concorre, con l’adeguamento<br />

tecnico­organizzativo e la vigilanza, a definire la responsabilità penale del datore di lavoro, risulta essere ancora non esattamente<br />

definita. Sull’argomento ha posto particolare attenzione la giurisprudenza, evidenziando, nelle sue sentenze, la necessità di una<br />

adeguata formazione differenziata per soggetto e tipologia di rischio professionale, ritenendo improprio lo stesso grado di qualificazione<br />

per il principiante e per il lavoratore con alle spalle anni di esperienza; infatti, secondo il parere della Cassazione, è necessaria<br />

una formazione mirata nelle due direzioni e di tipo circolare, che implica, quindi, il coinvolgimento di più soggetti e vada dalla<br />

valutazione alla formazione e viceversa.<br />

SINTESI...............................................................................................................................................................................................a pag. 76<br />

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ­ Il regolamento del Consiglio 24 giugno 2005, n. 1112/2005 apporta<br />

numerose modifiche alla disciplina di cui al regolamento (CE) n. 2062/94 istitutivo dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul<br />

lavoro, a cominciare dallo stesso art. 2 del regolamento, relativo all’«Obiettivo» dell’Agenzia, nata per fornire agli organi comunitari, agli<br />

Stati membri, alle parti sociali e agli ambienti interessati le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche utili nel campo della sicurezza e<br />

della salute sul lavoro, «al fine di migliorare l’ambiente di lavoro, in un contesto di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori». (in<br />

G.U.C.E. L del 15 luglio 2005, n. 184, e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

CASO.................................................................................................................................................................................................a pag. 78<br />

Il D.Lgs. n. 494/1996: la sicurezza negli appalti pubblici ­ Il D.Lgs. n. 494/1996 (cosiddetto “decreto cantieri”), come<br />

anche il D.Lgs. n. 626/1994, ha definito il nuovo modello organizzativo della tutela sul lavoro, confermando la logica della<br />

programmazione della sicurezza, arricchendola di aspetti funzionali per il suo adattamento a una realtà complessa come<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

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11


SINTESI<br />

RUBRICA<br />

quella del cantiere. Il decreto è stato poi modificato e integrato dal D.Lgs. n. 528/1999, con disposizioni provenienti dalla<br />

legge Merloni­ter, la legge n. 415/1998, soprattutto per quanto attiene ai piani di sicurezza, portando il piano operativo di<br />

sicurezza come strumento operativo e di programmazione per tutti i cantieri. Appare evidente, quindi, che il D.Lgs. n.<br />

494/1996, si applica anche al settore degli appalti pubblici, anche se, con sfumature differenti per la coesistenza di altre<br />

normative.<br />

MASSIMA E NOTA.............................................................................................................................................................................a pag. 81<br />

Committente esonerato da responsabilità se l’appaltatore agisce in autonomia ­ In tema di prevenzione infortuni nelle<br />

costruzioni, il committente è esonerato da responsabilità per le violazioni commesse dall’appaltatore che agisca in piena autonomia,<br />

con mezzi e personale proprio, senza ingerenze dirigenziali ed operative, anche di fatto, da parte del committente; tuttavia, quando<br />

il soggetto commissionario venga ad operare, per necessità dell’espletamento dell’opera dei lavori commissionati, nell’ambito di un<br />

cantiere non proprio, ma organizzato e gestito dall’appaltante; e ancora di più, quando, per contratto o per consuetudine o per<br />

tolleranza, utilizzi strutture di supporto, opere provvisionali, strumentazioni appartenenti al committente, quest’ultimo non può<br />

trarsi fuori di responsabilità se l’infortunio trovi sinergico riferimento nella deficienza di quegli elementi la cui manutenzione spetti a<br />

lui stesso, sia perché secondo l’art. 7, DPR. 164/1956 le opere provvisionali devono essere mantenute “in efficienza” per tutto il<br />

tempo in cui il cantiere sia attivo, sia perché, secondo l’art. 2087 c.c., il datore di lavoro è garante della salvaguardia dell’incolumità<br />

fisica e psichica di coloro che prestano, nel suo interesse, la loro attività lavorativa. (Cassazione civile, sezione lavoro, 2 marzo 2005,<br />

n. 4361)<br />

MASSIMA E NOTA.............................................................................................................................................................................a pag. 81<br />

Obbligo di tutela dell’integrità fisica del lavoratore in capo al datore ­ Poiché le norme di prevenzione antinfortunistica<br />

mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza o<br />

imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo di adottare le misure di<br />

prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti<br />

i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive<br />

organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile. Peraltro, in ogni caso, nell’ipotesi di infortunio sul<br />

lavoro originato dall’assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità<br />

del datore, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento,<br />

quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero<br />

valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento. (Cassazione civile, sezione lavoro, 2 febbraio 2005, n.<br />

3455)<br />

MASSIMA E NOTA.............................................................................................................................................................................a pag. 82<br />

Nozione di “occasione di lavoro” ­ La nozione di “occasione di lavoro” di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965 implica la<br />

rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento di attività lavorativa in modo diretto ed indiretto (con il<br />

limite del c.d. rischio elettivo) e, quindi, anche della esposizione al rischio insito in attività accessorie o strumentali allo<br />

svolgimento della suddetta attività. Non è richiesto, dunque, necessariamente che l’infortunio avvenga durante l’espletamento<br />

delle mansioni lavorative essendo sufficiente anche un nesso di derivazione eziologica indiretto e mediato in quanto il<br />

rischio assicurato non è solamente quello tipico insito nelle mansioni svolte dall’assicurato ma quello non totalmente estraneo<br />

all’attività lavorativa. Invero, nel concetto di occasione è insita una maggiore ampiezza rispetto al rapporto di causalità, ferma<br />

restando la connessione tra lavoro e rischio, sicché l’infortunio indennizzabile deve essere comunque attinente all’attività<br />

lavorativa, comprendente anche le attività accessorie o strumentali, a nulla rilevando il carattere meramente occasionale del<br />

rischio, purché non si tratti del c.d. rischio elettivo che invece esclude l’indennizzabilità del rischio. (Cassazione civile, sezione<br />

lavoro, 5 gennaio 2005, n. 180)<br />

MASSIMA E NOTA.............................................................................................................................................................................a pag. 83<br />

Utilizzo del mezzo di trasporto privato non legittimo se non necessitato ­ Le modifiche apportate dall’art. 12 del D.Lgs. n.<br />

38/2000 agli artt. 2 e 210 del D.P.R. n. 1124/1965, recante disposizioni in materia di assicurazioni sul lavoro e sulle malattie<br />

professionali, recepiscono, se già non superano, i risultati cui era da ultimo pervenuta la giurisprudenza anche (e, anzi,<br />

soprattutto) di legittimità nel lungo percorso compiuto, in assenza di specifiche disposizioni di legge sul punto, sulla via<br />

dell’equiparazione dell’infortunio in itinere all’infortunio subito sul luogo di lavoro. Oggi, infatti, è la stessa legge che non solo<br />

stabilisce che l’assicurazione INAIL “comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata<br />

e ritorno dal luogo di abitazione a quello del lavoro” ma anche che “l’assicurazione opera nel caso di utilizzo del mezzo di<br />

trasporto privato, purché necessitato”, escludendo, in presenza di tali due condizioni, solo i casi in cui il conducente/infortunato<br />

sia “sprovvisto della prescritta abilitazione di guida” ed i casi in cui gli infortuni/incidenti stradali siano stati “direttamente<br />

12<br />

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9 agosto 2005 ­ N. 16


RUBRICA<br />

SINTESI<br />

cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni”. (Tribunale di Milano,<br />

28 gennaio 2005, n. 351)<br />

MASSIMA E NOTA ............................................................................................................................................................................a pag. 84<br />

Responsabilità del datore per omessa adozione delle misure preventive ­ In tema di infortuni sul lavoro, per configurare la<br />

responsabilità del datore di lavoro occorre che l’evento dannoso si sia verificato a causa dell’omessa adozione di quelle misure ed<br />

accorgimenti imposti all’imprenditore dall’art. 2087 c.c., ai fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore. La<br />

predisposizione di misure che attengono alla dotazione di sicurezza che cioè costituiscono le attrezzature di cui i dipendenti debbono<br />

essere dotati per svolgere l’attività in sicurezza non può essere delegata a terzi: in particolare, l’apposizione di un dispositivo di<br />

sicurezza destinato a garantire la protezione della zona di lavoro del macchinario, non può essere oggetto di delega in quanto rientra<br />

nel campo dei mezzi (cautele) da fornire per garantire la sicurezza dei dipendenti durante l’esecuzione della prestazione che comporta<br />

l’uso del macchinario, né la negligenza del lavoratore di per sé può avere efficacia scriminante della condotta del datore di lavoro.<br />

(Tribunale di Bologna, 9 marzo 2005, n. 516)<br />

SICUREZZA IN CANTIERE<br />

COMMENTO ....................................................................................................................................................................................a pag. 71<br />

DOCUMENTO ...................................................................................................................................................................................a pag. 74<br />

Distacco del personale: chiarimenti dal MinLavoro su condizioni di liceità e sicurezza del lavoro ­ Il Ministero del Lavoro e<br />

delle Politiche sociali, con circolare 24 giugno 2005, n. 28, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2005, n. 157, oltre che<br />

chiarire quali sono le condizioni di liceità con le quali l’istituto del distacco del personale risulta essere legittimo, pur non riferendosi in<br />

modo esplicito agli obblighi di sicurezza, propone due importanti chiarimenti. La circolare, infatti, precisa, da un lato, che il distacco di<br />

manodopera intra­gruppo non deve mai influenzare l’autonomia gestionale delle singole imprese e, dall’altro, suggerisce di non<br />

limitarsi ad applicare le disposizioni unicamente per quanto riguarda la legittimità o meno del distacco, ma di considerare anche i<br />

vincoli generali che lo caratterizzano, come, per esempio, il mutamento delle mansioni o lo spostamento della sede di lavoro di più di<br />

50 Km rispetto a quella originaria.<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

SINTESI...............................................................................................................................................................................................a pag. 76<br />

Trasporto via mare di sostanze pericolose ­ Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, disciplina i requisiti<br />

a cui debbono rispondere le navi mercantili nazionali, adibite alla navigazione marittima, e le navi di bandiera estera che toccano i<br />

porti italiani, per essere abilitate al trasporto di merci pericolose in colli e unità di trasporto del carico, nonché recante le procedure per<br />

l’imbarco, il trasporto in mare, lo sbarco, il trasbordo dei colli e delle unità di trasporto del carico e i requisiti tecnici degli stessi (art. 1,<br />

comma 1). Risultano, peraltro, sottratte al campo applicativo del decreto le merci e i materiali pericolosi destinati al normale<br />

approvvigionamento e armamento della nave, nonché i carichi particolari trasportati su navi costruite appositamente o trasformate<br />

interamente a questo scopo. (in S.O. n. 123 alla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2005, n. 163 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).<br />

<strong>Ambiente</strong><br />

BONIFICHE<br />

SINTESI...............................................................................................................................................................................................a pag. 97<br />

Bonifica dei siti di interesse nazionale ­ Il decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela del territorio 2 maggio 2005, n. 127,<br />

inserisce un’opportuna modifica all’art. 15, comma 4, D.M. n. 471/1999, sostanzialmente in materia di avvio provvisorio delle procedure di<br />

bonifica di un sito contaminato di interesse nazionale (in Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 2005, n. 159, e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).<br />

Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

FINANZIAMENTI<br />

SINTESI..............................................................................................................................................................................................a pag . 97<br />

Promozione dei biocarburanti ­ Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è finalizzato a promuovere l’utilizzazione di biocarburanti o<br />

di altri carburanti rinnovabili, in sostituzione del carburante diesel o della benzina nei trasporti, così come meglio specificati nell’Allegato I,<br />

inserendosi, tra l’altro, nella lotta all’inquinamento da gas serra di più ampia portata (in Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2005, n. 160, e<br />

all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

RIFIUTI<br />

ARTICOLO.........................................................................................................................................................................................a pag. 87<br />

Quale riferimento per i materiali ferrosi: sovranità nazionale o giudice comunitario? ­ Diversi sono gli aspetti critici legati<br />

al clima di estrema incertezza che circonda, da almeno tre anni a questa parte, la gestione dei rottami ferrosi. In primo luogo, dal<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

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13


SINTESI<br />

RUBRICA<br />

unto di vista giuridico, pesa ancora l’assenza di una nozione autentica di rifiuto, che ha condizionato, fin dall’origine, tutta la<br />

icenda e che “soffre” ancora della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 11 novembre 2004, sulla definizione<br />

omunitaria di rifiuto e sulla incompatibilità dell’art. 14, legge n. 178/2002, con questa nozione. Ne deriva, in secondo luogo, un<br />

mpasse di natura economico­commerciale che sta penalizzando pesantemente le imprese legate alla gestione di questo<br />

mportantissimo materiale, come hanno posto drammaticamente in evidenza i sequestri, ad opera di alcune Procure della<br />

epubblica, effettuati in determinate aree strategiche del Paese, veri e propri “snodi” nel flusso di approvvigionamento dall’estero<br />

elle fonderie e/o acciaierie italiane. Il terzo dato, non meno grave, riguarda la vera e propria crisi della fisiologica e doverosa<br />

ooperazione delle stesse istituzioni (politiche, amministrative e giudiziarie) coinvolte nella vicenda. Partendo da queste consideraioni,<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> inizia, da questo numero, una serie di articoli legati al tema dei rottami ferrosi, come specchio del più<br />

mpio problema dell’individuazione della nozione autentica di rifiuto.<br />

INTESI ..............................................................................................................................................................................................a pag. 98<br />

ncenerimento dei rifiuti ­ Il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, attua la direttiva 2000/76/CE, in materia di<br />

ncenerimento dei rifiuti. Sul provvedimento <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> dedica, su questo numero, un’ampia nota sintetica; seguiranno<br />

lteriori approfondimenti sui prossimi numeri (in S.O. n. 122 alla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2005, n. 163, e all’indirizzo<br />

ttp://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

IFIUTI<br />

ASO...............................................................................................................................................................................................a pag. 100<br />

a responsabilità nella gestione degli imballaggi ­ Gli imballaggi, definiti come un prodotto composto di materiali di qualsiasi<br />

atura impiegato per il contenimento e la protezione di merci, rappresentano una delle categorie di maggior impatto nello<br />

maltimento dei rifiuti. Una delle applicazioni del D.Lgs. n. 22/1997 è quello della gestione proprio degli imballaggi, per prevenire e<br />

idurre l’impatto sull’ambiente, favorendone la tutela. Tra le altre cose, il decreto precisa che l’attività di gestione si fonda su alcuni<br />

articolari principi, quali l’incentivazione e promozione della qualità e della pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi,<br />

’incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, la riduzione del loro flusso verso lo smaltimento nonché l’applicazioe<br />

di misure di prevenzione; tuttavia, il momento centrale del provvedimento è rappresentato dall’istituzione del Consorzio<br />

azionale Imballaggi nato per il perseguimento degli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio previsti da disposizioni<br />

uropee recepite, appunto, attraverso il D.Lgs. n. 22/1997.<br />

ASSIMA E NOTA...........................................................................................................................................................................a pag. 104<br />

efinizione di rifiuto in funzione del grado di probabilità di riutilizzo dei residui edili ­ L’art. 14, comma 2, lett. a), D.L. n.<br />

38/2002 statuisce che non vengono considerati rifiuti, beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo, se gli stessi<br />

ossono e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo, o in analogo o diverso ciclo produttivo, senza subire alcun<br />

ntervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente. Affinché si verifichi l’ipotesi di cui sopra è necessario che<br />

i sia certezza in ordine: a) alla individuazione del produttore e/o detentore dei beni/o sostanze de quibus, b) alla provenienza degli<br />

tessi; c) alla sede ove sono destinati; d) al riutilizzo dei medesimi in un ulteriore ciclo produttivo vedi anche Corte di Giustizia della<br />

omunità Europea, 6 a Sezione 11/09/03 (C ­114/01) (Cassazione penale, sez. III, 12 ottobre 2004, n. 46680)<br />

ASSIMA E NOTA...........................................................................................................................................................................a pag. 104<br />

a Ue contrasta la nascita di una categoria di materie intermedia tra “rifiuti” e “prodotti” ­ L’articolo 1, lettera a), della<br />

irettiva del Consiglio 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti, come modificata con direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/Cee,<br />

sta a che gli Stati introducano una nuova categoria di materie che non rientrano né nella categoria dei rifiuti, né in quella dei<br />

rodotti, anche se tale nuova categoria di materie può contenere sostanze od oggetti idonei a integrare la definizione della<br />

ozione di “rifiuto” ai sensi della predetta disposizione (Corte di Giustizia delle Comunità europee, 28 gennaio 2005, n.<br />

­208/04)<br />

UTELA AMBIENTALE<br />

INTESI ..............................................................................................................................................................................................a pag. 97<br />

ondo internazionale di risarcimento ­ La legge 12 luglio 2005, n. 130, sancisce l’adesione dello Stato italiano al Protocollo del<br />

003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull’istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei<br />

anni causati dall’inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003 e volto a risarcire i danni da inquinamento<br />

ausati nel territorio di uno Stato contraente (incluse le acque territoriali) e nella zona economica esclusiva di uno Stato<br />

ontraente, nonché concernente misure di prevenzione in questo senso del (in Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2005, n. 161, e<br />

ll’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com). Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&Siurezza.<br />

14<br />

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9 agosto 2005 ­ N. 16


2<br />

ADR 2005<br />

AL VIA DEFINITIVO<br />

Anche se non è ancora stato pubblicato ufficialmente il decreto di recepimento<br />

della direttiva 2004/111/CE di adeguamento al progresso tecnico, dal 1° luglio<br />

2005, dopo un periodo transitorio semestrale è entrata definitivamente in vigore<br />

la versione 2005 dell’Accordo europeo per il trasporto stradale delle merci<br />

pericolose (cosiddetto ADR).<br />

Oggetto di questa seconda parte dell’Approfondimento realizzato dagli esperti<br />

del Comitato promotore per l’istituzione della Fondazione Orange Project, sono:<br />

• il trasporto alla rinfusa delle merci pericolose;<br />

• le cisterne per trasporto di materie pericolose;<br />

• il trasporto dei prodotti petroliferi;<br />

• gli imballaggi per i rifiuti sanitari pericolosi;<br />

• il trasporto di OGM e MOGM;<br />

• il trasporto dell’amianto;<br />

• il trasporto dei materiali radioattivi;<br />

• la certificazione integrata qualità, tutela ambientale e sicurezza.<br />

Chiude l’Approfondimento un’estesa analisi della prima sentenza in materia di<br />

responsabilità legate al trasporto di merci pericolose (Tribunale di Ravenna 5<br />

novembre 2004, n. 1368), che rappresenta un’importantissima tappa verso<br />

l’aumento dei livelli di sicurezza e professionalità nel settore.<br />

Il testo integrale della sentenza del Tribunale di Ravenna 5 novembre 2004, n. 1368,<br />

è disponibile all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com.<br />

Sulla prima parte (n. 15/2005 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>) sono state analizzate:<br />

• le novità per la classificazione e la lista delle merci pericolose;<br />

• le esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto;<br />

• le conferme e le novità su formazione, conducenti e consulenti;<br />

• la “security”;<br />

• le novità per gli imballaggi.<br />

A integrazione, un vademecum operativo sulla spedizione delle merci<br />

pericolose.<br />

In collaborazione con<br />

Contributi di:<br />

Francesco Battista ­ Claudio Amantia ­ Davide Levo ­ Giulio Traversi ­<br />

Katia Aldrigo ­ Sergio Benassai ­ Sandro Trivelloni ­ Giandomenico Villa ­<br />

Gabriele Scibilia<br />

Si ringraziano l’ingegner Sergio Benassai e l’ingegner Giandomenico Villa per il coordinamento<br />

dell’Approfondimento.


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

Sono stati introdotti i nuovi codici alfanumerici inizianti con le lettere “BK”<br />

Contenitori per trasporto alla rinfusa<br />

distinti in base a tipologie e omologazione<br />

di Francesco Battista, esperto AES trasporto merci pericolose, Comitato Tecnico Scientifico di Orange Project<br />

Sul “trasporto alla rinfusa”,<br />

riferito a materie solide o<br />

d’oggetti non imballati in veicoli<br />

o contenitori, l’ADR 2005 apporta<br />

due rilevanti novità. Da un lato<br />

sono stati introdotti nuovi<br />

contenitori ad hoc, secondo<br />

quanto previsto dalla tredicesima<br />

edizione delle raccomandazioni<br />

(ST/SG/AC.10/1/Rev.13), identificati<br />

da codici alfanumerici inizianti<br />

con le lettere “BK”; dall’altro<br />

vengono distinte due tipologie<br />

di contenitori con riferimento<br />

alle modalità di omologazione<br />

a seconda che siano conformi<br />

o meno alla Convenzione<br />

internazionale sulla sicurezza dei<br />

contenitori, così come aggiornata<br />

e pubblicata dall’Organizzazione<br />

Marittima Internazionale<br />

di Londra. Nel secondo caso<br />

i contenitori devono essere<br />

approvati dalla autorità<br />

competente e identificati come<br />

tali nel documento di trasporto<br />

con un’apposita dicitura.<br />

16<br />

Per “Trasporto alla rinfusa”, si<br />

intende il trasporto di materie<br />

solide o d’oggetti non imballati<br />

in veicoli o contenitori. Questo termine<br />

non si applica, dunque, né alle<br />

merci che sono trasportate come colli<br />

né alle materie che sono trasportate<br />

in cisterne.<br />

Dopo avere classificato la merce<br />

e individuato il relativo numero<br />

ONU, nella colonna (17) della tabella<br />

A del Capitolo 3.2 dell’ADR<br />

si troveranno le «Disposizioni speciali<br />

relative al trasporto - Alla<br />

rinfusa» contenente il o i codici<br />

alfanumerici, inizianti con le lettere<br />

“VV”, delle disposizioni speciali<br />

applicabili al trasporto alla rinfusa.<br />

Queste disposizioni sono<br />

elencate al 7.3.3.<br />

Se non figura alcun codice, il trasporto<br />

alla rinfusa non è permesso.<br />

Le disposizioni generali concernenti<br />

il trasporto alla rinfusa figurano nei<br />

capitoli 7.1 e 7.3.<br />

Devono, inoltre, essere osservate<br />

le disposizioni speciali relative al<br />

carico, allo scarico e alla movimentazione,<br />

indicate nella colonna (18).<br />

In tabella 1 viene riportato un<br />

esempio.<br />

Come si può notare, l’alluminio<br />

in polvere, se classificato come<br />

gruppo di imballaggio II, non<br />

può essere trasportato alla rinfusa.<br />

Se invece è classificato come<br />

gruppo di imballaggio III può essere<br />

trasportato alla rinfusa alle<br />

condizioni previste dalla disposizione<br />

VV1, in base alle quali il<br />

trasporto alla rinfusa è autorizzato<br />

in veicoli chiusi o tendonati, in<br />

contenitori chiusi o in grandi contenitori<br />

tendonati.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

Le novità dell’ADR 2005<br />

Con l’edizione 2005 dell’ADR<br />

sono stati introdotti nuovi contenitori<br />

per il trasporto alla rinfusa, secondo<br />

quanto previsto dalla tredicesima edizione<br />

delle raccomandazioni (ST/<br />

SG/AC.10/1/Rev.13).<br />

Questi contenitori, indicati nella<br />

tabella A del capitolo 3.2 nella colonna<br />

(10), sono identificati da codici<br />

alfanumerici, inizianti con le lettere<br />

“BK”, che designano i tipi di contenitori<br />

per il trasporto alla rinfusa, descritti<br />

nel capitolo 6.11, da utilizzare<br />

per il trasporto di merci alla rinfusa,<br />

conformemente a 7.3.1.1 a) e 7.3.2<br />

(come indicato nell’esempio riportato<br />

nella tabella 2).<br />

Nell’esempio riportato si può notare<br />

che, mentre per UN 1334 si possono<br />

utilizzare entrambi i tipi di contenitori,<br />

per UN 1376 si possono utilizzare<br />

soltanto contenitori tipo BK2.<br />

I codici BK1 e BK2 identificano i tipi<br />

di contenitori riportati in tabella 3.<br />

Nel capitolo 6.11 si distinguono,<br />

inoltre, due tipologie di contenitori<br />

con riferimento alle modalità di omologazione:<br />

l quelli conformi alla CSC (Convenzione<br />

internazionale sulla sicurezza<br />

dei contenitori - Ginevra,<br />

1972 - così come aggiornata e<br />

pubblicata dall’Organizzazione<br />

Marittima Internazionale - IMO -<br />

di Londra);<br />

l quelli non conformi alla CSC, che<br />

devono essere approvati dalla autorità<br />

competente e identificati come tali<br />

nel documento di trasporto con la dicitura<br />

«Contenitore per il trasporto<br />

alla rinfusa “BKx” approvato dalla<br />

autorità competente di …» (si veda il<br />

5.4.1.1.17 dell’ADR). l<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


N.<br />

ONU<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

Esempio di trasporto alla rinfusa<br />

Nome e<br />

descrizione<br />

Classe Codice di<br />

classificazione<br />

Gruppo di<br />

imballaggio<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

TABELLA 1<br />

Disposizioni speciali di trasporto N. di identi­<br />

Colli Alla<br />

rinfusa<br />

Carico, scarico e<br />

movimentazione Esercizio<br />

ficazione<br />

del<br />

pericolo<br />

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3<br />

(1) (2) (3a) (3b) (4) (16) (17) 818) (19) (20)<br />

1309<br />

1309<br />

N.<br />

ONU<br />

Alluminio<br />

in polvere,<br />

ricoperto<br />

Alluminio<br />

in polvere,<br />

ricoperto<br />

4.1 F3 II V11 40<br />

4.1 F3 III VV1 40<br />

Esempio di trasporto alla rinfusa dopo l’ADR 2005<br />

Nome e<br />

descrizione<br />

Classe Codice<br />

di classificazione<br />

Gruppo<br />

di imballaggio<br />

Cisterne mobili<br />

e contenitori<br />

per il trasporto<br />

alla rinfusa<br />

Istruzioni<br />

di<br />

trasporto<br />

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 4.2.5.2,<br />

7.3.2<br />

Disposizioni<br />

speciali<br />

Disposizioni speciali<br />

di trasporto<br />

Colli Alla<br />

rinfusa<br />

Carico,<br />

scarico e<br />

movimentazione<br />

Esercizio<br />

TABELLA 2<br />

N. di identificazione<br />

del<br />

pericolo<br />

4.2.5.3 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3<br />

(1) (2) (3a) (3b) (4) (10) (11) (16) (17) (18) (19) (20)<br />

1334<br />

1376<br />

Naftalene<br />

greggio o<br />

naftalene<br />

raffinato<br />

Ossido<br />

di ferro residuo<br />

o spugna<br />

di ferro<br />

residua provenienti<br />

dalla depurazione<br />

del<br />

gas di carbone<br />

4.1 F1 III<br />

4.2 S4 III<br />

T1<br />

BK1 BK2<br />

T1<br />

BK2<br />

Tipi di contenitori per il trasporto alla rinfusa<br />

TP33 VV2 40<br />

TP33 V1 VV4 40<br />

TABELLA 3<br />

BK1 Contenitore tendonato per il trasporto alla rinfusa: un contenitore per il trasporto alla rinfusa con fondo (compresi<br />

i fondi di tipo tramoggia), pareti laterali e testate rigidi e copertura non rigida.<br />

BK2 Contenitore chiuso per il trasporto alla rinfusa: un contenitore interamente chiuso per il trasporto alla rinfusa avente<br />

una copertura, pareti laterali, testate e un fondo rigidi (compresi i fondi di tipo tramoggia). Questo termine include<br />

i contenitori per il trasporto alla rinfusa con tetto, pareti laterali o testate apribili che possono essere chiuse durante<br />

il trasporto. I contenitori per il trasporto alla rinfusa chiusi possono essere equipaggiati con aperture che permettano<br />

l’evacuazione dei vapori e dei gas mediante aerazione per prevenire, nelle normali condizioni di trasporto,<br />

la perdita di materie solide e la penetrazione di schizzi d’acqua o di pioggia.<br />

17


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L'APPROFONDIMENTO<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

Possibile richiedere l’intervento degli enti pubblici individuati dalla disciplina previgente<br />

Le cisterne per le materie pericolose<br />

tra ADR 2005 e norma T-PED<br />

di Claudio Amantia, Presidente di “AES ­ Associazione Esperti della <strong>Sicurezza</strong>”<br />

Sulle cisterne per il trasporto di<br />

materie pericolose l’ADR 2005<br />

definisce una serie di norme EN<br />

quali riferimenti per la<br />

progettazione che, almeno<br />

apparentemente, non sembrano<br />

essere cogenti e autorizza la<br />

progettazione conformemente<br />

alle disposizioni di un codice<br />

tecnico diverso dalle suddette<br />

norme EN, a patto che sia in<br />

grado di garantire lo stesso grado<br />

di sicurezza di queste e, quindi,<br />

sia riconosciuto dall’autorità<br />

competente. La nuova normativa<br />

resta, comunque, legata al D.Lgs.<br />

n. 23/2002, che, recependo la<br />

direttiva europea 99/36/CE, in<br />

materia di trasporto di merci<br />

pericolose e di attrezzature a<br />

pressione trasportabili (“T­PED”),<br />

ha radicalmente innovato il<br />

quadro normativo che regola la<br />

progettazione, la fabbricazione,<br />

le verifiche per l’approvazione e<br />

la fabbricazione, l’utilizzo e le<br />

ispezioni periodiche di queste<br />

attrezzature. Modifiche anche<br />

per i certificati di collaudo dei<br />

recipienti e per la circolazione,<br />

come la soppressione dell’attuale<br />

libretto di cisterna MC 452.<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

ADR 2005: cisterne<br />

in generale<br />

Già con l’ADR 2001 ristrutturato,<br />

per le cisterne era stata introdotta la<br />

cosiddetta “codifica” ovvero l’assegnazione<br />

(da annotare sul documento della<br />

cisterna stessa) di un codice principale<br />

e di una serie di codici secondari (le<br />

disposizioni speciali). Attraverso il<br />

“codice cisterna” è possibile:<br />

l definire univocamente alcune caratteristiche<br />

tecniche fondamentali del recipiente<br />

e dei suoi accessori;<br />

l verificare, attraverso l’uso della tabella<br />

A del capitolo 3.2, se, data una<br />

certa materia pericolosa, la stessa possa<br />

essere o meno trasportata (la norma,<br />

però, non entra nel merito della verifica<br />

sulla compatibilità chimica tra prodotto<br />

trasportato e materiale cisterne che è di<br />

competenza dello speditore).<br />

Dal 1° luglio 2005, ovvero dalla data<br />

di entrata in vigore dell’ADR 2005,<br />

ci saranno ulteriori novità di rilievo, soprattutto<br />

per quanto attiene la progettazione.<br />

Infatti l’ADR 2005:<br />

l definisce una serie di norme EN<br />

quali riferimenti per la progettazione<br />

che, almeno apparentemente, non sono<br />

cogenti;<br />

l autorizza la progettazione conformemente<br />

alle disposizioni di un codice<br />

tecnico diverso dalle suddette norme<br />

EN che garantisca, però, lo stesso grado<br />

di sicurezza di queste e sia riconosciuto<br />

dall’autorità competente.<br />

In pratica, o si impiegano le norme<br />

EN elencate al capitolo 6.8.2.6 (si veda<br />

la tabella 1) o si usa un codice tecnico<br />

riconosciuto, con obbligo di verifica<br />

che questo codice conduca a un grado<br />

di sicurezza maggiore o uguale a quello<br />

delle stesse norme EN richiamate; in<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

definitiva, il costruttore è obbligato a<br />

impiegare tali norme. La novità è degna<br />

di nota; infatti:<br />

l da un lato, si uniformano a livello<br />

europeo i criteri di progettazione, costruzione<br />

e prova delle cisterne;<br />

l dall’altro, si rivoluzionano i sistemi<br />

di calcolo e talvolta di costruzione creando,<br />

almeno inizialmente, difficoltà<br />

tecniche e organizzative per i costruttori.<br />

L’elenco delle norme EN richiamate<br />

è riportato nella tabella 1.<br />

ADR 2005 e norma T­PED:<br />

cisterne per la classe 2 (gas)<br />

Il recepimento della direttiva europea<br />

99/36/CE, in materia di trasporto di<br />

merci pericolose e di attrezzature a<br />

pressione trasportabili (la cosiddetta<br />

“T-PED”) ha radicalmente innovato il<br />

quadro normativo che regola la progettazione,<br />

la fabbricazione, le verifiche<br />

per l’approvazione e la fabbricazione,<br />

l’utilizzo e le ispezioni periodiche di<br />

queste attrezzature. Per uniformare<br />

l’interpretazione della direttiva l’Unione<br />

europea ha diffuso 38 linee guida a<br />

cura di un apposito gruppo di esperti,<br />

consultabili all’indirizzo internet http://<br />

europa.eu.int./comm/transport/tpe/index_en.htlm;<br />

sul tema ADR/T-PED si<br />

segnala anche un’importante circolare<br />

esplicativa del Ministero dei Trasporti<br />

26 ottobre 2004, prot. n. 3982<br />

MOT2C.<br />

La norma T-PED si applica all’approvazione,<br />

alla rivalutazione e alla<br />

prova periodica di recipienti a pressione<br />

trasportabili su strada o su ferrovia<br />

solo per alcune materie pericolose ed<br />

esattamente:<br />

l tutti i gas (classe 2 ADR);<br />

l UN 1051, cianuro d’idrogeno stabilizzato<br />

(classe 6.1 ADR);<br />

19


20<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

Le norme EN richiamate<br />

l UN 1052, fluoruro di idrogeno anidro<br />

(classe 8 ADR);<br />

l UN 1790, acido fluoridrico (classe<br />

8 ADR).<br />

La norma T-PED non si applica, invece:<br />

l alla costruzione e approvazione dei<br />

recipienti e cisterne delle classi 3-4.1-<br />

5.1-6.1-6.2-7-8-9 ADR (tranne che per<br />

l’unica sostanza di classe 6.1 e le due<br />

uniche sostanze di classe 8 anzidette);<br />

l alla costruzione di recipienti con<br />

scarico a pressione per trasporto di<br />

merci non pericolose (liquide, semisolide<br />

o pulverulente).<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

La direttiva 99/36/CE, è intimamente<br />

connessa con l’ADR (trasporto<br />

di merci pericolose via strada) e con il<br />

RID (trasporto di merci pericolose via<br />

ferrovia) e fornisce una serie di indicazioni<br />

circa:<br />

l le modalità operative di approvazione,<br />

costruzione, collaudo delle apparecchiature<br />

a pressione;<br />

l i requisiti degli enti notificati per le<br />

approvazioni della progettazione, costruzione<br />

e prove iniziali e ispezioni<br />

periodiche dei recipienti;<br />

l i requisiti degli enti accreditati che<br />

possono effettuare alcune verifiche di<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

TABELLA 1<br />

Riferimento Titolo del documento<br />

Per tutte le cisterne<br />

EN 14025:2003 Cisterne destinate al trasporto di merci pericolose ­ Cisterne metalliche sotto<br />

pressione ­ Progettazione e fabbricazione<br />

Per la prova e il controllo<br />

EN 12493:2001 (salvo Allegato C) Cisterne saldate in acciaio per gas di petrolio liquefatti (GPL) ­ Veicoli cisterna<br />

stradali ­ Progettazione e costruzione.<br />

Per le cisterne per i gas della classe 2<br />

EN 12493:2001 (salvo Allegato C) Cisterne saldate in acciaio per gas di petrolio liquefatti (GPL) ­ Veicoli cisterna<br />

stradali ­ Progettazione e costruzione.<br />

EN 12252:2000 Equipaggiamenti dei camion cisterna per GPL<br />

EN 13530­2:2002 Recipienti criogenici ­ Grandi recipienti trasportabili isolati sotto vuoto ­ Parte<br />

2: Progettazione, fabbricazione, ispezione e prove<br />

EN 14398­2:2003 (salvo tabella I) Recipienti criogenici ­ Grandi recipienti trasportabili non isolati sotto vuoto ­<br />

Parte 2: Progettazione, fabbricazione, ispezione e prove<br />

Per le cisterne destinate al trasporto di prodotti petroliferi liquidi e di altre materie pericolose<br />

della classe 3 aventi pressione di vapore non superiore a 110 kPa a 50°C e di benzina<br />

e non aventi rischio sussidiario di tossicità o di corrosività<br />

EN 13094:2004 Cisterne destinate al trasporto di merci pericolose ­ Cisterne metalliche aventi<br />

una pressione di servizio inferiore o uguale a 0,5 bar ­ Progettazione e fabbricazione<br />

EN 13082:2001 Cisterne per trasporto di merci pericolose ­ Equipaggiamento di servizio per cisterne<br />

­ Sfiato di trasferimento di vapori recuperati<br />

EN 13308:2002 Cisterne destinate al trasporto di merci pericolose ­ Equipaggiamento di servizio<br />

per cisterne ­ Otturatore di fondo a pressione non compensata<br />

EN 13314:2002 Cisterne per trasporto di merci pericolose ­ Equipaggiamento di servizio per cisterne<br />

­ Coperchio del foro di riempimento<br />

EN 13316:2002 Cisterne destinate al trasporto di merci pericolose ­ Equipaggiamento di servizio<br />

per cisterne ­ Otturatore di fondo a pressione compensata<br />

EN 13317:2002 Cisterne per trasporto di merci pericolose ­ Equipaggiamento di servizio per cisterne<br />

­ Coperchio del passo d'uomo.<br />

costruzione e le ispezioni periodiche<br />

dei recipienti sotto il controllo dell’ente<br />

notificato,<br />

rinviando alle citate norme ADR e<br />

RID le disposizioni tecniche circa la<br />

progettazione, la costruzione e i collaudi<br />

dei recipienti stessi. A sua volta, come<br />

già detto, la norma ADR 2005 fa<br />

riferimento alle sopra citate norme EN<br />

che costituiscono un punto di riferimento<br />

ineludibile.<br />

Antecedentemente alla data di entrata<br />

in vigore del decreto legislativo 2<br />

febbraio 2002, n. 23 [1] (con cui è stata<br />

recepita la direttiva 99/36/CE sulla T-<br />

[1] «Attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili»<br />

(in S.O. n. 40 alla Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 2002, n. 57).<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


PED) le norme applicabili per la progettazione,<br />

la costruzione, le prove e<br />

l’uso dei recipienti trasportabili per gas<br />

della classe 2 erano contenute:<br />

l nel D.M. 12 settembre 1925 e successive<br />

serie di norme integrative;<br />

l nel D.M. 22 luglio 1930 e successive<br />

serie di norme integrative;<br />

l nel D.M. 7 aprile 1985 di recepimento<br />

delle direttive 84/525/CEE, 84/<br />

526/CEE e 84/527/CEE.<br />

Queste norme, di conseguenza, decadono<br />

di validità.<br />

La norma T-PED è recepita con<br />

gradualità:<br />

l per le bombole, i tubi, i recipienti<br />

criogenici e i loro rubinetti e accessori<br />

di nuova fabbricazione, l’applicazione<br />

facoltativa ha avuto inizio il 1° luglio<br />

2001 e, dal 1° luglio 2003, è divenuta<br />

obbligatoria;<br />

l per i fusti a pressione, le incastellature<br />

di bombole e le cisterne e i loro<br />

rubinetti e accessori di nuova fabbricazione,<br />

la norma T-PED verrà applicata,<br />

facoltativamente, alle nuove costruzioni<br />

immesse sul mercato, dopo il 1° luglio<br />

2005 e, obbligatoriamente, alle<br />

nuove costruzioni immesse sul mercato,<br />

dal 1° luglio 2007.<br />

Si fa notare che il mantenimento<br />

della prassi amministrativa attuale, ancora<br />

possibile sino al 1° luglio 2007,<br />

non esime il costruttore e il collaudatore<br />

dall’applicazione integrale delle norme<br />

EN richiamate nell’ADR che restano<br />

obbligatorie già dal 1° luglio 2005;<br />

in sintesi, il costruttore può continuare<br />

a richiedere l’intervento degli<br />

enti pubblici preposti secondo la<br />

norma previgente, ovvero l’ISPESL<br />

e/o la MCTC (il collaudo è collegiale<br />

se il recipiente ha capacità superiore<br />

a 1000 litri e può essere svolto indifferentemente<br />

da uno dei due organi<br />

quando la capacità è inferiore a 1000<br />

litri), ma il progetto e la costruzione<br />

devono obbligatoriamente seguire le<br />

nuove norme ADR 2005.<br />

La norma T-PED, inoltre, specifica<br />

che per l’immissione sul mercato comunitario<br />

di:<br />

l bombole;<br />

l tubi;<br />

l recipienti criogenici;<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

l fusti a pressione;<br />

l incastellature di bombole;<br />

l cisterne (e veicoli batteria) e relativi<br />

rubinetti e accessori,<br />

la valutazione della conformità è effettuata<br />

da un organismo notificato (pubblico<br />

o privato), nominato dall’autorità<br />

competente (in Italia è il Ministero dei<br />

Trasporti).<br />

L’organismo notificato appone sui<br />

recipienti il marchio “π” seguito dal<br />

proprio numero di identificazione;<br />

l’operato di questi enti è riconosciuto in<br />

tutti i paesi dell’Unione europea.<br />

Le attrezzature per trasporto di gas<br />

esistenti, cioè già immesse sul mercato<br />

alle date indicate precedentemente, inclusi<br />

i loro rubinetti e accessori, possono<br />

essere sottoposti a una procedura di<br />

rivalutazione della conformità da parte<br />

di un organismo ispettivo, volta ad accertare<br />

che gli stessi garantiscano un<br />

sufficiente livello di sicurezza.<br />

L’organismo che ha effettuato la rivalutazione<br />

delle attrezzature appone<br />

sulle stesse il marchio π, seguito dal<br />

proprio numero di identificazione.<br />

Per la rivalutazione della conformità<br />

delle attrezzature per trasporto di gas<br />

collaudati in base alle norme previgenti<br />

all’interno di uno Stato firmatario dell’accordo<br />

ADR, l’interessato può presentare<br />

la richiesta a un organismo<br />

ispettivo competente, allegando alla<br />

stessa la prescritta documentazione.<br />

Sulla base delle verifiche e delle eventuali<br />

prove di cui sopra, l’organismo<br />

notificato può emettere un rapporto di<br />

rivalutazione di conformità del tipo o<br />

del singolo recipiente (se si tratta di una<br />

cisterna, questo rapporto deve essere<br />

compilato secondo le sottosezioni<br />

6.8.2.3 - 6.8.2.4 e 6.8.2.6 ADR).<br />

Infine, il recipiente sottoposto a rivalutazione<br />

deve subire una prova periodica<br />

con rilascio del documento relativo<br />

da parte dell’ente notificato; a<br />

ogni prova periodica successiva, il certificato<br />

della prova periodica viene sostituito<br />

e allegato al documento di rivalutazione<br />

della conformità.<br />

L’ispezione periodica delle bombole,<br />

compresi i loro rubinetti e altri accessori,<br />

può essere effettuata da un organismo<br />

notificato (o accreditato) con<br />

la procedura di cui al modulo 1 del-<br />

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SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

l’Allegato IV, parte III, alla direttiva<br />

99/36/CE o, in alternativa, può essere<br />

effettuata dal detentore delle bombole<br />

che applichi per le ispezioni periodiche<br />

un sistema di qualità approvato e che<br />

operi sotto la sorveglianza di un organismo<br />

notificato secondo il modulo 2<br />

dell’Allegato IV, parte III, alla direttiva<br />

99/36/CE.<br />

L’ispezione periodica può aver luogo<br />

in qualunque stato membro della<br />

Unione europea.<br />

Gli stati membri non possono vietare,<br />

limitare o ostacolare l’immissione<br />

in commercio, la messa in servizio e<br />

l’utilizzazione (compresi il riempimento,<br />

il deposito, lo svuotamento e la ricarica)<br />

delle attrezzature a pressione conformi<br />

alle disposizioni della T-PED e<br />

recanti il marchio corrispondente.<br />

Certificati di collaudo dei<br />

recipienti e per la circolazione<br />

Riassumendo quanto sopra detto, le<br />

certificazioni rilasciate dall’ente notificato<br />

sono costituite da:<br />

l documento di valutazione della<br />

conformità di tipo o di rivalutazione<br />

della conformità;<br />

l attestazione di prova periodica o di<br />

1 a ispezione.<br />

Questi certificati devono essere<br />

conservati presso il proprietario e, in<br />

copia, dall’ente che li ha rilasciati e<br />

devono riportare:<br />

l il nome e il numero di individuazione<br />

dell’organismo notificato;<br />

l il nome e la firma del responsabile<br />

dell’approvazione o rivalutazione<br />

l l’identificazione del tipo (o del singolo<br />

recipiente) di recipiente approvato<br />

o rivalutato;<br />

l i riferimenti ai relativi disegni e specifiche.<br />

In caso di rivalutazione della conformità,<br />

al rapporto devono essere,<br />

inoltre, allegati copia dei certificati da<br />

cui sono stati ricavati i dati utilizzati per<br />

la rivalutazione insieme alle le certificazioni<br />

delle eventuali prove integrative<br />

effettuate.<br />

Nel caso delle cisterne, il documento<br />

di approvazione o di rivalutazione dovrà<br />

essere corredato di uno schema d’impianto<br />

di travaso da cui si possa evincere<br />

anche:<br />

21


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

l materiale, diametro e spessori delle<br />

tubazioni;<br />

l marca e tipo delle valvole di manovra;<br />

l marca, tipo e matricola delle valvole<br />

di sicurezza.<br />

Il certificato dell’ispezione periodica<br />

deve contenere le annotazioni circa<br />

le prove sul recipiente e sui dispostivi<br />

di sicurezza.<br />

Si fa notare che, per uniformità, i<br />

documenti relativi almeno alle cisterne<br />

(e possibilmente anche quelli di altre<br />

tipologie di recipienti) dovrebbero essere<br />

emessi secondo gli allegati A e B<br />

della citata Norma EN 12972, quantunque<br />

la stessa non sia cogente.<br />

L’attuale libretto di cisterna MC<br />

452 (per recipienti superiori a 1000<br />

litri di capacità) cadrà in disuso, non<br />

venendo, infatti, più rilasciato per apparecchiature<br />

nuove e solo conservato<br />

agli atti, come documentazione d’origine,<br />

per quelle usate e rivalutate.<br />

I nuovi documenti sopra detti non<br />

sono riconosciuti validi per la circolazione;<br />

a questo fine è necessario, oltre<br />

alla carta di circolazione del veicolo, il<br />

certificato di approvazione ADR, modello<br />

DTT 306 (foglio unico in formato<br />

A4 con banda trasversale rosa), che viene<br />

rilasciato e rinnovato annualmente<br />

da qualsiasi ufficio provinciale della<br />

Motorizzazione civile sulla base delle<br />

disposizioni vigenti a seguito dell’esibi-<br />

22<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

zione dell’originale del documento di<br />

approvazione o rivalutazione T-PED e<br />

dell’esibizione dell’originale del documento<br />

di prova iniziale o periodica.<br />

Ai veicoli circolanti non conformi<br />

alle norme ADR, per i quali non si<br />

potrà procedere al rilascio del modello<br />

DTT 306 (barrato rosa), si prevede di<br />

poter rilasciare un analogo documento<br />

(barrato di altro colore, in attesa di definizione),<br />

che avrà solo validità sul territorio<br />

nazionale.<br />

Targhette di identificazione<br />

delle cisterne<br />

Le cisterne già in circolazione hanno<br />

targhette non conformi all’attuale<br />

ADR; in sede di rivalutazione, queste<br />

targhette dovranno essere sostituite con<br />

altre marcate col punzone dell’ente notificato;<br />

và da sé che le cisterne di nuova<br />

costruzione dovranno essere corredate<br />

di targhetta conforme all’ultima<br />

edizione dell’ADR.<br />

Per tutte le cisterne di tutte le classi,<br />

inoltre, l’ADR 2005 prescrive che la<br />

targhetta sia punzonata con la data della<br />

prova e il punzone dell’ente di controllo,<br />

non solo per le prove sestennali<br />

(o dodecennali per le cisterne criogeniche)<br />

come in precedenza, ma anche per<br />

le prove di tenuta intermedie o triennali;<br />

la targhetta quindi, unitamente al<br />

certificato barrato (rosa o di altro colore)<br />

diverrà elemento determinante ai fi-<br />

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ni dei controlli sulla circolazione stradale,<br />

così come da tempo già previsto<br />

per i container (sia “tank” che “box”).<br />

Informazioni e considerazioni<br />

su T­PED e ADR<br />

Attualmente, oltre agli enti notificati<br />

per la T-PED riconosciuti dal Ministero<br />

dei Trasporti, in Italia operano altri Enti<br />

Notificati all’estero.<br />

Si sottolinea che, per quanto attiene<br />

il personale responsabile delle approvazioni<br />

e delle ispezioni, la norma T-<br />

PED prevede che lo stesso debba:<br />

l possedere adeguata formazione tecnica<br />

e solida esperienza nel settore delle<br />

attrezzature trasportabili;<br />

l conoscere le tecnologie di fabbricazione<br />

dei recipienti e degli accessori.<br />

Inoltre, l’organismo che subappalta<br />

l’ispezione deve essere in grado di provare<br />

che il subcontraente disponga della<br />

competenza necessaria.<br />

Contrariamente a quanto si sarebbe<br />

portati a pensare, la T-PED è una norma<br />

sensibilmente differente dalla PED<br />

con cui condivide praticamente il solo<br />

campo di applicazione (i recipienti a<br />

pressione). La T-PED ha una diversa<br />

Autorità competente e, come già anticipato,<br />

è strettamente correlata all’ADR<br />

che disciplina il trasporto stradale delle<br />

merci pericolose, ivi compresi i gas<br />

della classe 2. l<br />

L’attività di “AES ­ Associazione Esperti della <strong>Sicurezza</strong>”<br />

“AES ­ Associazione Esperti della <strong>Sicurezza</strong>” sulla base dell’esperienza riconosciuta nel settore dei veicoli e della<br />

sicurezza del trasporto merci pericolose ha fortemente collaborato con il Ministero dei Trasporti per la<br />

definizione della già richiamata circolare esplicativa ADR/T­PED n. 3982 MOT2C del 26 ottobre 2004. Per questi<br />

motivi e sulla base dell’esperienza maturata nello specifico settore dei recipienti a pressione “AES ­ Associazione<br />

della <strong>Sicurezza</strong>” collabora strettamente con l’Ente Notificato “Consorzio ITALCERT” per le approvazioni,<br />

collaudi e ispezioni delle apparecchiature soggette alla Norma T­PED attraverso ben 25 Ispettori T­PED, soci<br />

AES, che sono stati adeguatamente formati sulla materia e che operano su tutto il territorio italiano.<br />

L’Ente Notificato ITALCERT è un Consorzio costituito tra Istituto Scientifico Breda e alcune Università (Politecnico<br />

di Milano ­ Politecnico di Torino e Università degli studi di Salerno); la struttura tecnica scientifica è<br />

indubbiamente di prim’ordine sia considerando l’elevata tecnologia dei tanti laboratori all’interno dell’istituto<br />

Scientifico Breda e dei laboratori scientifici a esso correlati, sia la presenza di un nutrito gruppo di tecnici<br />

dedicati anche ad attività di ricerca in svariati settori della tecnica.<br />

Proprio in ragione dell’ampiezza e della profondità delle competenze richieste, il percorso formativo degli<br />

Ispettori T­PED preparati da AES e ITALCERT è durato ben 18 mesi, prevedendo corsi di formazione presso Enti<br />

di prestigio quali l’Istituto italiano della saldatura e numerosi corsi interni, tenuti dai tecnici di maggiore<br />

esperienza nel settore dei recipienti a pressione, delle cisterne ADR e dell’ADR­RID in generale.<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


L'APPROFONDIMENTO<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

Nuovi spunti anche per la classificazione dei rifiuti generati da attività legate a questo settore<br />

Disposizioni di sicurezza antiterrorismo<br />

per il trasporto dei prodotti petroliferi<br />

di Davide Levo, consulente per la <strong>Sicurezza</strong> ­ “AES ­ Associazione Esperti della <strong>Sicurezza</strong>”<br />

Forti i legami tra la nuova<br />

disciplina della security e le<br />

misure per il trasporto stradale<br />

di prodotti petroliferi, tanto che,<br />

per i siti logistico­petroliferi<br />

più complessi, si dovrà fare<br />

necessario riferimento alle<br />

consolidate tecniche di SVA<br />

(Security Vulnerability<br />

Assessment) di derivazione<br />

industriale e militare. Tuttavia,<br />

le novità non si limitano<br />

alla security, ma comprendono<br />

anche la razionalizzazione dei<br />

criteri di classificazione<br />

dei liquidi infiammabili<br />

di classe 3, l’estensione<br />

delle esenzioni valide per le merci<br />

pericolose imballate in quantità<br />

limitate, rilevanti per alcuni<br />

prodotti petroliferi, e i nuovi<br />

elementi per la classificazione<br />

dei rifiutidi origine petrolifera.<br />

Interessati, infine, anche<br />

la documentazione, le unità<br />

di trasporto (veicoli­cisterna)<br />

e le operazioni di carico<br />

e scarico di gasolio 640M.<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

Il parco nazionale delle unità di<br />

trasporto stradale di merci pericolose<br />

è attualmente costituito<br />

per oltre il 70% da veicoli adibiti al<br />

vettoriamento di prodotti petroliferi,<br />

quotidianamente impegnati nell’approvvigionamento<br />

delle infrastrutture<br />

territoriali di deposito e nella distribuzione<br />

alle utenze finali dei prodotti<br />

per autotrazione e riscaldamento.<br />

Il corrispondente flusso di merci<br />

pericolose che complessivamente<br />

transita su strada - principalmente<br />

materie infiammabili - è senza dubbio<br />

imponente e richiede, come tale,<br />

la massima professionalità di tutti<br />

gli operatori coinvolti nella filiera<br />

logistica del settore, al fine di garantire<br />

alla comunità le massime condizioni<br />

di sicurezza. Questa professionalità<br />

poggia, in primis, su un’approfondita<br />

conoscenza delle disposizioni<br />

tecniche e organizzative dettate<br />

dagli allegati tecnici dell’accordo<br />

ADR, dei quali è entrata in vigore a<br />

partire dal 1° luglio la nuova edizione<br />

2005.<br />

Security per le operazioni<br />

legate ai prodotti petroliferi<br />

La novità operativa di maggiore<br />

rilievo introdotta da ADR 2005<br />

nell’ambito del trasporto stradale<br />

di prodotti petroliferi è l’insieme<br />

delle disposizioni di sicurezza antiterrorismo<br />

prescritte al capitolo<br />

1.10. L’ADR 2005 ha modulato le<br />

nuove prescrizioni di security [1]<br />

secondo due livelli progressivi di<br />

adempimenti:<br />

l le disposizioni generali di secu-<br />

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rity valide per tutte le merci pericolose<br />

ammesse al trasporto stradale<br />

(ad eccezione di quelle trasportate<br />

in quantità inferiori ai limiti<br />

di cui alla sottosezione 1.1.3.6<br />

dell’ADR, che ne sono esentate del<br />

tutto) (ADR 2005, sezioni 1.10.1 e<br />

1.10.2);<br />

l le disposizioni specifiche (addizionali)<br />

di security valide solo<br />

per le merci pericolose ad alto<br />

rischio terroristico (ADR 2005,<br />

sezioni 1.10.3 e 1.10.5), tra le<br />

quali si segnalano l’obbligo per<br />

l’impresa di adottare un apposito<br />

piano di sicurezza con finalità anticriminali.<br />

Nella tabella 1 sono indicate le<br />

modalità di applicazione delle disposizioni<br />

di security ai prodotti<br />

petroliferi.<br />

Si noti, in particolare, come<br />

l’elaborazione e l’adozione operativa<br />

del Piano di <strong>Sicurezza</strong><br />

ADR possa costituire un onere<br />

significativo, soprattutto per i<br />

maggiori depositi petroliferi nazionali<br />

che devono gestire quotidianamente<br />

imponenti flussi di<br />

vettori in ingresso e uscita dalle<br />

proprie aree. Si segnalano, in<br />

questo senso, l’obbligo particolarmente<br />

impegnativo di effettuare<br />

la valutazione dei rischi per<br />

la security connessi con le modalità<br />

operative dell’impresa,<br />

[ADR 2005, sottosezione 1.10.3.2.2.,<br />

lettera c)] che, almeno nel caso dei<br />

siti logistico-petroliferi più complessi,<br />

dovrà fare necessario riferimento<br />

alle consolidate tecniche di<br />

[1] Sul tema si veda il contributo di R. Mari nella prima parte dell’Approfondimento pubblicato sul n. 15/2005 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

23


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

SVA (Security Vulnerability Assessment)<br />

di derivazione industriale<br />

e militare, delle quali si<br />

fornisce in tabella 2 una bibliografia<br />

di riferimento specificatamente<br />

dedicata al settore.<br />

È anche il caso di sottolineare,<br />

24<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

Esempi di merci pericolose petrolifere<br />

e corrispondenti disposizioni di security ADR applicabili<br />

Merci pericolose petrolifere<br />

(esempi)<br />

• UN 1202 GASOLIO, 3, PG III.<br />

• UN 1223, CHEROSENE, 3, PG III.<br />

• UN 1268 PRODOTTI PETROLIFERI N.A.S., 3,<br />

PG III.<br />

• UN 1863 CARBURANTE PER MOTORI A TUR­<br />

BINA AERONAUTICI, 3, PG III.<br />

• UN 1999 CATRAMI LIQUIDI, 3, PG III.<br />

• UN 3256 LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO,<br />

INFIAMMABILE, N.A.S., 3, PG III.<br />

• UN 3257 LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO,<br />

N.A.S., 9, PG III.<br />

• UN 3295 IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S., 3,<br />

PG III.<br />

• Materie di rifiuto di derivazione petrolifera<br />

classificate ADR con gruppo di imballaggio<br />

(PG) III [2] , tra cui:<br />

UN 3077, MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO<br />

DI VISTA DELL’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9,<br />

PG III.<br />

UN 3082, MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO<br />

DI VISTA DELL’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., 9,<br />

PG III.<br />

• UN 1203 BENZINA, 3, PG II.<br />

• UN 1268 PRODOTTI PETROLIFERI N.A.S., 3,<br />

PG I / PG II.<br />

• UN 1863 CARBURANTE PER MOTORI A TUR­<br />

BINA AERONAUTICI, 3, PG I / PG II.<br />

• UN 1999 CATRAMI LIQUIDI, 3, PG II.<br />

• UN 3295 IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S., 3, PG<br />

I / PG II.<br />

• Materie di rifiuto di derivazione petrolifera<br />

classificate ADR con gruppo di imballaggio<br />

(PG) II [2] .<br />

• UN 1011 BUTANO, 2.1.<br />

• UN 1965 IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA<br />

LIQUEFATTA N.A.S., 2.1.<br />

• UN 1971 METANO COMPRESSO, 2.1.<br />

• UN 1972 METANO LIQUIDO REFRIGERA­<br />

TO, 2.1.<br />

• UN 1978 PROPANO, 2.1.<br />

infine, che l’obbligo di adozione<br />

del Piano di <strong>Sicurezza</strong> è esteso da<br />

ADR 2005 a tutti gli operatori<br />

del trasporto che gestiscono merci<br />

pericolose ad alto rischio, destinatari<br />

inclusi (ADR 2005, sottosezione<br />

1.10.3.2.1). Nel settore petroli-<br />

Modalità e quantità di trasporto<br />

In colli / In cisterna.<br />

Q.tà ≤ 1.000 litri per unità di trasporto [1] .<br />

In colli / In cisterna.<br />

Q.tà > 1.000 litri per unità di trasporto.<br />

In colli / In cisterna.<br />

Q.tà ≤ 333 litri per unità di trasporto [1] .<br />

In colli.<br />

Q.tà > 333 litri per unità di trasporto.<br />

In cisterna.<br />

333 < Q.tà ≤ 3.000 litri per unità<br />

di trasporto.<br />

In cisterna.<br />

Q.tà > 3.000 litri per unità<br />

di trasporto.<br />

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fero ciò implica che debbano sottostare<br />

a questo adempimento, ad<br />

esempio, le stazioni stradali di rifornimento<br />

carburanti, che ricevono<br />

regolarmente approvvigionamenti<br />

di benzine in quantitativi<br />

superiori a 3.000 litri, nonché le<br />

TABELLA 1<br />

Disposizioni di<br />

security ADR<br />

applicabili<br />

Nessuna<br />

GENERALI<br />

Nessuna<br />

GENERALI<br />

GENERALI<br />

SPECIFICHE<br />

(Merci ad<br />

alto rischio)<br />

[1] Trasporto di merci pericolose in quantità al di sotto dei limiti di esenzione di cui alla sottosezione 1.1.3.6 dell’ADR; le quantità<br />

indicate valgono nel solo caso in cui non vi siano altre merci pericolose a bordo dell’unità di trasporto; in caso di carichi misti<br />

(ad esempio gasolio + benzina) riferirsi alle regole di calcolo di cui alla sottosezione 1.1.3.6.4 dell’ADR.<br />

[2] Indicazione di carattere generale, da confermare sulla base della specifica rubrica di classificazione ADR della sostanza.<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

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SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

TABELLA 2<br />

Bibliografia tecnica internazionale sulla security della logistica<br />

e del trasporto stradale di merci pericolose,<br />

con particolare riferimento al settore petrolchimico<br />

(molti dei testi citati sono liberamente disponibili sul Web)<br />

AMERICAN CHEMISTRY COUNCIL, CHEMTREC, CHLORINE INSTITUTE INC., COMPRESSED GAS ASSOCIA­<br />

TION & NATIONAL ASSOCIATION OF CHEMICAL DISTRIBUTORS, “Transportation Security Guidelines for the<br />

U.S. Chemical Industry”, USA, Washington, 2001.<br />

AMERICAN CHEMISTRY COUNCIL, CHLORINE INSTITUTE INC. & SYNTETHIC ORGANIC CHEMICAL MANU­<br />

FACTURERS ASSOCIATION, “Site Security Guidelines for the U.S. Chemical Industry”, USA, Washington, 2001.<br />

AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE, “Security Guidelines for the Petroleum Industry”, USA, Washington, 2003.<br />

AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE & NATIONAL PETROCHEMICAL REFINERS ASSOCIATION, “Security Vulnerability<br />

Assessment Methodology for the Petroleum and Petrochemical Industries”, USA, Washington, 2004.<br />

AMERICAN SOCIETY FOR INDUSTRIAL SECURITY “Threat Advisory System Response Guideline”, USA, Alexandria,<br />

2004.<br />

AMERICAN SOCIETY FOR INDUSTRIAL SECURITY “Cargo Theft Prevention”, USA, Alexandria, 2001.<br />

BENASSAI S., “SECURITY ­ Il piano di sicurezza nel trasporto stradale di merci pericolose”, Quaderno Orange<br />

Project 04, 2005.<br />

EUROPEAN CHEMICAL INDUSTRY COUNCIL, EUROPEAN CHEMICAL TRANSPORT ASSOCIATION & EUROPE­<br />

AN PETROCHEMICAL ASSOCIATION, “Guidelines for Transportation Security”, Belgium, Brussels, 2003.<br />

INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT UNION, “The IRU Road Transport Security Guidelines”, Switzerland, Geneva,<br />

2004.<br />

NATIONAL CARGO SECURITY COUNCIL, “Guidelines for Cargo Security & Loss Control”, USA, Annapolis, 2002.<br />

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, “NFPA 730 Draft ­ Guide for Premises Security”, USA, Quincy, 2004.<br />

NATIONAL TANK TRUCK CARRIERS, “NTTC Guidelines for Complying with DOT’s Security Regulations”, USA,<br />

Alexandria, 2004.<br />

PETROLEUMMARKETERSASSOCIATION, “Security Plan for the Transportation of Petroleum Products”, USA, 2002.<br />

U.K. DEPARTMENT FOR TRANSPORT, “Voluntary Code of Practice for the Security of Dangerous goods by Road”,<br />

U.K., London, 2004.<br />

U.K. DEPARTMENT FOR TRANSPORT, “Consolidated Guidance for the Security of Dangerous Goods by road”,<br />

U.K., London, 2004.<br />

U.K. DEPARTMENT FOR TRANSPORT, “Road Transport Security Plan”, U.K., London, 2004.<br />

U.S. ARMY, “Field Manual 3­19.30 ­ Physical Security”, USA, Washington, 2001.<br />

U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE, “Physical Security of Sensitive Conventional Arms, ammunition and Explosives”,<br />

USA, Washington, 2000.<br />

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, “A Method to Assess the Vulnerability of U.S. Chemical Facilities”, USA, Washington,<br />

2001.<br />

U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, “Intermodal Cargo Transportation: Industry Best Security Practices”,<br />

USA, Washington, 2002.<br />

U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, “Enhancing Security of Hazardous Materials Shipments Against Acts of<br />

Terrorism or Sabotage Using RSPA’s Risk Management Self­Evaluation Framework (RMSEF)”, USA, Washington, 2002.<br />

U.S.DEPARTMENTOFTRANSPORTATION, “49 CFR Part 172 ­ Hazardous Materials: Security Requirements for the<br />

Offerors and Transporters of Hazardous Materials”, USA, Washington, 2003.<br />

25


26<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

utenze industriali o residenziali<br />

dotate di serbatoi fissi di GPL con<br />

capacità oltre 3.000 litri, ad uso<br />

civile o produttivo, che siano periodicamente<br />

riforniti mediante<br />

autocisterne.<br />

Classificazione<br />

L’ADR 2005 razionalizza i criteri<br />

di classificazione dei liquidi<br />

infiammabili di classe 3, che sono<br />

ricondotti - anche nel caso di merci<br />

molto pericolose (PG I) - alla<br />

sola valutazione del punto di infiammabilità<br />

e del punto di ebollizione<br />

della materia. In caso di<br />

presenza di rischi sussidiari, inoltre,<br />

si rimanda direttamente alla<br />

tabella di preponderanza dei pericoli<br />

riportata alla sottosezione<br />

2.1.3.10 dell’allegato A (ADR<br />

2005, sottosezione 2.2.3.1.3).<br />

Nessuna modifica, invece, è introdotta<br />

nella classificazione dei liquidi<br />

esclusivamente infiammabili<br />

a medio-bassa pericolosità (PG II/<br />

III), che costituiscono la maggior<br />

parte dei prodotti petroliferi sottoposti<br />

a trasporto stradale.<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

Si segnala, inoltre, l’introduzione<br />

per la benzina UN 1203<br />

della nuova disposizione speciale<br />

243, già prevista in altri regolamenti<br />

di trasporto (ad esempio<br />

IMDG Code per la modalità marittima).<br />

Essa stabilisce che la<br />

benzina destinata a essere utilizzata<br />

come carburante per motori<br />

di automobili, motori fissi e altri<br />

ad accensione comandata, debba<br />

essere classificata sotto la rubrica<br />

UN 1203 (PG II) indipendentemente<br />

dalle sue variazioni di volatilità.<br />

Esenzioni<br />

L’ADR 2005 introduce, al capitolo<br />

3.4, importanti novità nel regime<br />

di esenzione valido per le<br />

merci pericolose imballate in<br />

quantità limitate, cioè quelle materie<br />

trasportate in imballaggi di<br />

piccola capacità a loro volta inseriti<br />

entro idonei imballaggi esterni<br />

o in vassoi dotati di pellicola protettiva.<br />

Si ricorda che per le merci<br />

pericolose così condizionate non<br />

si applicano le disposizioni del-<br />

Confronto tra i limiti di esenzione per quantità limitate<br />

di ADR 2003 e ADR 2005 per alcuni prodotti petroliferi<br />

Merce pericolosa<br />

(esempi di prodotti petroliferi)<br />

Denominazione<br />

UN 1203<br />

BENZINA, 3, PG II<br />

UN 1202<br />

GASOLIO, 3, PG III<br />

UN 1223<br />

CHEROSENE, 3, PG III<br />

Codice di<br />

esenzione<br />

LQ4 3 litri<br />

LQ7 5 litri<br />

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l’ADR, ad eccezione dell’apposizione<br />

su ogni collo di una losanga<br />

recante il numero UN della merce.<br />

L’argomento è rilevante per alcuni<br />

prodotti petroliferi derivati - ad<br />

esempio additivi - che, pur presentando<br />

caratteristiche di pericolo<br />

ai fini del trasporto (infiammabilità<br />

oppure ecotossicità), sono<br />

spesso commercializzati in piccoli<br />

lattaggi alloggiati in una scatola<br />

esterna. A questo proposito, le<br />

nuove disposizioni prevedono,<br />

tranne casi particolari, che per<br />

usufruire delle esenzioni per<br />

quantità limitate:<br />

l la massa lorda massima di un<br />

imballaggio combinato (contenitori<br />

interni + imballaggio esterno)<br />

pronto per la spedizione non superi<br />

30 kg;<br />

l la massa lorda massima di un<br />

vassoio con pellicola pronto per la<br />

spedizione non superi 20 kg.<br />

È fatto salvo, naturalmente, il<br />

rispetto del massimo contenuto di<br />

prodotto per singolo imballaggio<br />

interno. È il caso di sottolineare<br />

che in alcuni casi i nuovi limiti<br />

Modalità di imballaggio in quantità limitata<br />

Imballaggi combinati<br />

(interni + esterno)<br />

Imballaggio<br />

interno<br />

Collo<br />

ADR 2003: 12 litri<br />

di contenuto netto<br />

ADR 2005: 30 kg<br />

di massa lorda<br />

massima<br />

ADR 2003: 45 litri<br />

di contenuto netto<br />

ADR 2005: 30 kg<br />

di massa lorda<br />

massima<br />

TABELLA 3<br />

Imballaggi interni<br />

su vassoio con pellicola<br />

Imballaggio<br />

interno<br />

Collo<br />

ADR 2003: 12 litri<br />

di contenuto netto<br />

e 20 kg di massa<br />

1 litro<br />

lorda massima<br />

5 litri<br />

ADR 2005: 20 kg<br />

di massa lorda<br />

massima<br />

ADR 2003: 20 kg<br />

di massa lorda<br />

massima<br />

ADR 2005: 20 kg<br />

di massa lorda<br />

massima<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


sono significativamente diversi<br />

da quelli previgenti (si veda la<br />

tabella 3). A titolo di esempio si<br />

osservi che, mentre l’ADR 2003<br />

ammetteva il trasporto in esenzione<br />

per quantità limitate di un prodotto<br />

a base idrocarburica infiammabile<br />

con bassa pericolosità (PG<br />

III) utilizzando imballaggi da 5<br />

litri contenuti in una scatola esterna,<br />

fino ad una capacità totale di<br />

45 litri per collo, il nuovo ADR<br />

2005 abbassa questo valore a 30<br />

kg complessivi per collo; in particolare,<br />

defalcando il peso degli<br />

imballaggi e considerando la densità<br />

media dei prodotti in questione,<br />

si ricava una diminuzione del<br />

limite di esenzione pari a circa<br />

8÷10 litri di merce per ogni collo<br />

in esenzione.<br />

Documentazione<br />

di trasporto<br />

In relazione al trasporto in colli<br />

dei gasoli UN 1202, l’ADR 2005<br />

ha eliminato l’obbligo di apporre<br />

la dicitura «DISPOSIZIONE SPE-<br />

CIALE 640 “K oppure L oppure<br />

M”» sul relativo documento di trasporto.<br />

La prescrizione permane<br />

per il trasporto in cisterna del medesimo<br />

prodotto (ADR 2005, capitolo<br />

3).<br />

È stata leggermente modificata<br />

la sintassi delle diciture identificative<br />

da inserire nel documento di trasporto<br />

per i rifiuti di merci pericolose<br />

(formulario rifiuti); un esempio<br />

di compilazione in funzione del<br />

regime ADR in vigore (ADR 2005,<br />

sottosezione 5.4.1.1.3) prevede:<br />

l ADR 2003: RIFIUTO, UN 1202<br />

GASOLIO, 3, III<br />

l ADR 2005: RIFIUTO, UN<br />

1202, GASOLIO, 3, III<br />

È stata modificata, infine, la dicitura<br />

obbligatoria da riportare nel<br />

documento di trasporto che deve<br />

accompagnare i veicoli-cisterna<br />

vuoti non bonificati circolanti su<br />

strada (ADR 2005, sottosezione<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

5.4.1.1.6.2); ad esempio:<br />

l VEICOLO-CISTERNA VUO-<br />

TO, ULTIMA MERCE CARICA-<br />

TA: UN 1203 BENZINA, 3, II<br />

oppure:<br />

l VEICOLO-CISTERNA VUO-<br />

TO, ULTIMA MERCE CARICA-<br />

TA: BENZINA, 3, UN 1023, II.<br />

Per inciso, si ricordi che il trasporto<br />

stradale di veicoli-cisterna<br />

vuoti non bonificati, che hanno<br />

contenuto prodotti petroliferi costituenti<br />

merci pericolose, continua<br />

a ricadere in toto nel campo di<br />

applicazione dell’ADR. Conseguentemente,<br />

il documento di trasporto<br />

ADR di cui sopra - debitamente<br />

compilato secondo le regole<br />

del capitolo 5.4 del regolamento -<br />

deve sempre accompagnare il veicolo-cisterna<br />

che per qualsiasi ragione<br />

circoli vuoto non bonificato<br />

(ad es: viaggio di ritorno in deposito<br />

dopo lo scarico dei prodotti;<br />

trasferimento del mezzo presso officine<br />

o stazioni di lavaggio; trasferimento<br />

del mezzo al centro di<br />

revisione periodica, ecc.).<br />

Unità di trasporto<br />

(veicoli­cisterna)<br />

di prodotti petroliferi<br />

L’ADR 2005 ha decisamente<br />

innovato il quadro di riferimento<br />

per:<br />

l la progettazione dei veicoli-cisterna<br />

adibiti al trasporto di merci<br />

pericolose non gassose, ivi inclusi<br />

quelli utilizzati per il trasporto<br />

stradale di liquidi infiammabili<br />

(classe 3) di derivazione<br />

petrolifera;<br />

l la progettazione, il collaudo e la<br />

verifica periodica dei veicoli-cisterna<br />

- e, in generale, delle attrezzature<br />

a pressione - adibiti al trasporto<br />

di merci pericolose in forma<br />

gassosa (classe 2), ivi inclusi<br />

quelli utilizzati per il trasporto<br />

stradale di gas infiammabili di derivazione<br />

petrolifera (GPL, metano<br />

e simili).<br />

[2] Si veda la prima parte dell’Approfondimento pubblicata sul n. 15/2005 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

Senza entrare nel merito delle<br />

novità introdotte dall’ADR 2005 [2] ,<br />

si osserva che, per quanto concerne<br />

la progettazione, l’ADR 2005 individua<br />

nelle norme europee armonizzate<br />

(EN) il riferimento tecnico<br />

primario che consente di soddisfare<br />

i requisiti di sicurezza stabiliti per<br />

le cisterne dal capitolo 6.8 del regolamento.<br />

Carico e scarico<br />

di gasolio 640M<br />

In relazione alle prescrizioni<br />

supplementari per il trasporto di<br />

alcuni tipi di gasolio, l’ADR 2005<br />

ha recepito definitivamente le modifiche<br />

apportate al testo della precedente<br />

edizione dai corrispondenti<br />

corrigendum 1 e 2 emessi nel<br />

2003. È stata eliminata, in particolare,<br />

la disposizione di esercizio<br />

“S2” per il gasolio UN 1202 con<br />

punto di infiammabilità compreso<br />

tra 61°C e 100°C (associato alla<br />

disposizione speciale “640M” e<br />

diverso, si noti, dall’usuale carburante<br />

diesel conforme alla norma<br />

EN 590 ovvero dal gasolio generico/gasolio<br />

da riscaldamento con<br />

punto di infiammabilità definito<br />

nella medesima norma). Per questo<br />

particolare prodotto, quindi, è<br />

venuto meno l’obbligo di dotarsi<br />

di apparecchi di illuminazione in<br />

esecuzione antideflagrante per entrare<br />

nei veicoli coperti e, soprattutto,<br />

sono decadute le seguenti<br />

prescrizioni:<br />

l obbligo del collegamento a terra<br />

del veicolo cisterna di tipo FL in fase<br />

di riempimento/svuotamento;<br />

l obbligo di limitazione della corrispondente<br />

velocità di carico.<br />

In merito a questi ultimi due<br />

punti, tuttavia, si ritiene necessario<br />

richiamare l’attenzione su alcune<br />

problematiche di sicurezza<br />

che potrebbero sorgere in caso di<br />

trasporto alternato. Si osserva, infatti,<br />

che il gasolio in questione<br />

può essere trasportato mediante<br />

27


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

veicoli-cisterna sia di tipo AT sia<br />

di tipo FL; in quest’ultimo caso,<br />

lo stesso veicolo è anche autorizzato<br />

al carico di benzine UN 1203<br />

e di molti altri liquidi a basso<br />

punto di infiammabilità. È quindi<br />

possibile che un veicolo-cisterna<br />

FL vuoto non bonificato si rechi<br />

al carico di gasolio ad alto punto<br />

di infiammabilità dopo aver effettuato<br />

un trasporto di benzine. In<br />

questa eventualità - definita in<br />

termini tecnici come “switch loading”<br />

- il carico può determinare<br />

gravi pericoli di esplosione a causa<br />

della possibilità che una scintilla<br />

elettrostatica derivante dal<br />

flusso di gasolio in ingresso inneschi<br />

i vapori di benzina presenti<br />

sul pelo del liquido in risalita all’interno<br />

della cisterna. Purtroppo,<br />

la prevenzione dei rischi connessi<br />

con lo switch loading si basa<br />

proprio sulla equipotenzializzazione<br />

della cisterna con l’impianto<br />

di carico e sulla adeguata<br />

limitazione della velocità di scorrimento<br />

del gasolio nelle condutture<br />

in funzione delle sue caratteristiche<br />

fisico-chimiche (conducibilità<br />

elettrica, grado di desolforazione,<br />

presenza di additiviti<br />

antistatici). È, quindi, raccomandabile,<br />

al di là della avvenuta rimozione<br />

dell’obbligo normativo,<br />

procedere sempre e comunque alla<br />

messa a terra del veicolo-cisterna<br />

e alla limitazione della velocità<br />

di riempimento di ogni tipo<br />

di gasolio laddove non si possa<br />

assicurare l’assenza nella cisterna<br />

di vapori di benzina - o di altro<br />

liquido infiammabile a basso punto<br />

di infiammabilità - derivanti da<br />

un carico precedente. A questo<br />

proposito giova ricordare che le<br />

prescrizioni tecniche dell’ADR<br />

sono da intendersi come misure<br />

minime di sicurezza e che, in<br />

ogni caso, «gli operatori del trasporto<br />

di merci pericolose devono<br />

prendere le appropriate misure,<br />

in relazione alla natura e dimensione<br />

dei pericoli prevedibili, al<br />

fine di evitare danneggiamenti o<br />

28<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

ferite» (ADR 2005, sottosezione<br />

1.4.1.1).<br />

Rifiuti<br />

Nell’ambito del settore petrolifero,<br />

la gestione dei rifiuti che costituiscono<br />

merci pericolose ai fini<br />

del trasporto stradale presenta<br />

spesso oggettive difficoltà - innanzitutto<br />

di ordine classificatorio<br />

- anche in conseguenza delle disomogeneità<br />

attualmente esistenti<br />

tra la normativa ADR e la legislazione<br />

ambientale nazionale afferente<br />

al D.Lgs. n. 22/1997. Se da<br />

una parte, infatti, i rifiuti derivanti<br />

dalle lavorazioni petrolchimiche<br />

e/o dalle attività di manutenzione<br />

dei depositi petroliferi presentano<br />

talvolta caratteristiche di pericolo<br />

diversificate e di non immediata<br />

classificazione ADR (dalla infiammabilità/ecotossicità<br />

sino alla<br />

presenza di particolari agenti patogeni),<br />

dall’altra, le attuali prassi<br />

di laboratorio continuano a rimanere<br />

orientate alla classificazione<br />

esclusivamente ambientale, con<br />

scarsa attenzione ai metodi e ai<br />

criteri obbligatoriamente previsti<br />

dagli allegati tecnici dell’accordo<br />

ADR.<br />

In questo contesto, l’ADR 2005<br />

introduce ulteriori elementi di cui<br />

occorrerà tenere conto nella classificazione<br />

dei rifiuti di origine petrolifera,<br />

soprattutto di tipo ecotossico<br />

(quali, ad esempio, i fondami<br />

di serbatoi in forma liquida<br />

che, pur avendo perso ogni caratteristica<br />

di infiammabilità, si sospetta<br />

possano avere elementi di<br />

ecotossicità):<br />

l i rifiuti che non rientrano nelle<br />

classi da 1 a 9, ma che sono contemplati<br />

dalla «Convenzione di<br />

Basilea sul controllo dei movimenti<br />

transfrontalieri di rifiuti pericolosi<br />

e sulla loro eliminazione»,<br />

possono essere trasportati<br />

con i numeri ONU 3077 o 3082<br />

(materie pericolose dal punto di<br />

vista dell’ambiente) (ADR 2005,<br />

sottosezione 2.1.3.9);<br />

l non sono soggetti all’ADR i ri-<br />

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fiuti che (ADR 2005, sottosezione<br />

2.2.9.1.10):<br />

- non sono classificabili in una<br />

delle classi da 1 a 8;<br />

- non sono classificabili in una rubrica<br />

di classe 9 diversa da UN 3077<br />

e UN 3082;<br />

- non sono classificabili come materie,<br />

soluzioni o miscele “pericolose<br />

per l’ambiente” secondo la vigente<br />

normativa CE (direttive 64/548/CEE<br />

e 1999/45/CEE); in altri termini a<br />

questi rifiuti non è assegnabile la lettera<br />

“N” e le frasi di rischio R50,<br />

R50/R53, R51/R53.<br />

In relazione alle modalità di<br />

imballaggio dei rifiuti, si segnala<br />

che ADR 2005 introduce alcune<br />

semplificazioni laddove si debbano<br />

gestire materiali vari contaminati<br />

da liquidi infiammabili e<br />

classificati sotto la rubrica UN<br />

3175 SOLIDI CONTENENTI LI-<br />

QUIDO INFIAMMABILE<br />

N.A.S., 3, PG II (ad esempio: apparecchiature,<br />

stracci, materiali<br />

assorbenti o filtranti contaminati<br />

da idrocarburi - CER 150202/<br />

160213). Per questa rubrica, infatti,<br />

è stata modificata la disposizione<br />

speciale di imballaggio<br />

“PP9”, secondo la quale l’imballaggio<br />

omologato da utilizzarsi<br />

per il trasporto del rifiuto non<br />

deve essere necessariamente a tenuta<br />

laddove il liquido infiammabile<br />

sia interamente assorbito in<br />

un materiale solido a sua volta<br />

contenuto in un sacco sigillato;<br />

se ciò non è possibile, rimane valido<br />

il previgente obbligo di utilizzare<br />

imballaggi il cui propotipo<br />

sia stato sottoposto a una prova<br />

di tenuta al livello di prova del<br />

gruppo di imballaggio II [ADR<br />

2005, sottosezione 4.1.4.1].<br />

Per quanto concerne, infine, il carico<br />

su veicoli dei colli di rifiuti<br />

petroliferi costituenti materie pericolose<br />

dal punto di vista ambientale<br />

(classe 9), si segnala che l’ADR<br />

2005 ha rimosso la disposizione<br />

speciale “V1”, consentendo l’utilizzo<br />

di veicoli o container scoperti,<br />

anche non tendonati. l<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


L'APPROFONDIMENTO<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

La certificazione integrata qualità, tutela ambientale e sicurezza<br />

a cura di Giulio Traversi, CERTIQUALITY<br />

Le tematiche della sicurezza (inclusa la tutela della salute) e quelle della salvaguardia ambientale hanno ormai assunto<br />

importanza fondamentale, sia per effetto di una crescente attenzione e sensibilità da parte di vaste fasce dell’opinione<br />

pubblica, che sotto la spinta delle direttive comunitarie in proposito.<br />

Dopo un periodo di “incubazione”, durante il quale poco si è fatto in Italia per dare attuazione a normative orientate<br />

alla tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente, si assiste oggi a un processo di rapida evoluzione che porta in<br />

primo piano la difesa di questi valori e impone alle imprese di tenerne debito conto.<br />

Le esigenze di salvaguardia di questi beni primari hanno trovato espressione, oltre che nell’apparato legislativo, anche<br />

nelle norme ISO 14001 per la tutela ambientale e OHSAS 18001 per la sicurezza, che, pur non avendo valore prescrittivo,<br />

in senso giuridico, incorporano le modalità di gestione dell’ambiente, della salute e della sicurezza nel più ampio<br />

scenario sociale che fa riferimento alle conseguenze che le attività dell’impresa possono produrre anche all’esterno, a<br />

danno di soggetti non appartenenti a essa.<br />

Ricordando che la ISO 9001 ha la finalità di definire i requisiti di un Sistema Qualità che permetta all’impresa di ottenere<br />

la soddisfazione del cliente mediante la prevenzione delle non conformità rispetto agli impegni assunti e il soddisfacimento<br />

delle sue esigenze espresse e implicite, è di immediata percezione la contiguità di questi obiettivi con quelli delle<br />

altre due norme, nonché la possibilità di integrarli in un sistema di gestione globale dell’impresa.<br />

Inoltre, al di là della sostanziale convergenza degli obiettivi, l’integrazione è resa possibile dalle ampie aree di sovrapposizione<br />

concettuale, e anche applicativa, delle tre normative di riferimento; si può, infatti, constatare che molte clausole della<br />

norma ISO 9001 che definiscono il Sistema Qualità impongono implicitamente anche comportamenti e criteri atti a garantire<br />

la sicurezza e la tutela ambientale e, reciprocamente, il soddisfacimento delle norme di sicurezza e di quelle di salvaguardia<br />

dell’ambiente provoca implicitamente anche il soddisfacimento di alcune delle prescrizioni del Sistema Qualità.<br />

Solo per alcuni aspetti particolari le tre normative non sono simmetriche, ma ciò accade essenzialmente in conseguenza<br />

del fatto che i sistemi di gestione della qualità sono orientati alle necessità dei clienti, mentre i sistemi di gestione della<br />

sicurezza e i sistemi di gestione ambientale tengono conto delle necessità di una vasto insieme di parti interessate e, in<br />

particolare, delle crescenti esigenze della società per la difesa di valori ritenuti ormai prioritari.<br />

Non esiste, ben inteso, alcun vincolo di interdipendenza formale fra le tre normative a cui si fa qui riferimento, nel senso<br />

che ciascuna di esse è autosufficiente e, quindi, non presuppone che l’impresa debba, ad esempio, anteporre l’attuazione<br />

di un Sistema Qualità alla realizzazione di un sistema di gestione ambientale o di un sistema per la tutela della sicurezza;<br />

ma poiché le tre aree di innovazione richiedono l’attivazione delle stesse risorse aziendali e il coinvolgimento delle stesse<br />

funzioni, risulta evidente la convenienza di unificare le iniziative rivolte al soddisfacimento delle prescrizioni riguardanti<br />

qualità, sicurezza e ambiente, piuttosto che affrontarle separatamente.<br />

È, infatti, evidente, anche se non richiesta dalle norme, l’opportunità di accorpare per quanto possibile gli impegni che<br />

derivano dall’attuazione e dalla gestione del sistema integrato “qualità + sicurezza + ambiente”, assegnando agli stessi<br />

soggetti le attività rivolte a tutti e tre gli obiettivi, dall’approntamento della documentazione, all’esecuzione dei controlli,<br />

alla registrazione dei risultati, e a tutto quanto occorre per il mantenimento e la continua evoluzione del sistema.<br />

Ma il beneficio veramente fondamentale per l’impresa che affronti in modo unitario, anziché separatamente, le<br />

innovazioni imposte dal soddisfacimento delle norme riguardanti qualità, sicurezza e ambiente, consiste nella possibilità<br />

di innescare un processo di globalizzazione del “bagaglio” di conoscenze che deve essere posseduto dal personale<br />

coinvolto, dato che molte clausole di ognuna delle tre norme di riferimento trovano ampio riscontro in clausole<br />

“parallele” che fanno parte delle altre due.<br />

Qualità, sicurezza e salvaguardia ambientale sono fra loro così indissolubilmente legate, che potrebbero ipoteticamente<br />

formare oggetto di una sola normativa onnicomprensiva, a cui l’impresa, adeguandovisi, dovrebbe ispirarsi per qualificarsi<br />

sotto tutti e tre gli aspetti.<br />

In conclusione, si può, dunque, affermare che, mediante un’intelligente e articolata integrazione delle norme di<br />

sicurezza e ambientali con quelle del Sistema Qualità, l’impresa può ampliare ulteriormente il quadro dei vantaggi<br />

ottenibili con la sola certificazione di qualità, sia in termini di miglioramento dei processi operativi che sotto il profilo<br />

della competitività.<br />

Con un modesto sforzo addizionale rispetto alla pura e semplice realizzazione del Sistema Qualità, l’impresa riesce a<br />

conseguire anche la certificazione della gestione ambientale e un attestato di adesione ai criteri di prevenzione per la<br />

sicurezza, senza dover sopportare una proliferazione di spese interne ed esterne per la consulenza e per l’attuazione<br />

separata dei tre sistemi, ma soprattutto riesce a porsi in posizione di preminenza rispetto ai concorrenti non in possesso<br />

di un’analoga qualificazione onnicomprensiva, sia nel giudizio della committenza che in quello dell’opinione pubblica e<br />

dei movimenti ambientalistici.<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

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29


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

Necessario armonizzare le due discipline per tutelare salute e ambiente durante tutte le fasi<br />

Imballaggi per rifiuti sanitari pericolosi<br />

tra D.P.R. n. 254/2003 e ADR 2005<br />

di Katia Aldrigo, Consulente per la <strong>Sicurezza</strong><br />

Molto articolata la disciplina<br />

sulla gestione dei rifiuti sanitari;<br />

se da un lato, infatti, la normativa<br />

di riferimento è rappresentata<br />

dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254,<br />

per le fasi di movimentazione,<br />

raccolta e trasporto, dall’altro<br />

sorge la necessità di armonizzare<br />

il suddetto provvedimento con<br />

il regolamento ADR. In<br />

particolare, quest’ultimo prevede,<br />

accanto al trasporto in cisterna<br />

e alla rinfusa (solo per<br />

determinate condizioni),<br />

anche quello in imballaggi,<br />

per il quale sono dettagliate<br />

quattro differenti “Istruzioni”<br />

corrispondenti ad altrettanti<br />

numeri ONU (fatta eccezione<br />

per l’istruzione di imballaggio<br />

P620 che si applica alle merci<br />

pericolose con numeri ONU 2814<br />

e 2900, trasportate in imballaggi<br />

propriamente detti). Esistono,<br />

infine, precise disposizioni<br />

a seconda che la materie siano<br />

spedite a temperatura ambiente<br />

o a una temperatura superiore,<br />

refrigerate o congelate,<br />

nell’azoto liquido o liofilizzate;<br />

definite anche le marcature.<br />

30<br />

La gestione dei rifiuti sanitari<br />

è regolamentata dal D.P.R.<br />

15 luglio 2003, n. 254 «Regolamento<br />

recante disciplina della<br />

gestione dei rifiuti sanitari a<br />

norma dell’art. 24 della legge 31<br />

luglio 2002, n. 179» [1] , ma in ambito<br />

operativo, ossia durante le fasi<br />

di movimentazione, raccolta e<br />

trasporto, questa normativa deve<br />

essere armonizzata con il regolamento<br />

ADR [2] .<br />

I sanitari infettivi e la<br />

disciplina sanitaria sui rifiuti<br />

Il D.P.R. n. 254/2003, all’art. 2,<br />

lettera d), definisce come «rifiuti sanitari<br />

pericolosi a rischio infettivo» i<br />

seguenti rifiuti sanitari individuati<br />

dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell’allegato<br />

A della direttiva del Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela<br />

del territorio 9 aprile 2002:<br />

l tutti i rifiuti che provengono da<br />

ambienti di isolamento infettivo nei<br />

quali sussiste un rischio di trasmissione<br />

biologica aerea, nonché da ambienti<br />

ove soggiornano pazienti in isolamento<br />

infettivo affetti da patologie<br />

causate da agenti biologici di gruppo<br />

4, di cui all’Allegato XI al decreto<br />

legislativo 19 settembre 1994, n. 626,<br />

e successive modificazioni;<br />

l i rifiuti elencati a titolo esemplificativo<br />

nell’Allegato I al D.P.R. n.<br />

254/2003 che presentano almeno una<br />

delle seguenti caratteristiche:<br />

- provengano da ambienti di isolamento<br />

infettivo e siano venuti a con-<br />

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tatto con qualsiasi liquido biologico<br />

secreto o escreto dei pazienti isolati;<br />

- siano contaminati da:<br />

a) sangue o altri liquidi biologici<br />

che contengono sangue in quantità<br />

tale da renderlo visibile;<br />

b) feci o urine, nel caso in cui sia<br />

ravvisata clinicamente dal medico che<br />

ha in cura il paziente una patologia<br />

trasmissibile attraverso questi escreti;<br />

c) liquido seminale, secrezioni vaginali,<br />

liquido cerebro-spinale, liquido<br />

sinoviale, liquido pleurico, liquido<br />

peritoneale, liquido pericardico o liquido<br />

amniotico;<br />

l i rifiuti provenienti da attività veterinaria,<br />

che:<br />

- siano contaminati da agenti patogeni<br />

per l’uomo o per gli animali;<br />

- siano venuti a contatto con<br />

qualsiasi liquido biologico secreto<br />

o escreto per il quale sia ravvisato,<br />

dal medico veterinario competente,<br />

un rischio di patologia trasmissibile<br />

attraverso tali liquidi e, secondo<br />

quanto riportato nell’Allegato<br />

I al D.Lgs. n. 22/1997 «Caratteristiche<br />

di pericolosità per i<br />

rifiuti», i rifiuti contrassegnati dalla<br />

classe H9 “Infettivo”, ossia «sostanze<br />

contenenti microrganismi<br />

vitali o loro tossine, conosciute o<br />

ritenute per buoni motivi come<br />

cause di malattie nell’uomo o in<br />

altri organismi viventi».<br />

La classificazione dei rifiuti<br />

sanitari in base all’ADR<br />

Le materie infettanti, ai sensi della<br />

[1] In Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2003, n. 211.<br />

[2] Per una trattazione dettagliata del trasporto delle materie e dei rifiuti infettanti si rimanda al Quaderno 5 di Orange Project: «Il<br />

trasporto stradale delle materie infettanti - Guida all’applicazione dell’ADR 2005», disponibile sul sito www.orangeproject.it/.<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


normativa ADR, sono comprese nella<br />

classe 6.2.<br />

I rifiuti medicali o rifiuti ospedalieri<br />

sono definiti nel paragrafo<br />

2.2.62.1.3 dell’ADR come «i rifiuti<br />

derivanti da trattamenti medici di<br />

persone o animali o da ricerche biologiche»;<br />

a questi sono assegnati i<br />

seguenti numeri ONU:<br />

l se contengono materie infettanti<br />

della categoria A o della categoria<br />

B in colture sono assegnati ai<br />

numeri ONU 2814 o 2900 secondo<br />

il caso;<br />

l se contengono materie infettanti<br />

della categoria B, purché diversi dalle<br />

colture, sono assegnati al numero<br />

ONU 3291, caratterizzato dal gruppo<br />

di imballaggio II.<br />

La designazione ufficiale per il<br />

trasporto per il N. ONU 3291 è<br />

«RIFIUTI OSPEDALIERI, NON<br />

SPECIFICATI, N.A.S.», o «RIFIU-<br />

TI (BIO) MEDICALI, N.A.S.» o<br />

«RIFIUTI MEDICALI REGOLA-<br />

MENTATI, N.A.S.»; vi sono inclusi<br />

anche i rifiuti medicali o gli ospedalieri<br />

di cui si sa o si ha ragione di<br />

credere che presentino una probabilità<br />

relativamente debole di contenere<br />

materie infettanti.<br />

Partendo da queste considerazioni,<br />

è evidente come i procedimenti<br />

relativi alla raccolta e al trasporto<br />

dei rifiuti sanitari pericolosi<br />

debbano prendere in considerazione<br />

quanto disposto sia dal D.P.R. n.<br />

254/2003 che dalle norme dell’ADR.<br />

Gli imballaggi<br />

e la disciplina sanitaria<br />

sui rifiuti<br />

Il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254<br />

all’art. 8, comma 1 («Deposito<br />

temporaneo, deposito preliminare,<br />

raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari<br />

pericolosi a rischio infettivo»),<br />

dispone che, per garantire la<br />

tutela della salute e dell’ambiente,<br />

il deposito temporaneo, la movimentazione,<br />

interna alla struttura<br />

[3] Si veda la nota 2.<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

sanitaria, il deposito preliminare,<br />

la raccolta e il trasporto dei rifiuti<br />

sanitari pericolosi a rischio infettivo<br />

devono essere effettuati utilizzando<br />

apposito imballaggio a perdere,<br />

anche flessibile, recante la<br />

scritta “Rifiuti sanitari pericolosi<br />

a rischio infettivo” e il simbolo del<br />

rischio biologico.<br />

Se si tratta di rifiuti contenenti<br />

oggetti taglienti o pungenti, deve<br />

essere predisposto apposito imballaggio<br />

rigido a perdere, resistente<br />

alla perforazione, recante<br />

la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi<br />

a rischio infettivo taglianti e<br />

pungenti”.<br />

Entrambi gli imballaggi devono<br />

inoltre essere riposti in un secondo<br />

imballaggio rigido esterno, eventualmente<br />

riutilizzabile, previa<br />

idonea disinfezione a ogni ciclo<br />

chiuso, recante la scritta “Rifiuti<br />

sanitari pericolosi a rischio infettivo”.<br />

Il successivo comma 2 dispone<br />

che «gli imballaggi esterni di cui<br />

al comma 1 devono avere caratteristiche<br />

adeguate per resistere agli<br />

urti ad alle sollecitazioni provocate<br />

durante la loro movimentazione<br />

e trasporto, e devono essere realizzati<br />

in un colore idoneo a distinguerli<br />

dagli altri imballaggi utilizzati<br />

per il conferimento degli altri<br />

rifiuti».<br />

La resistenza a eventuali oggetti<br />

taglienti non dovrebbe essere richiesta,<br />

in quanto ai sensi dell’art.<br />

2, D.M. 28 settembre 1990 recante<br />

«Norme di protezione del contagio<br />

professionale da HIV nelle strutture<br />

sanitarie ed assistenziali pubbliche<br />

e private», si richiede che «l’eliminazione<br />

degli aghi e degli altri oggetti<br />

taglienti, utilizzati nei confronti<br />

di qualsiasi paziente, deve avvenire<br />

con cautele idonee ad evitare<br />

punture o tagli accidentali. In particolare<br />

gli aghi, le lame di bisturi e<br />

gli altri strumenti acuminati o taglienti<br />

monouso non debbono esse-<br />

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SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

re rimossi dalle siringhe o da altri<br />

supporti né in alcun modo manipolati<br />

o rincappucciati, ma riposti,<br />

per l’eliminazione, in appositi contenitori<br />

resistenti alla puntura».<br />

Le caratteristiche<br />

degli imballaggi<br />

in base all’ADR<br />

Il trasporto dei rifiuti pericolosi<br />

della classe 6.2, deve sottostare alle<br />

condizioni previste dalla normativa<br />

ADR.<br />

Secondo questa normativa, i rifiuti<br />

della classe 6.2 caratterizzati<br />

dal numero ONU 3291 possono, a<br />

certe condizioni [3] , essere trasportati<br />

in cisterna e alla rinfusa.<br />

Per quanto riguarda, invece, il<br />

trasporto in imballaggi, le principali<br />

disposizioni relative sono riportate<br />

in forma schematica nella colonna<br />

8 (Istruzioni di imballaggio)<br />

della Tabella A del Capitolo 3.2<br />

(Lista delle merci pericolose) dell’ADR.<br />

Risultano, quindi, applicabili<br />

le seguenti istruzioni di imballaggio:<br />

l istruzione di imballaggio P621<br />

per le merci pericolose con numero<br />

ONU 3291 trasportate in imballaggi<br />

propriamente detti;<br />

l istruzione di imballaggio<br />

IBC620 per le merci pericolose<br />

con numero ONU 3291 trasportate<br />

in GIR;<br />

l istruzione di imballaggio LP621<br />

per le merci pericolose con numero<br />

ONU 3291 trasportate in grandi<br />

imballaggi;<br />

l istruzione di imballaggio P620<br />

per le merci pericolose con numeri<br />

ONU 2814 e 2900 trasportate in<br />

imballaggi propriamente detti.<br />

Istruzione<br />

di imballaggio P621<br />

Gli imballaggi:<br />

l per i solidi devono essere rigidi,<br />

a tenuta e adatti a contenere<br />

liquidi e con riserva che ci sia una<br />

quantità sufficiente di materiale<br />

31


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

assorbente per assimilare la totalità<br />

del liquido nel caso sia presente<br />

e rispondere al livello di prova del<br />

gruppo di imballaggio II;<br />

l per le materie liquide devono rispondere<br />

al livello di prova del<br />

gruppo di imballaggio II per liquidi<br />

e devono essere conformi alle<br />

“Prescrizioni relative alla costruzione<br />

e alle prove di imballaggio”<br />

enunciate nel Capitolo 6.1 dell’ADR.<br />

Inoltre, gli imballaggi destinati a<br />

contenere oggetti taglienti o a punta,<br />

come frammenti di vetro e aghi,<br />

devono resistere alla perforazione e<br />

trattenere i liquidi.<br />

Istruzione<br />

di imballaggio IBC620<br />

I GIR (grandi recipienti per il<br />

trasporto alla rinfusa) devono essere<br />

rigidi a tenuta, soddisfare il livello<br />

di prova del gruppo di imballaggio<br />

II, poter trattenere i liquidi e<br />

contenere una quantità sufficiente<br />

di materiale per assorbire la totalità<br />

del liquido presente. Nel caso siano<br />

destinati a contenere oggetti taglienti<br />

o a punta, come frammenti<br />

di vetro e aghi, devono resistere<br />

alle perforazioni.<br />

Istruzione<br />

di imballaggio LP621<br />

I rifiuti ospedalieri, se contenuti<br />

in imballaggi interni, possono essere<br />

trasportati in grandi imballaggi<br />

rigidi a tenuta, che rispondano al<br />

livello di prova del gruppo di imballaggio<br />

II per le materie solide, a<br />

condizione che ci sia una quantità<br />

sufficiente di materiale assorbente<br />

per assorbire la totalità del liquido<br />

eventualmente presente e che il<br />

grande imballaggio sia atto a contenere<br />

liquidi. I rifiuti contenenti<br />

grandi quantità di liquido e imballati<br />

in colli possono essere trasportati<br />

in grandi imballaggi rigidi che<br />

rispondano al livello di prova del<br />

gruppo di imballaggio II per i liquidi.<br />

Inoltre, i grandi imballaggi<br />

destinati a contenere oggetti taglienti<br />

o a punta, come frammenti<br />

32<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

di vetro e aghi, hanno l’obbligo di<br />

resistere alle perforazioni e trattenere<br />

i liquidi.<br />

Istruzione di imballaggio P620<br />

Gli imballaggi interni devono<br />

comprendere:<br />

l uno o più recipienti primari a tenuta;<br />

l un imballaggio secondario a tenuta,<br />

salvo il caso di materie infettanti<br />

solide;<br />

l un materiale assorbente in quantità<br />

sufficiente per assorbire la totalità<br />

del contenuto, sistemato tra il o<br />

i recipienti primari e l’imballaggio<br />

secondario; se più recipienti primari<br />

sono messi in un imballaggio secondario<br />

semplice, essi devono essere<br />

avvolti individualmente o separati<br />

per evitare ogni contatto tra<br />

loro;<br />

l un imballaggio esterno rigido<br />

sufficientemente resistente, in funzione<br />

della sua capacità, della sua<br />

massa e dell’uso al quale è destinato,<br />

la cui piccola dimensione<br />

esterna non deve essere inferiore a<br />

100 mm.<br />

Disposizioni generiche<br />

e marcature<br />

Gli imballaggi interni contenenti<br />

materie infettanti non devono<br />

essere raggruppati con altri<br />

imballaggi interni contenenti<br />

merci non apparentate. I colli<br />

completi possono essere sistemati<br />

in un sovrimballaggio che può<br />

contenere ghiaccio secco. Salvo<br />

per le spedizioni eccezionali quali<br />

quelle di organi interi, che necessitano<br />

di un imballaggio speciale,<br />

sono applicabili le seguenti disposizioni:<br />

l materie spedite a temperatura<br />

ambiente o ad una temperatura superiore:<br />

i recipienti primari devono<br />

essere di vetro, di metallo o di plastica.<br />

Per garantire la tenuta, si devono<br />

utilizzare mezzi efficaci come<br />

termosaldatura, tappi con aderenza<br />

esterna o capsula di metallo<br />

serrata. Se si utilizzano tappi filettati,<br />

essi devono essere bloccati<br />

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con mezzi efficaci come nastri, nastro<br />

adesivo paraffinato, o a chiusura<br />

con blocco;<br />

l materie spedite refrigerate o<br />

congelate: si deve sistemare ghiaccio<br />

o ghiaccio secco o un’altra materia<br />

refrigerante attorno al o agli<br />

imballaggi secondari o nel sovrimballaggio,<br />

contenente uno o più<br />

colli completi marcati. Devono essere<br />

previsti dei tramezzi interni<br />

per mantenere il o gli imballaggi<br />

secondari in posizione una volta<br />

che il ghiaccio sia fuso o il ghiaccio<br />

secco sia evaporato. Se si utilizza<br />

ghiaccio, l’imballaggio esterno<br />

o il sovrimballaggio deve essere<br />

a tenuta; se si impiega ghiaccio<br />

secco, l’imballaggio esterno o il<br />

sovrimballaggio deve permettere il<br />

rilascio dell’anidride carbonica. Il<br />

recipiente primario e l’imballaggio<br />

secondario devono mantenere la<br />

loro integrità alla temperatura del<br />

refrigerante utilizzato;<br />

l materie spedite nell’azoto liquido:<br />

si devono utilizzare recipienti<br />

primari di materia plastica che possano<br />

resistere a temperature molto<br />

basse. Anche l’imballaggio secondario<br />

deve poter resistere a temperature<br />

molto basse e, nella maggior<br />

parte dei casi, si dovrà adattare individualmente<br />

su ogni recipiente<br />

primario. Si devono applicare anche<br />

le disposizioni relative al trasporto<br />

di azoto liquido. Il recipiente<br />

primario e l’imballaggio secondario<br />

devono mantenere la loro integrità<br />

alla temperatura dell’azoto liquido;<br />

l materie liofilizzate: possono essere<br />

anche trasportate in recipienti<br />

primari costituti da ampolle di vetro<br />

saldate alla fiamma di vetro con<br />

tappo di gomma, sigillati con una<br />

capsula metallica.<br />

Quale sia la temperatura prevista<br />

durante la spedizione, il recipiente<br />

primario o l’imballaggio secondario<br />

devono potere resistere, senza<br />

perdita:<br />

l a una pressione interna che dia<br />

una differenza di pressione di almeno<br />

95 kPa;<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


l a temperature da -40°C a +55°C.<br />

Tutti gli imballaggi devono essere<br />

muniti della seguente marcatura:<br />

l il simbolo ONU per gli imballaggi:<br />

l il codice designante il tipo<br />

d’imballaggio conformemente alle<br />

prescrizioni relative al Codice di<br />

identificazione del tipo di imballaggio<br />

(ADR 6.1.2);<br />

l la dicitura “CLASSE 6.2”;<br />

l le ultime due cifre dell’anno di<br />

fabbricazione dell’imballaggio;<br />

l il nome dello Stato che autorizza<br />

l’attribuzione del marchio, indicato<br />

dalla sigla distintiva prevista<br />

per i veicoli nel traffico internazionale;<br />

l il nome del fabbricante o un’al-<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

tra identificazione dell’imballaggio<br />

secondo le prescrizioni dell’autorità<br />

competente;<br />

l per gli imballaggi che soddisfano<br />

le disposizioni del 6.3.2.9 (inerente<br />

i recipienti interni che possono<br />

essere assemblati in un imballaggio<br />

intermedio secondario e trasportati<br />

senza essere sottoposti a<br />

delle prove in un imballaggio<br />

esterno qualora siano soddisfatte<br />

determinate condizioni), la lettera<br />

“U”, inserita immediatamente dopo<br />

la dicitura di cui al secondo<br />

punto.<br />

Inoltre, ogni elemento del marchio<br />

apposto conformemente a precedenti<br />

punti deve essere chiaramente<br />

separato, per esempio da una<br />

barra obliqua o uno spazio, in modo<br />

da essere facilmente identificabile.<br />

I fabbricanti e gli ulteriori distributori<br />

di imballaggi devono<br />

fornire informazioni sulle procedure<br />

da seguire come pure una<br />

descrizione dei tipi e dimensioni<br />

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SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

delle chiusure (compresi i giunti<br />

richiesti) e ogni altro componente<br />

necessario per assicurare che i<br />

colli, come presentati al trasporto,<br />

possano superare con successo le<br />

prove di prestazione.<br />

Deve essere redatto e messo a<br />

disposizione degli utilizzatori dell’imballaggio<br />

un processo-verbale<br />

di prova che attesti che l’imballaggio,<br />

pronto per il trasporto, è<br />

stato provato conformemente alle<br />

corrispondenti prescrizioni e che<br />

l’utilizzazione di altri metodi di<br />

imballaggio o di altri elementi di<br />

imballaggio può invalidare il processo-verbale<br />

di prova.<br />

Conclusioni<br />

Tenere conto della specificità<br />

dei rifiuti pericolosi impone la necessità<br />

di coordinare le norme sanitarie<br />

e le norme che regolano il<br />

trasporto di merci pericolose, al fine<br />

di tutelare la salute e l’ambiente<br />

durante tutte le fasi logistiche e di<br />

trasporto. l<br />

33


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

Previste esenzioni per gli organismi il cui trasporto è autorizzato dalle autorità competenti<br />

Anche gli OGM e i MOGM nell’ADR 2005<br />

di Sergio Benassai, Presidente del SottoComitato Esperti ONU sul trasporto merci pericolose<br />

Spazio anche per microrganismi<br />

(MOGM) o organismi<br />

geneticamente modificati (OGM)<br />

nell’ADR 2005. In particolare, per<br />

gli MOGM infettanti sono previsti<br />

appositi numeri ONU e istruzioni<br />

di imballaggio; esclusa, invece,<br />

qualsiasi ipotesi di esenzione,<br />

che, invece, si applica (anche se<br />

in forma parziale) ai MOGM<br />

non infettanti in quantitativi<br />

trasportati per unità di trasporto<br />

inferiori a 333 kg. Per quanto<br />

riguarda le disposizioni previste<br />

dalla security, per i primi<br />

si applicano tutte le misure del<br />

nuovo Capitolo 1.10,<br />

ivi compreso l’obbligo<br />

di adottare, attuare e seguire<br />

un piano di sicurezza, mentre<br />

per i non infettanti valgono solo<br />

i provvedimenti di carattere<br />

generale. Infine, gli OGM di cui<br />

si conosce, o si presume,<br />

il pericolo per l’ambiente,<br />

devono essere trasportati<br />

conformemente alle condizioni<br />

specificate dall’autorità<br />

competente del paese d’origine,<br />

non esistendo, nell’ADR,<br />

alcun parametro specifico<br />

di riferimento per stabilire<br />

la pericolosità per l’ambiente<br />

degli OGM.<br />

34<br />

Nei microrganismi geneticamente<br />

modificati (MOGM) e<br />

gli organismi geneticamente<br />

modificati (OGM) il materiale genetico<br />

è stato di proposito alterato mediante<br />

un procedimento che non si<br />

riscontra in natura (si veda il paragrafo<br />

2.2.9.1.11 dell’ADR).<br />

MOGM infettanti<br />

Se gli MOGM rispondono alle<br />

caratteristiche delle materie infettanti,<br />

vale a dire se possono causare<br />

malattie all’uomo o agli animali,<br />

devono essere classificati come tali<br />

e, ovvero come materie della classe<br />

6.2, numero ONU 2814 (MATE-<br />

RIA INFETTANTE PER L’UO-<br />

MO) o numero ONU 2900 (MATE-<br />

RIA INFETTANTE PER GLI<br />

ANIMALI unicamente). Le condizioni<br />

di trasporto sono, dunque,<br />

quelle indicate nella Tabella A della<br />

Parte 3 («Lista delle merci pericolose»)<br />

in corrispondenza di questi<br />

numeri ONU.<br />

È, quindi, richiesto che gli imballaggi<br />

siano conformi all’Istruzione<br />

di imballaggio<br />

P620 e che sugli stessi (e sui veicoli)<br />

sia apposta l’etichetta indicata<br />

in figura 1.<br />

In questo caso, inoltre, non è<br />

prevista alcuna esenzione per il<br />

trasporto in quantità limitate e<br />

neppure alcuna esenzione parziale<br />

ai sensi del paragrafo 1.1.3.6.3.<br />

Essendo, inoltre, definite (nella tabella<br />

1.10.5) come merci pericolose<br />

ad altro rischio, si applicano<br />

tutte le disposizioni relative alla<br />

“security” del capitolo 1.10 (si veda<br />

l’articolo pubblicato a pag. 56<br />

del n. 15/2005 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>),<br />

ivi compreso l’obbligo di<br />

adottare, attuare e seguire un piano<br />

di sicurezza.<br />

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MOGM non infettanti<br />

Se gli MOGM non rispondono alle<br />

caratteristiche di materie infettanti,<br />

ma possono causare agli animali, ai<br />

vegetali o alle materie microbiologiche<br />

modifiche che, normalmente, non<br />

risultano dalla naturale riproduzione,<br />

devono essere classificati come materie<br />

della classe 9, numero ONU 3245<br />

(MICRORGANISMI GENETICA-<br />

MENTE MODIFICATI).<br />

Anche in questo caso, le condizioni<br />

di trasporto sono indicate<br />

nella Tabella A della Parte 3 (Lista<br />

delle merci pericolose) in corrispondenza<br />

di tale numero ONU.<br />

È, quindi, richiesto che gli imballaggi<br />

siano conformi all’Istruzione<br />

di imballaggio P904 (o alla<br />

IBC08 se trasportati in GIR) e<br />

che sugli stessi (e sui veicoli) sia<br />

apposta l’etichetta riportata in figura<br />

2.<br />

Anche in questo caso non è prevista<br />

alcuna esenzione per il tra-<br />

Etichetta<br />

per imballaggi e veicoli<br />

per MOGM infettanti<br />

Figura 1<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


Etichetta<br />

imballaggi e veicoli per<br />

MOGM non infettanti<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

Figura 2<br />

sporto in quantità limitate.<br />

Se però i quantitativi trasportati<br />

per unità di trasporto sono inferiori<br />

a 333 kg, si può usufruire delle<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

esenzioni parziali previste al paragrafo<br />

1.1.3.6.3.<br />

Quanto alle disposizioni di “security”<br />

di cui al capitolo 1.10, si<br />

applicano solo le misure di carattere<br />

generale (non è richiesto il<br />

piano di sicurezza); inoltre, per<br />

quantitativi inferiori ai 333 kg, si è<br />

esenti, ai sensi del paragrafo<br />

1.1.3.6.3, da ogni disposizione di<br />

“security”.<br />

OGM pericolosi<br />

per l’ambiente<br />

Gli OGM di cui si sa, o si pensa,<br />

che siano pericolosi per l’ambiente<br />

devono essere trasportati conformemente<br />

alle condizioni specificate<br />

dall’autorità competente del<br />

paese d’origine.<br />

Non esiste, nell’ADR, alcun criterio<br />

specifico al quale far riferimento<br />

per stabilire se un OGM sia<br />

o meno pericoloso per l’ambiente.<br />

Cautelativamente si può, dunque,<br />

considerare tutti gli OGM come pe-<br />

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SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

ricolosi per l’ambiente, a meno che<br />

non si applichino i criteri di esenzione<br />

(si veda in seguito).<br />

D’altra parte, il trasporto degli<br />

OGM pericolosi per l’ambiente non<br />

è soggetto ad alcuna disposizione<br />

specifica dell’ADR se non quella di<br />

conformarsi a quanto stabilito dall’autorità<br />

competente del paese dal<br />

quale inizia il loro trasporto.<br />

La ragione di ciò sta ovviamente<br />

nel fatto che nella definizione di<br />

“organismo” rientra un’enorme varietà<br />

di specie viventi, dalle piante<br />

ai primati; non è, di conseguenza,<br />

possibile stabilire requisiti specifici,<br />

ad esempio, per le modalità di<br />

imballaggio, e così via.<br />

Esenzioni<br />

Il trasporto di OGM e MOGM<br />

dei quali le autorità competenti dei<br />

paesi interessati da origine, transito e<br />

destinazione hanno autorizzato l’utilizzazione<br />

è esente dall’ADR. l<br />

35


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

Le deroghe sono previste per quantitativi inferiori a 333 kg o a 1000 kg, a seconda della tipologia<br />

Imballaggi, cisterne ed esenzioni:<br />

i riferimenti per il trasporto dell’amianto<br />

di Sergio Benassai, del SottoComitato Esperti ONU sul trasporto merci pericolose<br />

Sebbene presenti le medesime<br />

criticità della (ben più nota) fase<br />

di smaltimento, il trasporto<br />

dell’amianto resta ancora un<br />

argomento poco discusso, pur<br />

precedendo, in ordine di tempo,<br />

il conferimento in discarica.<br />

Ai fini del trasporto è importante<br />

definire la classificazione, a sua<br />

volta basata sulla tipologia<br />

(amianto “blu” e “bruno” da una<br />

parte e “bianco” dall’altra), che<br />

prevede differenti numeri ONU,<br />

classi, codici di classificazione,<br />

numeri di identificazione del<br />

pericolo e gruppi di imballaggio.<br />

Per quanto riguarda i recipienti,<br />

l’amianto può essere trasportato<br />

negli imballaggi per solidi previsti<br />

nell’istruzione di imballaggio<br />

P002 e nei GIR previsti<br />

dall’istruzione di imballaggio<br />

IBC08 e nelle cisterne del tipo<br />

SGAH, cioè per solidi (S), con<br />

pressione di calcolo valutata<br />

secondo 6.8.2.1.14 (G), con<br />

aperture in basso con due<br />

chiusure (A) e chiuse<br />

ermeticamente (H); non è<br />

ammesso il trasporto alla rinfusa.<br />

Disposizioni, infine, per<br />

documentazione ed esenzioni.<br />

36<br />

Normalmente ci si occupa (e<br />

preoccupa) molto della presenza<br />

di amianto negli edifici,<br />

della loro bonifica e dello smaltimento,<br />

mentre in genere poco si parla del suo<br />

trasporto. Eppure l’amianto è una delle<br />

poche materie cancerogene che è stata<br />

classificata come pericolosa ai fini del<br />

trasporto, per il quale l’effetto che ne<br />

caratterizza la pericolosità, quello cancerogeno,<br />

normalmente non è preso in<br />

considerazione. D’altro canto è evidente<br />

che l’amianto, in particolare sotto<br />

forma di rifiuto, prima di essere smaltito,<br />

debba essere trasportato. Ricordando<br />

che, per la normativa sul trasporto di<br />

merci pericolose, anche i rifiuti sono<br />

considerati alla stessa stregua di una<br />

qualunque miscela o soluzione o preparato<br />

(fatto salvo quanto richiesto per il<br />

documento di trasporto), si riassumono<br />

alcuni obblighi ai quali si deve adempiere<br />

per il trasporto dell’amianto (sotto<br />

forma di rifiuto).<br />

Classificazione<br />

L’amianto è classificato sotto due<br />

numeri ONU:<br />

l 2212;<br />

l 2590.<br />

I dettagli sono riportati nella tabella 1.<br />

Imballaggi<br />

L’amianto (UN 2212 e UN 2590)<br />

può essere trasportato negli imballaggi<br />

per solidi previsti nell’istruzione di imballaggio<br />

P002 e nei GIR previsti dall’istruzione<br />

di imballaggio IBC08.<br />

Come stabilito dalla disposizione<br />

speciale d’imballaggio PP 37, sono<br />

utilizzabili anche i sacchi di carta<br />

5M1 a condizione che siano trasportati<br />

in veicoli o contenitori<br />

chiusi o come carichi unitari con<br />

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copertura termoretraibile o stirabile.<br />

La disposizione speciale d’imballaggio<br />

B 4, inoltre, prevede l’utilizzo di<br />

GIR flessibili di cartone o legno, a condizione<br />

che siano a tenuta di polveri e<br />

resistenti all’acqua o muniti di una fodera<br />

a tenuta di polveri e resistente all’acqua.<br />

Infine, secondo dalla disposizione<br />

speciale MP 10, l’amianto può essere<br />

imballato in comune in un imballaggio<br />

combinato con altre merci, pericolose<br />

o non, a condizione che in ogni imballaggio<br />

interno non vi siano più di 5 kg<br />

di amianto e che non vi sia il pericolo<br />

di sviluppo di reazioni pericolose.<br />

Solo per l’amianto bianco (UN<br />

2590):<br />

l è ammesso l’imballaggio in imballaggi<br />

metallici leggeri in accordo con<br />

l’istruzione di imballaggio R 001;<br />

l i colli devono essere caricati in veicoli<br />

o contenitori chiusi o tendonati.<br />

Dal 2005 questa disposizione speciale<br />

sarà cancellata, ferme restando<br />

le disposizioni generali del 7.2.4<br />

Cisterne<br />

L’amianto (sia UN 2212 che UN<br />

2590) può essere trasportato in cisterne<br />

del tipo SGAH, cioè in cisterne per<br />

solidi (S), con pressione di calcolo valutata<br />

secondo 6.8.2.1.14 (G), con<br />

aperture in basso con due chiusure (A)<br />

e chiuse ermeticamente (H).<br />

Va notato che, al di là della definizione,<br />

la disposizione speciale TE 15<br />

precisa che sono da considerarsi chiuse<br />

ermeticamente le cisterne con valvole<br />

di depressione che si aprono ad una<br />

pressione negativa di almeno 21 kPa.<br />

Queste cisterne (si veda la disposizione<br />

speciale TU 15) non devono essere<br />

utilizzate per il trasporto di derrate<br />

alimentari, oggetti di consumo e pro-<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

La classificazione dell’amianto ai fini del trasporto<br />

TIPO AMIANTO<br />

dotti per l’alimentazione degli animali.<br />

Secondo quanto previsto dalla disposizione<br />

speciale TE 1, se le cisterne<br />

sono munite di valvole di sicurezza,<br />

queste devono essere precedute da un<br />

disco di rottura, con un manometro o<br />

altro dispositivo installato fra il disco di<br />

rottura e la valvola di sicurezza. Dal<br />

2005 questa disposizione speciale sarà<br />

cancellata.<br />

I veicoli devono essere del tipo AT.<br />

Trasporto alla rinfusa<br />

Non è ammesso il trasporto alla rinfusa<br />

dell’amianto.<br />

Documento di trasporto<br />

Sul documento di trasporto deve essere<br />

riportata, insieme alle altre informazioni<br />

previste, la seguente dicitura:<br />

RIFIUTO, UN 2212 AMIANTO<br />

BLU, 9, II<br />

oppure<br />

RIFIUTO, UN 2212 AMIANTO<br />

BRUNO, 9, II<br />

oppure<br />

RIFIUTO, UN 2590 AMIANTO<br />

BIANCO, 9, III<br />

Altre disposizioni<br />

Quanto sopra non esaurisce ovviamente<br />

gli obblighi previsti dall’ADR ai<br />

quali si deve ottemperare (si veda, ad<br />

esempio, le disposizioni relative all’etichettatura,<br />

alla formazione, al consigliere<br />

per la sicurezza, all’equipaggiamento<br />

dei veicoli, ecc. ecc.).<br />

Esenzioni<br />

Esenzioni generali<br />

In accordo con la disposizione spe-<br />

Amianto blu (crocidolite)<br />

e amianto bruno (amosite o misorite)<br />

ciale 168, l’amianto immerso o fissato<br />

in un materiale legante naturale o artificiale<br />

(come cemento, plastica, asfalto,<br />

resina o minerali), in modo tale che durante<br />

il trasporto non possano essere liberate<br />

quantità pericolose di fibre<br />

d’amianto respirabili, non è sottoposto<br />

alle disposizioni dell’ADR. Gli oggetti<br />

manufatti che contengono amianto e<br />

che non soddisfano questa disposizione<br />

non sono, comunque, sottoposti alle disposizioni<br />

dell’ADR, se sono imballati<br />

in modo tale che, durante il trasporto<br />

,non possano essere liberate quantità pericolose<br />

di fibre di amianto respirabili.<br />

Esenzioni per quantità limitate<br />

Qualora l’amianto blu o bruno<br />

(UN 2212) sia trasportato:<br />

l in imballaggi combinati la cui massa<br />

lorda non sia superiore a 4 kg e costituiti<br />

da imballaggi interni, ognuno dei quali<br />

contenente non più di 1 kg,<br />

o<br />

l in imballaggi interni, ognuno dei<br />

quali contenente non più di 1 kg, sistemati<br />

in vassoi con pellicola termoretraibile<br />

o estensibile con massa lorda<br />

non superiore a 20 kg<br />

e sui colli sia riportato il seguente marchio:<br />

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SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

TABELLA 1<br />

Amianto bianco<br />

(antofillite, crisotilo, actinolite,<br />

tremolite*)<br />

NUMERO ONU UN 2212 UN 2590<br />

CLASSE 9 9<br />

CODICE DI CLASSIFICAZIONE M1 M1<br />

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE<br />

DEL PERICOLO<br />

90 90<br />

GRUPPO DI IMBALLAGGIO II III<br />

Per quanto riguarda l’amianto bianco, la disposizione speciale 542 specifica che è assegnato a questa rubrica anche il talco contenente actinolite o<br />

tremolite.<br />

non si applica alcun’altra disposizione<br />

dell’ADR (si veda il capitolo<br />

3.4).<br />

Qualora l’amianto bianco<br />

(UN2590) sia trasportato:<br />

l in imballaggi combinati la cui<br />

massa lorda non sia superiore a 24 kg<br />

e costituiti da imballaggi interni,<br />

ognuno dei quali contenente non più<br />

di 6 kg,<br />

o<br />

in imballaggi interni, ognuno dei quali<br />

contenente non più di 6 kg, sistemati in<br />

vassoi con pellicola termoretraibile o<br />

estensibile con massa lorda non superiore<br />

a 20 kg<br />

e sui colli sia riportato il seguente marchio:<br />

non si applica alcun’altra disposizione<br />

dell’ADR (si veda il capitolo 3.4).<br />

Esenzioni parziali<br />

Qualora l’amianto sia trasportato in<br />

quantitativi inferiori a:<br />

l 333 kg (per UN 2212);<br />

l 1000 kg (per UN 2590),<br />

si è esentati (vedi 1.1.3.6) da alcune<br />

disposizioni dell’ADR, quali<br />

l’etichettatura dei veicoli, l’obbligo<br />

delle istruzioni scritte, ecc. l<br />

37


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

Definite, tra l’altro, le condizioni per l’applicazione del nuovo Capitolo 1.10 sulla security<br />

Sul trasporto dei materiali radioattivi<br />

precauzioni al massimo livello<br />

di Sandro Trivelloni, esperto trasporto materiali radioattivi<br />

Sul tema del trasporto dei<br />

materiali radioattivi, l’ADR 2005<br />

ha recepito le nuove disposizioni<br />

della regolamentazione 2003<br />

dell’IAEA (International Agency<br />

for Atomic Energy). In particolare,<br />

è stata introdotta una nuova<br />

sezione 1.7.6 nell’ADR con titolo<br />

“Non conformità” che stabilisce<br />

le disposizioni da osservare e gli<br />

obblighi di responsabilità<br />

per i diversi operatori (speditore,<br />

trasportatore e destinatario)<br />

nel caso di non conformità<br />

(superamento) per uno<br />

qualunque dei limiti ADR<br />

applicabili all’intensità<br />

di irraggiamento o alla<br />

contaminazione superficiale dei<br />

colli. Inoltre, sono stati precisati<br />

i casi in cui le materie radioattive<br />

sono definite “merci pericolose<br />

ad alto rischio” e, quindi, da<br />

sottoporre al nuovo Capitolo 1.10<br />

sulla security. Altre misure<br />

riguardano, tra l’altro, le<br />

condizioni di insolazione sulle<br />

superfici di determinate tipologie<br />

di colli e il programma<br />

di aggiornamento della<br />

formazione per i conducenti<br />

38<br />

Specificità<br />

delle materie radioattive<br />

I materiali radioattivi, classe 7<br />

delle merci pericolose, si caratterizzano<br />

per alcune specificità al pari<br />

delle classi 1, 2, 5.2, 6.2 per quanto<br />

attiene, ad esempio, la classificazione,<br />

l’imballaggio, l’etichettatura, ecc.<br />

Si deve considerare, infatti, che le<br />

materie radioattive manifestano la loro<br />

pericolosità, al contrario di tutte le<br />

altre classi, anche in condizioni di<br />

trasporto cosiddette “di routine” cioè<br />

in assenza di incidenti durante il trasporto.<br />

Questo è dovuto alla caratteristica<br />

del rischio da radiazioni ionizzanti<br />

che è associato al fenomeno<br />

della radioattività. Altra specificità riguarda<br />

la classificazione delle materie,<br />

nel caso in cui queste presentino<br />

caratteristiche di pericolo rientranti in<br />

più classi o gruppi di materie. Infatti,<br />

in questi casi, la materia va classificata<br />

in relazione al pericolo preponderante<br />

che, nella classifica di pericolosità<br />

riportata dall’ADR, vede le<br />

materie radioattive al primo posto.<br />

I requisiti tecnici e molte disposizioni<br />

che regolano il trasporto delle<br />

materie radioattive presenti nell’ADR,<br />

così come negli altri regolamenti<br />

modali di trasporto (RID,<br />

ICAO TI, IMDG Code), derivano,<br />

come per le altre classi, dalle «raccomandazioni<br />

ONU sul trasporto di<br />

merci pericolose», ma anche in questo<br />

caso con una specificità. Infatti, le<br />

raccomandazioni ONU per la classe<br />

7 non fanno altro che incorporare il<br />

testo della «regolamentazione IAEA<br />

per il trasporto di materie radioatti-<br />

[1] «Impiego pacifico dell’energia nucleare» (in Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1963, n. 2).<br />

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ve» che, a livello internazionale, indipendentemente<br />

dalla modalità di<br />

trasporto, stabilisce i requisiti di sicurezza<br />

per il trasporto delle materie<br />

radioattive. La prerogativa della International<br />

Agency for Atomic Energy<br />

(IAEA) di stabilire questi requisiti<br />

di sicurezza deriva dal suo statuto.<br />

La IAEA, infatti, come agenzia delle<br />

Nazioni Unite fondata nel 1957 con<br />

sede a Vienna, rappresenta il centro<br />

mondiale per la cooperazione in<br />

campo nucleare. La sua missione è<br />

quella di promuovere l’uso pacifico e<br />

in condizioni di sicurezza delle tecnologie<br />

nucleari; pertanto, essendo il<br />

trasporto delle materie radioattive<br />

funzionale all’uso delle tecnologie<br />

nucleari ai fini industriali, di ricerca,<br />

medici e per la produzione di energia<br />

da fonte nucleare, la IAEA ha anche<br />

il compito di stabilire i requisiti di<br />

sicurezza del trasporto. La regolamentazione<br />

IAEA, al pari delle raccomandazioni<br />

ONU e dei regolamenti<br />

modali di trasporto, subisce un<br />

ciclo di revisione biennale; di conseguenza,<br />

nell’edizione 2005 dell’ADR<br />

sono incorporati i requisiti<br />

previsti dalla regolamentazione IA-<br />

EA, edizione 2003.<br />

Va, comunque, sottolineato che il<br />

rispetto dei requisiti dell’ADR per il<br />

trasporto delle materie radioattive è<br />

condizione necessaria, ma non sufficiente,<br />

per poter esercitare questo tipo<br />

di attività, almeno in Italia. Infatti,<br />

in applicazione di norme nazionali<br />

(legge 31 dicembre 1962, n. 1860 [1] e<br />

relativi decreti applicativi) che regolamentano<br />

l’uso pacifico dell’ener-<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


gia nucleare e il trasporto di materie<br />

radioattive (funzionale a questo fine),<br />

tale attività è soggetta ad autorizzazione<br />

e deve essere gestita in<br />

accordo alle norme di protezione<br />

dalle radiazioni ionizzanti per i lavoratori<br />

e la popolazione stabilite nel<br />

decreto legislativo 17 marzo 1995, n.<br />

230 [2] , e successive modifiche e integrazioni.<br />

Ulteriori requisiti di tipo,<br />

soprattutto amministrativo, nel caso<br />

di trasporto di materie radioattive<br />

con valori di attività del materiale<br />

superiore a determinati limiti espressi<br />

in termini di A 1 ed A 2, sono, inoltre,<br />

stabiliti dalla circolare del Ministero<br />

dei Trasporti e della Navigazio-<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

Rischio da radiazioni crescente<br />

ne 16 dicembre 1996, n. 162 «Materie<br />

radioattive (classe 7 di cui alla<br />

classifica contenuta negli allegati A<br />

e B del D.M. 4/9/1996) - Prescrizioni<br />

di sicurezza relative al trasporto<br />

nazionale ed internazionale su strada».<br />

Ai fini di una disamina dei requisiti<br />

tecnici e delle disposizioni dell’ADR<br />

relative al trasporto delle<br />

materie radioattive in colli è opportuno<br />

distinguere due famiglie nella<br />

Classe 7:<br />

l trasporto di materie radioattive in<br />

colli esenti;<br />

l trasporto di materie radioattive in<br />

colli diversi dai colli esenti.<br />

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SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

Etichetta I - BIANCA Etichetta II - GIALLA Etichetta III - GIALLA<br />

Figura 1<br />

Trasporto di materie<br />

radioattive in colli esenti<br />

Il trasporto di colli esenti in Italia<br />

rappresenta circa il 47% del totale<br />

dei colli contenenti materie radioattive<br />

su un totale di circa 200.000 colli/<br />

anno. Questa tipologia di colli viene<br />

usata principalmente per il trasporto<br />

di kit per radiodiagnostica contenenti<br />

piccole quantità, da centinaia di KBq<br />

a qualche MBq, di isotopi radioattivi<br />

( 125 I, 201 Tl, 67 Ga, ecc.) e, in molti casi,<br />

gli stessi colli si identificano con<br />

strumenti o articoli contenenti piccole<br />

sorgenti radioattive utilizzate in<br />

vari settori (rilevamento degli inquinanti<br />

nell’aria, misure di spessori di<br />

Estratto dalla Tabella 1.1.3.6.3 per le materie radioattive<br />

trasportate in colli esenti<br />

Categoria di trasporto<br />

Sostanza o articolo<br />

gruppo di imballaggio<br />

o codice di classificazione/gruppo<br />

o n. ONU<br />

TABELLA 1<br />

Quantità massima totale<br />

per unità di trasporto<br />

4 Classe 7: n. ONU da 2908 a 2911 illimitato<br />

[2] «Attuazione delle direttive 89/618/ Euratom, 90/641/Euratom e 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti»<br />

(in Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995, n. 136)<br />

39


40<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

materiali - carta, acciaio - durante il<br />

ciclo di produzione industriale, misure<br />

di livello di liquidi nei serbatoi,<br />

rilevamento di fumi negli edifici). Il<br />

trasporto di materiali radioattivi in<br />

colli esenti gode delle deroghe previste<br />

dall’ADR alla sotto-sezione<br />

1.1.3.6 relative alle quantità trasportate<br />

per unità di trasporto. Come si<br />

evidenzia dalla tabella 1, la quantità<br />

totale massima per unità di trasporto<br />

per questi numeri ONU è illimitata.<br />

La quantità massima per unità di<br />

trasporto illimitata indica che il rischio<br />

radiologico associato al trasporto<br />

di colli esenti è estremamente<br />

limitato tenuto conto delle quantità e<br />

delle caratteristiche fisiche del materiale<br />

radioattivo contenuto nei colli.<br />

Nella tabella 2 sono riportati i limiti,<br />

in termini di A 1 e A 2, nel caso di<br />

trasporto di strumenti od oggetti contenenti<br />

materie radioattive identificati<br />

come colli esenti o di materiali radioattivi<br />

all’interno di colli esenti.<br />

Le principali esenzioni previste<br />

alla sotto-sezione 1.1.3.6 che si appli-<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

Tabella 2.2.7.7.1.2.1 ­ Limiti di attività per colli esenti<br />

Stato fisico dei contenuti<br />

Solidi:<br />

forma speciale<br />

altre forme<br />

Strumento o oggetto Materiali<br />

cano nel caso di trasporto di soli colli<br />

esenti riguardano:<br />

l le misure relative alla sicurezza<br />

(security) nel trasporto delle merci<br />

pericolose (capitolo 1.10);<br />

l la necessità per le aziende della<br />

nomina del consulente della sicurezza<br />

(sezione 1.8.3);<br />

l l’etichettatura e la segnalazione<br />

arancio dei contenitori e dei veicoli<br />

(capitolo 5.3);<br />

l le istruzioni scritte per il conducente<br />

(sezione 5.4.3);<br />

l il possesso del certificato di formazione<br />

professionale del conducente<br />

(patentino ADR);<br />

Trasporto in colli diversi<br />

dagli esenti<br />

Il trasporto di materie radioattive<br />

con colli diversi da quelli esenti riguarda<br />

tutte le tipologie di imballaggi le cui<br />

caratteristiche e requisiti di progetto<br />

sono codificati dalla regolamentazione<br />

IAEA per il trasporto delle materie radioattive<br />

e riportati completamente<br />

nell’ADR. Le materie radioattive tra-<br />

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TABELLA 2<br />

Limiti per oggetto Limiti per collo Limiti per collo<br />

10 ­2 A 1<br />

10 ­2 A 2<br />

A 1<br />

A 2<br />

10 ­3 A 1<br />

10 ­3 A 2<br />

Liquidi 10 ­3 A 2 10 ­1 A 2 10 ­4 A 2<br />

Gas<br />

trizio<br />

forma speciale<br />

altre forme<br />

2x10 ­2 A 2<br />

10 ­3 A 1<br />

10 ­3 A 2<br />

2x10 ­1 A 2<br />

10 ­2 A 1<br />

10 ­2 A 2<br />

2x10 ­2 A 2<br />

10 ­3 A 1<br />

10 ­3 A 2<br />

sportate in questo tipo di imballaggi<br />

sono quelle individuate dai numeri<br />

ONU nella tabella 3, dalla quale si<br />

evidenzia come per questi numeri<br />

ONU non si applichino le esenzioni<br />

dell’1.1.3.6, in quanto la massima<br />

quantità per unità di trasporto è 0.<br />

I limiti in termini di attività delle<br />

materie radioattive trasportate e in<br />

termini di restrizione sul tipo di materie<br />

radioattive trasportate sono indicati<br />

nella tabella 4.<br />

Il trasporto di questi colli, secondo<br />

le diverse tipologie, riguarda per:<br />

l circa il 50%, colli di tipo A;<br />

l il 2,5%, colli di tipo B;<br />

l lo 0,5%, colli di tipo industriale<br />

su un totale di circa 200.000 colli/anno<br />

trasportati in Italia.<br />

I colli di tipo A sono prevalentemente<br />

usati per il trasporto di materie<br />

radioattive usate in campo medico<br />

(diagnostica, rifiuti radioattivi ospedalieri),<br />

nella ricerca e in campo industriale,<br />

mentre i colli di tipo B sono<br />

usati per il trasporto in campo<br />

medico (terapie contro i tumori), in<br />

Estratto dalla Tabella 1.1.3.6.3 per le materie radioattive<br />

trasportate in colli diversi dai colli esenti<br />

Sostanza o articolo<br />

Categoria di trasporto<br />

gruppo di imballaggio<br />

o codice di classificazione/gruppo o n. ONU<br />

0 (*) Classe 7: n. ONU da 2912 a 2919, 2977,<br />

2978 e da 3321 a 3333<br />

TABELLA 3<br />

Quantità massima totale<br />

per unità di trasporto<br />

0<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

Limiti e restrizioni<br />

campo industriale (sterilizzazione di<br />

prodotti a uso medicale, controlli non<br />

distruttivi con sorgenti radioattive) e<br />

nel ciclo di produzione dell’energia<br />

elettrica da fonte nucleare. Questi<br />

colli devono essere marcati con le<br />

etichette di pericolo, previste per le<br />

altre merci pericolose, che forniscono<br />

informazioni importanti ai fini<br />

della protezione dal rischio di radiazione<br />

per i lavoratori, la popolazione<br />

e l’ambiente. Infatti, le etichette di<br />

pericolo, che devono essere applicate<br />

in base ai valori dell’irraggiamento<br />

sulla superficie del collo e al valore<br />

dell’indice di trasporto, forniscono<br />

l’informazione sul grado di pericolosità<br />

del collo legata al rischio da radiazioni.<br />

Le tre etichette riportate<br />

nella figura 1 (I-BIANCA, II-GIAL-<br />

LA e III-GIALLA) indicano un rischio<br />

da radiazioni crescente che<br />

consente di poter adottare le corrette<br />

azioni da osservare, da parte dei lavoratori<br />

coinvolti nel trasporto, al fi-<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

ne di ridurre al minimo le dosi da<br />

radiazioni. Inoltre, in base al tipo di<br />

etichetta, possono essere stabilite le<br />

distanze di segregazione da osservare<br />

sia nella disposizione del carico nel<br />

veicolo o unità di trasporto sia nel<br />

caso di immagazzinamento in transito.<br />

Le tabelle A e B (tabelle 5 e 6)<br />

indicano i valori delle distanze di segregazione<br />

in funzione dell’indice di<br />

trasporto totale a bordo del veicolo e<br />

le ore all’anno di esposizione alle radiazioni<br />

che consentono sia di rispettare<br />

i limiti di dose previsti dalle norme<br />

di radioprotezione per la popolazione<br />

e i lavoratori sia di preservare<br />

dal danneggiamento merci sensibili<br />

all’effetto delle radiazioni ionizzanti.<br />

L’ADR 2005 e il trasporto<br />

di materie radioattive<br />

L’edizione 2003 della regolamentazione<br />

IAEA per il trasporto delle<br />

materie radioattive ha introdotto nuove<br />

disposizioni che sono state inserite<br />

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SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

Tipo di collo Limiti e restrizioni sui contenuti<br />

TABELLA 4<br />

Colli industriali di Tipo 1 (Colli di Tipo IP­1)* Quantità di materiali LSA e SCO limitata dall’avere un irraggiamento<br />

esterno non superiore a 10 mSv/h a 3 m dal materiale non schermato<br />

Colli industriali di Tipo 2 (Colli di Tipo IP­2)*<br />

Colli industriali di Tipo 3 (Colli di Tipo IP­3)*<br />

Colli di Tipo A A 1 per materie radioattive sotto forma speciale<br />

A 2 per le altre materie radioattive<br />

Colli di Tipo B(U) Attività, tipo di radionuclidi, forma geometrica, stato fisico e forma<br />

chimica come autorizzati dal certificato di approvazione di modello<br />

Colli di Tipo B(M)<br />

di collo rilasciato dall’autorità competente<br />

Colli di Tipo C<br />

Colli per materie fissili Massa di materie fissili, attività, tipo di radionuclidi, forma geometrica,<br />

stato fisico e forma chimica come autorizzati dal certificato di approvazione<br />

di modello di collo rilasciato dall’autorità competente<br />

Colli per esafluoruro di uranio Per quantità di esafluoruro > di 0,1 kg, i limiti autorizzati dal certificato<br />

di approvazione di modello di collo rilasciato dall’autorità competente<br />

* I colli industriali Tipo IP-1, Tipo IP-2 e Tipo IP-3 sono usati per il trasporto dei materiali LSA (Low Specific Activity) e degli oggetti<br />

superficialmente contaminati SCO (Surface Contaminated Object).<br />

nell’edizione 2005 dell’ADR. Alcune<br />

di queste sono scaturite sia dall’analisi<br />

dell’esperienza operativa legata all’attività<br />

di trasporto delle materie radioattive<br />

che dall’impatto degli attentati<br />

terroristici dell’11 settembre 2001.<br />

In particolare, a seguito della<br />

scoperta, effettuata dall’autorità di<br />

controllo francese (1998), di contaminazione<br />

sugli imballaggi per il<br />

trasporto degli elementi di combustibile<br />

irraggiato, dagli impianti nucleari<br />

agli stabilimenti di riprocessamento,<br />

è stata introdotta una nuova<br />

sezione 1.7.6 nell’ADR con titolo<br />

“Non conformità”. In questa sezione<br />

vengono stabilite le disposizioni<br />

da osservare e gli obblighi di<br />

responsabilità per i diversi operatori<br />

(speditore, trasportatore e destinatario)<br />

nel caso di non conformità<br />

(superamento) per uno qualunque<br />

dei limiti ADR applicabili all’intensità<br />

di irraggiamento o alla contaminazione<br />

superficiale dei colli.<br />

41


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

L’impatto sul trasporto delle<br />

merci pericolose e, pertanto, anche<br />

delle materie radioattive, dovuto<br />

agli attacchi terroristici dell’11<br />

settembre 2001, ha portato all’introduzione<br />

nell’ADR 2005 di un<br />

nuovo capitolo 1.10 dal titolo «Disposizioni<br />

concernenti la sicurezza»<br />

[3] . In questo caso, la sicurezza<br />

è intesa come “security” e il capitolo<br />

contiene sia disposizioni di<br />

carattere generale, in termini di<br />

identificazione del personale coinvolto<br />

nel trasporto, che misure<br />

particolari quali la predisposizione<br />

di appositi piani di sicurezza, qualora<br />

le merci pericolose trasportate<br />

si configurino come “merci pericolose<br />

ad alto rischio”. Questa<br />

classificazione è riportata nella<br />

Tabella 1.10.5 dell’ADR 2005 per<br />

le varie classi di merci pericolose.<br />

Le materie radioattive sono definite<br />

“merci pericolose ad alto rischio”,<br />

quando il contenuto radioattivo<br />

degli imballaggi di tipo B o<br />

tipo C è superiore a 3000 A 1 (per<br />

materie radioattive in forma spe-<br />

42<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

ciale) e 3000 A 2 (per le materie<br />

radioattive in altre forme)<br />

Ulteriori novità, di seguito elencate,<br />

riguardano diversi aspetti quali:<br />

l l’esclusione dall’applicazione dell’ADR<br />

per oggetti solidi non radioattivi<br />

per i quali le materie radioattive presenti<br />

sulla loro superficie non superano<br />

i valori di 0,4 Bq/cm 2 per emettitori<br />

β e γ e 0,04 Bq/cm 2 per gli emettitori a<br />

a bassa tossicità [2.2.7.1.2 f)];<br />

l la disposizione riguardante il calcolo<br />

del valore totale del CSI (Criticality<br />

Safety Index) sia per i sovrimballaggi<br />

e contenitori con cui vengono<br />

trasportati colli di materie fissili<br />

sia per i veicoli che trasportano colli<br />

di materie fissili (2.2.7.6.2.2);<br />

l il nuovo valore di A 1 = 1x10 -1 per<br />

il 252 Cf (Tabella 2.2.7.7.2.1);<br />

l la disposizione riguardante il trasporto<br />

in colli esenti di materie radioattive<br />

contenute in prodotti di consumo<br />

(approvati dall’autorità competente),<br />

a condizione che la quantità<br />

totale di materie radioattive nella<br />

spedizione non superi il limite per<br />

spedizioni esenti della Tabella<br />

Tabella A ­ Distanza minima tra i colli<br />

di categoria II­GIALLA e III­GIALLA e le persone<br />

Somma<br />

degli indici<br />

di trasporto<br />

non superiore a<br />

Durata dell'esposizione per anno (ore)<br />

Zone in cui persone del pubblico<br />

hanno regolarmente accesso<br />

3] Sul tema si veda il contributo di R. Mari nella prima parte dell’Approfondimento pubblicato sul n. 15/2005 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

2.2.7.7.2.1 e che i colli riportino l’indicazione<br />

“RADIOATTIVO” su una<br />

superficie interna in modo da segnalare<br />

la presenza del materiale radioattivo<br />

all’atto dell’apertura del collo<br />

[2.2.7.9.3 b)];<br />

l l’attribuzione del numero di identificazione<br />

del pericolo 70 ai numeri<br />

ONU 2913, 2915, 2916, 2917 e dal<br />

numero ONU 3323 a 3333 [3.2.1 -<br />

Tabella A (colonna 20)];<br />

l le nuove prescrizioni concernenti<br />

gli imballaggi per il trasporto di esaflururo<br />

di uranio (6.4.6.1 - 6.4.6.4);<br />

l le condizioni di insolazione sulle<br />

superfici dei colli di Tipo B(U) che<br />

rappresentano un elemento delle condizioni<br />

ambientali da considerare come<br />

parametro di progetto dell’imballaggio<br />

(6.4.8.5);<br />

l il programma di aggiornamento<br />

della formazione per i conducenti<br />

che deve essere previsto a intervalli<br />

regolari, effettuato prima della scadenza<br />

di validità del certificato di<br />

formazione professionale (CFP), e<br />

deve avere la durata di almeno due<br />

giorni (8.2.2.5.3). l<br />

Zone di lavoro<br />

regolarmente occupate<br />

50 250 50 250<br />

Distanza di separazione in metri, senza materiale di schermaggio<br />

2 1 3 0,5 1<br />

4 1,5 4 0,5 1,5<br />

8 2,5 6 1,0 2,5<br />

12 3 7,5 1,0 3<br />

20 4 9,5 1,5 4<br />

30 5 12 2 5<br />

40 5,5 13,5 2,5 5,5<br />

50 6,5 15,5 3 6,5<br />

TABELLA 5<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

Glossario<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

TABELLA 6<br />

Tabella B ­ Distanze minime tra i colli delle categorie II­GIALLA<br />

e III­GIALLA e i colli recanti una etichetta “FOTO” o i sacchi postali<br />

Numero totale<br />

Durata del trasporto<br />

di colli superiore a<br />

III­GIALLA II­GIALLA<br />

Somma totale degli indici di<br />

trasporto non superiore a 1 2<br />

o del deposito in ore<br />

4 10 24 48 120 240<br />

Distanza minima in metri<br />

0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 3<br />

0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 3 5<br />

1 1 0,5 0,5 1 1 2 3 5 7<br />

2 2 0.5 1 1 1,5 3 4 7 9<br />

4 4 1 1 1,5 3 4 6 9 13<br />

8 8 1 1,5 2 4 6 8 13 18<br />

1 10 10 1 2 3 4 7 9 14 20<br />

2 20 20 1,5 3 4 6 9 13 20 30<br />

3 30 30 2 3 5 7 11 16 25 35<br />

4 40 40 3 4 5 8 13 18 30 40<br />

5 50 50 3 4 6 9 14 20 32 45<br />

A1 Valore massimo dell’attività in TBq di materiali radioattivi sotto forma speciale che può essere trasportata<br />

in un collo di Tipo A ed è elencato nella tabella 2.2.7.7.2.1 per ciascun radionuclide.<br />

A2 Valore massimo dell’attività in TBq di materiali radioattivi non sotto forma speciale che può essere<br />

trasportata in un collo di Tipo A ed è elencato nella tabella 2.2.7.7.2.1 per ciascun radionuclide.<br />

Indice di trasporto (IT): numero attribuito al collo al fine di controllare l’esposizione alle radiazioni che<br />

fornisce indirettamente il valore del massimo irraggiamento in mSv/h a 1 m dalla superficie del collo.<br />

43


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

La pronuncia riguarda l’infortunio occorso a un autista durante le operazioni di carico di bitume<br />

Accordo ADR e responsabilità penale:<br />

finalmente, la prima sentenza in Italia<br />

di Giandomenico Villa, Presidente del Comitato Orange Project<br />

Vista la più volte lamentata<br />

assenza di una consolidata<br />

posizione giurisprudenziale che<br />

contribuisca ad aumentare i livelli<br />

di sicurezza e di professionalità<br />

nel settore del trasporto di merci<br />

pericolose, non può che essere<br />

vista favorevolmente la sentenza<br />

5 novembre 2004 del Tribunale di<br />

Ravenna n. 1368/2004, prima<br />

pronuncia italiana in assoluto sul<br />

tema. Il caso prende le mosse da<br />

un infortunio occorso nel 2000 a<br />

un autista durante le operazioni<br />

di carico con bitume alla<br />

temperatura di 150° C. Al di là del<br />

fatto di costituire un precedente,<br />

la sentenza ribadisce alcuni<br />

principi fondamentali, come<br />

il fatto che l’ADR non riguarda<br />

solo il trasporto, ma anche<br />

le operazioni di carico/scarico<br />

di merci pericolose e l’assoluta<br />

importanza di adottare<br />

prassi/procedure conformi<br />

all’ADR, anche in termini<br />

di formazione obbligatoria<br />

degli addetti coinvolti, di attività<br />

di verifica del “Consulente”<br />

e di obblighi/responsabilità<br />

del “Capo dell’Impresa”.<br />

44<br />

Il quadro sanzionatorio della normativa<br />

vigente sul trasporto stradale<br />

di merci pericolose (ADR,<br />

Consulente, Codice della Strada) è da<br />

tempo oggetto di studio da parte degli<br />

esperti che indagano sulle conseguenze<br />

civili e penali derivanti da violazioni<br />

di prescrizioni tecniche che, normalmente,<br />

prevedono sanzioni esclusivamente<br />

di tipo amministrativo.<br />

In Italia, a fronte della più volte<br />

lamentata mancanza di controlli efficaci<br />

e di sanzioni adeguate, ogni analisi<br />

sulle prospettive di crescita dei<br />

livelli di sicurezza e di professionalità<br />

del settore deve concludersi rinviando<br />

l’evoluzione tanto attesa al consolidamento<br />

di una giurisprudenza specifica.<br />

Importantissimo, quindi, è il<br />

fatto che in data 14 ottobre 2004 sia<br />

stata pronunciata la sentenza del Tribunale<br />

di Ravenna n. 1368/2004,<br />

depositata in cancelleria il 5 novembre<br />

2004 dal Giudice Unico di 1°<br />

grado Piero Messini D’Agostini; si<br />

tratta della prima sentenza a seguito<br />

di un incidente con «lesioni aggravate<br />

colpose» derivante dalla violazione<br />

di alcune prescrizioni dell’ADR.<br />

I fatti sono accaduti nel settembre<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

Il testo integrale della sentenza del Tribunale di<br />

Ravenna 5 novembre 2004, n. 1368/2004, è disponibile<br />

all’indirizzo<br />

2000, vigendo l’ADR 1999 ed essendo<br />

stato introdotto da circa 6 mesi il<br />

D.Lgs. n. 40/2000 [1] , sul “Consulente”.<br />

Tra le altre cose, la sentenza di Ravenna<br />

riguarda un caso piuttosto rappresentativo<br />

proprio in ragione dell’elevata<br />

incidenza dell’attività coinvolta (trasporti<br />

petroliferi in cisterna) sull’intero<br />

comparto delle merci pericolose; si<br />

tratta di:<br />

l attività di carico di un veicolo-cisterna<br />

in ambito petrolifero (raffineria);<br />

l operazioni di carico affidate per la<br />

maggior parte all’autista;<br />

l violazione delle prescrizioni ADR<br />

sui controlli visivi e documentali precedenti<br />

il carico.<br />

Breve ricostruzione<br />

dell’incidente<br />

Il 26 settembre 2000 erano in corso<br />

operazioni di carico con bitume 80/<br />

100 alla temperatura di 150 °C, dai<br />

serbatoi di stoccaggio dello stabilimento<br />

di produzione a un semirimorchio-cisterna<br />

posizionato presso l’apposita<br />

pista di carico.<br />

Le operazioni avvenivano a cielo<br />

aperto, tenendo aperto il passo d’uomo<br />

della cisterna nel quale l’autista<br />

[1] «Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei<br />

trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose» (in Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2000, n. 52). Si veda<br />

anche il Supplemento n. 2/2000 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


aveva introdotto l’apposito braccio di<br />

carico dell’impianto collegato ai serbatoi<br />

di stoccaggio dello stabilimento.<br />

Dalla sua postazione fissa, a terra,<br />

l’operatore dello stabilimento addetto<br />

al carico aveva avviato le pompe di<br />

travaso dopo il segnale dell’autista il<br />

quale, operando sulla sommità della<br />

cisterna, aveva il compito di governare<br />

il braccio di carico durante le operazioni<br />

e di controllare il grado di riempimento<br />

della cisterna. L’autista, assunto<br />

da poco, era affiancato ad un<br />

altro esperto (esterno alla ditta), che<br />

aveva il compito di istruirlo sul lavoro<br />

da svolgere per conto della ditta di<br />

trasporti operante nell’ambito dello<br />

stabilimento.<br />

Purtroppo, a causa di una serie di<br />

circostanze sfavorevoli e di comunicazioni<br />

insufficienti, il semirimorchiocisterna<br />

presentato al carico era “gemello”<br />

di quello che era stato programmato<br />

e, a differenza di quest’ultimo<br />

che aveva trasportato bitume, conteneva<br />

i residui di “emulsione di bitume<br />

con acqua” dell’ultimo trasporto<br />

effettuato alcuni giorni prima.<br />

In circa 10 minuti, la cisterna - monoscomparto<br />

da 29.100 litri - era stata<br />

riempita intorno al 75% della capacità<br />

quando l’autista è stato investito a più<br />

riprese da violenti getti di bitume che<br />

fuoriuscivano dal passo d’uomo. È<br />

successo che l’acqua - presente in<br />

grossa quantità nei residui di emulsione<br />

e separatasi dal bitume durante il<br />

tempo trascorso - è evaporata improvvisamente<br />

e violentemente a seguito<br />

del prolungato contatto con il bitume<br />

a 150 °C che veniva immesso nella<br />

cisterna. Fuoriuscendo dal passo d’uomo,<br />

il vapore acqueo trascinava il bitume<br />

nei getti che si sono generati.<br />

L’autista è stato investito dal bitume<br />

bollente e ha riportato gravi ustioni<br />

che richiedono, tuttora, cure mediche<br />

specialistiche. Anche l’autista esperto,<br />

che si trovava sulla stessa cisterna, anche<br />

se in posizione arretrata, è stato<br />

investito da schizzi di bitume riportando<br />

danni guaribili in pochi giorni.<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

Procedimento penale<br />

A seguito delle indagini sull’infortunio,<br />

svolte dal competente Servizio<br />

dell’Azienda USL di Ravenna, gli Ufficiali<br />

di Polizia Giudiziaria incaricati<br />

inviarono alla Procura della Repubblica<br />

di Ravenna conclusioni del seguente<br />

tenore: «L’infortunio poteva essere<br />

evitato qualora i datori di lavoro<br />

avessero per quanto di competenza<br />

prevista un’organizzazione del lavoro<br />

tesa alla verifica delle modalità certe<br />

della idoneità della cisterna per il carico<br />

di bitume a 150 °C». Infatti,<br />

«l’osservanza delle norme di prevenzione<br />

infortuni vigenti (…) citate come<br />

violate, avrebbe in ogni caso impedito<br />

il carico di quella cisterna non<br />

idonea a ricevere bitume 80/100 a<br />

150 °C e l’organizzazione del lavoro<br />

relativa avrebbe evidenziato gli errori<br />

commessi dagli autisti già in fase<br />

d’ingresso del mezzo in stabilimento».<br />

Tra le norme indicate come violate<br />

dagli Ispettori ASL (si veda oltre) non<br />

vi era il minimo riferimento all’ADR.<br />

Di conseguenza, nella successiva<br />

causa penale risultavano imputati:<br />

l il legale rappresentante dello stabilimento<br />

(due titolari della funzione);<br />

l il direttore di stabilimento con delega<br />

alle funzioni di sicurezza<br />

(RSPP);<br />

l il “datore di lavoro” dell’autista infortunato<br />

nonché legale rappresentante<br />

di una seconda ditta di autotrasporti<br />

che aveva subappaltato il trasporto da<br />

effettuare.<br />

I principali capi di imputazione,<br />

qui riportati in forma indistinta, che si<br />

riferivano esclusivamente alle norme<br />

di prevenzione infortuni e sulla sicurezza<br />

del lavoro, erano i seguenti:<br />

l violazione art. 4, comma 2, lettera<br />

b), D.Lgs. n. 626/1994 (Obblighi<br />

del datore di lavoro, del dirigente e<br />

del preposto - Valutazione dei rischi);<br />

l violazione art. 7, comma 2, lettera<br />

a), D.Lgs. n. 626/1994 (Contratto<br />

d’appalto o contratto d’opera - Azioni<br />

di cooperazione e coordinamento);<br />

l violazione art. 249, D.P.R. 27<br />

[2] «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» (in Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1955, n. 158).<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

aprile 1955, n. 547 [2] (Impiego di serbatoi<br />

contenenti materie “comunque<br />

dannose”).<br />

Dall’esame dei testi e dei consulenti<br />

tecnici degli imputati nel corso<br />

dell’istruttoria, il Giudice ha ritenuto<br />

non pertinente la violazione dell’art.<br />

249, D.P.R. n. 547/1955 (che, peraltro,<br />

non si applica ai veicoli).<br />

Per quanto riguarda la normativa<br />

ADR, introdotta soltanto in corso di<br />

istruttoria dal consulente tecnico dell’autista<br />

infortunato, come norma specifica<br />

di settore, nonostante:<br />

l l’omissione della specifica contestazione<br />

nel capo di imputazione,<br />

l gli stessi ispettori dell’ASL avessero<br />

sostenuto in udienza che l’ADR<br />

«non è di nostra competenza. Non la<br />

conosco. (…) Si è verificato non durante<br />

il trasporto, è un’operazione di<br />

carico svolta in uno stabilimento, viene<br />

applicata la 626»,<br />

lo stesso Giudice ha scritto nella<br />

sentenza: «cosicché, con fondamento<br />

si può affermare che la specifica violazione<br />

della normativa ADR è un<br />

profilo di colpa entrato “a pieno titolo”<br />

nel processo. Ritiene il giudicante<br />

che l’individuazione di un profilo di<br />

colpa specifica, ulteriore rispetto alla<br />

contestazione contenuta nel capo<br />

d’imputazione, non determini alcuna<br />

immutazione del fatto».<br />

Seguono riferimenti di giurisprudenza<br />

e considerazioni del Giudice a<br />

proposito del «principio di correlazione<br />

tra la sentenza e l’accusa contestata»,<br />

sancito dall’art. 521 c.p.p.<br />

Sempre dalla sentenza, testualmente:<br />

«Ben altro profilo di colpa specifico<br />

avrebbe dovuto essere contestato<br />

nel capo di imputazione: ci si riferisce<br />

alla già citata normativa ADR sul<br />

trasporto stradale di merci pericolose<br />

(…) e, in particolare, al D.M. 28/09/<br />

1999 vigente al momento dell’incidente»<br />

(ADR 1999), «le cui disposizioni<br />

- secondo quanto riconosciuto<br />

dai consulenti tecnici di tutte le parti -<br />

erano applicabili nel caso in specie,<br />

atteso che per un verso la normativa<br />

45


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

sul trasporto comprende certamente<br />

anche le fasi di carico e di scarico,<br />

essenziali per la gestione delle sostanze<br />

pericolose (ved. marginale 10400<br />

che si citerà oltre), e che per altro<br />

verso il bitume a 150 gradi è sostanza<br />

pericolosa, rientrando nella rubrica<br />

delle materie trasportate a caldo della<br />

“classe 9” (marginale 2901) (…).<br />

Detta normativa, che integra le disposizioni<br />

generali sulla sicurezza del<br />

lavoro, prevedeva (e prevede, nei testi<br />

aggiornati nel 2001 e nel 2003) precise<br />

disposizioni in ordine alla sicurezza<br />

del trasporto di merci pericolose<br />

(…)»; segue il dettaglio delle disposizioni<br />

ADR che qui viene riportato sotto<br />

forma di elenco numerato, testuale<br />

dalla stessa sentenza e commentato:<br />

l «Ai sensi del marginale 2002, lo<br />

speditore della merce pericolosa<br />

avrebbe dovuto emettere un documento<br />

di trasporto e consegnare al<br />

trasportatore istruzioni scritte, contenenti<br />

la sintesi delle informazioni di<br />

sicurezza e l’indicazione dei dispositivi<br />

di protezione individuale» (questo<br />

obbligo non era stato assolto).<br />

l «Il libretto della cisterna da utilizzare<br />

per il trasporto di merci pericolose,<br />

poi, deve contenere alcuni dati<br />

importanti, fra i quali l’elenco delle<br />

materie trasportabili nella cisterna,<br />

la data dell’ultima revisione del mezzo,<br />

la temperatura di calcolo della<br />

cisterna» (il veicolo era dotato di un<br />

duplicato per smarrimento del Libretto<br />

MC 813 richiesto da norme<br />

nazionali, dal quale non risultavano<br />

alcuni dati ADR necessari).<br />

l «Il conducente deve essere in<br />

possesso del “patentino” ADR»<br />

(l’autista era in possesso di idoneo<br />

CFP ADR in corso di validità).<br />

l «Secondo quanto previsto dal<br />

marginale 10316, “le persone le cui<br />

funzioni riguardano il trasporto di<br />

merci pericolose su strada devono<br />

ricevere una formazione riguardante<br />

le prescrizioni che regolano il trasporto<br />

di tali merci, secondo la loro<br />

46<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

responsabilità e i loro compiti. Tale<br />

obbligo si applica al personale impiegato<br />

dal gestore del veicolo stradale<br />

o dallo speditore, al personale<br />

che carica o scarica le merci pericolose<br />

e al personale che lavora nelle<br />

spedizioni delle merci o per le agenzie<br />

marittime» (questo obbligo non<br />

era stato assolto).<br />

l «La formazione doveva (e deve)<br />

essere specifica e periodicamente<br />

aggiornata; “una descrizione dettagliata<br />

di tutta la formazione deve<br />

essere conservata dal datore di lavoro”»<br />

(questo obbligo non era stato<br />

assolto).<br />

l «Quanto alle prescrizioni speciali<br />

relative al carico, allo scarico e alla<br />

movimentazione, previste nella sezione<br />

4 dell’allegato A al D.M. 28/09/<br />

1999, il marginale 10400 prevede<br />

che: “il carico non deve essere effettuato<br />

se si accerta, con un controllo<br />

dei documenti ed un esame visivo del<br />

veicolo e dei suoi equipaggiamenti,<br />

che il veicolo o il conducente non<br />

rispettano le disposizioni regolamentari”»<br />

(l’ignoranza di tale disposizione,<br />

fondamentale al fine dell’attribuzione<br />

delle responsabilità nella fase<br />

di carico di una cisterna stradale, è<br />

emersa in modo clamoroso e preoccupante<br />

durante l’istruttoria).<br />

l «Infine, (…) oltre sei mesi prima<br />

dell’infortunio era entrato in vigore<br />

il D.Lgs. 4/2/2000, n. 40, (…)».<br />

Seguono gli obblighi imposti dalla<br />

normativa sul “Consulente” che si riportano<br />

in forma sintetica dalla sentenza:<br />

l il capo dell’impresa deve nominare<br />

un Consulente che, all’epoca dei fatti,<br />

poteva essere un dipendente munito di<br />

“certificato provvisorio” in attesa di<br />

poter sostenere l’esame di abilitazione<br />

regolamentare;<br />

l il Consulente deve redigere una relazione<br />

annuale;<br />

l sulle mansioni di competenza del<br />

Consulente, testualmente: «“il consulente,<br />

poi, deve esaminare varie pras-<br />

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si e procedure relative alle attività<br />

dell’impresa riguardanti il trasporto<br />

di merci pericolose e le operazioni di<br />

carico e scarico di tali merci pericolose”<br />

ad esempio accertando “il possesso,<br />

da parte del personale interessato<br />

dell’impresa, di un’adeguata formazione<br />

nei rispettivi fascicoli personali”<br />

prevedendo “l’applicazione di<br />

procedure d’urgenza adeguate agli<br />

eventuali incidenti o eventi imprevisti<br />

che possano pregiudicare la sicurezza<br />

durante il trasporto di merci pericolose<br />

o le operazioni di carico o scarico”,<br />

verificando “che il personale incaricato<br />

del trasporto di merci pericolose<br />

oppure al carico o dello scarico<br />

di tali merci disponga delle procedure<br />

di esecuzione e di istruzioni dettagliate”<br />

istituendo “procedure di verifica<br />

dell’osservanza delle norme relative<br />

alle operazioni di carico e scarico”».<br />

Sentenza<br />

La mancanza di formazione e della<br />

nomina del Consulente sono state<br />

considerate in modo particolarmente<br />

negativo dal Giudice che, in proposito,<br />

scrive «dunque, non vi era stata la<br />

formazione scritta del personale (che<br />

avrebbe dovuto riguardare i dipendenti<br />

interessati di tutte le imprese<br />

coinvolte a vario titolo nel carico!) e<br />

non erano stati nominati dalle imprese<br />

stesse i consulenti per la sicurezza,<br />

cosicché non deve stupire più di<br />

tanto, purtroppo, il quadro di disarmante<br />

superficialità con la quale il<br />

problema specifico della pericolosità<br />

delle manovre di carico e scarico del<br />

bitume e di sostanze analoghe era stato<br />

affrontato dalle società».<br />

In definitiva, l’istruttoria ha accertato<br />

che le operazioni di carico della<br />

cisterna con «bitume a 150 °C», merce<br />

pericolosa sottoposta alla normativa<br />

ADR 1999 (D.M. 28 settembre<br />

1999) [3] , venivano svolte:<br />

l in assenza di idonee procedure<br />

conformi all’ADR, sulla base di sole<br />

informazioni verbali, secondo una<br />

[3] «Attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione dell’Unione europea, che adegua per la seconda volta al progresso<br />

tecnico la direttiva 94/55/CE» (in S.O. n. 186 alla Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1999, n. 249).<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


prassi che non teneva nella dovuta<br />

considerazione i rischi propri delle attività<br />

di carico e spedizione della merce<br />

pericolosa;<br />

l in assenza del prescritto coinvolgimento<br />

di un “Consulente per la sicurezza<br />

dei trasporti di merci pericolose”<br />

- figura professionale obbligatoria<br />

ai sensi del D.Lgs. n. 40/2000 -<br />

per la prevista verifica delle procedure/prassi<br />

in uso nell’attività di carico/trasporto;<br />

l senza consegnare al conducente,<br />

prima del carico, i documenti e le<br />

“istruzioni scritte” di cui ai marginali<br />

2002 e 10385 dell’ADR 1999;<br />

l ignorando completamente le prescrizioni<br />

del marginale 10400 dell’ADR<br />

1999 sui controlli documentali<br />

e visivi prima del carico di merce<br />

pericolosa, con particolare riferimento<br />

a:<br />

- idoneità del veicolo-cisterna,<br />

della cisterna e dello stesso conducente<br />

al trasporto in cisterna di «bitume<br />

a 150 °C»;<br />

- presenza di acqua o di altre sostanze<br />

incompatibili/estranee nella<br />

cisterna da caricare con «bitume a<br />

150 °C»;<br />

- disponibilità e uso corretto delle<br />

dotazioni di sicurezza che dovevano<br />

essere richieste al conducente attraverso<br />

le “istruzioni scritte” da fornirsi<br />

a cura dello stesso speditore;<br />

l senza aver effettuato gli interventi<br />

di formazione obbligatoria e documentata<br />

richiesti dal marginale 10316<br />

dell’ADR 1999 a carico di tutti gli<br />

addetti a qualsiasi titolo impiegati<br />

presso tutte le imprese coinvolte (speditore<br />

e trasportatore);<br />

l senza tenere nella dovuta considerazione<br />

la circostanza che l’autista era<br />

ai primi giorni di lavoro e in fase di<br />

“tirocinio”.<br />

Pertanto, gli errori che hanno portato<br />

a caricare una cisterna diversa<br />

da quella programmata, generando<br />

l’incidente, per il Giudice «non furono<br />

“fatalità” imprevedibili, comportamenti<br />

abnormi, atipici ed eccezionali,<br />

bensì furono una sfortunata<br />

ma ben possibile conseguenza di<br />

una mancanza di adeguata e specifi-<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

ca preparazione e sensibilizzazione<br />

del personale deputato a quelle operazioni<br />

sulla pericolosità delle stesse<br />

e, in particolare, dell’assenza di precise<br />

e specifiche disposizioni ed<br />

istruzioni scritte (non l’avviso contro<br />

la porta a vetri!) idonee ad evitare<br />

anche omissioni e condotte negligenti<br />

quali quelle verificatesi. La facilità<br />

con la quale le imprese si adeguarono<br />

in breve tempo alle prescrizioni<br />

imposte dagli ispettori del lavoro<br />

è sintomatica di quanto poco<br />

sarebbe bastato per scongiurare<br />

l’infortunio».<br />

La sentenza si conclude con i tre<br />

imputati dichiarati responsabili per<br />

violazione degli artt. 40, comma 2,<br />

113, 590 c.p. - tutti in cooperazione<br />

tra loro, con colpa consistita per tutti<br />

in generica negligenza, imprudenza<br />

e imperizia e nell’aver violato le norme<br />

per la prevenzione degli infortuni<br />

- in particolare dell’art. 4, comma 2,<br />

lettera b), D.Lgs. n. 626/1994, per<br />

avere il legale rappresentante dello<br />

stabilimento elaborato un documento<br />

di valutazione dei rischi non comprendente<br />

misure di prevenzione e<br />

protezione efficaci e atte a evitare il<br />

rischio di proiezione del bitume nella<br />

fase di carico delle cisterne. Gli<br />

imputati sono stati condannati (qui<br />

in forma indistinta):<br />

l alla pena rispettivamente di 1 - 1,5<br />

- 2 mesi di reclusione (ciascuna sostituita<br />

con la corrispondente pena pecuniaria);<br />

l al pagamento in solido delle spese<br />

processuali;<br />

l al risarcimento in solido dei danni<br />

subiti dalle parti civili costituite, rimettendo<br />

la questione al giudice civile<br />

e quantificando in € 200.000 ed €<br />

20.000 le provvisionali a favore delle<br />

stesse parti civili.<br />

Considerazioni finali<br />

La prima cosa che deve essere<br />

colta nella sentenza del Tribunale di<br />

Ravenna 5 novembre 2004, n. 1368,<br />

è che non si devono mai ritenere<br />

sufficienti gli sforzi per ribadire che,<br />

contrariamente a quanto ritenuto da<br />

gran parte degli organi di controllo e<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

degli stessi operatori, l’ADR non riguarda<br />

solo il trasporto, ma anche<br />

le operazioni di carico/scarico di<br />

merci pericolose. In questo senso, il<br />

settore petrolifero è sempre stato caratterizzato<br />

da una particolare esposizione<br />

derivante dall’uso di affidarsi<br />

quasi esclusivamente agli autisti per<br />

le operazioni di carico/scarico dei<br />

veicoli negli impianti.<br />

Per chi considera la questione come<br />

novità recente, magari collegata<br />

all’introduzione del “Consulente”, è<br />

il caso di sottolineare come il “vecchio”<br />

marginale 10316 (introdotto<br />

proprio nell’ADR 1999) e l’ancora<br />

più vecchio marginale 10400 dell’ADR<br />

1999, pur nella loro apparente<br />

semplicità, sono stati sufficienti a<br />

definire i profili di responsabilità su<br />

cui si è basata la sentenza in oggetto.<br />

A partire dall’ADR 2001 “ristrutturato”<br />

essi sono stati sostituiti rispettivamente<br />

dai nuovi e ben più articolati<br />

Capitoli 1.3 («Formazione degli addetti»)<br />

e 1.4 («Obblighi di sicurezza<br />

degli operatori»).<br />

Ove ce ne fosse ancora bisogno, la<br />

sentenza in commento dimostra l’assoluta<br />

importanza di adottare prassi/procedure<br />

conformi all’ADR, anche<br />

in termini di formazione obbligatoria<br />

degli addetti coinvolti, di attività<br />

di verifica del “Consulente” e di obblighi/responsabilità<br />

del “Capo dell’Impresa”.<br />

Infine, la pronuncia conferma<br />

che le norme ADR e sul “Consulente”:<br />

l benché contengano solo disposizioni<br />

di natura tecnica le cui infrazioni<br />

vengono sanzionate soltanto per via<br />

amministrativa, consentono l’individuazione<br />

di precisi profili di responsabilità<br />

e, in definitiva, dei soggetti su<br />

cui deve ricadere l’azione penale e/o<br />

di risarcimento;<br />

l nello specifico settore della sicurezza<br />

del trasporto di merci pericolose,<br />

comprese le operazioni di carico e<br />

scarico, le stesse norme sono considerate<br />

a tutti gli effetti come “norme<br />

speciali” che integrano le disposizioni<br />

generali sulla sicurezza del lavoro<br />

riconducibili al D.Lgs. n. 626/<br />

1994. l<br />

47


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

La pronuncia evidenzia alcune “leggerezze di fondo” commesse durante le operazioni di carico<br />

Dalla sentenza del Tribunale di Ravenna<br />

meno libere interpretazioni e più rigore<br />

di Gabriele Scibilia, amministratore Flashpoint e vicepresidente Orange Project<br />

La sentenza del Tribunale<br />

di Ravenna 14 ottobre 2004,<br />

n. 1368, ha finalmente introdotto<br />

principi di responsabilità penale<br />

(art. 40 c.p. ­ rapporto di causalità<br />

e art. 590 c.p. ­ lesioni personali<br />

colpose), oltre che civile (2087 c.c.<br />

­ tutela delle conduzioni<br />

di lavoro), nell’articolatissimo<br />

settore del trasporto delle merci<br />

pericolose, confermando così<br />

le previsioni di alcuni esperti<br />

del settore che, da tempo<br />

(in alcuni casi persino da 8 anni),<br />

paventavano un rischio<br />

del genere. Inoltre, sebbene<br />

le prescrizioni disattese<br />

(formazione del personale,<br />

verifica di veicolo e autista<br />

e nomina del Consulente)<br />

si riferiscano all’edizione dell’ADR<br />

allora vigente (1999), è possibile<br />

analizzare tali infrazioni alla luce<br />

dell’attuale versione, in modo<br />

da rendere più aggiornate<br />

(e quindi operativamente utili)<br />

per gli operatori le indicazioni<br />

emerse dalla sentenza.<br />

48<br />

Per la prima volta un Giudice, con<br />

sentenza del Tribunale di Ravenna<br />

5 novembre 2004, n. 1368, ha rilevato<br />

che le infrazioni al regolamento<br />

ADR debbano configurare, in occasione<br />

di infortuni sul lavoro, responsabilità di<br />

rilevanza penale oltre che civile, che implicano<br />

un adeguato indennizzo alla parte<br />

lesa. Era chiaro che le conseguenze<br />

non potevano essere soltanto quelle previste<br />

dal Codice della Strada e, soprattutto,<br />

era auspicabile che fossero attribuite<br />

responsabilità civili e penali anche a quei<br />

soggetti che continuano a essere ignorati<br />

dall’articolo 168 dello stesso Codice.<br />

Il fatto<br />

Nel settembre del 2000 un autista che<br />

stava operando in fase di carico in uno<br />

stabilimento petrolchimico è stato coinvolto<br />

in un evento incidentale per aver<br />

utilizzato una cisterna “incompatibile”<br />

con il carico da effettuare.<br />

L’incidente è stato determinato in pratica<br />

dal carico di bitume ad alta temperatura<br />

(circa 150°C) in una cisterna contenente<br />

residui di un’emulsione acqua-bitume<br />

da cui si è generata una pressione di<br />

vapore d’acqua tale da proiettare il bitume<br />

verso l’autista che stava seguendo<br />

l’operazione di carico dal passo d’uomo<br />

della cisterna. Per una serie di circostanze<br />

negative dovute principalmente a un<br />

inesistente flusso informativo fra le funzioni<br />

coinvolte nella gestione del carico,<br />

è stata indicata all’autista “inesperto” una<br />

cisterna “incompatibile” come cisterna<br />

conforme per il carico in questione [1] .<br />

Le infrazioni<br />

all’Accordo ADR<br />

Lo stabilimento in cui avvenne l’incidente,<br />

come è stato accertato successivamente<br />

dalle perizie e testimonianze raccolte,<br />

aveva disatteso clamorosamente<br />

[1] Per una ricostruzione dell’incidente si veda il contributo di G. Villa a pag. 44.<br />

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alcune prescrizioni fondamentali dell’Accordo<br />

ADR (all’epoca dell’incidente<br />

era vigente l’edizione 1999 recepita<br />

con il D.M. 28 settembre 1999):<br />

- formazione del personale (marginale<br />

10316);<br />

- verifica di veicolo e autista (marginale<br />

10400);<br />

- nomina del Consulente per la sicurezza<br />

di trasporti su strada di merci<br />

pericolose (decreto legislativo 4 febbraio<br />

2000, n. 40).<br />

Formazione del personale<br />

(marginale 10316)<br />

«Le persone le cui funzioni riguardano<br />

il trasporto di merci pericolose su<br />

strada devono ricevere una formazione<br />

riguardante le prescrizioni che regolano<br />

il trasporto di tali merci, secondo la loro<br />

responsabilità e i loro compiti. Tale obbligo<br />

si applica al personale impiegato<br />

dal gestore del veicolo stradale o dallo<br />

speditore, al personale che carica o scarica<br />

le merci pericolose e al personale<br />

che lavora nelle spedizioni delle merci o<br />

per le agenzie marittime».<br />

L’autista infortunato era stato assunto<br />

da meno di un mese, aveva scarsa esperienza<br />

con la materia pericolosa “bitume”<br />

e, purtroppo, non aveva ricevuto alcuna<br />

formazione specifica sul caricamento di<br />

bitume ad alta temperatura e sui rischi<br />

connessi a questa operazione. La formazione,<br />

da aggiornare periodicamente anche<br />

per gli altri addetti al carico, non era<br />

presente in forma scritta e conservata dal<br />

datore di lavoro.<br />

Verifica di veicolo<br />

ed autista (marginale 10400)<br />

«Il carico non deve essere effettuato<br />

se si accerta, con un controllo dei documenti<br />

ed un esame visivo del veicolo e<br />

dei suoi equipaggiamenti, che il veicolo<br />

o il conducente non rispettano le disposizioni<br />

regolamentari».<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


Il libretto della cisterna MC 813 non<br />

conteneva alcune importanti indicazioni<br />

quali l’elenco delle materie trasportabili,<br />

la data dell’ultima revisione e la temperatura<br />

di calcolo.<br />

Nomina del Consulente<br />

(D.Lgs n. 40/2000)<br />

«La nomina deve essere effettuata<br />

dalle imprese che effettuano operazioni<br />

di trasporto di merci pericolose su strada,<br />

per ferrovia o per via navigabile interna,<br />

oppure operazioni di carico e scarico<br />

connesse a tali trasporti».<br />

Non era stato nominato un Consulente<br />

secondo il D.Lgs. n. 40/2000, che doveva<br />

svolgere la funzione di supervisore<br />

delle prassi e procedure aziendali, eventualmente<br />

suggerendo le modifiche necessarie.<br />

La mancata nomina del suddetto Consulente<br />

ha determinato in cascata le seguenti<br />

inadempienze normative:<br />

l redazione della relazione annuale<br />

del Consulente per la sicurezza, da consegnare<br />

al capo dell’impresa, con l’indicazione<br />

delle eventuali modifiche procedurali<br />

o strutturali necessarie per l’osservanza<br />

delle norme in materia di trasporto,<br />

di carico e scarico di merci pericolose<br />

nonché per lo svolgimento dell’attività<br />

dell’impresa in condizioni ottimali di sicurezza;<br />

l esame delle prassi e procedure relative<br />

all’attività dell’impresa riguardanti il<br />

trasporto di merci pericolose e le operazioni<br />

di carico e scarico di queste merci<br />

pericolose e, in particolar modo, riguardanti<br />

i seguenti aspetti:<br />

- il possesso, da parte del personale interessato<br />

dell’impresa, di un’adeguata formazione<br />

nei rispettivi fascicoli personali;<br />

- l’applicazione di procedure d’urgenza<br />

adeguate agli eventuali incidenti o<br />

eventi imprevisti che possano pregiudicare<br />

la sicurezza durante il trasporto di<br />

merci pericolose o le operazioni di carico<br />

e scarico;<br />

- la disponibilità delle procedure di<br />

esecuzione e di istruzioni dettagliate per<br />

il personale incaricato del trasporto di<br />

merci pericolose o del carico e dello scarico<br />

di queste merci;<br />

- la pianificazione di procedure di verifica<br />

dell’osservanza delle norme relative<br />

alle operazioni di carico e scarico.<br />

A questo proposito, l’autista infortunato<br />

non era stato sensibilizzato sulla verifica<br />

della compatibilità dei carichi ovvero,<br />

nel caso specifico, fra il bitume e i<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

residui di materie presenti nelle cisterne<br />

interessate da precedenti trasporti.<br />

Pertanto, l’infortunio è derivato da<br />

una mancanza di adeguata e specifica<br />

preparazione e sensibilizzazione del personale<br />

incaricato delle operazioni di carico<br />

e, in particolare, dall’assenza di precise<br />

disposizioni e istruzioni scritte idonee<br />

a evitare anche omissioni e condotte negligenti<br />

quali quelle che si sono verificate<br />

nello stabilimento.<br />

Le infrazioni all’ ADR aggiornate<br />

all’edizione 2005<br />

Risulta sorprendente il numero di<br />

aziende che ancora oggi disattendono<br />

una o più delle disposizioni sopra menzionate,<br />

esponendo i lavoratori a rischi<br />

(non valutati) e assumendosi responsabilità<br />

(ignorate) di carattere civile ed eventualmente<br />

penale.<br />

A questo proposito, si riportano le disposizioni<br />

di interesse, precedentemente<br />

riferite all’edizione 1999, aggiornate all’edizione<br />

in vigore dell’ADR 2005, con<br />

qualche commento critico con l’auspicio<br />

di indurre gli operatori a un’analisi attenta<br />

e puntuale di queste disposizioni relative<br />

alla gestione del trasporto delle merci pericolose.<br />

Formazione del personale<br />

l 1.3.2.1 Formazione di base<br />

«Il personale si deve familiarizzare<br />

con le disposizioni generali delle disposizioni<br />

relative al trasporto di merci pericolose».<br />

► Quale funzione aziendale definisce<br />

il “personale” coinvolto nel trasporto<br />

delle merci pericolose e stabilisce i nominativi<br />

delle persone che necessitano di<br />

formazione di base?<br />

► Il Consulente per la sicurezza ha<br />

carisma e/o portafoglio per far partecipare<br />

alle azioni formative tutte le persone<br />

che ritiene siano coinvolte nella gestione<br />

del trasporto di merci pericolose?<br />

l 1.3.2.2 Formazione specifica<br />

«Il personale deve ricevere una formazione<br />

dettagliata, direttamente proporzionale<br />

ai suoi compiti e alle sue responsabilità,<br />

alle disposizioni delle regolamentazioni<br />

relative al trasporto di merci<br />

pericolose. Nel caso in cui il trasporto di<br />

merci pericolose comporti un’operazione<br />

di trasporto multimodale, il personale deve<br />

essere informato delle disposizioni relative<br />

agli altri modi di trasporto».<br />

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SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

► Esiste un organigramma ADR nell’azienda<br />

in cui sono assegnati compiti e<br />

responsabilità relative al trasporto delle<br />

merci pericolose ?<br />

► Viene pianificata una formazione<br />

specifica per la classificazione di pericolosità,<br />

l’imballaggio, la redazione della documentazione<br />

e il trasporto intermodale ?<br />

l 1.3.2.3 Formazione in materia di sicurezza<br />

«Il personale deve ricevere una formazione<br />

relativa ai rischi e i pericoli che<br />

presentano le merci pericolose, in misura<br />

proporzionata alla gravità dei rischi di<br />

ferite o d’esposizione derivanti dal verificarsi<br />

d’incidenti durante il trasporto di<br />

merci pericolose, compreso il loro carico<br />

e scarico. La formazione deve mirare a<br />

sensibilizzare il personale sulle procedure<br />

da seguire per la movimentazione in<br />

condizioni di sicurezza e negli interventi<br />

d’emergenza».<br />

► La formazione è estesa anche agli<br />

operatori esterni che lavorano all’interno<br />

del perimetro aziendale ?<br />

► È stata richiesta idonea certificazione<br />

per la formazione dei suddetti operatori<br />

prima che svolgano attività che<br />

coinvolgono le merci pericolose (ad es.<br />

carico e scarico) ?<br />

l 1.3.3 Documentazione<br />

«Una descrizione dettagliata di tutta<br />

la formazione ricevuta deve essere conservata<br />

dal datore di lavoro e dal dipendente<br />

e deve essere verificata all’atto di<br />

una nuova assunzione. Questa formazione<br />

deve essere completata periodicamente<br />

mediante corsi d’aggiornamento per<br />

tenere conto dei cambiamenti intervenuti<br />

nella regolamentazione».<br />

Verifica di veicolo e autista<br />

l 1.4.3.3 Riempitore<br />

«Nell’ambito del 1.4.1, il riempitore<br />

ha in particolare i seguenti obblighi:<br />

(omissis)<br />

c) riempire le cisterne solo con le<br />

merci pericolose autorizzate al trasporto<br />

in queste cisterne».<br />

► Il riempitore ha la responsabilità<br />

di valutare la compatibilità del serbatoio<br />

con la materia pericolosa da caricare tramite<br />

verifica del codice cisterna oppure,<br />

per il periodo transitorio, dell’elenco delle<br />

materie trasportabili riportato sul libretto<br />

della cisterna.<br />

l 1.4.1 Misure generali di sicurezza<br />

«1.4.1.1 Gli operatori del trasporto di<br />

merci pericolose devono prendere le appropriate<br />

misure, in relazione alla natura<br />

49


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

e dimensione dei pericoli prevedibili, al<br />

fine di evitare danneggiamenti o ferite e,<br />

se il caso, di minimizzare i loro effetti. Essi<br />

devono, in ogni caso, rispettare le disposizioni<br />

dell’ADR per quanto li concerne».<br />

► Fra le appropriate misure rientra<br />

anche l’affidamento del carico a un autista<br />

dotato di Certificato di formazione<br />

professionale ADR in corso di validità e<br />

la verifica dell’abilità dell’autista a effettuare<br />

le operazioni di carico e scarico.<br />

Nomina del Consulente<br />

A livello nazionale il decreto legislativo<br />

4 febbraio 2000, n. 40, rimane il riferimento<br />

legislativo cogente.<br />

Le conseguenze civili<br />

Nell’incidente avvenuto a Ravenna si<br />

può configurare una responsabilità civile<br />

dei soggetti coinvolti, che determinerà un<br />

congruo indennizzo alla parte lesa nel<br />

rito civile, a causa dell’inosservanza dei<br />

seguenti articoli del codice.<br />

Art. 2050 c.c. - Responsabilità<br />

per l’esercizio di attività pericolose<br />

«Chiunque cagiona danno ad altri<br />

nello svolgimento di un’attività pericolosa,<br />

per sua natura o per la natura dei<br />

mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento,<br />

se non prova di avere adottato tutte le<br />

misure idonee a evitare il danno».<br />

Per “attività pericolosa” si deve intendere<br />

quella che, per la natura dell’attività<br />

stessa o per i mezzi impiegati, rende probabile<br />

il verificarsi di un evento dannoso.<br />

In questa norma vi è una disciplina particolare<br />

quanto all’onere della prova, poiché<br />

in essa è prevista una presunzione di<br />

colpa a carico di chi esercita una tale<br />

attività. Per esimersi dalla responsabilità,<br />

infatti, l’operatore deve provare di aver<br />

adottato tutte le misure idonee a evitare il<br />

danno. L’attività di trasporto di merci pericolose,<br />

operazioni di carico e scarico<br />

comprese, rientra in questa ipotesi specificamente<br />

contemplata dall’art. 2050.<br />

In generale, si può affermare che la<br />

normativa specifica per il trasporto di<br />

merci pericolose individua proprio quelle<br />

misure che l’operatore deve adottare per<br />

evitare i danni. Infatti, il Capitolo 1.4<br />

impone precisi obblighi agli operatori del<br />

trasporto di merci pericolose (speditore,<br />

trasportatore, destinatario, caricatore, imballatore,<br />

riempitore e gestore della cisterna),<br />

prescrivendo, inoltre, alla sottosezione<br />

1.4.1.1, che «gli operatori del<br />

trasporto di merci pericolose devono<br />

prendere le appropriate misure, in rela-<br />

50<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

zione alla natura e alla gravità dei pericoli<br />

prevedibili, al fine di evitare i danni<br />

e, eventualmente, di minimizzare i loro<br />

effetti. Essi devono, in ogni caso, rispettare<br />

le disposizioni dell’ADR per gli<br />

aspetti di loro competenza».<br />

Pertanto, da questa disposizione si<br />

può dedurre che la responsabilità dei soggetti<br />

che svolgono questa attività è esclusa<br />

se, oltre ad adottare le misure esplicitamente<br />

imposte dall’ADR, gli operatori<br />

attuano tutte quelle cautele idonee a evitare<br />

danni. Cosicché le “misure idonee”,<br />

previste dall’art. 2050 c.c. per questo<br />

specifico ambito di attività, sono, innanzitutto<br />

quelle previste dall’ADR più tutte<br />

quelle che, tenuto conto delle circostanze<br />

concrete, sono opportune e idonee a<br />

scongiurare la produzione di danni.<br />

Art. 2087 c.c. - Tutela delle conduzioni<br />

di lavoro<br />

«L’imprenditore e tenuto ad adottare<br />

nell’esercizio dell’impresa le misure che,<br />

secondo la particolarità del lavoro,<br />

l’esperienza e la tecnica, sono necessarie<br />

a tutelare l’integrità fisica e la personalità<br />

morale dei prestatori di lavoro».<br />

In contrasto con le disposizioni previste<br />

dall’art. 4, comma 2, lettera b),<br />

D.Lgs. n. 626/1994, il datore di lavoronon<br />

ha individuato, nella relazione sulla<br />

valutazione dei rischi per la sicurezza e la<br />

salute durante il lavoro, efficaci misure di<br />

prevenzione e protezione dal rischio di<br />

proiezione del bitume dalle cisterne in<br />

fase di carico. In definitiva, la valutazione<br />

dei rischi e, quindi, le misure di prevenzione<br />

non erano state aggiornate in<br />

relazione ai mutamenti organizzativi e<br />

produttivi che avevano rilevanza ai fini<br />

della salute e della sicurezza del lavoro,<br />

ovvero in relazione al grado di evoluzione<br />

della tecnica della prevenzione e della<br />

protezione, che comprendeva, a detta del<br />

Giudice, l’osservanza delle disposizioni<br />

contenute nell’Accordo ADR e nei collegati<br />

dispositivi legislativi vigenti all’epoca<br />

dell’incidente:<br />

l decreto del Ministero dei Trasporti e<br />

della Navigazione del 28 settembre 1999<br />

(ADR 1999);<br />

l decreto legislativo 4 febbraio 2000,<br />

n. 40.<br />

Le conseguenze penali<br />

Art. 40 c.p. - Rapporto di causalità<br />

«Nessuno può essere punito per un<br />

fatto preveduto dalla legge come reato,<br />

se l’evento dannoso o pericoloso, da cui<br />

dipende l’esistenza del reato, non è con-<br />

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seguenza della sua azione od omissione.<br />

Non impedire un evento, che si ha l’obbligo<br />

giuridico di impedire, equivale a<br />

cagionarlo».<br />

Il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi<br />

che l’ambiente di lavoro abbia i requisiti<br />

di affidabilità e di legalità quanto a<br />

presidi antinfortunistici, idonei a realizzare<br />

la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente<br />

a che le condizioni di sicurezza<br />

siano mantenute come pure le disposizioni<br />

specifiche contenute del D.Lgs. n. 626/<br />

1994 e successive modifiche.<br />

Art. 590 c.p. - Lesioni personalicolpose<br />

«Chiunque cagiona ad altri, per colpa,<br />

una lesione personale è punito con la<br />

reclusione fino a tre mesi o con la multa<br />

fino a lire seicentomila.<br />

Se la lesione è grave la pena è della<br />

reclusione da uno a sei mesi o della multa<br />

da lire duecentoquarantamila a un milione<br />

duecentomila; se è gravissima, della<br />

reclusione da tre mesi a due anni o<br />

della multa da lire seicentomila a due<br />

milioni quattrocentomila.<br />

Se i fatti di cui al precedente capoverso<br />

sono commessi con violazione delle<br />

norme sulla disciplina della circolazione<br />

stradale o di quelle per la prevenzione<br />

degli infortuni sul lavoro, la pena per le<br />

lesioni gravi è della reclusione da due a<br />

sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila<br />

a un milione duecentomila;<br />

e la pena per lesioni gravissime è della<br />

reclusione da sei mesi a due anni o della<br />

multa da lire un milione duecentomila a<br />

due milioni quattrocentomila.<br />

Nel caso di lesioni di più persone si<br />

applica la pena che dovrebbe infliggersi<br />

per la più grave delle violazioni commesse,<br />

aumentata fino al triplo; ma la pena<br />

della reclusione non può superare gli anni<br />

cinque.<br />

Il delitto è punibile a querela della<br />

persona offesa, salvo nei casi previsti nel<br />

primo e secondo capoverso, limitatamente<br />

ai fatti commessi con violazione delle<br />

norme per la prevenzione degli infortuni<br />

sul lavoro o relative all’igiene del lavoro<br />

o che abbiano determinato una malattia<br />

professionale».<br />

Si evidenzia che le sanzioni previste<br />

dall’art. 590 divengono più severe in caso<br />

di lesioni cagionate a terzi per violazione<br />

delle norme sulla disciplina della<br />

circolazione stradale (ad es. art. 168 Codice<br />

della Strada - disciplina del trasporto<br />

di merci pericolose) o di quelle per la<br />

prevenzione degli infortuni sul lavoro<br />

(D.Lgs. n. 626/1994). l<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Osservatorio ISPESL ­ Articolo<br />

52<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Impianti criogenici: l’analisi del rischio<br />

per i materiali e le apparecchiature<br />

di Gennaro Bufalo<br />

ricercatore Dipartimento territoriale di Napoli - ISPESL<br />

ISPESL<br />

Solitamente riferita alle tecniche utilizzate nel settore industriale per ottenere temperature prossime allo zero assoluto, la criogenia<br />

comprende anche tutte quelle tecniche usate nei procedimenti di refrigerazione. Anche se la distinzione tra i due processi non è molto<br />

netta, in effetti i processi di criogenia avvengono a bassissime temperature, inferiori ai – 100 °C, mentre le temperature di riferimento per<br />

la refrigerazione non sono mai al di sotto di –100 °C. L’impiego delle tecniche del freddo sono differenti, si va dalla conservazione degli<br />

alimenti e dei farmaci, ai processi, nel caso di bassissime temperature, di liquefazione di un gas per la sua separazione e purificazione.<br />

L’adozione di queste tecniche comporta dei rischi e dei pericoli derivanti dalla produzione o dall’utilizzo dei fluidi criogenici, è necessario,<br />

quindi, analizzare le possibili condizioni di pericolo e studiare i fattori che maggiormente influenzano queste situazioni.<br />

Nel campo industriale il termine criogenia<br />

si riferisce alle diverse tecniche utilizzate<br />

per ottenere temperature prossime allo<br />

zero assoluto. Tuttavia, nell’uso corrente,<br />

indica anche le tecniche di impiego del<br />

freddo così come lo sono, più propriamente,<br />

i procedimenti di refrigerazione.<br />

Si distinguono, pertanto, le applicazioni<br />

nel campo delle basse temperature, refrigerazione,<br />

da quelle delle bassissime temperature,<br />

criogenia, anche se la distinzione<br />

tra i due campi non è netta; si usa<br />

parlare di refrigerazione nel caso di una<br />

diminuzione della temperatura sino a valori<br />

non inferiori a –100 °C, mentre al<br />

disotto di questo valore si fa corrispondere<br />

il campo della criogenia.<br />

Le applicazioni delle tecniche del freddo sono<br />

molteplici, le più comuni sono quelle<br />

riguardanti la conservazione di prodotti alimentari<br />

e farmaceutici, una sintesi delle diverse<br />

applicazioni è riportata nella tabella 1.<br />

Scopo principale della criogenia è quello<br />

della liquefazione di un gas per la sua<br />

separazione e purificazione o del suo impiego<br />

come sorgente di freddo per altre<br />

industrie.<br />

Gli impianti per la produzione e l’utilizzo<br />

del freddo si differenziano tra loro apprezzabilmente,<br />

tuttavia, in quasi tutte le<br />

applicazioni, è presente un particolare tipo<br />

di impianto, per il contenimento e<br />

l’erogazione del fluido criogenico, ripor­<br />

Osservatorio a cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico<br />

tato nella figura 1, che sarà ampiamente<br />

descritto nel seguito.<br />

Le principali sostanze impiegate come fluidi<br />

refrigeranti­criogenici sono elencate nella<br />

tabella 2, dove vengono indicate le loro<br />

temperature di ebollizione a pressione atmosferica.<br />

Il comportamento di queste sostanze<br />

e di quelle che ne vengono a contatto<br />

(organiche, metalliche, plastiche, ecc.), a<br />

bassa e bassissima temperatura, è molto<br />

diverso da quello ricavabile dall’abituale<br />

esperienza. Pertanto, i pericoli e i rischi derivanti<br />

dalla produzione o dall’utilizzo dei<br />

fluidi, come quelli criogenici, devono essere<br />

oggetto di un attento esame in relazione a<br />

una loro possibile errata percezione e fondamentale<br />

risulta, inoltre, l’esatta conoscenza<br />

dei fattori che li determinano.<br />

Si intende analizzare, in maniera sistematica,<br />

le diverse condizioni di pericolo che possono<br />

realizzarsi ed esaminare, per alcuni casi,<br />

i fattori che maggiormente caratterizzano<br />

queste situazioni, ciò al fine di evidenziare<br />

elementi univoci per effettuare una corretta<br />

analisi e gestione del rischio. Questa particolare<br />

necessità si rileva anche in relazione sia<br />

all’entrata in vigore del D.Lgs. 25 febbraio<br />

2000, n. 93 (recepimento direttiva n. 97/23/<br />

CE ­ PED), e del D.M. 1° dicembre 2004, n.<br />

329 (art. 19, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.<br />

93), sia per l’emanazione di specifiche circolari<br />

(per esempio, circolare ISPESL 19 luglio<br />

2004, n. 9).<br />

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Condizioni di pericolo<br />

alle basse temperature<br />

I fattori che determinano la pericolosità di<br />

un fluido freddo o criogenico sono, fondamentalmente,<br />

la sua temperatura e la sua<br />

tipologia. Vengono distinti, per tipologia,<br />

fluidi criogenici inerti (elio, azoto, argon,<br />

anidride carbonica, ecc.) e non inerti (metano,<br />

idrogeno, ossigeno, ecc.); rispetto ai primi<br />

questi ultimi possono determinare, oltre<br />

al pericolo di asfissia e di esplosione, anche<br />

quello di incendio; inoltre, il tipo di fluido<br />

caratterizza la compatibilità chimica con altri<br />

materiali interessati dal suo contatto. La<br />

temperatura del fluido criogenico e le sue<br />

variazioni, determinano pericoli di tipo “diretto”,<br />

come quelli dell’assideramento e delle<br />

ustioni per assideramento, e di tipo “indiretto”,<br />

come quelli della condensazione dell’aria,<br />

della condensazione­ghiacciamento<br />

dell’umidità e dello stress termico dei materiali<br />

costituenti l’impianto. I principali pericoli<br />

di tipo diretto e alcune precauzioni da prendere<br />

per evitarli sono analizzati, in sintesi,<br />

nei riquadri 1 e 2, mentre alcuni pericoli di<br />

tipo indiretto e le relative precauzioni sono<br />

brevemente esaminati nei riquadri 3 e 4.<br />

Si intende considerare lo “stato dell’arte”<br />

relativo alla gestione del rischio negli impianti<br />

criogenici riferito al pericolo di esplosione<br />

o di proiezioni incontrollate di fluido.<br />

Si esamineranno, essenzialmente, i fattori<br />

primari che comportano situazioni di peri­<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


colo per il contatto di un fluido criogenico<br />

con un materiale non idoneo, o reso tale,<br />

alle basse temperature (infragilimento del<br />

materiale) e di quelli che determinano pericoli,<br />

come esplosioni o proiezioni incontrollate<br />

di fluido, dovuti all’eccessivo aumento<br />

della pressione con il superamento dei limiti<br />

di esercizio. Nel primo caso, oltre alla compatibilità<br />

chimico­fisica del materiale con il<br />

fluido, risultano importanti le variazioni delle<br />

caratteristiche fisiche e meccaniche del<br />

materiale al variare della temperatura.<br />

Il ruolo delle proprietà fisiche<br />

e meccaniche dei materiali<br />

Per i materiali più comunemente utilizzati<br />

nelle applicazioni alle basse temperature, le<br />

caratteristiche fisiche di conducibilità termica,<br />

calore specifico, coefficiente di dilatazione<br />

termica e di emissività, diminuiscono con<br />

la temperatura. Le caratteristiche meccaniche,<br />

come il modulo di elasticità, la resistenza<br />

alla rottura, la resistenza a fatica e il<br />

carico limite di snervamento, subiscono un<br />

incremento al diminuire della temperatura.<br />

Di particolare interesse è la resilienza e la<br />

duttilità che sono funzione della temperatura<br />

in dipendenza del tipo di struttura cristallina<br />

del materiale; materiali con struttura<br />

cubica a corpo centrato presentano un decremento<br />

di queste proprietà (qualche volta<br />

anche con brusche variazioni), quelli con<br />

struttura a facce centrate o esagonale ne<br />

evidenziano un leggero aumento o una costanza;<br />

nel diagramma 1 è riportato l’andamento<br />

della resilienza in funzione della<br />

temperatura per alcuni materiali metallici.<br />

Pertanto, per la progettazione di un impian­<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Applicazioni nel campo delle basse temperature<br />

to e per una conseguente analisi­gestione<br />

dei rischi, oltre a valutare le proprietà intrinseche<br />

del materiale occorre considerare tutti<br />

quei fattori esterni che potrebbero influire<br />

sull’alterazione della sua struttura cristallina.<br />

Questi fattori certamente interessano i<br />

procedimenti di fabbricazione, le modalità<br />

di collaudo e quelle di esercizio.<br />

Considerando la resilienza e l’allungamento<br />

percentuale di un materiale metallico in<br />

funzione della temperatura, così come<br />

schematicamente esplicitati dall’andamento<br />

delle curve riportate nel diagramma<br />

2, è possibile distinguere tre intervalli<br />

di temperatura, ciascuno caratterizzato da<br />

un differente comportamento a frattura.<br />

Al di sopra della temperatura Td (si veda il<br />

diagramma 2), la frattura si presenta duttile<br />

con energia assorbita e allungamento<br />

percentuale alto (frattura inclinata di 45°<br />

rispetto alla linea di carico). Al di sotto di<br />

Tf, la frattura è tipicamente fragile con<br />

energia assorbita e allungamento percentuale<br />

basso (frattura perpendicolare alla<br />

linea di carico); mentre, per valori della<br />

temperatura compresi tra Td e Tf, la frattura<br />

assume un aspetto intermedio. In<br />

particolare, se la sollecitazione è monoassiale<br />

e a bassa velocità, la frattura è di tipo<br />

duttile, mentre è fragile se la sollecitazione<br />

è triassiale e ad alta velocità. La frattura<br />

fragile ha bisogno di una piccola energia<br />

per la sua propagazione (è sufficiente anche<br />

quella potenziale elastica della struttura)<br />

mentre quella duttile si sostiene, in<br />

genere, solo se vi è un apporto esterno di<br />

energia. Diventa, quindi, importante caratterizzare<br />

quei fattori esterni che posso­<br />

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SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Osservatorio ISPESL ­ Articolo<br />

TABELLA 1<br />

1 Applicazioni per la stessa produzione di fluidi criogenici.<br />

2 Separazione di miscele gassose.<br />

3 Conservazione con il freddo di prodotti farmaceutici, biologici, alimentari.<br />

4 Realizzazione di piste ghiacciate.<br />

5 Controllo dei reattori nucleari.<br />

6 Funzionamento di superconduttori.<br />

7 Trattamento degli acciai per eliminare l’austenite residua (per esempio, a – 80 °C o in azoto liquido a – 192 °C).<br />

8 Criostati speciali (per esempio, rivelatori all’infrarosso per misure astronomiche).<br />

9 Propulsione spaziale e apparati criogenici spaziali (per esempio, a elio superfluido operante in assenza di gravità).<br />

10 Sensori e apparati di misure criogeniche (per esempio, impianto di calibrazione di sensori di portata di fluidi criogenici<br />

e per la determinazione delle caratteristiche elastiche dei materiali per criogenia e superconduttori)<br />

11 Criochirurgia.<br />

no determinare una variazione della zona<br />

termica di transizione. Si può avere, infatti,<br />

un pericoloso slittamento delle curve<br />

nel verso dell’innalzamento della soglia di<br />

rottura Tf con un infragilimento del materiale<br />

già a temperature superiori a quella<br />

di esercizio. Ciò può essere provocato, anche<br />

localmente, da diversi fattori come<br />

modificazioni in zone termicamente alterate<br />

(per esempio, la saldatura), carichi dinamici,<br />

incrudimenti da deformazioni a<br />

freddo, ingrossamenti dei grani cristallini,<br />

aumenti di spessore, fattori di forma (per<br />

esempio, raggi di curvatura), irraggiamento<br />

neutrinico, ecc. Evidentemente, questi<br />

fattori sono la causa di possibili pericoli<br />

per l’esercizio di un impianto funzionante<br />

a basse temperature o criogeniche. In particolare,<br />

per una saldatura, l’eventuale deterioramento<br />

dei valori originari di resilienza<br />

del materiale nella zona termicamente<br />

alterata dipende principalmente dai cicli<br />

termici ai quali è sottoposto il materiale<br />

durante la saldatura (quindi, ingrossamento<br />

o affinamento dei grani, invecchiamento<br />

da deformazione plastica a caldo); nella<br />

pratica, nel caso di giunti saldati, si è accertato<br />

che queste evidenze possono essere<br />

colte solo con una stima dell’effettivo<br />

valore medio della resilienza per confronto<br />

con quelli del metallo base (la stima,<br />

per essere sufficientemente accurata, deve<br />

essere ricavata da un numero di provini<br />

più elevato di quello richiesto per il metallo<br />

base). Pertanto, è essenziale una opportuna<br />

scelta dei procedimenti di saldatura<br />

delle condizioni di preriscaldo e del trattamento<br />

termico dopo saldatura. Dato che il<br />

53


SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Osservatorio ISPESL ­ Articolo<br />

54<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Andamento caratteristico della resilienza di alcuni<br />

materiali metallici alle basse temperature<br />

a) alluminio; b) titanio; c) monel; d) rame legato; e) acciaio al<br />

carbonio; f) acciaio inox; g) acciaio al nichel<br />

pericolo di rottura fragile dipende essenzialmente<br />

dalla natura e dalla dimensione<br />

dei difetti esistenti, dovrebbe sempre<br />

essere effettuato un esteso esame non<br />

distruttivo per le parti delle apparecchiature<br />

soggette a temperature basse o<br />

Diagramma 1<br />

criogeniche. Altro fattore è il contenuto<br />

di umidità degli elettrodi usati per le saldature<br />

che dovrebbe essere limitato, in<br />

quanto si può avere accumulo di idrogeno<br />

nella zona termica alterata con produzione<br />

di cricche e fessurazioni (questo<br />

Temperatura di ebollizione dei principali fluidi refrigeranti-criogenici<br />

Fluido Temperatura di ebollizione (*)<br />

(°C) (K)<br />

He ­ 268,9 4<br />

H 2 ­ 252,7 20<br />

Ne ­ 245,9 27<br />

N 2 ­ 195,8 77<br />

CO ­ 192,0 81<br />

Ar ­ 185,7 87<br />

O 2 ­ 183,0 90<br />

Kr ­ 151,8 121<br />

Xe ­ 109,1 164<br />

N 2O ­ 90,7 182<br />

CO 2 (**) ­ 78,5 195<br />

NH 3 ­ 33,4 240<br />

(*) Valutata a pressione atmosferica, riferimento R.H. Perry, C.H. Chilton, Chemical Engineers’ Handbook, McGraw­Hill.<br />

(**) Sublimazione.<br />

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inconveniente è superabile con l’uso di<br />

un adatto metallo di apporto). La progettazione<br />

di una apparecchiatura a<br />

pressione per usi criogenici deve, quindi,<br />

tendere a evitare concentrazioni locali di<br />

sollecitazione e stati di sollecitazione<br />

triassiali in zone ristrette (per esempio, in<br />

giunti saldati o a loro vicino). Le parti<br />

ausiliarie saldate al mantello di un contenitore<br />

criogenico vanno particolarmente<br />

curate prevedendo, se possibile, il loro<br />

allontanamento dalle saldature principali<br />

e dalla loro relativa zona termicamente<br />

alterata. Altro importante fattore, da<br />

considerare unitamente alle condizioni<br />

di carichi dinamici, sono i transitori termici<br />

previsti da condizioni operative o<br />

ottenibili per fermate dell’impianto, oppure<br />

da escursioni termiche dell’ambiente<br />

esterno. È necessario considerare che<br />

lo slittamento della zona di transizione<br />

può avvenire nel materiale in zone localizzate<br />

per il raggiungimento, non previsto,<br />

di temperature relativamente alte. I<br />

transitori termici accentuano anche il pericolo<br />

di rottura derivante della contrazione<br />

differenziale dei diversi materiali.<br />

Le condizioni climatiche esterne dovrebbero<br />

essere poco influenti se si considera<br />

che, per la maggior parte delle applicazioni,<br />

il materiale è ampiamente coibentato;<br />

tuttavia, potrebbe essere utile valutarla<br />

nel caso di alcune apparecchiature<br />

(per esempio, scambiatori ad aria e<br />

valvole esposti all’ambiente esterno)<br />

TABELLA 2<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


o per i tratti in cui possa mancare o ridursi<br />

la coibentazione come nelle zone di collegamento<br />

(per esempio, tronchetti, raccordi<br />

di tubazioni, valvole). La presenza della coibentazione<br />

è oltremodo utile come “barriera”<br />

agli urti accidentali che possono portare<br />

alla rottura del materiale fragile.<br />

L’aumento della pressione<br />

oltre i limiti di esercizio<br />

Altre situazioni di pericolo che si vengono<br />

a determinare in questi impianti sono dovute,<br />

ovviamente, all’aumento della pressione<br />

oltre i limiti di quella di esercizio. Ciò<br />

può derivare, fondamentalmente, da una<br />

vaporizzazione del liquido attraverso un<br />

suo riscaldamento. Tuttavia, molti fattori<br />

possono intervenire per produrre un aumento<br />

di pressione come la formazione di<br />

contropressioni durante il moto del fluido,<br />

l’instaurarsi di un moto sub­supersonico,<br />

l’aumento incontrollato della temperatura<br />

della fase gassosa, fenomeni di metastabilità,<br />

ecc. Tutti questi eventi possono determinare<br />

il pericolo di proiezione di fluidi<br />

freddi verso l’esterno (per esempio, per la<br />

non tenuta delle guarnizioni) fino allo<br />

scoppio dell’apparecchiatura.<br />

Individuazione<br />

dei punti critici di pericolo<br />

Considerando le applicazioni derivanti dall’uso<br />

di sostanze criogeniche (quelle riportate<br />

nella tabella 1), è evidente che i pericoli e<br />

i fattori di rischio potranno essere molteplici,<br />

specialmente quelli connessi alla tipologia<br />

dell’impianto considerato e, quindi, delle<br />

apparecchiature utilizzate.<br />

Dall’analisi della costituzione dell’impianto<br />

è possibile individuare i “punti fisici” oggetto<br />

di eventuali pericoli e quindi determinare<br />

gli accorgimenti necessari per prevenirli o<br />

fronteggiarli.<br />

Fermo restando la necessità di utilizzare<br />

materiali adatti per le basse temperature,<br />

per quanto riguarda il pericolo di sovrapressioni<br />

incontrollate, occorre considerare dove<br />

possano generarsi e quali parti dell’impianto<br />

ne siano coinvolte.<br />

In questo approfondimento verrà analizzato<br />

nei particolari un solo tipo di impianto (in<br />

effetti, è da considerarlo più come un’apparecchiatura)<br />

che risulta, però, ricorrente in<br />

quasi tutte le applicazioni in quanto realizza<br />

il contenimento del liquido criogenico e la<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

sua erogazione in fase liquida o gas. Questo<br />

impianto, nella sua più semplice realizzazione,<br />

è costituito da un contenitore, da un<br />

eventuale evaporatore e dal complesso di<br />

tubazioni, valvole e accessori atti a rendere<br />

funzionale il sistema.<br />

Ci si trova, quindi, di fronte ad apparecchiature<br />

a pressione contenenti fluidi a temperatura<br />

bassissima, gas criogenici, vincolati a<br />

determinate pressioni e temperature tali da<br />

mantenerli allo stato liquido.<br />

I vantaggi derivanti da questi tipi di impianti<br />

sono molteplici, non ultimo quello di poter<br />

disporre di un grande volume di gas utilizzando<br />

un serbatoio di stoccaggio relativamente<br />

piccolo (di gas liquido). Si Ricorda,<br />

per esempio, che l’ossigeno liquido alla<br />

temperatura di –183 °C genera, a pressione<br />

atmosferica, un volume di gas pari a circa<br />

800 volte il volume iniziale del liquido.<br />

Questi apparecchi si differenziano, nella<br />

pratica corrente, in “tank” e in “evaporatori<br />

freddi”.<br />

Nel primo caso si ha la possibilità di prelevare<br />

solo la fase liquida. Nel secondo caso,<br />

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SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Osservatorio ISPESL ­ Articolo<br />

invece, tramite un vaporizzatore, si può<br />

produrre e prelevare, nelle quantità volute,<br />

anche la fase gassosa.<br />

Si esaminerà, nel seguito, il solo funzionamento<br />

di un evaporatore freddo in quanto<br />

il tank non è altro che la sua versione semplificata;<br />

dall’analisi dei suoi componenti<br />

fondamentali si individueranno i principali<br />

punti critici di pericolo.<br />

Evaporatore criogenico<br />

L’evaporatore criogenico è costituito da due<br />

recipienti, l’uno interno all’altro, separati da<br />

una intercapedine isolante. L’involucro interno<br />

(collaudato secondo le normative) è<br />

realizzato con un materiale atto a sopportare<br />

le basse temperature, come un acciaio<br />

inossidabile speciale. Per il contenitore<br />

esterno non è richiesta una particolare caratteristica<br />

di resistenza in quanto ha solo la<br />

funzione di supporto del recipiente interno.<br />

Per garantire nel tempo il persistere della<br />

bassa temperatura della massa liquida all’interno<br />

del serbatoio criogenico si adottano<br />

una serie di accorgimenti:<br />

Tipico andamento della resilienza e dell'allungamento<br />

percentuale in funzione della temperatura<br />

Diagramma 2<br />

55


SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Osservatorio ISPESL ­ Articolo<br />

l per limitare la trasmissione di calore<br />

per conduzione, si cerca di ridurre al minimo<br />

i punti di contatto tra i due recipienti.<br />

Il recipiente interno è, quindi,<br />

mantenuto centrato, rispetto all’involucro,<br />

tramite delle bandelle sottili e lunghe<br />

di acciaio;<br />

l per ridurre il calore per convezione, l’intercapedine<br />

è mantenuta sotto vuoto (circa<br />

100 μHg);<br />

l per limitare il calore per irraggiamento,<br />

l’intercapedine è riempita di sostanze<br />

altamente isolanti (per esempio, perlite<br />

espansa composta di silicati di alluminio).<br />

Per compensare il riscaldamento del<br />

fluido, che comunque avviene nel tempo,<br />

si utilizza una apparecchiatura ausi­<br />

56<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

liaria, detta pressurizzatore­economizzatore,<br />

che fa evaporare una parte dello<br />

stesso fluido criogenico per raffreddare<br />

il sistema.<br />

Nella figura 2 è riportato uno schema di<br />

evaporatore criogenico con il relativo<br />

pressurizzatore­economizzatore, mentre<br />

in figura 1 è riportato una vista d’insieme<br />

dell’evaporatore criogenico e del vaporizzatore.<br />

Analisi<br />

dei componenti fondamentali<br />

Recipienti<br />

Il recipiente interno, come tutte le apparecchiature<br />

sotto pressione, deve essere<br />

Evaporatore criogenico con vista del pressurizzatore<br />

e del vaporizzatore<br />

VS3 Valvola di sicurezza vaporizzatore<br />

Figura 1<br />

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salvaguardato da un pericoloso aumento<br />

di pressione dovuto, per esempio, alla<br />

evaporazione per scambio termico con<br />

l’esterno o al malfunzionamento del pressurizzatore­economizzatore.<br />

Per questo<br />

scopo può essere impiegata una valvola<br />

di sicurezza, opportunamente dimensionata<br />

e posizionata (VS1 nella figura 2),<br />

del tipo a semplice sede (calcolata, per<br />

esempio, secondo la Raccolta E­ISPESL,<br />

anche per un eventuale incendio esterno).<br />

In aggiunta alla valvola di sicurezza,<br />

pur non essendo obbligatorio, per la fase<br />

gas può essere utilizzato un disco di rottura<br />

di acciaio inossidabile (DR1 nella figura<br />

2). Nel caso di manutenzione della<br />

valvola di sicurezza è opportuno, per evitare<br />

di scaricare il recipiente, utilizzare un<br />

cassetto di deviazione con due valvole di<br />

sicurezza.<br />

Il recipiente esterno, per una eventuale<br />

perdita di quello interno, deve essere protetto<br />

da eventuali sovrapressioni; pertanto,<br />

si dovrà utilizzare una valvola di sicurezza<br />

o un disco di scarico di sicurezza<br />

(DS3 nella figura 2), in acciaio al carbonio,<br />

la cui tenuta può essere assicurata<br />

dala pressione esterna essendo il recipiente<br />

tenuto in depressione.<br />

Per la valvola di sicurezza e i dischi deve<br />

essere valutata, in relazione al tipo di<br />

fluido e all’ambiente circostante, la necessità<br />

di canalizzarne e/o confinarne lo<br />

scarico.<br />

Pressurizzatore-economizzatore<br />

Il pressurizzatore può essere oggetto di<br />

pericolosi incrementi di pressione, per<br />

esempio, per un ristagno del liquido criogenico<br />

tra la valvola V1 e quella VC2 (si<br />

veda la figura 2) all’atto della loro chiusura;<br />

pertanto, il sistema deve essere salvaguardato<br />

da una valvola di sicurezza (VS2<br />

nella figura 2).<br />

Vaporizzatori<br />

Per effettuare l’erogazione in fase liquida<br />

bastano tubazioni coibentate in modo da<br />

mantenere il gas allo stato liquido durante<br />

il trasferimento, mentre per l’erogazione<br />

in fase gassosa occorrono adatti scambiatori<br />

di calore (vaporizzatori) che si differenziano,<br />

per il tipo di fluido riscaldante,<br />

in:<br />

l atmosferici, composti di tubi alettati<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


n lega di alluminio;<br />

riscaldati ad acqua;<br />

riscaldati a vapore;<br />

riscaldati a olio diatermico.<br />

n questo caso, così come visto per il pressuizzatore­economizzatore,<br />

deve essere preista<br />

una valvola di sicurezza per evitare<br />

ventuali sovrapressioni (VS3 nella figura 1).<br />

ubazioni<br />

tubi di trasferimento devono essere ogetto<br />

di particolare attenzione in quanto<br />

ono spesso non sufficientemente proetti<br />

contro le sovrapressioni. Normalente,<br />

i tubi di trasferimento sono deliitati<br />

da valvole e, dopo un trasferimeno<br />

del liquido criogenico, si deve chiudere<br />

na sola valvola per poi aspettare fino a<br />

uando, all’interno del tubo, si è formato<br />

bbastanza gas da spingere il liquido al di<br />

uori attraverso la valvola rimasta aperta<br />

successivamente si richiude anche quet’ultima).<br />

hiudendo la valvola troppo velocemene,<br />

il liquido sarà spruzzato dal tubo cauando<br />

eventuali danni, oppure, se enrambe<br />

le valvole sono chiuse contempoaneamente,<br />

si intrappola liquido nel tuo<br />

e si può ottenere una sovrappressione<br />

ericolosa; pertanto, per assicurare che i<br />

iquidi non possano essere intrappolati tra<br />

e valvole, devono essere presi opportuni<br />

ccorgimenti specialmente quando si imiegano<br />

valvole addizionali.<br />

onsiderazioni<br />

i carattere generale<br />

utti i materiali devono essere resilienti e<br />

datti per il tipo di fluido considerato.<br />

utti gli organi di sicurezza sono posti in<br />

orrispondenza della fase gassosa in modo<br />

a non permettere l’uscita di liquido.<br />

li automatismi utilizzati devono manteere<br />

all’interno del recipiente una presione<br />

di poco superiore a quella di eserciio.<br />

La quantità, in peso, di liquido che<br />

assa per la conversione deve essere corispondente<br />

a quella della fase gas richieta<br />

dall’utenza (verifica del bilancio di<br />

assa); in questo modo non dovrebbero<br />

rearsi aumenti di pressione dovuti a un<br />

ventuale quantitativo di gas, più o meno<br />

aporizzato, e non utilizzato.<br />

el caso di pressione nel contenitore sueriore<br />

a quella di esercizio (per esempio,<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

per un periodo di inattività), la sola fase<br />

gas del contenitore dovrà alimentare<br />

l’utenza sino al raggiungimento della<br />

pressione di esercizio.<br />

Normativa di riferimento<br />

Dal punto di vista normativo, nell’ambito<br />

dell’applicazione della direttiva PED<br />

(Pressure Equipment Directive, direttiva<br />

n. 97/23/CE recepita con il D.Lgs.<br />

25 febbraio 2000, n. 93) sono disponibili<br />

una serie di norme armonizzate europee,<br />

alcune di queste sono riportate nel<br />

riquadro 4. È da notare che molte di<br />

queste norme, essendo recenti e presen­<br />

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SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Osservatorio ISPESL ­ Articolo<br />

tando un’ampia articolazione, tendono a<br />

colmare dei “vuoti preesistenti”. Per<br />

quanto riguarda la messa in servizio e<br />

utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi<br />

(di cui all’art. 19, D.Lgs. 25 febbraio<br />

2000, n. 93) il riferimento è, essenzialmente,<br />

il D.M. 1° dicembre 2004, n.<br />

329. L’ISPESL ha, inoltre, previsto, per le<br />

applicazioni a basse e a bassissime temperature,<br />

una serie di specifiche tecniche<br />

il cui schema generale è riportato nello<br />

schema 1. In particolare, la recente circolare<br />

19 luglio 2004, n. 9, considera quei<br />

casi in cui non si utilizzano materiali resilienti.<br />

l<br />

Schema semplificato di un evaporatore criogenico<br />

con pressurizzatore ed economizzatore<br />

VS1, VS2 valvola di sicurezza<br />

DR1 disco di rottura<br />

DS3 disco di sicurezza della intercapedine sottovuoto<br />

VRN valvola di non ritorno<br />

VC1 valvola di regolazione economizzatore<br />

VC2 valvola di regolazione pressurizzatore<br />

V1 valvola di intercettazione<br />

Figura 2<br />

57


SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Osservatorio ISPESL ­ Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Pericoli di tipo diretto dovuti alle basse temperature ed alle caratteristiche dei fluidi criogenici<br />

Assideramento<br />

58<br />

Schema riassuntivo della normativa ISPESL<br />

riferibile al campo della criogenia<br />

Per basse temperature<br />

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Schema 1<br />

Verifica di Stabilità dei Recipienti - Raccolta norme VSR<br />

VSR.2.B.6. Sollecitazione massima ammissibile per temperatura media di parete < -10°C<br />

Per la verifica di stabilità si assume come sollecitazione max ammissibile il valore delle formule indicate in<br />

VSR.2.B.2, VSR.2.B.3, VSR.2.B.4, VSR.2.B.5 (che si riferiscono a T media parete tra -10 e 50°C) salvo quanto<br />

previsto per impieghi particolari nel fascicolo M.14 della Raccolta M<br />

Materiali - Raccolta M<br />

M.14. Disposizioni per l'impiego dei materiali a bassa temperatura<br />

- I criteri si riferiscono ai requisiti della resilienza e alle prove per il loro accertamento<br />

- Sono previsti tre metodi alternativi per determinare le caratteristiche di tenacità al fine di evitare la rottura<br />

fragile dei materiali impiegati<br />

- Per gli acciai si fa riferimento a materiali classificati secondo gruppi le cui caratteristiche di fonderia sono<br />

indicate nella Tab. S.1.1 della Raccolta S<br />

M 14.7. Disposizioni per metalli e leghe non ferrose<br />

Saldature - Raccolta S<br />

S.1 Suddivisione dei diversi materiali un gruppi<br />

- Tab. S.1.1 Acciai<br />

Saldature - Raccolta S<br />

S.1B. Impiego dei materiali a bassa temperatura<br />

- Le stesse proprietà, garantite dalle norme dei materiali base stessi, dovranno essere verificate anche in<br />

corrispondenza delle giunzioni saldate.<br />

Pertanto, i criteri si riferiscono ai requisiti della resilienza e sono previsti i tre metodi alternativi per determinare<br />

le caratteristiche di tenacità come indicati in M.14, in aggiunta sono considerati i materiali<br />

d'apporto e un gruppo di materiali a base di getto di acciaio inossidabile austenitico<br />

Adeguamento impianti<br />

Circolare ISPESL n. 9 del 19/7/2004<br />

Riquadro 1<br />

Il freddo ha una azione anestetizzante, il congelamento può non essere avvertito. Gli occhi possono essere<br />

danneggiati permanentemente, prima della pelle, anche da una esposizione ad un gas freddo.<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


IGIENE E SICUREZZA<br />

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Osservatorio ISPESL ­ Articolo<br />

Ustioni da assideramento<br />

L’ustione da freddo può non essere dolorosa subito dopo il contatto. Con lo scongelamento il tessuto si gonfia e<br />

possono aversi delle vesciche (possono essere anche interessati i tessuti sottostanti).<br />

Ustioni da contatto con fluidi per:<br />

l contatto prolungato;<br />

l contatto breve con il liquido (rischio è limitato per la formazione di un film di gas tra il fluido e la pelle);<br />

l contatto con gas freddo (può congelare più del contatto con un liquido);<br />

l impregnazione di vestiti o di capelli.<br />

Ustioni da contatto con superfici fredde (in particolare con i metalli)<br />

l per l’elevata conducibilità termica dei metalli, l’umidità della pelle si trasforma in ghiaccio e fa aderire la pelle<br />

alla superficie, il calore rapidamente sottratto ne provoca l’ustione.<br />

Per basse temperature e caratteristiche dei fluidi criogenici<br />

Inalazione ed asfissia (gas inerti e non)<br />

Una prolungata inalazione di vapori di gas freddi può produrre seri danni ai polmoni. La maggior parte dei gas<br />

liquefatti inerti hanno una bassa tossicità ma ad alte concentrazioni possono comunque causare nausea o<br />

vertigini.<br />

I gas inerti ­ He, Ar, N2 sono incolori e inodori ­ spesso soffocano senza sintomi premonitori.<br />

I gas freddi possono sostituirsi all’ossigeno in ambienti piccoli non ventilati e accumularsi in luoghi bassi (es. fosse<br />

nelle vicinanze delle quali vengono usati o trasferiti fluidi criogenici) ed il rischio di asfissia è quindi alto. Il pericolo<br />

non è legato alla tossicità ma alla mancanza di ossigeno (le maschere antigas non proteggono ed occorre usare gli<br />

autorespiratori).<br />

Non è opportuno entrare in ambienti industriali con meno del 20% di ossigeno senza respiratori e l’equipaggiamento<br />

deve essere sempre preventivamente controllato e correttamente utilizzato (es. la barba può fare da punto<br />

di infiltrazione del gas).<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

Precauzioni per evitare alcuni pericoli di tipo diretto<br />

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Riquadro 2<br />

Per evitare alcune tipologie di pericolo di tipo dietto, è necessario:<br />

l utilizzare indumenti adeguati come guanti e occhiali per criogenia;<br />

l procedere nel caso di ustioni da freddo con modalità simili per le bruciature:<br />

­ sciacquare con acqua appena tiepida;<br />

­ dopo lo scongelamento coprire con garza sterile;<br />

­ non utilizzare aria calda per scongelare;<br />

­ non strofinare la parte congelata;<br />

­ non applicare pomate;<br />

­ in casi gravi ricorrere all’intervento medico;<br />

l usare recipienti specifici per applicazioni criogeniche;<br />

l non chiudere ermeticamente i recipienti;<br />

l usare equipaggiamenti adeguati;<br />

l evitare ambienti chiusi o limitati per la manipolazione o ventilare adeguatamente;<br />

l effettuare i travasi lentamente;<br />

l evitare getti di gas o di liquidi criogenici;<br />

l se si prevedono rischi di saturazione degli ambienti, ricorrere a sensori­allarmi di carenza di ossigeno collegati<br />

a sistemi di ventilazione;<br />

l evitare di entrare in recipienti chiusi da molto tempo anche se contenenti aria;<br />

l evitare di entrare in recipienti che hanno contenuto gas o che siano stati puliti con gas;<br />

l accertare con test frequenti che l’aria sul luogo di lavoro sia respirabile;<br />

l assicurarsi un aiuto vicino ed equipaggiamenti per la respirazione;<br />

l riferirsi a procedure standardizzate ed istruire adeguatamente il personale;<br />

l assicurarsi che l’eventuale aria sintetica da respirare sia stata testata;<br />

l non considerare affidabili le valvole per la tenuta dei gas.<br />

59


SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Osservatorio ISPESL ­ Articolo<br />

60<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Pericoli di tipo indiretto<br />

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Riquadro 3<br />

Condensazione dell’aria<br />

La condensazione dell’aria, ossia dell’azoto, può portare alla concentrazione di ossigeno (che condensa a<br />

temperatura più alta dell’azoto) con il pericolo di accumulo in materiali infiammabili<br />

Fluidi criogenici non inerti<br />

Idrogeno, metano:<br />

l infiammabili ed esplosivi in miscela con l’aria.<br />

Mentre le fiamme da idrocarburi sono luminose e chiaramente visibili alla luce del giorno, le fiamme<br />

dell’idrogeno sono poco visibili; è quindi più facile venire a contatto con fiamme di idrogeno senza<br />

accorgersene.<br />

Ossigeno, come comburente:<br />

l abbassa la temperatura di ignizione in quanto l’energia richiesta per incendiare materiali organici<br />

diminuisce con l’aumentare della quantità di ossigeno (materiali resistenti al fuoco in aria, possono bruciare<br />

in aree con concentrazioni di ossigeno >30%);<br />

l può accumularsi in materiali infiammabili.<br />

Condensazione, ghiacciamento dell’umidità<br />

Nelle vicinanze di impianti elettrici possono rendere pericoloso l’utilizzo di interruttori, prese, apparecchi<br />

sotto tensione.<br />

La formazione di ghiaccio intorno ad impianti può portare a situazioni di pericolo sia per l’infragilimento dei<br />

materiali che al blocco di valvole o altre apparecchiature.<br />

Può inoltre ridurre o bloccare l’uscita di vapori o gas provocando un aumento di pressione.<br />

Infragilimento e contrazione differenziale dei materiali<br />

l I materiali diventano fragili a bassa temperatura e si ha il pericolo di una loro rottura (per esempio,<br />

plastiche, gomme ecc.);<br />

l la diversa contrazione termica, al freddo, può provocare tensioni tra materiali diversi e si ha il pericolo di<br />

una loro rottura.<br />

Esplosioni (gas inerti e non)<br />

Rischio rilevante in impianti che contengono liquidi, solidi o gas freddi (criogenici) è quello dell’esplosione<br />

data dall’aumento della pressione interna di un recipiente o di una tubazione<br />

Precauzioni per evitare alcuni pericoli di tipo indiretto<br />

Riquadro 4<br />

Per evitare alcune tipologie di pericolo di tipo indiretto, è necessario:<br />

l verificare che non si formino tappi di ghiaccio<br />

l non chiudere mai ermeticamente i recipienti o i tubi contenenti liquidi o gas a bassa temperatura<br />

l devono sempre essere installati dispositivi di sicurezza;<br />

l utilizzare materiali a bassa conducibilità termica (per esempio, utilizzare acciaio inox al posto del rame, in<br />

tal modo si può cercare di mantenere la superficie esterna dei tubi e delle valvole al di sopra di 0°C per<br />

evitare il ghiacciamento).<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Normativa applicabile in campo PED<br />

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SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Osservatorio ISPESL ­ Articolo<br />

TABELLA 3<br />

Materiali<br />

UNI EN 1252 Recipienti criogenici ­ Materiali ­ Requisiti di tenacità<br />

1) per le temperature minori di ­ 80°C<br />

2) per le temperature comprese tra ­80°C e ­20°C<br />

UNI EN 10222­3 ­ Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione<br />

­ Acciai al nichel con caratteristiche specifiche per basse temperature.<br />

UNI EN 1797 ­ Recipienti criogenici<br />

­ Compatibilità tra gas e materiali<br />

UNI EN 12213 Metodi per la valutazione dell’isolamento termico<br />

Apparecchiature<br />

UNI EN 1251 Recipienti criogenici ­ Recipienti trasportabili isolati sotto vuoto, di volume non maggiore di 1000 litri<br />

Requisiti fondamentali; Progettazione, fabbricazione, controlli e prove; Requisiti di funzionamento<br />

UNI EN 13458 Recipienti criogenici ­ Recipienti fissi isolati sotto vuoto<br />

Requisiti fondamentali; Progettazione, costruzione, ispezione e collaudo; Requisiti operativi<br />

EN 14197 Recipienti criogenici ­ Recipienti fissi non isolati sotto vuoto<br />

Requisiti fondamentali; Progettazione, costruzione, ispezione e collaudo<br />

UNI EN 13530 Recipienti criogenici ­ Grandi recipienti trasportabili isolati sottovuoto<br />

Requisiti fondamentali; Requisiti di esercizio.<br />

UNI EN 10216­4 Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione ­ Condizioni tecniche di fornitura ­ Tubi di acciaio non legato<br />

e legato per impieghi a bassa temperatura<br />

UNI EN 10217 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione<br />

­ Condizioni tecniche di fornitura ­ Tubi saldati elettricamente di acciaio non legato per impieghi a bassa temperatura<br />

Dispositivi di sicurezza<br />

UNI EN 13648 ­ Recipienti criogenici<br />

­ Dispositivi di sicurezza per la protezione contro la sovrappressione<br />

Valvole di sicurezza per il servizio criogenico; Dischi di rottura per il servizio criogenico; Determinazione della portata<br />

di scarico richiesta;<br />

Capacità e dimensionamento.<br />

UNI EN 1626 Valvole per il servizio criogenico<br />

61


SICUREZZA DEI DATI<br />

Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

L’RSPP deve ottenere il consenso al trattamento dei dati dell’organizzazione da cui ha ricevuto l’incarico<br />

Privacy e sicurezza: quali implicazioni<br />

nella gestione della tutela del lavoratore?<br />

di Giovanni Volpe, Amministratore Unico di COMITES s.r.l., formatore e consulente<br />

qualità e certificazione, management e sviluppo organizzativo, comunicazione interna<br />

Con l’introduzione del D.Lgs.<br />

n. 196/2003, «Codice in materia<br />

di protezione dei dati personali»,<br />

ogni organizzazione che gestisce<br />

dati riferiti a una persona fisica<br />

o giuridica, deve adeguarsi<br />

alle disposizioni della legge<br />

e alle misure minime di sicurezza<br />

contenute nell’Allegato B della<br />

norma stessa.<br />

Fino al 31 dicembre 2003, il testo<br />

normativo di riferimento è stato<br />

la legge n. 675/1996, considerata<br />

dalla maggior parte delle<br />

organizzazioni non più che<br />

un adempimento burocratico.<br />

Invece, il Codice della privacy<br />

chiarisce, tra le altre cose, quali<br />

sono le categorie di dati da<br />

proteggere, individua le figure<br />

giuridicamente rilevanti ai fini<br />

del trattamento dei dati stessi<br />

nonché i diritti della persona<br />

interessata dal trattamento.<br />

Inoltre, l’Allegato B al D.Lgs.<br />

n. 196/2003, introduce il<br />

Documento Programmatico<br />

sulla sicurezza (DPS),<br />

unico mezzo attraverso il quale<br />

ogni organizzazione è in grado<br />

di testimoniare l’applicazione<br />

concreta del TU sulla privacy<br />

62<br />

Lalegge n. 675/1996, definita la<br />

legge “madre” della privacy, è<br />

stata definitivamente abrogata il<br />

31 dicembre 2003 così come tutte le<br />

leggi e i decreti a essa correlati. Questa<br />

legge aveva introdotto nel nostro<br />

ordinamento uno strumento di tutela<br />

della riservatezza dei dati riferiti alle<br />

persone. Fino ad allora nel nostro Paese<br />

non esisteva una disciplina dedicata<br />

alla tutela della privacy. Al contrario<br />

le legislazioni degli altri Stati europei<br />

avevano regolamentato il diritto<br />

alla protezione dei dati personali già a<br />

partire dagli anni ’70. La legge n.<br />

675/1996 è stata considerata da più<br />

parti semplicemente come un ulteriore<br />

adempimento burocratico senza<br />

che a questo seguisse un’effettiva applicazione<br />

imposta dalla normativa.<br />

La maggior parte delle organizzazioni<br />

ha recepito i contenuti della legge<br />

n. 675/1996 come una pura formalità<br />

da riportare nei moduli di raccolta<br />

dati o informativi, attraverso frasi di<br />

circostanza. In queste organizzazioni<br />

la problematica della tutela dei dati e<br />

della persona non era ancora stata<br />

presa in seria considerazione non rappresentando<br />

per queste realtà una criticità<br />

o comunque una priorità di intervento.<br />

Oggi, il D.Lgs. n. 196/2003<br />

(Codice per la tutela dei dati personali)<br />

obbliga tutte le organizzazioni che<br />

gestiscono dati riferiti alla persona<br />

(fisica o giuridica) ad adeguarsi ai dispositivi<br />

inseriti nel testo della legge e<br />

alle misure minime di sicurezza previste<br />

dall’Allegato B.<br />

Quali dati proteggere<br />

Per definire le tipologie di dato<br />

previste dal Codice privacy è neces-<br />

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sario chiarire quando avviene un trattamento<br />

di dati.<br />

Il trattamento dei dati normalmente<br />

è «qualunque operazione o complesso<br />

di operazioni, effettuati anche<br />

senza l’ausilio di strumenti elettronici,<br />

concernenti la raccolta, la registrazione,<br />

l’organizzazione, la conservazione,<br />

la consultazione, l’elaborazione,<br />

la modifica, la selezione,<br />

l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,<br />

l’interconnessione, il blocco, la comunicazione,<br />

la diffusione, la cancellazione<br />

e la distruzione di dati, anche<br />

se non registrati in una banca dati»,<br />

come si legge al comma 1, lettera a),<br />

art. 4, D.Lgs. n. 196/2003.<br />

Questa definizione appare chiara,<br />

qualsiasi operazione che si effettua<br />

con dati di terzi sia relativa a documentazione<br />

cartacea sia a inserimento<br />

in una banca dati elettronica, si può<br />

definire “trattamento di dati”.<br />

In base all’art. 4, i principali dati,<br />

le cui definizioni sono riportate nella<br />

tabella 1, comprendono:<br />

l dati personali;<br />

l dati identificativi o comuni;<br />

l dati sensibili;<br />

l dati giudiziari;<br />

l dati anonimi.<br />

Le figure coinvolte<br />

nel sistema gestione dati<br />

Il D.Lgs. n. 196/2003 ha introdotto<br />

nel nostro ordinamento nuove figure<br />

giuridicamente rilevanti ai fini dell’applicazione<br />

pratica della legislazione<br />

in materia di tutela della privacy e<br />

di trattamento dei dati personali.<br />

In particolare, il legislatore ha previsto<br />

le figure di:<br />

l titolare del trattamento;<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

Definizione dei principali dati<br />

l responsabile;<br />

l incaricato;<br />

l responsabile dei sistemi informativi.<br />

L’interessato al trattamento è il<br />

soggetto a cui si riferiscono i dati personali<br />

e può assumere qualsiasi forma<br />

(fisica, giuridica, ente o associazione)<br />

ed esiste nel momento in cui i dati<br />

oggetto del trattamento siano a esso<br />

direttamente riconducibili.<br />

L’interessato può rivolgersi a<br />

chiunque egli ritenga possessore di<br />

suoi dati personali per:<br />

l sapere se questo soggetto possiede<br />

effettivamente questi dati;<br />

l conoscere le modalità di conservazione,<br />

di gestione e di trattamento e<br />

ottenerne comunicazione.<br />

Venuto a conoscenza dell’esistenza<br />

dei propri dati personali, l’interessato<br />

può inoltrare richieste più specifiche<br />

nei confronti del titolare o responsabile<br />

del trattamento.<br />

Nella tabella 2 si riassumono i diritti<br />

che ogni interessato può esercitare.<br />

Le misure minime<br />

per la sicurezza e il DPS<br />

Il comma 19 del Disciplinare<br />

Tecnico sulle misure minime di sicurezza<br />

(Allegato B, D.Lgs. n. 196/<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

2003) introduce uno strumento di<br />

protezione già noto a chi, in passato,<br />

ha prodotto il manuale operativo in<br />

base al D.P.R. n. 318/1999, il Documento<br />

programmatico sulla sicurezza<br />

(DPS).<br />

Il DPS può essere definito come<br />

«manuale della sicurezza fisica e logica<br />

dei sistemi informativi con analisi<br />

di rischi e difese». Si tratta essenzialmente<br />

di un documento che, partendo<br />

dall’analisi dei rischi del proprio<br />

sistema informativo contenente<br />

dati personali, sensibili e giudiziari,<br />

focalizza contromisure di vario tipo<br />

per contrastare questi pericoli; inoltre,<br />

il documento deve essere periodicamente<br />

aggiornato (almeno annualmente).<br />

Il DPS rappresenta l’unico mezzo<br />

attraverso il quale ogni organizzazione<br />

è in grado di testimoniare l’applicazione<br />

concreta del TU sulla privacy, fornendo,<br />

attraverso il documento, la descrizione<br />

dei dati (personali, sensibili o<br />

giudiziari) che si trova a dover trattare,<br />

le misure di prevenzione che l’organizzazione<br />

ha adottato, la rappresentazione<br />

delle responsabilità associate alla<br />

gestione dei dati, le attività di formazione,<br />

mantenimento e miglioramento<br />

necessarie.<br />

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SICUREZZA DEI DATI<br />

Articolo<br />

TABELLA 1<br />

Dati personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati<br />

o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,<br />

compreso un numero di identificazione personale. Qualsiasi informazione riferita ad un soggetto<br />

fisico,giuridicoosoggettocollettivo(ente,società,fondazione,associazione,ecc.)costituisceundato<br />

personale o comune e, come tale, deve essere trattata nel rispetto della normativa sulla privacy.<br />

Dati identificativi<br />

o comuni:<br />

dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato.<br />

Dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di<br />

altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a<br />

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato<br />

di salute e la vita sessuale.<br />

Dati giudiziari: dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle<br />

sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato<br />

o di indagato secondo quanto previsto dagli articoli 60­61 del Codice di procedura penale.<br />

Dati semi-sensibili: sono dati personali a metà tra dati comuni e sensibili; per esempio dati relativi alle liste dei sospettati<br />

di frode, nominativi inseriti nelle centrali rischi, i dati relativi alla situazione finanziaria. Per<br />

questa nuova categoria il Garante deve individuare le apposite tutele e i relativi accorgimenti da<br />

adottare (art. 24­bis).<br />

Dati anonimi: dati che in origine, o a seguito di trattamento, non possono essere associati a un interessato identificato<br />

o identificabile.<br />

Laprivacye il sistema<br />

di sicurezza sul lavoro<br />

Per sistema di sicurezza deve intendersi<br />

l’insieme delle disposizioni e<br />

degli obblighi raccomandati dal legislatore<br />

nei decreti n. 626/1994 e n.<br />

494/1996 e loro successive modifiche.<br />

Questi decreti sono stati pensati<br />

per tutelare la salute e la sicurezza<br />

dei lavoratori di tutte le organizzazioni,<br />

nessuna esclusa. Al centro<br />

del sistema di gestione viene posta<br />

la persona alla quale sono dirette le<br />

azioni dell’organizzazione per prevenire<br />

il manifestarsi di eventi dannosi,<br />

nocivi o, nei casi più gravi,<br />

letali.<br />

Partendo dalla tutela di questi diritti<br />

il legislatore obbliga le organizzazioni<br />

a dotarsi di un sistema che sia<br />

orientato alla prevenzione dei rischi e<br />

alla tutela della salute del lavoratore.<br />

Ogni organizzazione, così, dovrà gestire,<br />

al suo interno, documenti che<br />

raccolgono la descrizione dei potenziali<br />

rischi legati ai processi e, quindi,<br />

all’attività svolta dalla stessa organizzazione.<br />

La figura che ha responsabilità all’interno<br />

del sistema sicurezza è il<br />

RSPP (Responsabile del servizio di<br />

63


SICUREZZA DEI DATI<br />

Articolo<br />

prevenzione e protezione) che può essere<br />

anche una figura esterna all’organizzazione,<br />

come spesso accade,<br />

svolgendo un’attività di servizio a copertura<br />

dell’incarico assegnato.<br />

In questo caso la persona gestisce,<br />

di fatto, i documenti di sicurezza, di<br />

cui riceve copia, all’interno dei quali<br />

ci possono essere dati personali e sensibili.<br />

Per questa ragione è necessario<br />

che, da parte della persona incaricata<br />

di ricoprire il ruolo di RSPP, ci sia<br />

una richiesta di consenso al trattamento<br />

dei dati nei confronti dell’organizzazione<br />

committente, in fase di<br />

formalizzazione dell’incarico o in fase<br />

di consegna o affidamento dei documenti.<br />

La sorveglianza sanitaria<br />

e la privacy<br />

La sorveglianza sanitaria è prevista<br />

dal D.Lgs. n. 626/1994 per la verifica,<br />

attraverso accertamenti sanitari<br />

mirati, esami clinici e biologici, indagini<br />

diagnostiche, dell’assenza di<br />

controindicazioni al lavoro a cui i lavoratori<br />

sono destinati, ma anche per<br />

la valutazione dell’idoneità alla mansione<br />

specifica e per l’accertamento<br />

periodico dello stato di salute dei lavoratori<br />

stessi.<br />

Il “medico competente” è la figura<br />

preposta all’attività di sorveglianza<br />

sanitaria in collaborazione con il da-<br />

Diritto<br />

di conoscere<br />

Diritto<br />

di ottenere<br />

Diritto<br />

di opporsi<br />

64<br />

I diritti dell’interessato<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

tore di lavoro e con il Servizio di<br />

Protezione e Prevenzione.<br />

Il medico competente ha l’incarico<br />

di istituire e tenere aggiornata, per<br />

ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza,<br />

una cartella sanitaria e di rischio<br />

da custodire presso il datore di<br />

lavoro con salvaguardia del segreto<br />

professionale.<br />

Riguardo al tema della privacy occorre<br />

sottolineare che la sorveglianza<br />

sanitaria deve essere interpretata come<br />

norma che salvaguarda l’incolumità<br />

fisica e la salute del lavoratore.<br />

In quanto tale la raccolta delle informazioni<br />

avviene senza autorizzazione<br />

preventiva.<br />

Tuttavia, la gestione (comunicazione,<br />

conservazione e aggiornamento)<br />

dei dati contenuti nella cartella sanitaria<br />

deve essere garantita nel pieno<br />

rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.<br />

In particolare, il medico competente<br />

si configura come responsabile del<br />

trattamento dei dati sanitari, in quanto<br />

figura preposta dal datore di lavoro.<br />

Questi si definisce titolare del trattamento<br />

in quanto ha la responsabilità<br />

di conservare i dati (soggetti, comunque,<br />

a segreto professionale);<br />

questa responsabilità obbliga il datore<br />

di lavoro ad adottare tutte le misure<br />

minime di sicurezza necessarie a<br />

prevenire e a ridurre i rischi di perdita<br />

e distruzione dei dati, ma anche<br />

Esistenza ed origine dei dati che lo riguardano<br />

Finalità e modalità del trattamento<br />

Logica del trattamento informatico<br />

Identità del titolare, responsabile e del rappresentante in Italia<br />

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati<br />

Diritti concessi dal codice<br />

Aggiornamento, variazione, rettifica ed integrazione dei dati<br />

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accesso o trattamento, da parte di terzi,<br />

non consentito.<br />

Riguardo alla comunicazione dei<br />

dati, lo stesso D.Lgs n. 626/1994 prevede<br />

un obbligo di comunicazione<br />

degli esiti degli accertamenti effettuati<br />

durante la sorveglianza sanitaria, all’interno<br />

dei luoghi di lavoro nei confronti<br />

del lavoratore.<br />

Il medico competente informa il<br />

lavoratore degli esiti di tutti gli esami<br />

e degli accertamenti effettuati e, nel<br />

caso questi ne faccia richiesta, rilascia<br />

copia della documentazione.<br />

La comunicazione nei confronti<br />

del datore di lavoro è limitata unicamente<br />

ai dati che rivelano patologie<br />

incompatibili con le mansioni affidate<br />

al lavoratore.<br />

Per tutti gli altri casi il medico<br />

competente, tenuto al segreto professionale,<br />

non può e non deve comunicare<br />

al datore di lavoro altre patologie<br />

o condizioni sanitarie emerse durante<br />

gli esami e gli accertamenti.<br />

Riguardo alla diffusione dei dati<br />

all’interno dell’azienda legati all’accertamento<br />

sanitario, il datore di lavoro,<br />

come titolare del trattamento<br />

dei dati, potrà rilevare unicamente<br />

quelle informazioni indispensabili<br />

per assumere decisioni che riguardano<br />

le mansioni del lavoratore, le soluzioni<br />

proposte, gli accorgimenti<br />

suggeriti, i provvedimenti decisi e<br />

Cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge<br />

TABELLA 2<br />

Attestazione che la cancellazione od aggiornamento siano stati inoltrati a soggetti terzi che hanno preso conoscenza<br />

dei dati a causa del trattamento<br />

Per motivi legittimi al trattamento di dati che lo riguardano<br />

Ai trattamenti riguardanti l’invio di materiale pubblicitario<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


non i dati che rivelano lo stato di<br />

salute ed eventuali patologie riscontrate<br />

diverse dalle prime.<br />

Altro aspetto che riguarda la diffusione<br />

dei dati all’interno può essere<br />

collegato alla gestione delle riunioni<br />

periodiche sulla sicurezza, all’interno<br />

delle quali possono essere trasmesse<br />

informazioni che riguardano l’attività<br />

di sorveglianza sanitaria, i risultati<br />

degli accertamenti clinici effettuati,<br />

le patologie rilevate, purché tutto avvenga<br />

in forma anonima e collettiva,<br />

senza alcun riferimento diretto alle<br />

persone, fatto che configura una netta<br />

violazione della privacy.<br />

Conclusioni<br />

Dall’analisi del D.Lgs n. 626/1994<br />

emerge che la gestione dei dati sanitari<br />

e di altri riferiti alle organizzazioni sono<br />

sostanzialmente in linea con quanto<br />

previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, a tutela<br />

della privacy della persona.<br />

Tuttavia, è utile leggere il rapporto<br />

tra il sistema di gestione dei dati,<br />

regolato dalle disposizioni contenute<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

nel TU sulla privacy, e il sistema di<br />

prevenzione e protezione della salute<br />

e sicurezza dei lavoratori nella forma<br />

di una relazione continua e integrata.<br />

In primo luogo, occorre sottolineare<br />

come, nella politica per la sicurezza<br />

di ciascuna organizzazione, è necessario<br />

porre i diritti del lavoratore al<br />

centro di ogni attività, compreso il<br />

diritto alla tutela delle informazioni e<br />

dei dati riferiti alle persone.<br />

In secondo luogo, è necessario che<br />

il Responsabile del servizio di prevenzione<br />

e protezione, nell’esercizio delle<br />

sue funzioni, adotti un approccio di<br />

lavoro orientato al massimo rispetto<br />

dei principi contenuti nel D.Lgs n.<br />

196/2003, attenendosi alle norme per<br />

il trattamento, comunicazione, diffusione,<br />

conservazione e gestione dei dati<br />

riferiti al sistema sicurezza.<br />

È bene ricordare che l’interessato<br />

al trattamento dei dati non è solo il<br />

lavoratore come persona fisica ma<br />

anche l’organizzazione come figura<br />

giuridica, alla quale possono essere<br />

riferiti i dati gestiti e diffusi.<br />

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SICUREZZA DEI DATI<br />

Articolo<br />

Altro elemento che collega privacy<br />

e sicurezza si riferisce alla corretta<br />

gestione dei dati prodotti all’interno<br />

dell’attività di sorveglianza sanitaria<br />

che ha come protagonisti i lavoratori<br />

e le informazioni sanitarie a<br />

essi riferite.<br />

L’ultimo aspetto che deve essere<br />

messo in evidenza si riferisce alla gestione,<br />

diffusione e conservazione di<br />

tutti i dati e i documenti della sicurezza<br />

all’interno di ciascuna organizzazione<br />

che rientrano nella fattispecie prevista<br />

dal D.Lgs. n. 196/2003, il quale richiede<br />

l’adozione di misure minime per<br />

garantire la corretta gestione.<br />

Da questo punto di vista, per un<br />

pieno rispetto sia del D.Lgs. n. 626/<br />

1994 sia del D.Lgs. n. 196/2003, è<br />

necessario che siano adottate misure<br />

minime sulla sicurezza dei dati, anche<br />

attraverso l’adozione del<br />

DPS che dovrà essere integrato con<br />

tutti i sistemi di gestione presenti nell’organizzazione,<br />

compreso il sistema<br />

di prevenzione e protezione della<br />

sicurezza e salute dei lavoratori. l<br />

65


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Anche il lavoratore con anni di esperienza deve essere destinatario di un continuo rinnovamento della sua preparazione<br />

I criteri di adeguatezza della formazione<br />

secondo i pareri della Corte di Cassazione<br />

di Mario Gallo, docente di Diritto della <strong>Sicurezza</strong> del lavoro presso il Corso di Perfezionamento per<br />

Consulenti del Lavoro ­ Università degli Studi di Cassino, componente Comitato Formazione AIAS<br />

Particolare attenzione è stata<br />

posta dalla giurisprudenza sulle<br />

problematiche inerenti alla<br />

formazione dei lavoratori in<br />

materia di sicurezza e salute sul<br />

posto di lavoro; atto, questo, di<br />

grande rilevanza poiché non solo<br />

contribuisce alla prevenzione<br />

degli infortuni e delle malattie<br />

professionali, ma, soprattutto,<br />

pone in evidenza le opportune<br />

metodologie per la qualificazione<br />

delle responsabilità penali del<br />

datore di lavoro. La Suprema<br />

Corte, tra le diverse cose,<br />

evidenzia, nelle sue sentenze,<br />

la necessità di una adeguata<br />

formazione differenziata per<br />

soggetto e tipologia di rischio<br />

professionale; non ritiene<br />

ammissibile la stessa formazione<br />

per l’apprendista e per il<br />

lavoratore con anni di esperienza,<br />

ma, secondo il suo parere, sono<br />

indispensabili interventi mirati<br />

nelle due direzioni.<br />

66<br />

Gli ultimi interventi della Corte<br />

di Cassazione e, in particolare,<br />

le recenti sentenze nn. 18638/<br />

2004 e 1238/2005 hanno portato nuovamente<br />

alla ribalta la spinosa questione<br />

della qualità degli interventi informativi<br />

e formativi e, in particolare,<br />

l’adeguatezza degli stessi in termini<br />

d’utilità sul piano antinfortunistico. La<br />

tematica è particolarmente delicata in<br />

quanto, com’è noto, da un lato da essa<br />

dipende la prevenzione degli infortuni<br />

e delle malattie professionali mentre,<br />

dall’altro, rappresenta uno degli aspetti<br />

- sicuramente il più innovativo -<br />

che, insieme all’adeguamento tecnicoorganizzativo<br />

e alla vigilanza, concorre<br />

a qualificare la responsabilità penale<br />

del datore di lavoro. Tuttavia, l’obbligo<br />

di valutare l’efficacia della formazione<br />

ha contenuti non esattamente<br />

definiti in quanto ancorato all’altrettanto<br />

generica nozione di adeguatezza<br />

contenuta nell’art. 22, D.Lgs. 19 settembre<br />

1994, n. 626. Sul piano applicativo,<br />

negli ultimi anni, gli studiosi<br />

hanno suggerito diverse metodologie<br />

più o meno efficaci, ma appare indispensabile<br />

compiere anche una ricerca<br />

indirizzata all’area giurisprudenziale,<br />

finalizzata all’identificazione dei principali<br />

criteri di adeguatezza della formazione<br />

e i relativi approcci metodologici<br />

suggeriti dalla Suprema Corte<br />

di Cassazione.<br />

Il processo formativo circolare<br />

L’avvento del D.Lgs. 19 settembre<br />

1994, n. 626, inevitabilmente ha inci-<br />

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so anche sul controllo di merito dei<br />

Tribunali e delle Corti d’Appello e sul<br />

giudizio di legittimità della Suprema<br />

Corte di Cassazione. In particolare,<br />

nei procedimenti penali per reati in<br />

materia di sicurezza e igiene del lavoro,<br />

il giudice, per effetto delle nuove<br />

disposizioni, è chiamato a una valutazione<br />

delle responsabilità che non è<br />

più solo di tipo esclusivamente tecnicistico,<br />

ma più complessa, in cui la<br />

variabile formativa comincia ad avere<br />

un peso sempre maggiore (si veda lo<br />

schema 1). Tuttavia, mentre i giudici<br />

di merito ancora balbettano su questa<br />

questione con provvedimenti spesso<br />

di segno contrario, la S.C. ha assunto<br />

un orientamento che, sia pure ancora<br />

acerbo, è caratterizzato da coerenza e<br />

continuità. L’elemento che più costantemente<br />

si afferma nelle sentenze della<br />

S.C. è la necessità di un nuovo<br />

approccio di base alla formazione<br />

che, in primo luogo, deve integrarsi<br />

efficacemente con quello della valutazione<br />

del rischio [1]. Nella prassi professionale<br />

non di rado questi due elementi<br />

camminano per strade separate<br />

con il risultato di azioni formative del<br />

tutto sterili. La S.C., viceversa, nelle<br />

proprie sentenze, promuove l’evoluzione<br />

da un processo formativo di tipo<br />

lineare ed esclusivo dal datore di<br />

lavoro al lavoratore, a uno di tipo circolare,<br />

che implica un coinvolgimento<br />

di più soggetti, che va dalla valutazione<br />

alla formazione e viceversa. In<br />

questa ottica si colloca la citata sentenza<br />

della Cassazione Penale, sez.<br />

[1] La Corte di Cassazione, nella sentenza 24 novembre 2004, ha affermato che l’informazione e formazione non sono altro che la<br />

logica proiezione della norma dell’art. 4, D.Lgs. n. 626/1994, laddove l’art. 4 prescrive la valutazione dei rischi.<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


IV, 22 aprile 2004, n. 18638, in cui la<br />

S.C. ha affermato che gli obblighi che<br />

gravano sul datore di lavoro in tema<br />

informazione e formazione dei lavoratori<br />

«non sono limitati ad un rispetto<br />

formale, come può essere quello<br />

derivante dalla predisposizione di<br />

opuscoli e lettere informative e dalla<br />

apposizione di cartelli ma esigono<br />

che vi sia una positiva azione del datore<br />

di lavoro volta a verificare l’effettiva<br />

assimilazione da parte di lavoratori».<br />

In altri termini, la S.C. ritiene che<br />

l’obbligazione formativa ha un contenuto<br />

complesso che è esattamente<br />

adempiuta solo se a una corretta progettazione<br />

e disseminazione fa seguito<br />

anche un’azione valutativa finalizzata<br />

a un preciso accertamento; ogni discente<br />

deve aver realmente assimilato<br />

le nozioni impartite e tenere, in concreto,<br />

un comportamento conforme<br />

alle disposizioni di sicurezza (si veda<br />

la tabella 1). Pertanto, la S.C. ritiene<br />

insufficiente un intervento valutativo<br />

che si fermi ai classici test - spesso<br />

indifferenziati e scopiazzati - ma come<br />

magistralmente insegnato nella<br />

sentenza della Cassazione Penale, sez.<br />

IV, 3 giugno 1995, n. 6486, (cc. 3<br />

marzo 1995), Grassi (rv 201706), occorre<br />

anche un «controllo continuo,<br />

pressante, per imporre che i lavoratori<br />

rispettino quelle norme, si adeguino<br />

alla misure in esse previste e sfuggano<br />

alla superficiale tentazione di trascurarle.<br />

Il responsabile della sicurezza,<br />

sia egli o meno l’imprenditore, deve<br />

avere la cultura e la “forma menus”<br />

del garante del bene costituzionalmente<br />

rilevante costituito dalla integrità<br />

del lavoratore ed ha perciò il<br />

preciso dovere non di limitarsi ad assolvere<br />

normalmente il compito di informare<br />

i lavoratori sulle norme antinfortunistiche<br />

previste, ma deve attivarsi<br />

e controllare sino alla pedanteria,<br />

che tali norme siano assimilate<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

dai lavoratori nella ordinaria prassi<br />

di lavoro». A questa sentenza s’ispira<br />

anche la successiva sentenza della<br />

Cassazione Penale, sez. IV, 7 dicembre<br />

2000, n. 12775, Pres. Sciuto, Rel.<br />

Battisti, P.M. Murie, che ha, inoltre,<br />

posto in evidenza che il datore di lavoro<br />

non può limitarsi a fornire strumenti<br />

adeguati ma è necessario anche<br />

che «educhi il lavoratore ad avvalersene<br />

e accerti, quindi, sia che quegli<br />

sia “formato/educato” a servirsene,<br />

sia che sia solito a farlo, vincendo le<br />

prevedibili pigrizie».<br />

L’intensità formativa<br />

Ultimamente la S.C. è andata oltre<br />

definendo i confini dei diritti all’informazione<br />

e alla formazione. Infatti, la<br />

sentenza della Cassazione 19 gennaio<br />

2005, n. 1238, ha fornito una fondamentale<br />

interpretazione dell’estensione<br />

dell’art. 21, D.Lgs. n. 626/1994. Secondo<br />

i giudici della S.C., il dovere di<br />

informazione concerne esclusivamente<br />

i rischi a cui è esposto il singolo<br />

lavoratore nell’ambito delle sue specifiche<br />

mansioni, sia pure con riferimento<br />

alle operazioni a lui non direttamente<br />

affidate ma che, comunque, in qualche<br />

modo interessino la sfera di quelle.<br />

Resta escluso, viceversa, dal diritto<br />

d’informazione ogni altro settore che,<br />

comunque, rimanga estraneo al campo<br />

di azione nel quale si esplicano le<br />

mansioni di una specifica competenza.<br />

Un altro importante insegnamento<br />

della S.C. è che è inadeguata una formazione<br />

indifferenziata per soggetto e<br />

tipologia di rischio professionale.<br />

Questo approccio viene censurato in<br />

quanto rappresenta di per sé fattore di<br />

rischio. Non è ammissibile una formazione<br />

uguale per tutti - per esempio,<br />

apprendisti e lavoratori con anni di<br />

esperienza alle spalle - ma sono indispensabili<br />

interventi mirati in due direzioni.<br />

La prima riguarda l’intensità<br />

dell’azione formativa - sia progettuale<br />

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SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

che di accertamento - che deve essere<br />

maggiore per alcune categorie di lavoratori<br />

i quali, per caratteristiche soggettive<br />

e per natura delle mansioni<br />

svolte, sono più esposti a rischi. La<br />

S.C. ha identificato 6 categorie:<br />

l neo assunti [2] ;<br />

l dipendenti di terzi;<br />

l lavoratori flessibili - si veda il<br />

D.Lgs. n. 276/2003 [3] ;<br />

l lavoratori impiegati in attività in<br />

luoghi solitari e pericolosi;<br />

l lavoratori giovani;<br />

l lavoratori esposti a rischi particolari.<br />

Le prime 3 categorie sono accomunate<br />

dalla mancanza di familiarità con<br />

i luoghi di lavoro, fenomeno questo<br />

particolarmente tragico in chiave prospettica<br />

se si guarda alla nuove forme<br />

flessibili di lavoro introdotte dalla legge<br />

Biagi (si veda Cass. pen., sez. IV, 3<br />

giugno 1995, n. 6486). Per i lavoratori<br />

impiegati in attività in luoghi solitari e<br />

pericolosi, la già citata sentenza 7 dicembre<br />

2000, n. 12775, assegna un<br />

ruolo decisivo alla variabile formativa.<br />

Per meglio comprendere l’importanza<br />

dell’interevento giurisprudenziale,<br />

appare il caso di richiamare brevemente<br />

la vicenda giudiziaria. La<br />

stessa è stata originata da un infortunio<br />

a carico di un dipendente di una<br />

società il quale, mentre stava caricando<br />

un autocarro di altra società esterna<br />

alla quale era stato dato in appalto il<br />

servizio di trasporto dei rifiuti, constatato,<br />

a carico ultimato, che il telone<br />

che stava stendendo sul cassone si era<br />

impigliato sulle spallate del veicolo,<br />

era salito sul bordo superiore del cassone<br />

ponendo il piede sull’ultimo gradino<br />

di una scaletta di cui l’automezzo<br />

era dotato e, nel fare ciò, aveva perso<br />

l’equilibrio ed era caduto da una altezza<br />

di circa due metri e mezzo procurandosi<br />

lesioni personali che lo avevano<br />

costretto a rimanere assente dal lavoro<br />

per tre mesi.<br />

Sia il Giudice di merito sia la Corte<br />

[2] L’onere formativo e di controllo «si impone a maggior ragione nei confronti di coloro che prestino lavoro alle dipendenze di altri e<br />

vengano per la prima volta a contatto con un ambiente e delle strutture a loro non familiari e che perciò possono riservare insidie non<br />

note», Cass. pen., sez. IV, 3 giugno 1995, n. 6486 (cc. 3 marzo 1995), Grassi (rv 201706).<br />

[3] Per un approfondimento si veda anche, AA.VV., Igiene e sicurezza nella legge Biagi, supplemento n. 3/2004 ad <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

n. 19/2004.<br />

67


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

di Cassazione hanno addebitato all’amministratrice<br />

unica la responsabilità<br />

di non aver reso sicuro l’accesso al<br />

cassone mediante l’impiego di mezzi<br />

appropriati, quali, ad esempio, funi di<br />

trattenuta e cinture di sicurezza, che<br />

non erano presenti sul luogo di lavoro,<br />

ed evidenziato che l’iniziativa del lavoratore<br />

di issarsi fino alla sponda del<br />

cassone dell’automezzo per sbrogliarlo<br />

e anche per agganciarlo, affinché<br />

non volasse via nel corso del viaggio,<br />

non può definirsi isolata e straordinaria<br />

(come sostenuto dalla difesa), poiché<br />

«si trattò di operazione certamente<br />

rischiosa, ma non eccezionale, né<br />

imprevedibile, come tale conosciuta o<br />

doverosamente conoscibile da parte<br />

dell’imputata». Soprattutto, l’insegnamento<br />

più importante della S.C. è che<br />

il datore di lavoro deve assolvere<br />

un’obbligazione formativa differenziata,<br />

particolarmente intensa in termini<br />

di valutazione del livello d’apprendimento<br />

dei discenti e di corretta identificazione<br />

delle misure correttive.<br />

Una maggiore intensità formativa è<br />

richiesta anche per i lavoratori giovani.<br />

In materia occorre segnalare la sentenza<br />

della Corte di Cassazione Civile,<br />

sezione lavoro, 12 gennaio 2002, n.<br />

326, intervenuta per una vicenda giudiziaria<br />

riguardante l’infortunio di un<br />

apprendista. Infatti, ultimato il rustico<br />

di un’abitazione in costruzione, il giovane<br />

lavoratore è caduto dal solaio infortunandosi<br />

mentre era intento a disarmare,<br />

senza l’autorizzazione del datore<br />

di lavoro, una tavola posta alla<br />

base dell’architrave della finestra. Il ricorrente,<br />

deducendo la motivazione<br />

omessa, insufficiente e contraddittoria<br />

in ordine a punti decisivi della controversia<br />

(art. 360, n. 5 c.p.c.), ha censurato<br />

la sentenza impugnata per avere<br />

affermato la responsabilità del datore<br />

di lavoro nonostante la imprevedibilità<br />

e arbitrarietà del comportamento dell’infortunato,<br />

sufficiente, per giurisprudenza<br />

di questa Corte, che citava,<br />

ad escludere la responsabilità del datore<br />

di lavoro, nonché per avere applicato<br />

questo (errato) principio di diritto<br />

alla fattispecie di causa senza adeguata<br />

motivazione. Ma la Suprema Corte ha<br />

68<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

rigettato il ricorso sottolineando, in<br />

particolare, che il dovere di sicurezza a<br />

carico del datore di lavoro a norma<br />

dell’art. 2087 c.c., rilevante anche in<br />

relazione alle condotte volontarie e di<br />

segno contrario del dipendente cui non<br />

sia opposto un adeguato controllo, è<br />

particolarmente intenso nei confronti<br />

del lavoratore di giovane età e professionalmente<br />

inesperto che sia addetto<br />

ad una lavorazione di particolare pericolosità<br />

(Cass., 2 ottobre 1998 n.<br />

9805), qual è, sicuramente, il lavoro ad<br />

altezza dal suolo per un apprendista.<br />

Infatti, anche se è vero che il datore di<br />

lavoro è esonerato da responsabilità<br />

quando il comportamento del dipendente<br />

presenti i caratteri dell’abnormità,<br />

inopinabilità ed esorbitanza rispetto<br />

al procedimento lavorativo e alle direttive<br />

ricevute (Cass. n. 9805/1998), è<br />

altrettanto vero che questi caratteri<br />

vanno valutati in rapporto all’esperienza<br />

lavorativa del dipendente medesimo<br />

(Cass., 13 ottobre 2000, n. 13690).<br />

Pertanto, nel caso dell’apprendista,<br />

questa figura è per sua stessa natura<br />

bisognosa di una particolare vigilanza<br />

per effetto sia della giovane età sia<br />

della causa addestrativa che giustifica<br />

l’inserimento nell’organizzazione<br />

d’impresa. In tal senso si modella l’attuale<br />

sistema di tutele, riconducibile<br />

essenzialmente all’art. 11, legge n. 25/<br />

1955, in base al quale il datore di lavoro<br />

ha l’obbligo sia di non sottoporre<br />

l’apprendista a lavori superiori alle sue<br />

forze fisiche o che non siano attinenti<br />

alla lavorazione o al mestiere per il<br />

quale è stato assunto, sia di non adibirlo<br />

a lavori di manovalanza. Inoltre, di<br />

non minore importanza è la legge n.<br />

977/1967 che dispone il divieto di adibire<br />

gli adolescenti ai lavori pericolosi<br />

e il regime delle visite mediche preassuntive.<br />

Resta, infine, la categoria dei lavoratori<br />

esposti a rischi particolari. In<br />

materia, particolarmente incisiva, è la<br />

sentenza della Cassazione Penale, sez.<br />

IV, (ud. 30 maggio 2001) 4 ottobre<br />

2001, n. 35771. La Corte di Cassazione,<br />

con la pronuncia in esame, ha affrontato<br />

specificamente il problema<br />

della relazione intercorrente tra l’uti-<br />

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lizzo di attrezzature di lavoro da parte<br />

dei lavoratori e il grado della loro formazione<br />

professionale acquisito, in<br />

rapporto alle esigenze di tutela antinfortunistica.<br />

La sentenza in questione,<br />

nel confermare la condanna del legale<br />

rappresentante di una società con riguardo<br />

all’infortunio sul lavoro occorso<br />

a un dipendente assunto da poco<br />

tempo e con la qualifica di lavoratore<br />

stagionale, ha ritenuto, allineandosi,<br />

sul punto, alle valutazioni già svolte<br />

dai Giudici di merito, che il criterio di<br />

imputazione in capo al datore di lavoro<br />

del profilo di colpa specifica per<br />

violazione della normativa prevenzionistica<br />

(artt. 35 e 38, D.Lgs. n. 626/<br />

1994) sia consistito nel non aver vietato<br />

l’uso del muletto da parte del dipendente<br />

e, quantomeno, nell’avere tollerato<br />

questa situazione in via di mero<br />

fatto. La sintesi del ragionamento della<br />

Cassazione è stata che il lavoratore,<br />

assunto con la qualifica di operaio generico<br />

e non esperto nella conduzione<br />

di mezzi di sollevamento e di trasporto,<br />

era stato adibito a lavori che rendevano<br />

ben prevedibile il ricorso da parte<br />

sua all’attrezzatura di lavoro. In<br />

questo contesto, gli addebiti mossi al<br />

datore di lavoro sono stati di due tipi:<br />

l il non avere vietato al lavoratore<br />

l’uso dell’attrezzatura di lavoro, nonostante<br />

il chiaro dettato dell’art. 35, comma<br />

5, D.Lgs. n. 626/1994, il quale stabilisce<br />

che «Qualora le attrezzature richiedano<br />

per il loro impiego conoscenze<br />

o responsabilità particolari in relazione<br />

ai loro rischi specifici, il datore di<br />

lavoro si assicura che l’uso dell’attrezzatura<br />

di lavoro (sia) riservato a lavoratori<br />

all’uopo incaricati», così postulando<br />

una relazione di corrispondenza tra<br />

esposizione a rischio e formazione professionale<br />

del lavoratore;<br />

l l’aver colposamente consentito, in<br />

relazione alla prevedibilità dell’evento<br />

infortunistico, questa indebita<br />

esposizione al rischio del lavoratore;<br />

sotto questo aspetto è evidente, oltre<br />

alla violazione delle specifiche norme<br />

contravvenzionali in tema di corretto<br />

utilizzo delle attrezzature di lavoro e<br />

di formazione professionale, anche<br />

l’inosservanza della misura generale<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


di tutela di cui all’art. 3, comma 1,<br />

lettera h), D.Lgs. n. 626/1994 (limitazione<br />

al minimo del numero di lavoratori<br />

esposti al rischio durante il lavoro).<br />

La formazione<br />

dei lavoratori esperti<br />

Una categoria di lavoratori che frequentemente<br />

si ritiene, a torto, esente<br />

dell’azione formativa è quella di coloro<br />

che hanno già maturato diversi anni<br />

di esperienza in una determinata mansione.<br />

Viceversa la S.C., conformemente<br />

al dettato dall’art. 22, D.Lgs. 19<br />

settembre 1994, n. 626, è stata in più<br />

occasioni di avviso contrario, ribadendo<br />

che l’esistenza di una pregressa, anche<br />

consistente, esperienza di lavoro<br />

non consente di ritenere di per sé superfluo<br />

che vengano impartite al dipendente<br />

le necessarie istruzioni, a<br />

meno che le specifiche caratteristiche<br />

del rapporto di lavoro non consentano<br />

di pervenire ad un motivato giudizio di<br />

inutilità. Infatti, nella sentenza della<br />

Cassazione Penale, sez. IV, 26 giugno<br />

2002, n. 818, la S.C., ai sensi dell’art. 4<br />

e dell’art. 21, D.Lgs. 19 settembre<br />

1994, n. 626, il datore di lavoro è tenuto<br />

a provvedere affinché ciascun lavoratore<br />

riceva un’adeguata informazione<br />

su tutti i rischi connessi allo svolgimento<br />

della propria attività. La stessa<br />

Cassazione, in conformità ad un ormai<br />

consolidato orientamento giurisprudenziale,<br />

ha affermato che «il datore di<br />

lavoro deve rendere edotti i lavoratori<br />

dei rischi specifici cui sono esposti sul<br />

lavoro» (Cass. pen., sez. III, 10 marzo<br />

1981, n. 2065). Nel caso in esame, la<br />

colpa del ricorrente, condannato per il<br />

reato di lesioni colpose, è stata ravvisata<br />

proprio nel non aver informato il<br />

dipendente del rischio cui era sottoposto;<br />

il lavoratore non era stato informato<br />

della necessità di utilizzare la sabbia<br />

per lo spegnimento di eventuali incendi<br />

mentre operava ad un tornio automatico<br />

ed era impegnato nella lavorazione<br />

di una lega composta al 90% di<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

magnesio; motivo per cui, utilizzando<br />

l’acqua per spegnere del materiale incandescente,<br />

aveva provocato una nube<br />

di vapore ad alta temperatura che<br />

lo aveva investito provocandogli lesioni<br />

gravi. La Corte di Cassazione ha<br />

ritenuto infondati i motivi addotti dal<br />

ricorrente secondo cui, avendo il lavoratore<br />

infortunato una notevole<br />

esperienza di lavoro, le istruzioni su<br />

come spegnere eventuali incendi sarebbero<br />

state superflue e il comportamento<br />

del lavoratore poteva essere<br />

qualificato come eccezionale e, quindi,<br />

idoneo ad interrompere il rapporto<br />

di causalità con il comportamento<br />

omissivo del datore di lavoro. In realtà,<br />

come la sentenza impugnata ha<br />

accertato, le istruzioni sulle modalità<br />

di spegnimento degli incendi non erano<br />

state date dal datore di lavoro al<br />

lavoratore infortunato che, pur essendo<br />

dotato di esperienza, aveva dichiarato<br />

di non aver mai lavorato con la<br />

sostanza (il magnesio) che aveva dato<br />

origine alla formazione del materiale<br />

incandescente. Questa circostanza, a<br />

giudizio, della Suprema Corte, è risultata<br />

idonea a convalidare il giudizio<br />

sulla natura non eccezionale del<br />

comportamento del lavoratore espresso<br />

dal giudice di merito. Questi principi<br />

sono stati nuovamente ribaditi<br />

nella successiva sentenza della Cassazione<br />

Penale, sez. IV, 28 gennaio<br />

2003, n. 3984, (Pres. Fattori, Rel. Palmieri)<br />

che ha anche aggiunto che<br />

«l’affidamento di lavori, pur di prassi<br />

elementare, ad un lavoratore particolarmente<br />

esperto, non esime il datore<br />

di lavoro dal fornire al lavoratore<br />

medesimo le indicazioni delle particolari<br />

cautele e delle attrezzature necessarie<br />

per lo svolgimento in sicurezza<br />

dei compiti affidati».<br />

La formazione nell’uso<br />

delle macchine<br />

Un’altra area in cui si riscontra,<br />

infine, un’apprezzabile produzione<br />

giurisprudenziale è quella della for-<br />

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SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

mazione degli addetti alle macchine.<br />

In tal senso, si segnalano, su tutte le<br />

sentenze della Cassazione Civile, sezione<br />

lavoro, 19 aprile 2003, n. 6377,<br />

(Pres. Prestipino, Rel. Capitano) e la<br />

sentenza della Cassazione Penale, sez.<br />

IV, 26 gennaio 1999, n. 987, dalle<br />

quali è possibile estrapolare alcuni<br />

importanti principi generali. Il primo<br />

è che l’intervento formativo deve essere<br />

particolarmente calibrato, ossia è<br />

indispensabile che la formazione sia<br />

differenziata per macchine, anche dello<br />

stesso tipo. Non è, pertanto, sufficiente<br />

limitarsi a formare il lavoratore<br />

sui rischi e l’uso di un’ipotetica macchina,<br />

un esempio classico, in tal senso,<br />

è la distribuzione di guide generali<br />

e lo svolgimento di lezioni solo teoriche<br />

non modellate sulla specifica realtà<br />

lavorativa, ma risulta indispensabile<br />

che la formazione sia in funzione<br />

delle macchine associate alla mansione,<br />

anche attraverso lo svolgimento di<br />

sessioni addestrative che andranno<br />

correttamente documentate [4] . Il dovere<br />

di formazione, inoltre, oltre che agli<br />

aspetti connessi alle normali condizioni<br />

di impiego, deve estendersi anche<br />

a quelli connessi alle situazioni<br />

anomale prevedibili. Infine, per concludere<br />

questa breve analisi, un ultimo<br />

principio giurisprudenziale avente<br />

notevole valenza è che risulta del tutto<br />

inutile, ai fini dell’adempimento dell’obbligo<br />

di adeguata formazione dei<br />

lavoratori, «mettere tra le mani degli<br />

operai un “manuale con le istruzioni”,<br />

che gli operai, per nulla educati e<br />

stimolati, hanno distrattamente sfogliato».<br />

In altri termini, la semplice<br />

consegna delle classiche guide operative<br />

sulle macchine non è di per sé<br />

sufficiente ai fini dell’osservanza degli<br />

artt. 21 e 22, D.Lgs. n. 626/1994; è<br />

necessario, invece, che la documentazione<br />

sia chiaramente comprensibile,<br />

che i destinatari siano incentivati alla<br />

lettura e che, al tempo stesso, vi sia<br />

un’attenta verifica della qualità dell’apprendimento.<br />

l<br />

[4] Si veda sull’argomento, dello stesso autore, Percorsi formativi per la sicurezza: guida per una corretta documentazione, in<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 1/2003, pag. 40.<br />

69


70<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

L’obbligazione formativa nella giurisprudenza<br />

della Corte di Cassazione<br />

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TABELLA 1<br />

Principio Contenuti Principali riferimenti<br />

Processo formativo<br />

circolare<br />

Adeguatezza<br />

della formazione<br />

Obbligo di più<br />

intensa formazione<br />

Tutela dei lavoratori<br />

esperti<br />

Formazione<br />

differenziata<br />

nell’uso di macchine<br />

L'evoluzione del controllo giudiziario<br />

Controllo tecnicistico Controllo complesso<br />

Processo formativo lineare Processo formativo circolare<br />

Valutazione<br />

Formazione<br />

Continuo interagire tra formazione, controllo e valutazione dei<br />

rischi.<br />

La formazione deve interagire con un’idonea valutazione dei rischi<br />

e non è limitata solo ad un rispetto formale della normativa,<br />

ma richiede che vi sia una positiva azione continua del datore<br />

di lavoro volta a verificare l’effettiva assimilazione da parte di<br />

lavoratori.<br />

• Neo assunti;<br />

• dipendenti di terzi;<br />

• lavoratori flessibili ­ v. D.Lgs. n. 276/2003<br />

• lavoratori impiegati in attività in luoghi solitari e pericolose;<br />

• lavoratori giovani;<br />

• lavoratori esposti a rischi particolari.<br />

«L'affidamento di lavori, pur di prassi elementare, ad un lavoratore<br />

particolarmente esperto, non esime il datore di lavoro dal<br />

fornire al lavoratore medesimo le indicazioni delle particolari<br />

cautele e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento in sicurezza<br />

dei compiti affidati».<br />

• La formazione in materia di macchine deve essere differenziata<br />

per macchine, anche dello stesso tipo;<br />

• l’azione formativa deve essere non solo teorica ma anche pratica:<br />

è necessaria la prova dell’avvenuto addestramento per ciascuna<br />

macchina utilizzata;<br />

• il dovere di formazione, oltre che agli aspetti connessi alle normali<br />

condizioni di impiego, deve estendersi anche a quelli connessi<br />

alle situazioni anomale prevedibili;<br />

• è del tutto inutile, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di una<br />

adeguata formazione dei lavoratori «mettere tra le mani degli<br />

operai un “manuale con le istruzioni”, che gli operai, per nulla<br />

educati e stimolati, hanno distrattamente sfogliato».<br />

Schema 1<br />

­ Cass. pen., sez. IV, 22<br />

aprile 2004 , n. 1863;<br />

­ Cass. pen., sez. IV, 3 giugno<br />

1995, n. 6486.<br />

­ Cass., 3 giugno 1995, n.<br />

6486;<br />

­ Cass., 7 dicembre 2000,<br />

n. 12775;<br />

­ Cass., 12 gennaio 2002,<br />

n. 326;<br />

­ Cass. pen., sez. IV, 4 ottobre<br />

2001, n. 35771.<br />

­ Cass. pen., sez. IV, 26<br />

giugno 2002, n. 818;<br />

­ Cass. pen., sez. IV, 28<br />

gennaio 2003, n. 3984.<br />

­ Cass. civ., sezione lavoro,<br />

19 aprile 2003, n.<br />

6377;<br />

­ Cass. pen., sez. IV, 26<br />

gennaio 1999, n. 987.<br />

Il criterio di adeguatezza della formazione secondo la Corte di Cassazione<br />

«Idoneità prevenzionistica della valutazione dei rischi e dell’intervento formativo con accertamento continuo<br />

della conformità del comportamento del lavoratore alle regole di sicurezza»<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


IGIENE E SICUREZZA<br />

SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Commento<br />

Il distacco di manodopera intra-gruppo non dovrebbe mai incidere sull’autonomia gestionale delle singole imprese<br />

Distacco del personale: dal MinLavoro chiarimenti<br />

su condizioni di liceità e sicurezza del lavoro<br />

di Mario Gallo, Docente di Diritto della <strong>Sicurezza</strong> del Lavoro presso il Corso di Perfezionamento in<br />

Gestione delle Risorse Umane ­ Università degli Studi di Cassino, componente Comitato Formazione AIAS<br />

L’istituto del distacco<br />

del personale rappresenta<br />

un’area di notevole interesse<br />

sia sul piano giuslavoristico sia<br />

tecnico­prevenzionale per effetto<br />

di una disciplina dai contorni non<br />

ancora esattamente delineati<br />

e delle criticità esistenti nel<br />

processo di flessibilizzazione.<br />

Per queste ragioni il Ministero<br />

del Lavoro e delle Politiche sociali<br />

è intervenuto nuovamente<br />

sul tema dettando utili indirizzi<br />

interpretativi e applicativi con la<br />

circolare 24 giugno 2005, n. 28.<br />

Il Dicastero del Welfare pur<br />

affrontando in via principale le<br />

correlazioni tra distacco e cassa<br />

integrazione, ha fornito<br />

interessanti spunti anche per un<br />

approfondimento sulla tutela del<br />

diritto alla salute del lavoratore<br />

distaccato, problematica, questa,<br />

particolarmente complessa per<br />

effetto dell’intreccio di diversi<br />

rapporti e, soprattutto, per la<br />

dissociazione tra soggetto titolare<br />

del rapporto di lavoro e<br />

destinatario della prestazione del<br />

lavoratore, fisionomia, questa,<br />

comune anche alla<br />

somministrazione di manodopera.<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

Le condizioni di liceità<br />

Il Ministero del Lavoro e della Politiche<br />

sociali, con circolare 24 giugno<br />

2005, n. 28 [1] , ha nuovamente<br />

puntualizzato, in primo luogo, le condizioni<br />

che determinano il distacco<br />

lecito del personale; le stesse, ricorda<br />

il Ministero, sono statuite dall’art. 30,<br />

D.Lgs. n. 276/2003, che consente il<br />

distacco «quando un datore di lavoro,<br />

per soddisfare un proprio interesse,<br />

pone temporaneamente uno o più<br />

lavoratori a disposizione di altro soggetto<br />

per l’esecuzione di una determinata<br />

attività lavorativa». Con riferimento<br />

al requisito dell’interesse del<br />

distaccante, il Ministero, riconoscendo<br />

una certa genericità nella formulazione<br />

normativa, avverte che lo stesso<br />

deve essere interpretato alla luce<br />

dell’elaborazione giurisprudenziale<br />

dalla quale sono stati mutuati dal legislatore<br />

gli elementi costitutivi dell’istituto<br />

in esame [2] . Pertanto, l’orientamento<br />

giurisprudenziale anteriore<br />

al D.Lgs. n. 276/2003 rappresenta,<br />

ancora oggi, un autentico faro per la<br />

corretta applicazione delle norme in<br />

esame; ne consegue che l’interesse<br />

deve essere specifico, rilevante, concreto<br />

e persistente per tutto il periodo<br />

in cui il distacco è disposto. Inoltre, il<br />

Ministero, richiamando la precedente<br />

circolare 15 gennaio 2004, n. 3, ricorda<br />

nuovamente che «l’interesse che<br />

legittima il distacco non può mai<br />

concretizzarsi in un mero interesse al<br />

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corrispettivo per la fornitura di lavoro<br />

altrui, che caratterizza, invece, la<br />

diversa fattispecie della somministrazione<br />

di lavoro». In ordine, poi, al<br />

fenomeno dei gruppi societari - in cui<br />

il distacco trova campo fertile - nella<br />

circolare il Ministero chiarisce anche<br />

che l’interesse dal datore di lavoro a<br />

trasferire i propri lavoratori presso la<br />

società distaccataria non si può ritenere<br />

automaticamente sussistente per<br />

il semplice fatto che lo stesso si sviluppa<br />

nell’ambito di un rapporto tra<br />

imprese appartenenti al medesimo<br />

gruppo. Questo orientamento interpretativo<br />

è confortato dalla giurisprudenza<br />

della S.C. di Cassazione che<br />

ritiene che la sussistenza di un rapporto<br />

di gruppo in questi casi non ha<br />

la forza, di per sé, di legittimare il<br />

distacco, ma costituisce un presupposto<br />

di fatto da considerare ai fini della<br />

valutazione circa la sussistenza, nel<br />

caso concreto, dell’interesse del datore<br />

di lavoro distaccante (si veda<br />

Cass., 18 agosto 2004, n. 16165 e<br />

Cass., 16 febbraio 2000, n. 1733).<br />

Per quanto riguarda, poi, l’elemento<br />

della temporaneità, il Ministero non<br />

fornisce alcuna nuova precisazione,<br />

segno questo che ritiene già di essere<br />

stato esaustivo con la circolare n. 3/<br />

2004, in cui ha precisato che la nozione<br />

di temporaneità coincide con quello<br />

di non definitività, indipendentemente<br />

dall’entità della durata del periodo<br />

di distacco, fermo restando che<br />

questa durata deve essere funzionale<br />

[1] In Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2005, n. 157.<br />

[2] Per un utile approfondimento si veda Raffaele De Luca Tamajo, Appalto di manodopera, lavoro temporaneo, esternalizzazioni, in<br />

Forme flessibili d’impiego e riforma del mercato del lavoro, a cura di Antonio Pileggi, Università degli Studi di Cassino, 2002, pag. 12.<br />

71


SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Commento<br />

alla persistenza dell’interesse del distaccante<br />

[3] . Insomma, il distacco potrebbe<br />

durare anche anni, a condizione<br />

che sia provato che un periodo così<br />

lungo è giustificato da reali esigenze<br />

produttive del distaccante [4] .<br />

Gli obblighi di igiene<br />

e di sicurezza del lavoro<br />

Nel nuovo provvedimento il Ministero<br />

non fa espliciti riferimenti all’obbligazione<br />

di sicurezza, ma opportunamente<br />

fornisce due fondamentali<br />

chiarimenti. Il primo è che il distacco<br />

di manodopera intra-gruppo non dovrebbe<br />

mai incidere sull’autonomia<br />

gestionale delle singole imprese, al fine<br />

di «evitare che il gruppo appaia<br />

una frammentazione artificiosa (e<br />

quindi fraudolenta) di un unico soggetto<br />

giuridico»; pertanto, nelle fattispecie<br />

concrete in cui uno dei soggetti<br />

del rapporto non ha alcuna autonomia<br />

nel gestire il lavoratore, questo elemento<br />

costituirà oggetto di particolare<br />

valutazione dell’Autorità Giudiziaria,<br />

al fine di accertare le responsabilità<br />

nelle ipotesi di violazioni alla normativa<br />

antinfortunistica, con particolare<br />

riferimento ai principi enunciati dall’art.<br />

2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 19<br />

settembre 1994, n. 626 [5] .<br />

Il secondo, consiste in un richiamo<br />

72<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

ad applicare la normativa non concentrandosi<br />

unicamente sui citati presupposti<br />

di legittimità ma considerando anche<br />

i vincoli generali residenti nello svolgimento<br />

del processo di distacco; il Ministero<br />

ricorda esplicitamente quelli inerenti<br />

al mutamento delle mansioni e allo<br />

spostamento della sede di lavoro oltre<br />

50 km rispetto a quella originaria.<br />

Tuttavia, appare chiaro che questo ammonimento<br />

riguarda anche le condizioni<br />

di sicurezza del lavoro e, in particolare,<br />

la ripartizione degli obblighi tra distaccante<br />

e distaccatario (si veda lo<br />

schema 1). A tal fine, per avere una<br />

visione più chiara dei rapporti che si<br />

sviluppano all’interno dell’istituto in<br />

esame, occorre brevemente compiere<br />

alcune indispensabili precisazioni. Nel<br />

distacco il lavoratore resta sotto il profilo<br />

amministrativo in carico al datore di<br />

lavoro originario, che lo annoterà nei<br />

propri libri matricola e paga, corrisponderà<br />

la retribuzione, registrerà le progressioni<br />

di carriera (passaggi di qualifica,<br />

scatti di anzianità), e provvederà<br />

ad adempiere agli obblighi assicurativi<br />

e previdenziali; lo stesso conserverà anche<br />

il potere direttivo generale in quanto<br />

il distacco non comporta la cessazione<br />

del rapporto. Per quanto, invece, riguarda<br />

lo svolgimento del rapporto di<br />

lavoro, il lavoratore sarà inserito tem-<br />

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poraneamente all’interno dell’unità<br />

produttiva del distaccatario e sottoposto<br />

al rapporto gerarchico in atto presso lo<br />

stesso. Di conseguenza, riceverà le disposizioni<br />

e gli ordini dai capi, ossia<br />

sarà assoggettato all’esercizio del potere<br />

direttivo e disciplinare del datore di<br />

lavoro a cui è stato destinato. Il risultato<br />

finale è la dissociazione tra titolare del<br />

rapporto di lavoro e destinatario della<br />

prestazione lavorativa; emerge, pertanto,<br />

che, ai fini prevenzionistici, è possibile<br />

affermare che la posizione soggettiva<br />

del distaccatario è quella di debitore<br />

primario di sicurezza, direzione e<br />

sorveglianza del lavoro, rispetto dei<br />

principi del D.P.R. n. 547/1955, ecc. [6][7] .<br />

Questa posizione è stata confermata in<br />

passato anche dallo stesso Ministero<br />

del Lavoro con la circolare 21 aprile<br />

1994, n. 58, richiamata nella più recente<br />

circolare n. 3/2004, in cui si afferma<br />

che «nei confronti dei lavoratori temporaneamente<br />

distaccati l’impresa distaccataria<br />

che utilizza di fatto le prestazioni<br />

di lavoro è vincolata ai medesimi<br />

obblighi di sicurezza e di prevenzione<br />

che è tenuta ad osservare nei confronti<br />

dei propri dipendenti in organico:<br />

pertanto, anche l’eventuale infortunio<br />

accorso al lavoratore distaccato<br />

non può non influire sul rapporto<br />

assicurativo e contributivo dell’impresa<br />

distaccataria al pari di quelli accorsi<br />

ai dipendenti della stessa». Tut-<br />

[3] Si veda Cassazione, sezioni unite, 20 febbraio 1985, n. 1499, in base alla quale «l’imprenditore che assegni il proprio dipendente,<br />

fin dal momento della costituzione del rapporto ed in via definitiva, presso un’azienda altrui, per un’attività stabilmente inserita nel<br />

ciclo produttivo di quest’ultima, incorre in violazione del divieto di interposizione nel collocamento di mano d’opera ai sensi e agli<br />

effetti della legge 23 ottobre 1960, n. 1369».<br />

[4] Si ricorda che il distacco (o comando) è un istituto che fino all’avvento del D.Lgs. n. 276/2003 è stato frutto di una elaborazione<br />

esclusivamente giurisprudenziale. Solo con l’art. 8, legge 9 luglio 1993, n. 236, è stato introdotto nell’ordinamento giuridico<br />

l’istituto in oggetto, laddove si stabilisce che «gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il<br />

comando o il distacco di uno o più lavoratori dall’impresa ad altra per una durata temporanea». Questa fattispecie viene considerata<br />

un’ipotesi legale tipica di distacco.<br />

[5] Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, nei rapporti di lavoro privato viene qualificato come<br />

datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e<br />

l’organizzazione dell’ impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, quale definita ai sensi della<br />

lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.<br />

[6] Per maggiori informazioni, si veda anche di Corrado Cardarello, Il distacco del lavoratore, in Guida al Lavoro n. 37/2001, pag. 23.<br />

In questa pubblicazione l’Autore fornisce una condivisibile osservazione in ordine alle rivendicazioni in merito al rispetto degli<br />

obblighi datoriali in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Infatti, secondo l’Autore «Qualora la prestazione lavorativa del<br />

distaccato sia eseguita nei locali dell’impresa distaccataria e le organizzazioni sindacali della stessa indicano un’assemblea per<br />

comunicare ai lavoratori iniziative da intraprendere in materia di sicurezza, deve ritenersi che la partecipazione del lavoratore<br />

distaccato alla predetta assemblea sia legittima, proprio in relazione all’attualità ed alla concretezza dell’interesse sotteso».<br />

[7] Per un approfondimento dell’argomento, si veda, di Antonio Vallebona, Istituzioni di Diritto del Lavoro - II Il rapporto di lavoro,<br />

1999, pag. 113; l’Autore ha efficacemente osservato, ai fini della differenziazione con le altre forme di trasferimento del luogo della<br />

prestazione - trasferta e trasferimento - che nel distacco (o comando) il lavoratore «non viene semplicemente spostato nell’ambito<br />

aziendale, ma viene inserito in un’altra organizzazione, prestando la sua attività a favore di un soggetto terzo, al quale il datore di<br />

lavoro, pur conservando l’obbligazione retributiva, cede il potere direttivo».<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


tavia, ciò non significa che il datore di<br />

lavoro distaccante sia esente da ogni<br />

responsabilità e, in particolare, da quelle<br />

nascenti dal D.Lgs. 19 settembre<br />

1994, n. 626; in tal senso la giurisprudenza<br />

è illuminante. Infatti, occorre ricordare<br />

che la S.C. di Cassazione pen.,<br />

sez. IV, nella sentenza 2 maggio 2003,<br />

n. 20062, con riferimento all’infortunio<br />

mortale in un cantiere occorso a un lavoratore<br />

sprovvisto di DPI, ha affermato<br />

che «poiché la circostanza che l’incidente<br />

sia avvenuto in un cantiere ove<br />

operava un’altra ditta e che quest’ultima<br />

avesse preposto un capo cantiere<br />

responsabile, non modifica la posizione<br />

dell’attuale ricorrente dal momento<br />

che, come è già stato affermato da questa<br />

Corte, l’obbligo imposto al datore<br />

di lavoro di attuare e controllare le misure<br />

di sicurezza non viene meno quando<br />

il lavoro venga svolto in un cantiere<br />

gestito da altro imprenditore, non valendo<br />

a far venire meno la responsabilità<br />

del datore di lavoro il distacco di<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

lavoratori presso un’altra ditta» [8] .<br />

Pertanto, risulta palese che datore di<br />

lavoro distaccante e impresa distaccataria,<br />

conservando le rispettive responsabilità<br />

in materia di sicurezza sul lavoro,<br />

pur se evidentemente sbilanciate<br />

verso la seconda, devono necessariamente<br />

sviluppare rapporti di cooperazione<br />

e di coordinamento. In termini<br />

generali, si realizza una situazione analoga<br />

a quella dell’appalto in cui il datore<br />

di lavoro committente e l’appaltatore<br />

sono chiamati in concorso ad adempiere<br />

agli obblighi di sicurezza, ai sensi<br />

dell’art. 7, D.Lgs. n. 626/1994; nel distacco,<br />

tuttavia, la ripartizione dell’obbligazione<br />

di sicurezza appare più sfumata<br />

per effetto del carattere relativamente<br />

innovativo dello strumento e di<br />

una normativa ancora bisognosa di<br />

chiarimenti. In attesa che ciò avvenga,<br />

una possibile soluzione è la formalizzazione<br />

di un protocollo di distacco (si<br />

veda il riquadro 1) che dovrà essere<br />

approvato nel corso della riunione pe-<br />

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SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Commento<br />

Un protocollo generale di distacco del personale<br />

riodica ex art. 11, D.Lgs. 19 settembre<br />

1994, n. 626; si ritiene che la stessa<br />

possa essere tenuta anche congiuntamente<br />

dai soggetti della prevenzione<br />

(datore di lavoro, medico competente,<br />

RSPP, RLS) delle rispettive imprese [9] .<br />

Resta, infine, da compiere un’ultima<br />

osservazione per quanto riguarda<br />

l’assicurazione obbligatoria contro gli<br />

infortuni e le malattie professionali; il<br />

relativo premio rimane a carico del datore<br />

di lavoro distaccante ma è calcolato<br />

sulla base dei premi e della tariffa<br />

che sono applicati al distaccatario. Il<br />

datore di lavoro distaccante, salvo un<br />

diverso accordo fra le parti relativamente<br />

al trattamento economico e normativo,<br />

rimane poi responsabile ex art.<br />

10, D.P.R. n. 1124/1965 in caso di rivalsa<br />

dell’Istituto in occasione di un<br />

infortunio sul lavoro, integrante<br />

un’ipotesi di reato, occorso al distaccato<br />

presso il distaccatario quale soggetto<br />

incaricato della direzione e sorveglianza<br />

del lavoro ex comma 3 del medesimo<br />

art. 10 [10] . l<br />

Riquadro 1<br />

1. Definizione del mansionario del personale da distaccare;<br />

2. acquisizione del documento di valutazione dei rischi redatto dalla distaccataria;<br />

3. acquisizione dei dati sulla struttura organizzativa della distaccataria;<br />

4. nomina del medico competente a cura della distaccante, con la definizione di una regolamentazione della<br />

sorveglianza sanitaria;<br />

5. definizione di un accordo di coordinamento e di cooperazione, con puntuale definizione dei ruoli e delle<br />

responsabilità;<br />

6. previsione di riunioni periodiche di coordinamento ex art. 11 D.Lgs. 19/9/1994, n. 626;<br />

7. dichiarazione dell’impresa utilizzatrice che il lavoratore sarà effettivamente ed esclusivamente utilizzato nelle<br />

mansioni previste dal contratto;<br />

8. meccanismo di ripartizione degli obblighi informativi e formativi e designazione del nominativo dell’incaricato<br />

dell’impresa utilizzatrice di erogare l’informazione e la formazione;<br />

9. previsione del diritto di regresso a favore della distaccante per le somme e l’indennità corrisposte all’INAIL e al<br />

lavoratore in caso d’infortunio o malattia professionale dipendenti da responsabilità dell’impresa utilizzatrice;<br />

10. previsione del diritto d’accesso ai luoghi di lavoro da parte della distaccaria in caso d’infortunio e di richiesta<br />

d’informazioni ai soggetti del sistema di sicurezza aziendale;<br />

11. regolamentazione della procedura d’acquisizione dei dati obbligatori per la denuncia dell’infortunio.<br />

[8] Si veda, inoltre, Cass. pen., sez. IV, 3 giugno 1995. In questa sentenza la S.C. ha posto in evidenza che l’attività di vigilanza delle<br />

misure di sicurezza deve essere ancora più intensa nei confronti di coloro che prestino lavoro alle dipendenze di altri e vengano per<br />

la prima volta a contatto con un ambiente e delle strutture a loro non familiari e che perciò possono riservare insidie non note.<br />

[9] Per ulteriori approfondimenti, si veda, di Mario Gallo, Somministrazione, appalto e distacco: la nuova sfida della sicurezza<br />

flessibile, nel Supplemento n. 3/2004 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>, pag. 15. Nella stessa pubblicazione è contenuto il Formulario della<br />

sicurezza e, in particolare, gli schemi di protocollo di distacco, di comunicazione al lavoratore e all’INAIL.<br />

[10] Si vedano le circolari del Ministero del Lavoro 21 aprile 1994, n. 58, e 15 gennaio 2004, n. 3.<br />

73


74<br />

SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento<br />

Commento<br />

Ripartizione<br />

degli obblighi<br />

di sicurezza<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Il rapporto di sicurezza nel distacco del personale<br />

Distaccante<br />

Distaccatario<br />

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali<br />

24 giugno 2005, n. 28<br />

I. I presupposti di legittimità del distacco<br />

Circolare in materia di distacco e cassa integrazione<br />

in Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2005, n. 157<br />

Il distacco si verifica allorquando un datore di lavoro<br />

per soddisfare un interesse proprio invia uno o più lavoratori<br />

alle dipendenze di un soggetto terzo per l’esecuzione<br />

di una determinata attività lavorativa. Requisiti di legittimità<br />

del distacco sono la temporaneità e la sussistenza di<br />

un interesse al distacco in capo al datore di lavoro distaccante.<br />

Con riferimento al requisito dell’interesse, l’art. 30<br />

del decreto legislativo n. 276 del 2003 si limita a precisare<br />

che il datore di lavoro distaccante deve «soddisfare<br />

un proprio interesse». Particolare attenzione va dunque<br />

riservata alla elaborazione giurisprudenziale che, pur<br />

formatasi antecedentemente alla nuova disciplina legi-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

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Schema 1<br />

Obblighi generali D.Lgs. n. 626/1994<br />

Coordinamento e cooperazione con il distaccatario<br />

(protocollo di distacco)<br />

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni<br />

Informazione e formazione<br />

Nomina del medico competente nei casi previsti<br />

Controllo del rapporto e intervento in caso di conoscenza<br />

di situazioni di pericolo per il lavoratore<br />

Valutazione dei rischi (1)<br />

Adeguamento dei luoghi di lavoro e delle attrezzature<br />

Cooperazione e coordinamento con il distaccante<br />

Informazione e formazione sui rischi specifici<br />

Vigilanza<br />

(1) - Rischi professionali da flessibilità specifici del distacco sono rappresentati, in generale, da: isolamento del lavoratore<br />

distaccato; formazione inadeguata; mancato/inadeguato coordinamento/cooperazione; mancato aggiornamento delle<br />

procedure organizzative e/o operative; deresponsabilizzazione dei capi reparto/dirigenti.<br />

slativa, ne ha ispirato i contenuti, chiarendo che l’interesse<br />

deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente<br />

per tutto il periodo in cui il distacco è disposto. A<br />

tale proposito, con la Circolare n. 3/2004, questo Ministero<br />

ha altresì osservato come l’interesse che legittima<br />

il distacco non può mai concretizzarsi in un mero interesse<br />

al corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui, che<br />

caratterizza, invece, la diversa fattispecie della somministrazione<br />

di lavoro.<br />

Occorre, inoltre, chiarire che non si può ritenere autonomaticamente<br />

sussistente l’interesse del datore di lavoro<br />

al distacco per il solo fatto che esso viene disposto tra<br />

imprese appartenenti al medesimo gruppo. La giurisprudenza<br />

ha, infatti, ritenuto che il rapporto di gruppo che<br />

lega distaccante e distaccatario non legittima per sé solo il<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


distacco ma costituisce un presupposto di fatto da considerare<br />

ai fini della valutazione circa la sussistenza, nel<br />

caso concreto, dell’interesse del datore di lavoro distaccante<br />

(Cass. 18 agosto 2004, n. 16165 e Cass. 16 febbraio<br />

2000, n. 1733).<br />

In questo senso anche la già richiamata circolare n.<br />

3/2004 ha precisato, da un lato, che la formulazione della<br />

novella legislativa legittima le prassi di distacco all’interno<br />

dei gruppi di impresa, le quali corrispondono ad una<br />

reale esigenza di imprenditorialità, volta a razionalizzare,<br />

equilibrandole, le forme di sviluppo per tutte le aziende<br />

che fanno parte del gruppo, e, dall’altro lato, che la precedente<br />

prassi amministrativa aveva comunque riconosciuto<br />

necessari, anche in questa ipotesi, tanto il requisito dell’interesse<br />

del distaccante quanto quello della temporaneità<br />

del distacco.<br />

II. Il ricorso al distacco quale alternativa a una<br />

procedura di cassa integrazione per contrazione di<br />

attività produttiva<br />

È in questo contesto che deve essere valutata la liceità<br />

del ricorso al distacco quale alternativa a una procedura di<br />

cassa integrazione per contrazione della attività produttiva.<br />

Detta ipotesi solleva infatti alcuni profili di criticità<br />

con riferimento al principio in base al quale il distacco<br />

deve essere riconducibile ad uno specifico interesse del<br />

datore di lavoro affinchè la prestazione sia, temporanea-<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

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SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Documento<br />

Commento<br />

mente, eseguita presso un terzo ma in adempimento dell’unico<br />

e originario rapporto di lavoro che prosegue con il<br />

distaccante.<br />

Poiché, infatti, il distacco integra un atto organizzativo<br />

dell’impresa che lo dispone, e determina così una mera<br />

modifica delle modalità di esecuzione della prestazione<br />

lavorativa (Cass. 18 agosto 2004, n. 16165), deve escludersi<br />

la legittimità di un distacco fondato su una ragione<br />

meramente economica, che può essere tanto l’interesse ad<br />

un corrispettivo, come sopra evidenziato, quanto il solo<br />

interesse al risparmio del costo del lavoro.<br />

(Omissis)<br />

Infine, con riferimento alle concrete modalità operative<br />

si ritiene opportuno rilevare che:<br />

1) il distacco di manodopera intra-gruppo non dovrebbe,<br />

in ogni caso, incidere sulla autonomia di gestione<br />

delle singole imprese onde evitare che il gruppo appaia<br />

una frammentazione artificiosa (e quindi fraudolenta) di<br />

un unico soggetto giuridico;<br />

2) in caso di distacco occorre tenere presente non solo i<br />

presupposti di legittimo ricorso all’istituto ma anche i<br />

vincoli derivanti dall’applicazione della disciplina ed, in<br />

particolare, di quelli afferenti al mutamento di mansioni e<br />

di quelli relativi ad un possibile spostamento della sede di<br />

lavoro oltre 50 km rispetto a quella originaria. l<br />

75


LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE<br />

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />

EUROPA<br />

AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA<br />

E LA SALUTE SUL LAVORO<br />

Regolamento (CE) del Consiglio<br />

24 giugno 2005, n. 1112/2005<br />

«Regolamento n. 1112/2005 del Consiglio del 24<br />

giugno 2005 recante modifica del regolamento<br />

(CE) n. 2062/94 del Consiglio, relativo all’istituzione<br />

di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul<br />

lavoro» (G.U.C.E. L del 15 luglio 2005, n. 184)<br />

Il regolamento del Consiglio 24 giugno 2005, n.<br />

1112/2005 apporta numerose modifiche alla disciplina<br />

di cui al regolamento (CE) n. 2062/94 istitutivo<br />

dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul<br />

lavoro, a cominciare dallo stesso art. 2 del regolamento,<br />

relativo all’«Obiettivo» dell’Agenzia, costituita<br />

per fornire agli organi comunitari, agli Stati<br />

membri, alle parti sociali e agli ambienti interessati<br />

le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche<br />

utili nel campo della sicurezza e della salute sul<br />

lavoro, «al fine di migliorare l’ambiente di lavoro, in<br />

un contesto di tutela della sicurezza e della salute<br />

dei lavoratori» (nuovo art. 2). Risulta, inoltre, prevista<br />

la stretta collaborazione tra l’Agenzia e gli istituti,<br />

le fondazioni, gli organismi specializzati e i programmi<br />

esistenti a livello comunitario, in particolare<br />

a favore della Fondazione europea per il miglioramento<br />

delle condizioni di vita e di lavoro (nuovo<br />

art. 3, paragrafo 2). Risultano, tra l’altro, innovazioni<br />

in materia di strutture di direzione e gestione<br />

(nuovo art. 7-bis), costituite da un Consiglio di direzione,<br />

un ufficio di Presidenza e un Direttore.<br />

ITALIA<br />

ALIMENTI BIOLOGICI<br />

Decreto del Ministero delle Politiche<br />

agricole e forestali 7 luglio 2005<br />

76<br />

«Esonero di taluni operatori del settore biologico<br />

dagli obblighi previsti dall’articolo 8, para-<br />

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grafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/1991, come<br />

modificato dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento<br />

(CE) n. 392/2004, e approvazione di nuova<br />

modulistica, sezione C, “preparazioni alimentari”»<br />

(G.U. del 12 luglio 2005, n. 160)<br />

Il decreto del Ministero delle Politiche agricole e<br />

forestali 7 luglio 2005 reca l’esclusione, a favore degli<br />

operatori del settore biologico che rivendono i<br />

prodotti di cui all’art. 1, regolamento (CEE) n. 2092/<br />

1991, dagli obblighi previsti dall’art. 8, paragrafo 1,<br />

regolamento citato (previa notifica alle autorità nazionali<br />

e regime di autocontrollo igienico­sanitario).<br />

L’esclusione sarà applicabile a condizione che la rivendita<br />

dei prodotti in questione avvenga a favore<br />

del consumatore o utilizzatore finale, in imballaggio<br />

preconfezionato e pre­etichettato, e purché si<br />

tratti di alimenti non prodotti, non preparati, bensì<br />

immagazzinati soltanto in connessione con il punto<br />

vendita (nonché non importati da un Paese terzo).<br />

Nel contempo, risulta modificata la modulistica concernente<br />

la sezione C, «Preparazioni alimentari», da<br />

compilare a cura degli operatori intenzionati a inserirsi<br />

nel sistema di controllo per le produzioni biologiche<br />

ex art. 9, regolamento citato, ovvero qualora<br />

sia necessario inviare modifiche già comunicate in<br />

questo senso. La nuova disciplina è in vigore dal 1°<br />

luglio 2005.<br />

TRASPORTO VIA MARE DI SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Decreto del Presidente della Repubblica<br />

6 giugno 2005, n. 134<br />

«Regolamento recante disciplina per le navi<br />

mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto<br />

e lo sbarco di merci pericolose» (S.O. n. 123 alla<br />

G.U. del 15 luglio 2005, n. 163)<br />

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno<br />

2005, n. 134, disciplina i requisiti a cui debbono rispondere<br />

le navi mercantili nazionali, adibite alla<br />

navigazione marittima, e le navi di bandiera estera<br />

che toccano i porti italiani, per essere abilitate al<br />

trasporto di merci pericolose in colli e unità di trasporto<br />

del carico, nonché recante le procedure per<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


l’imbarco, il trasporto in mare, lo sbarco, il trasbordo<br />

dei colli e unità di trasporto del carico e i requisiti<br />

tecnici degli stessi (art. 1, comma 1). Risultano, peraltro,<br />

sottratte al campo applicativo del decreto le<br />

merci e i materiali pericolosi destinati al normale<br />

approvvigionamento e armamento della nave,<br />

nonché i carichi particolari trasportati su navi costruite<br />

appositamente o trasformate interamente a<br />

questo scopo.<br />

Il rinvio operato dal decreto al Codice IMDG [codice<br />

marittimo internazionale per il trasporto delle<br />

merci pericolose, così come adottato dall’IMO con<br />

risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, e successive<br />

modificazioni] circa le prescrizioni tecniche<br />

per effettuare il trasporto di merci pericolose, con<br />

apertura, peraltro, a favore del Ministero delle<br />

Infrastrutture e dei Trasporti, circa la possibilità di<br />

adottare, comunque, misure equivalenti, purché<br />

queste equivalenze siano efficaci quanto le nuove<br />

prescrizioni e garantiscano lo stesso livello di sicurezza.<br />

Per realizzare queste finalità, rileva l’obbligo,<br />

a carico del comando di bordo delle navi di<br />

bandiera nazionale, di istruire appositamente<br />

l’equipaggio circa i rischi derivanti dalla tipologia<br />

di merce pericolosa di volta in volta trasportata e<br />

la particolare azione da svolgere in caso di emer­<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

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LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

genza (art. 4), con correlata vigilanza a carico dell’Autorità<br />

marittima per il corretto adempimento<br />

delle operazioni di imbarco, stivaggio, sbarco e<br />

trasbordo delle merci pericolose, ai fini della sicurezza<br />

della nave (art. 5, comma 1).<br />

Segue una dettagliata disciplina in materia di requisiti<br />

di idoneità delle navi e delle unità di trasporto<br />

del carico adibite al trasporto di merci pericolose<br />

(Capo II, artt. da 6 a 12), circa l’esecuzione pratica<br />

delle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo e trasporto<br />

delle medesime tipologie di merci (Capo III,<br />

artt. da 13 a 16), con le correlate prescrizioni integrative<br />

in tema di classi particolari di merci pericolose<br />

(Capo IV, artt. da 17 a 28), di imballaggi, di grandi<br />

imballaggi e di contenitori intermedi (Capo V, artt.<br />

da 29 a 35).<br />

Il D.P.R. n. 134/2005 azzera la precedente normativa<br />

in materia, abrogando tutte le precedenti disposizioni<br />

tecniche in materia di imbarco, di trasporto<br />

per mare, di sbarco e di trasbordo di merci pericolose<br />

(art. 36) e modificando, tra l’altro, alcune disposizioni<br />

del Regolamento per la sicurezza della navigazione<br />

e della vita umana in mare, approvato con<br />

decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre<br />

1991, n. 435 (artt. 175 e 176 in materia di trasporto<br />

di autoveicoli). l<br />

77


LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

IL CASO<br />

di Pierguido Soprani, avvocato<br />

78<br />

IL D.LGS. N. 494/1996:<br />

LA SICUREZZA NEGLI APPALTI PUBBLICI<br />

Il D.Lgs. n. 494/1996 si applica integralmente<br />

anche agli appalti pubblici, o deve fare i conti<br />

con le disposizioni della cosiddetta Legge Merloni<br />

n. 109/1994? In caso di conflitto qual è la<br />

normativa applicabile?<br />

Il settore dei cantieri temporanei o mobili è<br />

disciplinato dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n.<br />

494, altrimenti noto come “decreto cantieri”, il<br />

quale è una normativa prevenzionale di fondamentale<br />

importanza, avendo base normativa nella<br />

legislazione comunitaria (direttiva 24 giugno<br />

1992, n. 92/57/CEE).<br />

Il D.Lgs. n. 494/1996, al pari e sulla “scia” del<br />

D.Lgs. n. 626/1994, ha definito le forme del nuovo<br />

modello organizzativo della sicurezza del lavoro<br />

e ha confermato la scelta di fondo costituita dalla<br />

logica della programmazione della sicurezza, arricchendola<br />

di quegli aspetti funzionali al suo<br />

adattamento a una realtà composita qual è, di<br />

regola, la realtà di cantiere, ove convergono molteplici<br />

realtà e differenti modalità di organizzazione<br />

del lavoro. Nell’ambito dei cantieri temporanei<br />

e mobili, l’obiettivo della prevenzione elevata<br />

a contenuto di programma si giustifica a<br />

fronte della sussistenza di fattori di rischio cosiddetti<br />

“aggiuntivi” e “interferenziali”:<br />

• i primi derivanti da una situazione di presenza<br />

simultanea o successiva di più imprese (oltre che<br />

dall’eventuale presenza di lavoratori autonomi)<br />

nella medesima area di lavoro, e generati quindi<br />

non da singole attività professionali, bensì dalla<br />

suddetta situazione di promiscuità e/o di polifunzionalità;<br />

• i secondi conseguenti alla specifica interazione<br />

tra le diverse attività operanti nell’ambito del<br />

cantiere (per esempio, in ragione dell’utilizzazione<br />

di impianti e/o di attrezzature di lavoro<br />

comuni).<br />

Il D.Lgs. n. 494/1996 è stato integrato e corretto<br />

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dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, (da subito<br />

ribattezzato come 494­bis), la cui disciplina è entrata<br />

in vigore il 18 aprile 2000. Molte le modifiche<br />

apportate al testo originario, e, per ciò che<br />

riguarda i piani di sicurezza, il legislatore del 1999<br />

ha raccolto le indicazioni provenienti dalla legge<br />

Merloni, come modificata dalla legge n. 415/1998<br />

(cosiddetta “Merloni­ter”), elevando a strumento<br />

operativo e di programmazione per tutti i cantieri<br />

edili il piano operativo di sicurezza (cosiddetto<br />

POS), la cui redazione spetta indefettibilmente a<br />

ciascuna delle imprese operanti in cantiere.<br />

Non vi è dubbio che, riguardo al settore degli<br />

appalti di opere pubbliche, il D.Lgs. n. 494/1996 si<br />

applica, oltre che al settore degli appalti privati,<br />

anche al settore degli appalti pubblici; anche se,<br />

per effetto della coesistenza di altre normative<br />

(in primis la legge n. 109/1994 e la legge n. 415/<br />

1998 già citate), la misura e i contorni di questa<br />

applicazione sono leggermente diversi.<br />

Del resto, il modello di tutela del lavoro proposto<br />

dalla normativa comunitaria nel settore dei cantieri<br />

temporanei o mobili non può non corrispondere,<br />

nella legislazione italiana di recepimento ­<br />

come effettivamente corrisponde ­ a uno standard<br />

concettualmente omogeneo; la Pubblica<br />

Amministrazione viene messa sullo stesso piano<br />

dei datori di lavoro privati, quanto alla definizione<br />

degli obblighi di sicurezza, a nulla rilevando ­<br />

in linea tendenziale ­ la natura pubblicistica dei<br />

servizi, delle funzioni e delle mansioni svolte.<br />

La generale e indifferenziata applicabilità del<br />

D.Lgs. n. 494/1996 a tutte le attività operanti nel<br />

settore delle opere edili e di ingegneria civile,<br />

comprese quelle aventi natura o finalità pubblica,<br />

si desume da diversi elementi:<br />

• in primo luogo, dalla clausola di riserva contenuta<br />

nell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 494/1996, secondo<br />

la quale «Le disposizioni del decreto legislativo<br />

19 settembre 1994, n. 626, come modificato<br />

dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,<br />

di seguito denominato decreto legislativo n. 626/<br />

1994, e della vigente legislazione in materia di<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si<br />

applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve<br />

le disposizioni specifiche contenute nel presente<br />

decreto legislativo». Il principio della generale<br />

applicabilità della disciplina del D.Lgs. n. 626/1994<br />

al settore dei cantieri temporanei o mobili, temperato<br />

solo dal criterio di specificità normativa,<br />

consente, dunque, l’applicabilità, nel rispetto dei<br />

principi, della disposizione generale dell’art. 1,<br />

comma 1, D.Lgs. n. 626/1994, «Il presente decreto<br />

legislativo prescrive misure per la tutela della salute<br />

e per la sicurezza dei lavoratori durante il<br />

lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici»;<br />

• in secondo luogo, tenendo conto del fatto che<br />

la direttiva “cantieri” è una direttiva Comunitaria<br />

“particolare”, e deve, conseguentemente, tener<br />

conto dei principi generali contenuti nella direttiva­quadro<br />

n. 89/391/CEE, tra i quali va senza dubbio<br />

annoverato quello di “circolarità” della sicurezza,<br />

espressamente stabilito dall’art. 2, paragrafo<br />

1 della Direttiva, e poi trasfuso nel citato art. 1,<br />

comma 1, D.Lgs. n. 626/1994.<br />

Che quello introdotto con il D.Lgs. n. 494/1996<br />

rappresenti un modello unitario ­ al pari del modello<br />

generale proprio del D.Lgs. n. 626/1994 ­ lo<br />

testimonia anche l’art. 31, comma 1, legge n. 109/<br />

1994 (legge “Merloni”), norma che, prevedendo<br />

l’emanazione di un «regolamento in materia di<br />

piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità<br />

alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno<br />

1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno<br />

1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento»,<br />

conferma che tra il settore privato e il<br />

settore pubblico non vi è diversità di disciplina per<br />

ciò che attiene allo strumento pianificatorio costituito<br />

dal piano di sicurezza e di coordinamento<br />

(unico, e collocato sistematicamente nell’art. 12,<br />

D.Lgs. n. 494/1996). Il fatto, poi, che il legislatore<br />

del 1999, con il D.Lgs. n. 494­bis, abbia deciso di<br />

unificare i contenuti minimi del piano di sicurezza<br />

e di coordinamento, sia per il settore degli appalti<br />

privati sia per quello dei settori pubblici, prevedendone<br />

la definizione unitaria «con il regolamento<br />

previsto dall’art. 31, comma 1, della legge<br />

n. 109 del 1994» (si tratta del D.P.R. n. 222/2003),<br />

obbliga inequivocabilmente l’interprete a ricono­<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

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LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

scere che, nel settore dei cantieri edili, il modello<br />

di organizzazione del lavoro e di sicurezza, cosiddetta<br />

“integrata”, delineato dal D.Lgs. n. 494/<br />

1996, assume una valenza generale e “totalizzante”<br />

e che detta normativa costituisce un paradigma<br />

unitario ­ al pari di quello introdotto dal D.Lgs.<br />

n. 626/1994. D’altro canto, anche l’Autorità per la<br />

vigilanza sui lavori pubblici, con determinazione<br />

n. 12/1999 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 31<br />

gennaio 2000, n. 24) ha ritenuto, con motivazioni<br />

analoghe, che anche al settore delle opere pubbliche<br />

si applichino senza riserve ­ pur in mancanza<br />

del previsto regolamento generale sulle misure<br />

minime di sicurezza nei lavori pubblici ­ «tutte le<br />

disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 626/1994<br />

e n. 494/1996 relative ai piani di sicurezza».<br />

Lo stesso D.P.R. n. 222/2003, il tanto atteso Regolamento<br />

sui contenuti minimi dei piani di sicurezza<br />

nei cantieri temporanei o mobili, previsto dall’art.<br />

31, comma 1, legge Merloni, avrebbe dovuto<br />

avere una applicabilità limitata al settore degli<br />

appalti di opere pubbliche. Infatti, l’art. 12, comma<br />

2, D.Lgs. n. 494/1996, prevedeva, nel testo<br />

originario, che per il settore degli appalti privati i<br />

contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento<br />

di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 494/1996,<br />

potessero essere definiti con decreto interministeriale<br />

entro il 23 ottobre 1997 (mentre il settore<br />

degli appalti pubblici rimaneva soggetto all’emanando<br />

Regolamento); successivamente, con<br />

l’art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 528/1999, il Governo<br />

ha deciso che il Regolamento di cui all’art. 31,<br />

legge n. 109/1994 dovesse riguardare i contenuti<br />

minimi del piano di sicurezza e di coordinamento<br />

tout court, cioè del piano relativo a ogni tipologia<br />

di appalto, accomunando, in tal modo, entrambi<br />

i settori pubblico e privato. A questa previsione<br />

si è poi aggiunta quella ulteriore, riguardante<br />

«l’indicazione della stima dei costi della<br />

sicurezza».<br />

È così che il Regolamento sui contenuti minimi<br />

dei piani di sicurezza assume oggi una fisionomia<br />

unitaria e omogenea, il che è in sintonia con l’ovvia<br />

considerazione che il modello di cantiere sicuro<br />

delineato, in chiave organizzativo­procedurale,<br />

dal D.Lgs. n. 494/1996, costituisce uno standard<br />

applicabile circolarmente non solo al settore<br />

79


LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

degli appalti privati, ma anche a quello degli appalti<br />

pubblici.<br />

Da questa ultima considerazione deriva l’importante<br />

conseguenza che, ogni qualvolta vi sia<br />

conflitto (interpretativo o applicativo) in tema<br />

di principi generali (non di specificità di disciplina,<br />

il che è consentito) [1] tra le norme del “decreto<br />

cantieri” da un lato, e quelle della legge<br />

n. 109/1994 e/o del D.P.R. n. 554/1999 dall’altro,<br />

in ossequio al primato del diritto Comunitario,<br />

del quale il primo è diretta attuazione, prevarranno<br />

senza eccezione le disposizioni del D.Lgs.<br />

n. 494/1996.<br />

Si pensi, tanto per fare un esempio, alla diversa<br />

formulazione dell’art. 5, D.Lgs. n. 494/1996 e<br />

dell’art. 127, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, in<br />

tema di funzioni del coordinatore per l’esecuzione,<br />

ove quest’ultima norma presenta un testo<br />

ormai superato e da ritenersi sostanzialmente<br />

superato; si pensi alla limitata definizione<br />

del piano di sicurezza e di coordinamento<br />

quale “documento complementare al progetto<br />

esecutivo”, laddove è un dato acquisito anche<br />

dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici<br />

(si veda la determinazione 31 gennaio 2001, n.<br />

4) che la scomparsa, negli artt. 3 e 4, D.Lgs. n.<br />

494/1996, del riferimento alla progettazione<br />

80<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

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“esecutiva” ha una valenza estensiva dell’obbligo<br />

di progettare in sicurezza, imponendo di<br />

pianificare gli interventi necessari a questo fine,<br />

sin dalle fasi precedenti della “progettazione<br />

generale” e della “progettazione definitiva”,<br />

dal momento che i tre livelli di progettazione<br />

«devono tra loro necessariamente interagire<br />

secondo uno sviluppo di definizione e di<br />

approfondimento progressivo e senza soluzione<br />

di continuità»; si pensi ancora al fatto che<br />

l’art. 31, comma 1, lettera c), legge n. 109/1994<br />

richiede la redazione del POS al solo appaltatore<br />

principale (laddove è invece inequivocabile<br />

che, secondo la previsione dell’art. 9, D.Lgs. n.<br />

494/1996, il POS deve essere redatto da ciascuna<br />

impresa esecutrice operante in cantiere).<br />

Dunque, si può conclusivamente affermare che<br />

l’emanazione della legge n. 415/1998 non ha<br />

inciso in alcun modo sul campo di applicazione<br />

del D.Lgs. n. 494/1996, con la conseguenza che<br />

questa normativa si applicava e si applica, oltre<br />

che al settore degli appalti privati, anche a<br />

quello degli appalti pubblici (sia pure, in quest’ultimo<br />

ambito, in uno con le disposizioni<br />

della legge n. 109/1994 e successive modificazioni),<br />

costituendo l’unico modello normativo<br />

di riferimento per tutti i contratti di appalto in<br />

edilizia.<br />

I piani di sicurezza nel settore pubblico<br />

Schema delle procedure<br />

Obblighi<br />

del Committente Pubblico dell’Appaltatore o Concessionario dei lavori<br />

1. Art. 31, comma 1-bis, lettere a) e c) della legge n. 109/1994<br />

Determina l’entità del cantiere<br />

(art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 494/1996)<br />

Redige il PSC<br />

(art. 12, D.Lgs. n. 494/96)<br />

Determina l’entità del cantiere<br />

(art. 3, comma 1 D.Lgs. n. 494/1996)<br />

Formula eventuali proposte integrative (PI) del PSC (1)<br />

Redige il POS<br />

2. Art. 31, comma 1-bis, lettera b) della legge n. 109/1994<br />

Redige il PSS<br />

(1) Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, possono presentare al coordinatore per l’esecuzione<br />

dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza<br />

e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa,<br />

sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente<br />

disattese nel piano stesso.<br />

[1] Si pensi alla diversa disciplina del sistema delle proposte integrative dei Piani di sicurezza, a seconda che si tratti di appalto privato o di<br />

appalto pubblico (art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 494/1996, e art. 31, comma 1-bis, lettera a) e comma 2-bis della legge n. 109/1994).<br />

Fonte: di P. Soprani, La sicurezza nei canitieri, Edizione Il Sole 24 ORE, Milano, 2003.<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


IGIENE E SICUREZZA<br />

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA<br />

a cura di Alessandro Jazzetti, magistrato<br />

COMMITTENTE ESONERATO DA RESPONSABILITÀ<br />

SE L’APPALTATORE AGISCE IN AUTONOMIA<br />

Cassazione civile, sezione lavoro,<br />

2 marzo 2005, n. 4361,<br />

Pres. Ravagnani, Rel. Amoroso<br />

Prevenzione infortuni nelle costruzioni ­<br />

Rapporto di appalto ­ Responsabilità del<br />

committente ­ Casi<br />

In tema di prevenzione infortuni nelle costruzioni,<br />

il committente è esonerato da responsabilità<br />

per le violazioni commesse dall’appaltatore<br />

che agisca in piena autonomia, con mezzi<br />

e personale proprio, senza ingerenze dirigenziali<br />

ed operative, anche di fatto, da parte del<br />

committente; tuttavia, quando il soggetto<br />

commissionario venga ad operare, per necessità<br />

dell’espletamento dell’opera dei lavori<br />

commissionati, nell’ambito di un cantiere non<br />

proprio, ma organizzato e gestito dall’appaltante;<br />

e ancora di più, quando, per contratto o<br />

per consuetudine o per tolleranza, utilizzi<br />

strutture di supporto, opere provvisionali,<br />

strumentazioni appartenenti al committente,<br />

quest’ultimo non può trarsi fuori di responsabilità<br />

se l’infortunio trovi sinergico riferimento<br />

nella deficienza di quegli elementi la cui<br />

manutenzione spetti a lui stesso, sia perché<br />

secondo l’art. 7, D.P.R. n. 164/1956 le opere<br />

provvisionali devono essere mantenute “in efficienza”<br />

per tutto il tempo in cui il cantiere<br />

sia attivo, sia perché, secondo l’art. 2087 c.c., il<br />

datore di lavoro è garante della salvaguardia<br />

dell’incolumità fisica e psichica di coloro che<br />

prestano, nel suo interesse, la loro attività lavorativa.<br />

Nota<br />

Si veda, sull’argomento, Cass. pen., sez. IV,<br />

(ud. 24 novembre 1999) 18 gennaio 2000, n.<br />

563, secondo cui, qualora il committente si sia<br />

concretamente ingerito nell’organizzazione<br />

del lavoro dell’appaltatore e abbia quindi interferito<br />

sulle modalità di esecuzione, egli diviene<br />

automaticamente tenuto all’osservanza<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

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GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

delle norme di prevenzione, per cui diviene<br />

responsabile, in concorso con l’appaltatore,<br />

degli eventuali infortuni che siano occorsi ai<br />

dipendenti di quest’ultimo in ragione della<br />

mancata predisposizione delle misure di sicurezza;<br />

nonché Cass. pen., sez. IV, (ud. 17 dicembre<br />

1999) 19 gennaio 2000, n. 630, secondo<br />

la quale, qualora nei rapporti tra impresa<br />

appaltante e impresa subappaltatrice si convenga,<br />

anche implicitamente, che spetti alla<br />

prima il potere di organizzazione delle misure<br />

di sicurezza anche in ordine ai lavori subappaltati<br />

e il potere di fare osservare le misure<br />

stesse, è il datore di lavoro di questa<br />

impresa o il soggetto da questi delegato (nella<br />

specie il capocantiere) a dovere essere ritenuto<br />

responsabile nel caso di infortunio occorso<br />

ai dipendenti dell’impresa subappaltatrice<br />

chiamati a svolgere il lavoro in condizioni<br />

di pericolo su strutture non adeguatamente<br />

protette.<br />

Il principio appare, pertanto, espressione di<br />

un orientamento giurisprudenziale costante<br />

(tra le tante Cass., 22 maggio 1987, e Cass., 5<br />

luglio 1990) secondo il quale la responsabilità<br />

per eventuali eventi lesivi non può che fare<br />

carico all’impresa appaltante quando questa<br />

operi una stabile ingerenza nell’organizzazione<br />

dei lavori o comunque delle misure di<br />

sicurezza, per effetto di specifici accordi o<br />

comunque di fatto.<br />

OBBLIGO DI TUTELA DELL’INTEGRITÀ FISICA<br />

DEL LAVORATORE IN CAPO AL DATORE<br />

Cassazione civile, sezione lavoro,<br />

2 febbraio 2005, n. 3455,<br />

Pres. Fattori, Rel. Piccialli<br />

<strong>Sicurezza</strong> sul lavoro ­ Colpa del lavoratore<br />

­ Interruzione del nesso causale di responsabilità<br />

a carico del datore di lavoro ­<br />

Esclusione<br />

Poiché le norme di prevenzione antinfortunistica<br />

mirano a tutelare il lavoratore anche in<br />

ordine ad incidenti che possano derivare da<br />

81


GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

sua negligenza, imprudenza o imperizia, la<br />

responsabilità del datore di lavoro e, in generale,<br />

del destinatario dell’obbligo di adottare<br />

le misure di prevenzione può essere esclusa,<br />

per causa sopravvenuta, solo in presenza di<br />

un comportamento del lavoratore che presenti<br />

i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità,<br />

dell’esorbitanza rispetto al procedimento<br />

lavorativo ed alle precise direttive organizzative<br />

ricevute, che sia del tutto imprevedibile o<br />

inopinabile. Peraltro, in ogni caso, nell’ipotesi<br />

di infortunio sul lavoro originato dall’assenza<br />

o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna<br />

efficacia causale, per escludere la responsabilità<br />

del datore, può essere attribuita<br />

al comportamento del lavoratore infortunato,<br />

che abbia dato occasione all’evento, quando<br />

questo sia da ricondurre, comunque, alla<br />

mancanza o insufficienza di quelle cautele<br />

che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare<br />

proprio il rischio di siffatto comportamento.<br />

Nota<br />

Si veda Cass. n. 2444/2005, secondo cui l’adempimento<br />

dell’obbligo di tutela dell’integrità<br />

fisica del lavoratore, imposto dall’art. 2087<br />

cod. civ., è un obbligo di prevenzione che impone<br />

al datore di lavoro di adottare non solo<br />

le particolari misure tassativamente imposte<br />

dalla legge in relazione allo specifico tipo<br />

d’attività esercitata e quelle generiche dettate<br />

dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre<br />

misure che, in concreto, si rendano necessarie<br />

per proteggere il lavoratore dai rischi<br />

connessi tanto all’impiego di attrezzi e macchinari<br />

quanto all’ambiente di lavoro, e deve<br />

essere verificato, nel caso di malattia derivante<br />

dall’attività lavorativa svolta, esaminando<br />

le misure in concreto adottate dal datore di<br />

lavoro per prevenire l’insorgere della patologia.<br />

Nella specie, la Corte di Cassazione ha annullato<br />

la sentenza di merito che, in relazione a<br />

una malattia tumorale contratta da un lavoratore<br />

addetto alla saldatura presso la centrale<br />

termoelettrica di Brindisi, aveva omesso<br />

ogni indagine riguardo alle misure adottate<br />

dal datore di lavoro per proteggere il<br />

dipendente dal rischio connesso all’attività<br />

lavorativa.<br />

82<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

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NOZIONE<br />

DI “OCCASIONE DI LAVORO”<br />

Cassazione civile, sezione lavoro,<br />

5 gennaio 2005, n. 180,<br />

Pres. Senese, Rel. Cataldi<br />

<strong>Sicurezza</strong> sul lavoro ­ Occasione di lavoro ­<br />

Nozione<br />

La nozione di “occasione di lavoro” di cui all’art.<br />

2 del D.P.R. n. 1124/1965 implica la rilevanza<br />

di ogni esposizione a rischio ricollegabile<br />

allo svolgimento di attività lavorativa in<br />

modo diretto ed indiretto (con il limite del<br />

c.d. rischio elettivo) e, quindi, anche dell’esposizione<br />

al rischio insito in attività accessorie<br />

o strumentali allo svolgimento della suddetta<br />

attività. Non è richiesto, dunque, necessariamente<br />

che l’infortunio avvenga durante<br />

l’espletamento delle mansioni lavorative essendo<br />

sufficiente anche un nesso di derivazione<br />

eziologica indiretto e mediato in quanto il<br />

rischio assicurato non è solamente quello tipico<br />

insito nelle mansioni svolte dall’assicurato<br />

ma quello non totalmente estraneo all’attività<br />

lavorativa.<br />

Invero, nel concetto di occasione è insita una<br />

maggiore ampiezza rispetto al rapporto di<br />

causalità, ferma restando la connessione tra<br />

lavoro e rischio, sicché l’infortunio indennizzabile<br />

deve essere comunque attinente all’attività<br />

lavorativa, comprendente anche le attività<br />

accessorie o strumentali, a nulla rilevando<br />

il carattere meramente occasionale del rischio,<br />

purché non si tratti del c.d. rischio elettivo<br />

che invece esclude l‘indennizzabilità del<br />

rischio.<br />

Nota<br />

Si veda Cassazione (13 dicembre 2001) 27 febbraio<br />

2002, n. 2942, secondo cui, ai fini dell’indennizzabilità<br />

dell’infortunio subito dall’assicurato,<br />

per “occasione di lavoro” devono intendersi<br />

tutte le condizioni, comprese quelle<br />

ambientali e socio­economiche, in cui l’attività<br />

lavorativa si svolge e nelle quali è insito un<br />

rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente<br />

dal fatto che questo danno provenga<br />

dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o<br />

da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


solo limite, in quest’ultimo caso, del cosiddetto<br />

rischio elettivo, ossia derivante da una scelta<br />

volontaria del lavoratore diretta a soddisfare<br />

esigenze personali.<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

Il merito<br />

AMIANTO: RISCHIO MORBIGENO<br />

IN FUNZIONE DELLA MANSIONE<br />

Tribunale di Milano,<br />

11 marzo 2005, n. 917,<br />

Giudice Sala<br />

Amianto ­ Grado di esposizione ­ Rilevanza<br />

ai fini del riconoscimento dei benefici ­<br />

Esclusione<br />

L’art. 13 della legge n. 257/1992 non introduce<br />

alcun riferimento al grado di esposizione come<br />

condizione per il riconoscimento dei benefici<br />

pensionistici per esposizione all’amianto.<br />

Ciò è confermato dal fatto che, non a caso, la<br />

successiva normativa introdotta dalla legge n.<br />

326/2003, oltre a ritoccare il coefficiente ai fini<br />

pensionistici prevede che i relativi benefici siano<br />

condizionati all’esposizione per almeno<br />

dieci anni all’amianto in concentrazione media<br />

annua non inferiore a 100/fibre litro su<br />

otto ore al giorno: dunque, quando il legislatore<br />

ha voluto prevedere una concentrazione<br />

specifica, lo ha detto espressamente.<br />

Ne consegue che non risulta necessaria la prova<br />

dell’esatto quantitativo di fibre di amianto<br />

a cm/cubo quanto piuttosto la prova dell’esposizione<br />

ad amianto con modalità tali da far<br />

ravvisare l’oggettivo rischio morbigeno.<br />

Nota<br />

Nella fattispecie, è risultato che la mansione<br />

propria della ricorrente era quella di gestire e<br />

inventariare i pezzi trattati con amianto venendo<br />

così direttamente a contatto con le fibre<br />

e stazionando negli stessi locali nei quali le<br />

lavorazioni di pezzi venivano effettuate trovandosi<br />

a inalare le fibre stesse; queste modalità<br />

di costante esposizione a fibre di amianto,<br />

a contatto diretto con la persona e con l’apparato<br />

respiratorio, comportavano, a giudizio<br />

del Tribunale, con tutta evidenza il rischio<br />

morbigeno in funzione del quale vengono accordati<br />

i benefici pensionistici in questione.<br />

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GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

UTILIZZO DEL MEZZO DI TRASPORTO PRIVATO<br />

NON LEGITTIMO SE NON NECESSITATO<br />

Tribunale di Milano,<br />

28 gennaio 2005, n. 351,<br />

Giudice Mascarello<br />

Infortunio in itinere ­ Assimilabilità all’infortunio<br />

sul lavoro ­ Modifiche legislative<br />

Le modifiche apportate dall’art. 12 del D.Lgs.<br />

n. 38/2000 agli artt. 2 e 210 del D.P.R. n.<br />

1124/1965, recante disposizioni in materia di<br />

assicurazioni sul lavoro e sulle malattie professionali,<br />

recepiscono, se già non superano, i<br />

risultati cui era da ultimo pervenuta la giurisprudenza<br />

anche (e, anzi, soprattutto) di legittimità<br />

nel lungo percorso compiuto, in assenza<br />

di specifiche disposizioni di legge sul<br />

punto, sulla via dell’equiparazione dell’infortunio<br />

in itinere all’infortunio subito sul luogo<br />

di lavoro.<br />

Oggi, infatti, è la stessa legge che non solo<br />

stabilisce che l’assicurazione INAIL “comprende<br />

gli infortuni occorsi alle persone assicurate<br />

durante il normale percorso di andata e ritorno<br />

dal luogo di abitazione a quello del lavoro”<br />

ma anche che “l’assicurazione opera nel caso<br />

di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché<br />

necessitato”, escludendo, in presenza di<br />

tali due condizioni, solo i casi in cui il conducente/infortunato<br />

sia “sprovvisto della prescritta<br />

abilitazione di guida” ed i casi in cui gli<br />

infortuni/incidenti stradali siano stati “direttamente<br />

cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci<br />

o dall’uso non terapeutico di stupefacenti<br />

ed allucinogeni”.<br />

Nota<br />

Il Tribunale, nel riconoscere, sulla base dei<br />

principi di cui alla massima, che l’incidente occorso<br />

al lavoratore che si stava recando al lavoro<br />

in bicicletta era da qualificarsi come infortunio<br />

in itinere, ha, altresì, ribadito l’irrilevanza<br />

dell’eventuale colpa del lavoratore,<br />

avendo l’attuale normativa escluso dalla tutela<br />

INAIL le sole ipotesi di colpa provocata dall’assunzione<br />

volontaria di sostanze stupefacenti<br />

che abbassano il normale livello di attenzione<br />

e di coscienza.<br />

Si veda sulla nozione di “uso necessitato” del<br />

mezzo privato, Cass. n. 7717/2005, secondo cui<br />

83


GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

è esclusa l‘indennizzabilità in caso di libera<br />

«scelta del lavoratore, determinata da ragioni<br />

di soggettiva opportunità». Il lavoratore non<br />

aveva la necessità, di usare la sua macchina e<br />

quindi la decisione è errata. La soluzione non<br />

muta, secondo la Corte, neanche se questa<br />

necessità venga interpretata in termini relativi,<br />

nel senso che l’uso del mezzo privato venga<br />

consentito non solo nel caso in cui sia oggettivamente<br />

“necessitato” per l’assenza di mezzi<br />

pubblici, ma anche quando la fruizione di questi<br />

mezzi comporti un notevole disagio, personale<br />

o familiare, che non sia esigibile in base<br />

all‘economia del rapporto di lavoro, o alle regole<br />

di correttezza e buona fede. In questo<br />

caso va ricercato il giusto equilibrio fra le esigenze<br />

dell’azienda, che non può essere tenuta<br />

a farsi carico di tutte le questioni attinenti alla<br />

vita privata del lavoratore e che sfuggono alla<br />

sua capacità e possibilità di organizzazione o<br />

gestione, e quelle del lavoratore.<br />

84<br />

RESPONSABILITÀ DEL DATORE PER OMESSA<br />

ADOZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE<br />

Tribunale di Bologna,<br />

9 marzo 2005, n. 516,<br />

Giudice unico Marinelli<br />

Reati in materia di prevenzione infortuni ­<br />

Responsabilità del datore di lavoro ­ Tutela<br />

delle condizioni di lavoro<br />

In tema di infortuni sul lavoro, per configurare<br />

la responsabilità del datore di lavoro occorre<br />

che l’evento dannoso si sia verificato a causa<br />

dell’omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti<br />

imposti all’imprenditore dall’art.<br />

2087 c.c., ai fini della più efficace tutela dell’integrità<br />

fisica del lavoratore.<br />

La predisposizione di misure che attengono<br />

alla dotazione di sicurezza che cioè costituiscono<br />

le attrezzature di cui i dipendenti debbono<br />

essere dotati per svolgere l’attività in<br />

sicurezza non può essere delegata a terzi: in<br />

particolare, l’apposizione di un dispositivo di<br />

sicurezza destinato a garantire la protezione<br />

della zona di lavoro del macchinario, non può<br />

essere oggetto di delega in quanto rientra nel<br />

campo dei mezzi (cautele) da fornire per garantire<br />

la sicurezza dei dipendenti durante<br />

l’esecuzione della prestazione che comporta<br />

l’uso del macchinario, né la negligenza del la­<br />

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voratore di per sé può avere efficacia scriminante<br />

della condotta del datore di lavoro.<br />

Nota<br />

Si veda Cass., 18 febbraio 2004, n. 3213, secondo<br />

cui le norme dettate in tema di prevenzione<br />

degli infortuni sul lavoro, tese a impedire l’insorgenza<br />

di situazioni pericolose, sono dirette a<br />

tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti<br />

derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da<br />

quelli ascrivibili a imperizia, negligenza e imprudenza<br />

dello stesso; ne consegue che il datore<br />

di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio<br />

occorso al lavoratore sia quando ometta di<br />

adottare le idonee misure protettive sia quando<br />

non accerti e vigili che di queste misure<br />

venga fatto effettivamente uso da parte del<br />

dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto<br />

esimente per l’imprenditore che abbia<br />

provocato un infortunio sul lavoro per violazione<br />

delle relative prescrizioni l’eventuale concorso<br />

di colpa del lavoratore; con l’ulteriore<br />

conseguenza che l’imprenditore è esonerato da<br />

responsabilità solo quando il comportamento<br />

del dipendente presenti i caratteri dell’abnormità,<br />

inopinabilità ed esorbitanza rispetto al<br />

procedimento lavorativo e alle direttive ricevute,<br />

come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così<br />

da porsi come causa esclusiva dell’evento. (Si<br />

veda, per tutte Cass., 19 agosto 1996, n. 7636,<br />

Cass., 22 luglio 2002, n. 10706, Cass., 21 maggio<br />

2002, n. 7454). Il datore di lavoro, in caso di<br />

violazione delle norme poste a tutela dell’integrità<br />

fisica del lavoratore, è interamente responsabile<br />

dell’infortunio che ne sia conseguito<br />

e non può invocare il concorso di colpa del<br />

danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere<br />

l’incolumità di quest’ultimo nonostante la<br />

sua imprudenza o negligenza; ne consegue<br />

che, in tutte le ipotesi in cui la condotta del<br />

lavoratore dipendente finisca per configurarsi<br />

nell’eziologia dell’evento dannoso come una<br />

mera modalità dell’iter produttivo del danno,<br />

questa condotta, proprio perché “imposta” in<br />

ragione della situazione di subordinazione in<br />

cui il lavoratore versa, va addebitata al datore<br />

di lavoro, il cui comportamento, concretizzantesi<br />

invece nella violazione di specifiche norme<br />

antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza)<br />

e nell’ordine di eseguire incombenze<br />

lavorative pericolose, funge da unico efficiente<br />

fattore causale dell’evento dannoso (Cass., 8<br />

aprile 2002, n. 5024). l<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


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AMBIENTE<br />

RIFIUTI<br />

Articolo<br />

Nozione autentica di rifiuto ancora lontana. Sullo sfondo il contrasto tra le due normative<br />

Quale riferimento per i materiali ferrosi:<br />

sovranità nazionale o giudice comunitario?<br />

di Pasquale Giampietro, avvocato in Roma<br />

Molti sono ancora gli<br />

interrogativi senza risposta legati<br />

all’annoso problema della<br />

“nozione autentica di rifiuto”,<br />

riacutizzatosi, con particolare<br />

riferimento al settore dei<br />

materiali ferrosi (di particolare<br />

importanza strategica<br />

per il comparto produttivo<br />

ed economico italiano), con la<br />

sentenza della Corte di Giustizia<br />

delle Comunità europee<br />

11 novembre 2004, sulla<br />

definizione comunitaria di rifiuto<br />

e sulla incompatibilità dell’art. 14,<br />

legge n. 178/2002, con questa<br />

nozione. Nel tentativo di fare<br />

chiarezza sulla materia,<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> propone<br />

un’esauriente analisi ­ in due<br />

puntate ­ della questione, che<br />

proseguirà poi con una serie di<br />

articoli legati al tema dei rottami<br />

ferrosi, visto all’interno del più<br />

ampio problema<br />

dell’individuazione della nozione<br />

autentica di rifiuto.<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

1 a parte<br />

Una situazione critica<br />

Le vicende giudiziarie, susseguitesi<br />

negli ultimi tre anni, relative al sequestro<br />

dei rottami ferrosi a opera delle<br />

Procure della Repubblica dislocate<br />

in alcune aree strategiche del Paese<br />

per il commercio di detto materiale [1]<br />

- provenienti dall’estero e destinati<br />

alle fonderie e/o acciaierie italiane -<br />

hanno rappresentato un caso emblematico<br />

di difficoltà, non solo di natura<br />

economico-commerciale, a danno<br />

delle imprese direttamente interessate,<br />

ma anche di vera e propria crisi<br />

della fisiologica e doverosa cooperazione<br />

delle stesse istituzioni (politiche,<br />

amministrative e giudiziarie)<br />

coinvolte nella vicenda.<br />

È appena il caso di ricordare, in<br />

proposito, due dati significativi circa<br />

la rilevanza sociale ed economica (imprese<br />

coinvolte, dipendenti e fatturato)<br />

di questo settore commerciale e della<br />

sua incidenza, diffusione e visibilità<br />

come attività “para-industriale” [2] :<br />

l «il mercato delle materie prime<br />

secondarie» (fra cui il materiale ferroso)<br />

«è di vitale importanza per un<br />

Paese, come il nostro, che, povero di<br />

materie prime, impegna nei cicli produttivi<br />

circa il 50 per cento di mate-<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

rie prime secondarie derivanti dai rifiuti»<br />

[3] ;<br />

l i rottami ferrosi, cioè i rottami di<br />

acciaio e di ghisa, a livello mondiale,<br />

sono di fatto i materiali più riciclati<br />

del mondo, con una circolazione,<br />

movimentazione e riutilizzo (rifusione)<br />

per 318 milioni di tonnellate annue<br />

(dati riferiti al 2003).<br />

Nel sistema Italia, ogni anno, il<br />

settore del recupero dei rottami ferrosi<br />

e non ferrosi mette a disposizione<br />

dell’industria del riciclaggio (acciaierie,<br />

fonderie di metalli ferrosi, fonderie<br />

di metalli non ferrosi) 14,5 milioni<br />

circa di tonnellate di rottame che<br />

costituiscono il quantitativo attualmente<br />

disponibile nel mercato interno<br />

(gettito nazionale), di cui 1/5 (pari<br />

5 milioni di tonnellate) proviene dall’estero.<br />

Si evidenzia, inoltre, per maggior<br />

chiarezza, che, nel 2003, la produzione<br />

nazionale di acciaio grezzo a “forno<br />

elettrico”, cioè esclusivamente<br />

mediante la rifusione di rottami ferrosi,<br />

ha coperto il 63% della produzione<br />

nazionale di acciaio la quale,<br />

complessivamente, ha raggiunto i<br />

26,7 milioni di tonnellate, considerando,<br />

cioè, la somma delle produzioni<br />

da “forno elettrico” e di quelle<br />

da “convertitore all’ossigeno” [4] .<br />

[1] Ci si riferisce agli uffici giudiziari di Venezia, Udine e Terni. Merita segnalare che dai porti di Venezia passa circa l’80% del traffico<br />

italiano dei rottami ferrosi diretti ad acciaierie e fonderie. In base a quanto riportato da “Il Sole 24 ORE,” del 26 gennaio 2005,<br />

dal primo sequestro di questo commercio a Marghera, nel corso del 2004, si sono perse circa 400 mila tonnellate di detto materiale.<br />

Mentre, nel più ampio arco di tempo che comprende il periodo 2000-2003, secondo stime attendibili dell’Autorità portuale, il costo<br />

complessivo dell’interruzione dell’attività commerciale si aggira a 5 milioni di euro.<br />

[2] Che, non può, per evidenti e oggettive ragioni storiche e commerciali, essere denotato o, peggio, assimilato a episodiche e marginali<br />

forme occulte e/o incontrollate di riutilizzo indebito di residui produttivi ferrosi.<br />

[3] Così ricorda il sottosegretario al Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>, in risposta a una interpellanza parlamentare rivoltagli, ai primi di<br />

febbraio scorso, da alcuni deputati dell’opposizione, a seguito della nota pronuncia della Corte di Giustizia dell’11 novembre 2004,<br />

Niselli, pubblicata in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 23/2004, pag. 16, con nota dello stesso Autore.<br />

[4] Dati forniti dall’Assofermet, nelle note di presentazione al convegno organizzato a Milano, il 1° marzo 2005, di cui si fa cenno a nota 13.<br />

87


RIFIUTI<br />

Articolo<br />

Non è, dunque, sfuggito alle categorie<br />

degli operatori direttamente implicati,<br />

ma anche alla più larga platea<br />

dei cittadini attenti e partecipi alla<br />

vita del Paese, che:<br />

l non sempre l’operato della polizia<br />

giudiziaria (di sequestro d’urgenza<br />

degli scarti ferrosi) e della Autorità<br />

inquirente ha trovato l’avallo della<br />

magistratura giudicante [5] ;<br />

l gli orientamenti espressi dal Dicastero<br />

dell’ambiente e della difesa del<br />

territorio, in più occasioni [6] , non<br />

hanno riscontrato sicura e condivisa<br />

accoglienza delle pubbliche amministrazioni,<br />

regionali e locali, quando<br />

non sono stati del tutto contesati -<br />

ovviamente in quanto non vincolanti<br />

oltre che ritenuti illegittimi - da alcuni<br />

Uffici giudiziari [7] ;<br />

l il Governo (con decreti legge) e<br />

il Parlamento (in sede di conversione<br />

del D.L. n. 138/2002 [8] o della<br />

“legge delega” n. 308/2004 [9] , sul<br />

riordino della materia ambientale),<br />

hanno apertamente dissentito, nella<br />

definizione e regolamentazione dei<br />

residui di produzione o di consumo<br />

- come nel caso dei rottami ferrosi<br />

non considerati “rifiuto” - tanto da<br />

orientamenti minoritari della magistratura<br />

(soprattutto inquirente) [10]<br />

che dagli indirizzi interpretativi de-<br />

88<br />

AMBIENTE<br />

gli Organi comunitari [11] , introducendo,<br />

nell’ordinamento giuridico<br />

interno, norme da molti ritenute in<br />

rotta di collisione con quelle poste<br />

dalle direttive, secondo l’interpretazione<br />

che ne forniva la stessa Corte<br />

di Giustizia [12] .<br />

Le cause dell’incertezza<br />

Legittimo, a questo punto, domandarsi<br />

da dove nasca tale e tanto<br />

“sconquasso” e quali siano le possibili<br />

cause di così vistosi attriti istituzionali<br />

con le connesse pregiudizievoli<br />

ricadute sulla efficienza di quel<br />

settore commerciale. La risposta, a<br />

ben vedere, relativamente semplice e<br />

sufficientemente nota al giurista, va<br />

ricercata, sul piano giuridico-formale,<br />

(anche) nella permanente, elevata<br />

incertezza delle norme giuridiche<br />

applicabili alle operazioni di importazione,<br />

trasporto, sbarco, stoccaggio,<br />

movimentazione e riutilizzo<br />

dei rottami ferrosi, non risultando ancora<br />

“pacificamente” nota e, soprattutto,<br />

unanimemente condivisa, la loro<br />

natura (ovviamente giuridica) di<br />

“materia prima secondaria” (da intendere,<br />

più esplicitamente come<br />

“merce” contrapposta alla nozione di<br />

rifiuto).<br />

È, infatti, del tutto evidente che,<br />

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dalla preventiva qualificazione dei<br />

rottami - come (sotto)prodotto o rifiuto<br />

- discende una diversa regolamentazione,<br />

volta a disciplinare le<br />

descritte fasi (dalla raccolta al riutilizzo),<br />

connotate da distinti oneri<br />

burocratici ed economici, fonte, a<br />

sua volta, di diversificate responsabilità<br />

di natura amministrativa, civile,<br />

penale, fiscale, ecc. Tutto ciò non<br />

può, ovviamente, considerarsi indifferente<br />

per gli operatori, i quali hanno,<br />

di recente, fatto sentire la loro<br />

voce, chiedendo non sostegno politico<br />

o provvidenze economiche, ma,<br />

semplicemente, certezza giuridica<br />

«nella confusa e difficile normativa<br />

attuale» [13] .<br />

A questo punto, ci si dovrebbe coerentemente<br />

chiedere il perché di questa<br />

persistente e risalente incertezza<br />

normativa sulla qualificazione del rifiuto.<br />

Anche di questo quesito la risposta<br />

è, in parte, agevole:<br />

l perché il fenomeno della gestione<br />

dei rifiuti (e, per correlazione, delle<br />

materie prime secondarie: non rifiuto)<br />

è stata fatto oggetto di discipline<br />

giuridiche e tecniche - derivanti da<br />

ordinamenti diversi (norme internazionali,<br />

comunitarie, nazionali, regionali)<br />

non sempre omogenee e coerenti;<br />

[5] Si pensi al caso recente del sequestro di alcune partite di rottami ferrosi operato, in via d’urgenza, dalla polizia giudiziaria nel<br />

Porto di Monfalcone, nel gennaio 2005, seguito dalla richiesta di convalida del sequestro d’urgenza, da parte della Procura della<br />

Repubblica di Venezia, respinta del GIP presso il Tribunale di quella stessa città con successivo dissequestro dei materiali, in data 8<br />

febbraio 2005; sul tema, si veda oltre).<br />

[6] Da ultimo quelli contenuti nella missiva dell’Ufficio Gabinetto del ministro, del 17 gennaio 2005, a firma di P. Togni (si veda oltre).<br />

[7] Il riferimento è, ad es., alle disposizioni impartite, nell’episodio accennato del gennaio 2005, dalla Procura della Repubblica di<br />

Venezia alla polizia giudiziaria per intervenire sui rottami ferrosi in movimentazione presso il porto di Venezia, in quanto<br />

considerati “rifiuti”, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia 11 novembre 2004 (si veda oltre), contro l’indirizzo opposto<br />

manifestato dal Governo.<br />

[8] «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia<br />

anche nelle aree svantaggiate» (in Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2002, n. 158). Si vedano i nn. 15-16-17/2002 e 5/2003 di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

[9] «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta<br />

applicazione» (in S.O. n. 187 alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2004, n. 302). Si veda lo Speciale sul n. 3/2005 di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

[10] Si veda, dello stesso Autore, Proposte ricostruttive della “nozione autentica di rifiuto”, ex art. 14, l. 178/2002, in Riv. Giur.<br />

dell’<strong>Ambiente</strong>, n. 2/2004, pag. 233, con richiami di dottrina (n. 1) e giurisprudenza della Suprema Corte (n. 3).<br />

[11] In particolare le “letture” fornite dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia dell’U.E. in materia di disciplina comunitaria della<br />

gestione dei rifiuti, come rassegnate nel commento di cui alla nota precedente.<br />

[12] Si richiama, in proposito, il contestato dettato dell’art. 14, legge n. 178/2002, e quello dell’ art. 1, commi 25/29, legge delega n.<br />

308/2004, su cui si veda infra. Su quest’ultima legge, si vedano le lucide osservazioni di F. Peres, Attività siderurgiche e<br />

metallurgiche: ridisegnata la disciplina sui rottami, in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 3/2005, pag. 20.<br />

[13] Questo appunto era l’obiettivo dichiarato nella locandina di presentazione del convegno organizzato il 14 marzo 2005 dall’ASSO-<br />

FERMET, a Milano, i cui Atti sono riportati nel sito web www.assofermet.it/.<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


l perché molti sono gli interpreti<br />

di queste disposizioni, a diversi livelli,<br />

con approcci difformi (con riferimento<br />

agli interessi pubblici o privati<br />

da tutelare) e con diversa efficacia<br />

dell’atto interpretativo (parere, sentenza,<br />

contestazione, ecc., vincolanti<br />

o meno), con risultati spesso - e comprensibilmente<br />

- divergenti. Partendo<br />

dal basso, si pensi, nell’ordinamento<br />

interno, all’interpretazione/applicazione<br />

fornita dalle autorità amministrative<br />

e di governo, centrali e locali,<br />

dalle autorità di vigilanza e controllo,<br />

dagli organi di polizia giudiziaria,<br />

dalla magistratura ordinaria e amministrativa,<br />

dal legislatore nazionale<br />

(ad es. con norme di interpretazione<br />

autentica, come l’art. 14, legge n.<br />

178/2002) [14] , dalla Corte Costituzionale<br />

[15] ; e, nell’ordinamento comunitario,<br />

dalla Commissione Ue e dalla<br />

Corte di Giustizia;<br />

l perché, come spesso accade, non<br />

sempre gli interessi pubblici e quelli<br />

privati convergono all’atto della loro<br />

ponderazione e componimento, in<br />

sede interpretativa della norma e/o<br />

della sua applicazione (anche se<br />

spesso il conflitto, come nella materia<br />

considerata, potrebbe risultare,<br />

per alcuni aspetti, apparente; sul punto<br />

si veda oltre).<br />

Questo complicato assetto istituzionale,<br />

che pure costituisce un modello<br />

elevato e maturo di democrazia<br />

(cioè di potere diffuso, decentrato e/o<br />

trasferito, all’interno dell’ordinamento<br />

ovvero dallo Stato nazionale alla Co-<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

AMBIENTE<br />

munità europea), di fatto, ha generato<br />

e continua a generare possibili divaricazioni<br />

di “letture” e, dunque, incertezza<br />

e instabilità giuridica e della<br />

prassi (quando non contraddizione,<br />

fra le istituzioni, e paralisi del mercato).<br />

Con l’ulteriore, infelice conseguenza<br />

che la normativa sulla gestione<br />

dei rifiuti - come di<br />

qualsiasi altra disciplina<br />

- anziché<br />

assecondare, stimolare<br />

e, dunque<br />

,potenziare il mercato<br />

(nel caso, del<br />

recupero dei rottami<br />

ferrosi), lo deprime<br />

e, qualche<br />

volta, lo arresta del<br />

tutto, in manifesta<br />

dissonanza dai propositi<br />

stessi del Legislatore,<br />

degli indirizzi<br />

del Governo<br />

e degli obiettivi<br />

dell’impresa.<br />

Quali rimedi?<br />

Se, dalla spiegazione del fenomeno,<br />

si passa alle possibili proposte di<br />

soluzione - per diradare le delineate<br />

incertezze - le risposte proponibili<br />

sembrano essere connotate da considerevoli<br />

difficoltà e, comunque, non<br />

appaiono di breve periodo. Preliminarmente,<br />

occorre diradare il campo<br />

dell’attuale, concitato dibattito [16] , da<br />

falsi problemi e da altrettanto inidonei<br />

suggerimenti.<br />

I dati 2003 parlano di una<br />

produzione nazionale di<br />

acciaio grezzo a “forno<br />

elettrico”, cioè<br />

esclusivamente mediante<br />

la rifusione di rottami<br />

ferrosi, pari al 63% della<br />

produzione nazionale<br />

totale di acciaio (26,7<br />

milioni di tonnellate)<br />

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RIFIUTI<br />

Articolo<br />

Il ricorso alle sentenze<br />

della Corte di Giustizia<br />

Una prima soluzione assai problematica<br />

- che ha però incontrato il<br />

favore di una parte della magistratura<br />

(soprattutto inquirente) - riposa sull’affermazione<br />

di principio secondo<br />

cui, dopo la pronuncia della Corte<br />

di Giustizia dell’Ue<br />

11 novembre<br />

2004, sulla definizione<br />

comunitaria<br />

di rifiuto e sulla<br />

incompatibilità<br />

dell’art. 14, legge<br />

n. 178/2002 cit.,<br />

con questa nozione,<br />

tutti i problemi<br />

interpretativi<br />

sopra delineati,<br />

sarebbero risolti,<br />

anche con riferimento<br />

ai rottami<br />

ferrosi derivanti<br />

da scarti di lavorazioneindustriale<br />

o artigianale oppure originati da<br />

cicli produttivi o di consumo, ex art.<br />

1, commi 25 e 29, legge n. 308/2004<br />

cit. [17] . Sia perché la sentenza dell’alto<br />

Consesso affronta direttamente la<br />

portata e gli effetti derivanti dalla<br />

norma nazionale (art. 14 cit.), fornendo<br />

una definizione di rifiuto che<br />

potrebbe ricomprendere i rottami<br />

ferrosi, sia in quanto la decisione<br />

fornisce un’interpretazione autentica<br />

di questa nozione, che sarebbe<br />

vincolante per gli Stati mem-<br />

[14] «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di<br />

privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nella aree svantaggiate» (in S.O. n.<br />

168 alla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2002, n. 187).<br />

[15] Da ultimo, chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità dell’art. 14, cit. e dei commi 25/29 dell’art. 1, legge n. 308/2004, cit.<br />

dall’ordinanza del Tribunale di Venezia, sezione distrettuale del riesame 8 marzo 2005, inedita (si veda oltre) e dalla pronuncia del<br />

Tribunale di Rieti 2 febbraio 2005, inedita (limitatamente alla legge n. 308). Si segnala, altresì, che la Procura della Repubblica di<br />

Asti, in sede di richiesta di archiviazione rivolta al G.I.P. di detta città, il 13 gennaio 2005 (inedita), ha sollecitato detto giudice, in<br />

via preliminare, di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa al contrasto dell’art.<br />

14, legge n. 178/2002, con gli artt. 11 e 117 Cost. (sui profili di costituzionalità si dirà a momenti).<br />

[16] Non sempre, spiace rilevarlo, libero da preconcetti o, addirittura, da sottese opzioni ideologiche.<br />

[17] La nuova disciplina introdotta dalla legge n. 308/2004, sui “rottami ferrosi e non ferrosi”, oggi vigente, contempla due ipotesi (e<br />

discipline) differenziate:<br />

- la prima, relativa ai rottami provenienti dall’estero (ex comma 27), che si completa con il richiamo al comma 28 (sulla<br />

regolamentazione di una nuova sezione speciale dell’Albo);<br />

- la seconda, afferente i rottami prodotti in Italia, ex art. 29, introduttivo del comma q-bis) dell’art. 6, comma 1, decreto “Ronchi”, a<br />

cui vanno raccordati i commi 25 e 26.<br />

(segue)<br />

89


RIFIUTI<br />

Articolo<br />

bri e, nel loro ambito, anche per la<br />

pubblica amministrazione e per gli<br />

organi giudiziari [18] .<br />

In definitiva, dopo questa pronuncia,<br />

potrebbe legittimamente procedersi,<br />

in sede amministrativa e giurisdizionale,<br />

alla disapplicazione dell’art.<br />

14 citato, in considerazione del<br />

rilievo giuridico che le sentenze della<br />

Corte lussemburghese sarebbero, come<br />

accennato, immediatamente vincolanti<br />

e direttamente applicabili<br />

anche in sede giurisdizionale.<br />

90<br />

AMBIENTE<br />

l Natura ed effetti della sentenza<br />

11 novembre 2004 - Occorre certamente<br />

prestare grande attenzione a<br />

questa sentenza, sia in considerazione<br />

degli interessi coinvolti dall’intervento<br />

dell’organo comunitario (con<br />

riferimento, soprattutto, agli operatori<br />

dello specifico e consistente mercato<br />

del riutilizzo, riciclo, recupero<br />

dei residui e/o sottoprodotti industriali<br />

e di consumo, in generale, e<br />

dei rottami ferrosi, in particolare) sia<br />

perché, per quanto attiene all’Italia,<br />

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essa era stata sollecitata proprio da<br />

un giudice nazionale e aveva a oggetto<br />

il significato e la portata dell’art. 1,<br />

comma 1, lettera a), direttiva 75/<br />

442CEE, relativa ai rifiuti, come modificata<br />

dalla direttiva 91/156 CE [19] .<br />

La conclusione cui è pervenuto<br />

quel Collegio, con la sua decisione<br />

“interpretativa” [20] , per la sua complessità<br />

e importanza - sia in relazione<br />

al merito (di pesante chiusura verso<br />

la nozione di “materia prima secondaria”<br />

che viene, sostanzialmen-<br />

Per quanto attiene a quest’ultima ipotesi, il Legislatore configura due distinte fattispecie:<br />

- “rottami ferrosi e non ferrosi:<br />

1) derivanti da operazioni di recupero, ex art. 31/33 o 27/28, D.Lgs. n. 22/1997 - i quali sono, necessariamente, qualificati “materie<br />

prime secondarie” per attività metallurgiche e siderurgiche (ciò che proviene da operazioni di recupero, va qualificato, per legge,<br />

ex art. 4, comma 1, lettera b), “decreto Ronchi” ed ex art. 3, D.M. 5 febbraio 1998 come «un prodotto, una materia prima o una<br />

materia prima secondaria») e<br />

2) a condizione che rispondano a determinate specifiche tecniche (CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o altre e diverse, nazionali o<br />

internazionali).<br />

Questa ipotesi non è nuova né sul piano concettuale né su quello della disciplina, in quanto già contemplata dal D.M. 5 febbraio<br />

1998, Allegato 1, Suballegato 1, voce 3 «Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile»;<br />

- “rottami ferrosi o non ferrosi:<br />

1) che costituiscono «scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta<br />

differenziata»;<br />

2) che possiedono, fin dall’origine, le caratteristiche indicate dalle specifiche tecniche di cui alla prima parte della lettera q-bis) (si<br />

veda sopra). Si tratta, in definitiva, di residui industriali che vengono considerati non rifiuti (materie prime secondarie) non perché<br />

fatti oggetto di attività di recupero - come nel caso precedente (“rottami ferrosi e non ferrosi”) - ma in quanto possiedono, fin dalla<br />

loro formazione, le caratteristiche tecniche di cui sopra (CECA, AISI, ecc.) e possono essere utilizzati “tal quali” o con trattamento<br />

preventivo minimale, nel senso previsto dall’art. 14, comma 2, lettera b), legge n. 178/2002. A questa esclusiva ipotesi si riferiscono<br />

le specificazioni, quasi del tutto superflue e ripetitive, dei commi 25 e 26, che richiamano e confermano la validità e vigenza<br />

dell’art. 14, legge n. 178/2002, in cui correttamente si riporta la fattispecie dei rottami ferrosi - quali scarti di lavorazione ovvero<br />

originati da cicli produttivi o di consumo - costituenti “materia prima secondaria” per la siderurgia e metallurgia. Essi, infatti, non<br />

costituiscono oggetto dell’attività di «disfarsi» (inteso in senso pieno, comprensivo dell’attività svolta anche al presente: «si disfi»,<br />

in aggiunta a quanto previsto dall’art. 14, cit. che fa menzione solo della diversa condotta di chi «abbia deciso o abbia l’obbligo di<br />

disfarsi»), purché siano destinati, in modo effettivo, “all’impiego” anche presso altri e diversi cicli produttivi, tal quali, in quanto<br />

già in possesso delle ridette “specifiche tecniche” (questa ultima condizione non era esplicitata nell’art. 14, ma, in qualche modo,<br />

risultava implicita, sia con riferimento alla utilizzabilità “tal quale” del rottame, sia per l’assenza, in fase di riutilizzo, di un<br />

«pregiudizio all’ambiente» superiore a quello derivante dall’uso della materia prima vergine corrispondente). L’aver indicato le<br />

fonti di regolamentazione di queste specifiche tecniche (CECA, AISI, ecc.) rende la nuova disciplina stringente rispetto all’art. 14.<br />

cit. dove ci si limitava a pretendere che detti materiali non subissero «interventi preventivi di trattamento» o subissero trattamenti<br />

preventivi minimali (appunto perché già in possesso delle specifiche pretese dal mercato di destinazione per il riutilizzo).<br />

[18] Nell’ordinanza della Sezione distrettuale del riesame del Tribunale di Venezia 8 marzo 2005, citata a nota 15, si leggono, infatti, le<br />

seguenti espressioni: «la Corte di Giustizia, con la pronuncia dell’11 settembre 2004 (…) ha stabilito un principio di diritto<br />

incompatibile con la possibilità di applicazione del citato articolo 14, legge 178» (pag. 8 dell’originale del provvedimento); «la<br />

sentenza della Corte di giustizia (..) orientata nel senso della necessaria “disapplicazione” della norma di diritto interno contrastante»<br />

come «la legge 15 dicembre 2004, n. 308» (sui materiali ferrosi, si veda ivi, a pag. 11); «la proposizione chiave dell’appello<br />

proposto dal P.M. avverso il diniego del g.i.p. risulta essere fondato: il contrasto tra la sentenza della Corte di Giustizia comunitaria e<br />

le norme interne (anteriori e successive alla statuizione della stessa), potrebbe dirsi risolto, in quanto, adeguandosi all’insegnamento<br />

della Corte Costituzionale, funzionari e giudici italiani devono “non applicare” le disposizioni tutte che qualificano i rottami<br />

metallici come materie prime secondarie: non solo perché contrastanti con la interpretazione di “rifiuto” dichiarata conforme al<br />

diritto comunitario della Corte di Giustizia» (ivi, pag. 13); «E pertanto, ribadita la necessità di applicazione immediata, diretta e<br />

prevalente, nell’ordinamento interno dei principi fissati» (meno che da direttive non autoapplicative, quale quella oggetto di<br />

interpretazione da parte della nominata sentenza della Corte di Giustizia comunitaria) «dalla sentenze della Corte di Giustizia<br />

comunitaria (così Corte Cost., sentenza n. 389/1989 e n. 113/1985), ancora una volta richiamato che, giusta sentenza C/457 di data<br />

11 novembre 2004, il principio di diritto comunitario risulta essere incontrovertibile e che le nominate disposizioni di legge risultano<br />

essere con esse incompatibili (…), il Tribunale ritiene sussistere, nel caso sottoposto al suo esame, condizioni vincolanti nel senso<br />

della disapplicazione delle norme di diritto interno in contrasto» (tanto seguendo la traccia segnata dalla Corte costituzionale a<br />

partire dalla sentenza n. 170/1984).<br />

(segue)<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


te, ricondotta in quella di rifiuto) che<br />

alla sua efficacia negli ordinamenti<br />

interni - giustifica qualche ulteriore<br />

approfondimento per rimuovere alcuni<br />

equivoci e fornire ulteriori messe<br />

a punto.<br />

Nel rigoroso rispetto delle norme<br />

costituzionali del Trattato CE e in<br />

conformità agli indirizzi del giudice<br />

comunitario e nazionale [21] va, infatti,<br />

ribadito che la pronuncia del giudice<br />

lussemburghese ha natura di sentenza<br />

dichiarativa resa, in via pregiudiziale,<br />

ex art. 234 Trattato. Per ciò stesso,<br />

essa non riveste i caratteri della definitività<br />

e dell’irrevocabilità [22] .<br />

È altrettanto assodato, in dottrina<br />

[23] e nella giurisprudenza comunitaria,<br />

che non esiste un effetto generale<br />

di queste sentenze, neppure nei<br />

confronti della Corte che le ha adottate,<br />

perché essa stessa non si sente<br />

formalmente vincolata dai propri<br />

precedenti [24] , che può tranquillamente<br />

smentire o cambiare.<br />

l Nuove aperture della CGCE<br />

sulla nozione di rifiuto - Un esempio<br />

emblematico di questi revirement<br />

(“virate”) giurisprudenziali - che<br />

smentiscono tale presunta coerenza<br />

(di indirizzi interpretativi) e la “definitività”<br />

delle pronunce dichiarative -<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

AMBIENTE<br />

è stato fornito, di recente, dalla nota<br />

ordinanza della stessa Corte di Giustizia<br />

15 gennaio 2004, proprio in<br />

tema di definizione della nozione di<br />

rifiuto, con riferimento alla qualificazione<br />

del pet coke. Il Collegio, invero,<br />

svincolandosi, in modo netto, da<br />

un preesistente (non del tutto omogeneo)<br />

indirizzo restrittivo - come non<br />

hanno mancato di notare, anche se in<br />

chiave critica, autorevoli studiosi -<br />

introduce criteri accentuatamente innovativi<br />

che contraddicono i precedenti<br />

assetti con lo scopo di restringere<br />

sostanzialmente (anziché ampliare),<br />

tale nozione [25] .<br />

Non è, infatti, sfuggita l’assoluta<br />

novità del principio affermato in<br />

detto provvedimento, secondo cui<br />

non è rifiuto quel materiale che venga<br />

riutilizzato «pur derivando da un<br />

processo di fabbricazione che non è<br />

principalmente destinato a produrlo»,<br />

tutte le volte in cui esso «può<br />

costituire un sottoprodotto del quale<br />

l’impresa non ha intenzione di disfarsi,<br />

perché può sfruttarlo e commercializzarlo<br />

a condizioni per lei<br />

più favorevoli, in un processo successivo<br />

e senza operare trasformazioni<br />

preliminari» [26] .<br />

Si tratta, alla luce del chiaro teno-<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

RIFIUTI<br />

Articolo<br />

re della motivazione, di un’espressa e<br />

assai chiara rivalutazione, da parte<br />

del Giudice comunitario, dell’elemento<br />

soggettivo della volontà dell’imprenditore<br />

il quale - nella vicenda<br />

decisa - considerava il coke da<br />

petrolio (ma lo stesso è a ripetersi per<br />

il materiale ferroso), non un materiale<br />

di cui “disfarsi”, ma una materia<br />

“prodotta volontariamente” e consapevolmente<br />

di cui l’impresa, da tempo,<br />

intende riutilizzare (nel caso del<br />

pet coke) «con certezza come combustibile<br />

per il fabbisogno di energia<br />

della propria raffineria o di altre industrie»<br />

(come recita testualmente la<br />

massima).<br />

Questa valorizzazione della volontà<br />

del produttore viene giustamente<br />

esaltata, dalla Corte, non solo<br />

nel caso di riutilizzo diretto del sottoprodotto,<br />

ad es. all’interno della raffineria<br />

di provenienza, ma anche allorché<br />

il detentore del residuo produttivo<br />

intenda destinarlo presso altri<br />

processi produttivi (a cui, negli<br />

esempi fatti, tanto il coke che il materiale<br />

ferroso possono essere ceduti),<br />

con univoco superamento del precedente<br />

limite giurisprudenziale, del<br />

tutto irragionevole sul piano tecnico<br />

e giuridico, secondo il quale il riuti-<br />

[19] Com’è noto, il Tribunale di Rieti, in data 20 novembre 2002, adiva la Corte di Strasburgo, ai sensi dell’art. 234 del Trattato,<br />

invitandola a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla nozione giuridica di rifiuto, secondo l’ordinamento comunitario e, conseguentemente,<br />

sulla “compatibilità comunitaria” di una norma nazionale (l’art. 14, della legge 178/2002) adottata, in via d’urgenza, dal<br />

Governo - ma ratificata poi dal Parlamento - che ne forniva una “definizione autentica”, con l’intento dichiarato e ben preciso di<br />

non assoggettare agli oneri economici (aggravi di spesa) e burocratici (perdite di tempo, incomprensioni e rischio di errori), propri<br />

della normativa sulla gestione dei rifiuti, quei «materiali residuali di produzione e di consumo»(come i rottami ferrosi) che fossero<br />

«effettivamente riutilizzati, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento» ovvero subendo trattamenti preliminari minimi<br />

(ad es. cernita, compattazione, macinazione, vagliatura, ecc. e, quindi, non di “recupero completo”), nel medesimo o diverso ciclo<br />

produttivo (cioè presso il produttore o presso terzi), ovviamente senza recare pregiudizi all’ambiente.<br />

[20] Non di condanna dell’Italia o di annullamento di quella disposizione, come si è letto o sentito da alcuni primi commentatori, per<br />

quanto è stato chiarito nel contributo indicato nella nota 10.<br />

[21] Cioè sulla base delle stesse sentenze della Corte costituzionale citate nelle ordinanze di Terni e di Venezia che hanno sollevato le<br />

questioni di costituzionalità indicate, retro, nella nota 15.<br />

[22] Il suo contenuto - di accertamento del significato e portata della norma comunitaria (e non di quella nazionale) - non è dato una<br />

volta per tutte (una sorta di sentenza passata in giudicato). All’opposto, essa non preclude affatto la riproponibilità della stessa<br />

questione (e, dunque, un ulteriore rinvio pregiudiziale sul medesimo tema) anche da parte del giudice rimettente (per chiedere<br />

chiarimenti) o di altri giudici, sulla base, ovviamente, di nuovi elementi e/o nuove prospettazioni. In definitiva, detta pronuncia<br />

vincola il Tribunale di Terni - che l’ha sollecitata - ma non le altre autorità giudiziarie (civili, penali, amministrative) le quali non<br />

condividano le sue conclusioni. In proposito, è sufficiente rinviare a un qualsiasi manuale di diritto comunitario, come quelli citati<br />

nella nota Nuovo capitolo sulla nozione di rifiuto, cit.<br />

[23] Si veda G. Gaja, Introduzione al diritto comunitario, Bari, 1996, pag. 63.<br />

[24] Si veda, fra le tante, Corte di Giustizia 24 novembre 1993, cause C- 267-268/91.<br />

[25] Nell’annotare la sentenza in Foro it. 2000, IV, col 150, V. Paone osserva, fra l’altro, che «la pronuncia... rischia di aggiungere<br />

ulteriori elementi di confusione nel dibattito tuttora aperto sulla conformità della legge n. 178/2002 al diritto comunitario».<br />

[26] Così riassume un punto saliente della sentenza V. Paone, op. ult. cit.<br />

91


92<br />

RIFIUTI<br />

Articolo<br />

lizzo del sottoprodotto doveva necessariamente<br />

avvenire, “tal quale”, all’interno<br />

dell’insediamento e «nel<br />

corso del processo di produzione».<br />

In definitiva, non può sfuggire che<br />

il provvedimento sul pet-coke si pone<br />

nel solco di un orientamento del giudice<br />

comunitario che, dopo le prime<br />

chiusure segnate dalla sentenza 25<br />

giugno 1997 (per<br />

cui tutti gli «oggetti<br />

e le sostanze<br />

di cui il proprietario<br />

si disfi» sono<br />

da considerare rifiuto<br />

«anche se essi<br />

hanno un valore<br />

commerciale e sono<br />

raccolti a titolo<br />

commerciale a fini<br />

di riciclo, di recupero<br />

o di riutilizzo,<br />

anche all’interno<br />

dell’insediamento»;<br />

si veda il punto<br />

52), ha espresso<br />

delle rilevanti<br />

aperture, soprattutto con la sentenza<br />

18 aprile 2002, per la quale sono<br />

esclusi da tale nozione «i sottoprodotti<br />

il cui riutilizzo sia certo (… ) senza<br />

trasformazioni preliminari e nel corso<br />

del processo produttivo» (si veda il<br />

punto 36).<br />

Ebbene, l’ordinanza 15 gennaio<br />

2004 (sul coke) richiama questo precedente<br />

e lo porta alle logiche e coerenti<br />

conseguenze quando, nel rispetto<br />

di dette condizioni, estende<br />

l’esclusione in favore di quei materiali<br />

che vengano effettivamente riutilizzati<br />

anche presso terzi. In questo<br />

senso, peraltro, poteva essere letto<br />

anche un passo specifico della decisione<br />

18 aprile 2002 (punto 34 della<br />

motivazione) ove si legge che il<br />

La normativa sulla<br />

gestione dei rifiuti ­<br />

come di qualsiasi altra<br />

disciplina ­ anziché<br />

assecondare, stimolare<br />

e dunque potenziare il<br />

mercato (del recupero<br />

dei rottami ferrosi), lo<br />

deprime e, qualche volta,<br />

lo arresta del tutto<br />

AMBIENTE<br />

produttore del sottoprodotto potrebbe<br />

volerlo «sfruttare o commercializzare<br />

a condizioni a lui favorevoli,<br />

in un processo successivo, senza trasformazioni<br />

preliminari» [27] .<br />

l “Materia prima secondaria” e<br />

prodotto finale - Nel novero di questo<br />

indirizzo possono essere collocate<br />

anche la successiva decisione del<br />

giudice comunitario<br />

11 settembre<br />

2003 [28] ove, con<br />

riferimento ai detriti<br />

e alla sabbia<br />

di scarto derivanti<br />

da una attività mineraria<br />

(di estrazione<br />

del cromo<br />

da un materiale<br />

grezzo sottoposto<br />

a perforazione,<br />

digrossamento e<br />

raffinazione), si<br />

riconosce la natura<br />

di non rifiuto<br />

(sottoprodotto) ai<br />

detriti e sabbia<br />

riutilizzati tal quali «per un necessario<br />

riempimento di gallerie della miniera»<br />

(per sostenerle) «mentre (…)<br />

agli stessi detriti e sabbia che saranno<br />

trasformati in conglomerati» viene<br />

attribuita la qualifica di rifiuti.<br />

La spiegazione di tale anomalia è<br />

rappresentata dalla considerazione<br />

che:<br />

- i primi residui «sono utilizzati come<br />

materia nel processo industriale minerario<br />

(…) non possono essere considerate<br />

sostanze di cui il detentore si<br />

disfi o abbia intenzione di disfarsi<br />

(…) il gestore della miniera può<br />

identificare fisicamente i residui che<br />

saranno effettivamente utilizzati nelle<br />

gallerie e fornisce all’autorità garanzie<br />

sufficienti di tale riutilizzo<br />

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(punti 37/39)», mentre<br />

l i secondi sono rifiuti «in quanto la<br />

loro utilizzazione per operazioni di<br />

costruzione o per altri usi è incerta»<br />

e tanto vale «anche per i detriti che<br />

saranno trasformati in conglomerati,<br />

poiché, anche quando una tale utilizzazione<br />

sia probabile, essa necessita<br />

precisamente di un’operazione di recupero<br />

di una sostanza che, come<br />

tale, non è utilizzata né nel processo<br />

di produzione mineraria, né per l’uso<br />

finale previsto (v. punto 36 della sentenza<br />

Palin Granit» (punto 41).<br />

Non può sfuggire a una più attenta<br />

riflessione che la distinzione operata<br />

dal giudice comunitario contiene delle<br />

forzature e delle incoerenze che<br />

non possono essere condivise. Si rifletta,<br />

in particolare che, in entrambe<br />

le ipotesi, l’utilizzo dei residui da attività<br />

mineraria riguarda:<br />

- gli stessi prodotti (detriti e sabbia);<br />

- con la stessa natura e provenienza<br />

- e dunque con una identico rischio<br />

ambientale;<br />

- di cui il detentore non intende disfarsie<br />

che effettivamente riutilizza<br />

(per riempimento di gallerie o per<br />

realizzare conglomerati cementizi).<br />

Si argomenta, da parte della Corte,<br />

che i primi sono utilizzati nel medesimo<br />

processo industriale minerario<br />

e gli altri no perché sarebbero<br />

sottoposti a un trattamento di recupero.<br />

Ma anche queste spiegazioni non<br />

sembrano probanti.<br />

I detriti e le sabbie destinati a<br />

riempire le gallerie (svuotate dall’estrazione<br />

del minerale) sono oggetto<br />

di una attività di bonifica e sistemazione<br />

ambientale che non ha<br />

nulla a che vedere - sul piano oggettivo<br />

(merceologico e classificatorio) -<br />

con la distinta attività mineraria di<br />

estrazione del cromo (anche se la<br />

27] Quest’ultima espressione non è sfuggita a V. Paone, che, nell’annotare la sentenza, in Foro it. 2003, IV, col 510, osserva: «la Corte<br />

di Giustizia sostiene che certi materiali possono essere sfruttati o commercializzati, a condizioni favorevoli per i detentore, in un<br />

processo successivo onde si può opinare - anche se con notevoli perplessità a riguardo - che la Corte volesse anche riferirsi alla<br />

eventualità in cui il residuo sia consegnato a terzi che lo riutilizzano in un nuovo ciclo produttivo. Siamo dell’avviso che vanno<br />

ristretti i casi in cui i residui riutilizzabili sono sottratti alla sfera di applicazione della normativa sui rifiuti alle ipotesi in cui si<br />

instauri un rapporto diretto tra produttore del residuo e suo utilizzatore (ad esempio i gusci d’uovo macinati per produrre<br />

fertilizzanti)».<br />

28] In Foro it. 2002, V, col. 510.<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


legge prevede l’obbligo di ripristino<br />

delle miniere e delle cave). Si presenta,<br />

dunque, approssimativa e metaforica<br />

l’osservazione della Corte circa<br />

un “residuo utilizzato come materia”<br />

nello stesso “processo industriale”,<br />

mentre non è giuridicamente appropriato<br />

affermare che i detriti e sabbie<br />

utilizzati per la produzione dei conglomerati<br />

(secondo caso) siano sottoposti<br />

a recupero e dunque restino nell’area<br />

dei rifiuti. Sembra, infatti, corretto<br />

obiettare che anche quei residui<br />

vengono utilizzati “tal quali”, come<br />

materia prima secondaria, unitamente<br />

ad altre materie prime (primarie<br />

o secondarie) impiegate per<br />

fabbricare conglomerati cementizi<br />

(prodotto finale).<br />

Tanto il cemento che il calcestruzzo<br />

costituiscono agglomerati di materiali<br />

greggi, in particolare, il primo,<br />

formato da calcare e argilla e, il secondo,<br />

da cemento, sabbia e ghiaia.<br />

Ciascuno di questi componenti rappresenta<br />

una materia prima (primaria<br />

o secondaria) che resta tale anche<br />

se si trasforma in un distinto (e diverso)<br />

prodotto “finale” (il calcestruzzo,<br />

appunto).<br />

È, pertanto, tecnicamente e giuridicamente<br />

improprio parlare delle<br />

sabbie come rifiuto, prima di essere<br />

“recuperate” nel prodotto “finale”<br />

(“conglomerato”).<br />

Sarebbe, invece, più corretto definire<br />

il fenomeno come utilizzo di distinte<br />

materie prime (primarie o secondarie:<br />

sabbie, ghiaia, detriti) per<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

AMBIENTE<br />

realizzare un prodotto finale quale il<br />

cemento (che non esiste in natura),<br />

tenendo concettualmente distinto il<br />

prodotto (finale) dalle singole materie<br />

prime che lo compongono; è stato<br />

lo stesso giudice comunitario ad<br />

avvertire che, in alcuni casi, il residuo<br />

produttivo o di consumo si presenta<br />

come sottoprodotto, cioè, più<br />

propriamente come «beni, materiali<br />

o materie prime che, da un punto di<br />

vista economico hanno valore di prodotti,<br />

indipendentemente da qualsiasi<br />

trasformazione» (punto 35, sentenza<br />

18 aprile 2002).<br />

Resta da segnalare, sempre in tema<br />

di (asserita) coerenza delle pronunce<br />

pregiudiziali del giudice comunitario<br />

che, da ultimo, con sentenza<br />

del 7 settembre 2004, la stessa<br />

Corte, invitata a ridefinire la nozione<br />

comunitaria di rifiuto in un episodio<br />

di idrocarburi infiltrati nel suolo, ha «<br />

equiparato il termine sito contaminato<br />

con il termine rifiuto», con la conseguenza<br />

che «ai siti contaminati si<br />

applica quantomeno la normativa sui<br />

rifiuti» [29] .<br />

Di fronte a questi significativi revirement<br />

giurisprudenziali, non appaiono,<br />

dunque, del tutto giustificate le<br />

preoccupazioni di chi obietta, ad es.,<br />

che «l’ordinanza sul pet-coke potrebbe<br />

prestarsi ad avallare la condotta di<br />

quei produttori di rifiuti che, per sottrarsi<br />

ai rigori della legge, dichiarino<br />

di aver programmato l’ottenimento di<br />

determinati residui così da giustificare<br />

un loro “riutilizzo” eseguito al di fuo-<br />

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RIFIUTI<br />

Articolo<br />

ri dei controlli preventivi della pubblica<br />

amministrazione» [30] .<br />

Non solo, sul piano metodologico,<br />

le preoccupazioni dettate dalla scarsa<br />

efficienza dei sistemi pubblici italiani<br />

- di controllo preventivo - non possono<br />

incidere, né poco né molto, sul<br />

problema ermeneutico di una corretta<br />

ricostruzione di una nozione giuridica<br />

comunitaria e nazionale, così come<br />

esplicitamente e univocamente individuata<br />

nell’ordinanza de qua [31] ; ma<br />

anche in considerazione del fatto che<br />

le imprese che “programmano” di recuperare<br />

determinati residui, quali il<br />

pet coke o il materiale ferroso, non lo<br />

fanno, normalmente, per eludere la<br />

legge, ma, molto più realisticamente,<br />

perché trovano un rilevante tornaconto<br />

economico a «non abbandonare<br />

nell’ambiente» quel prodotto (sia esso<br />

voluto sia esso «il risultato finale<br />

di una scelta tecnica» pur sempre<br />

adottata e quindi voluta), ma a esitarlo,<br />

tal quale (ovvero previe operazioni<br />

di recupero), presso terzi [32] .<br />

l La cosiddetta posizione del “tutto<br />

rifiuto” - L’ordinanza 15 gennaio<br />

2004 sul pet coke, proprio per la sua<br />

forte apertura verso il mercato del<br />

sottoprodotto (estraneo alla disciplina<br />

dei rifiuti), non è piaciuta ai sostenitori<br />

della cosiddetta posizione del<br />

“tutto rifiuto” (a favore di un allargamento<br />

di tale categoria), decisamente<br />

in opposizione a chi (di fatto, la maggioranza<br />

degli studiosi, della magistratura,<br />

delle forze politiche - di entrambi<br />

gli schieramenti - e istituzio-<br />

[29] Così si esprime D. Rottgen, in Primi commenti alla nozione di rifiuto secondo la Corte CE, in <strong>Ambiente</strong>, n. 1/2005, pag. 5 e segg. il<br />

quale, critica puntualmente e correttamente il giudice lussemburghese concludendo che «la definizione comunitaria di rifiuto<br />

contenuta nella direttiva non comprende beni immobili, quali, per esempio, il terreno inquinato presente in un sito. Nonostante ciò,<br />

resta il fatto che la sentenza della Corte crea una sostanziale incertezza di diritto» (si veda pag. 12, ultima colonna).<br />

[30] Così V. Paone, cit. alla nota 27, il quale, peraltro, in un successivo contributo, La nozione di rifiuto tra diritto comunitario e diritto<br />

penale, in Foro it., 2005, IV, col 19, a commento di Corte di Giustizia 11 novembre 2004, cit., riassume la deroga alla nozione di<br />

rifiuto - con riferimento ai residui di produzione e consumo - alle seguenti condizioni (con qualche interessante apertura): «per<br />

garantire la massima protezione ambientale: a) il riutilizzo del materiale non deve essere solo eventuale, ma certo; b) il riutilizzo<br />

deve avvenire senza la preliminare trasformazione del materiale; c) il riutilizzo deve avvenire nel corso dello stesso processo di<br />

produzione; d) il riutilizzo può avvenire anche in un processo successivo, rispetto a quello di provenienza, ma sempre senza<br />

trasformazioni preliminari; e) il riutilizzo deve avvenire, in ogni caso, senza arrecare danni all’ambiente».<br />

[31] Ricostruzione da compiere secondo canoni di probità e neutralità interpretativa e non in base a prospettive e/o con scopi di<br />

prevenzione penale, certo giustificabili, nel singolo caso, ma non adottabili, in via generale e sistematica, con l’effetto di colpire tutti<br />

quegli operatori (sicuramente la grande maggioranza) che operano nella legalità.<br />

[32] Nessun dubbio sul fatto che costituisca “criterio di riconoscimento” di una sostanza come merce e non come rifiuto «il grado di<br />

probabilità del riutilizzo di tale sostanza senza operazioni di trasformazione preliminare» (si veda la sentenza 18 aprile 2002, punto<br />

37, richiamata dal punto 37 dell’ordinanza, in esame).<br />

93


RIFIUTI<br />

Articolo<br />

nali) opta per una sua lettura più congrua,<br />

ragionevole e “sostenibile”.<br />

Nel tentativo di screditare una<br />

pronuncia non gradita, si è innanzitutto<br />

sottolineato che «in realtà le<br />

motivazioni della corte appaiono poco<br />

convincenti, (…) l’ordinanza risulta<br />

quanto meno non congrua rispetto<br />

al principio che essa afferma<br />

(…). Risulta peraltro che questo ordinanza<br />

è comunque inaccettabile<br />

nella sostanza proprio alla luce della<br />

pregressa e consolidata giurisprudenza<br />

della corte» [33] .<br />

Essa, infatti, si porrebbe in vistosa<br />

contraddizione con il principio basilare<br />

secondo cui «l’effettiva esistenza<br />

di un rifiuto, ai sensi della direttiva,<br />

va accertata (…) tenendo conto della<br />

finalità della direttiva e in modo da<br />

non pregiudicarne l’efficacia» e sulla<br />

considerazione che la Corte abbia<br />

tradito i suoi precedenti («Tale principio,<br />

infatti, così come formulato,<br />

non risulta affatto dalla giurisprudenza<br />

pregressa»); al proposito si<br />

prospettano due possibilità:<br />

«a) la corte (...) ritiene il pet coke<br />

direttamente un prodotto in base al<br />

principio che è prodotto volontariamente<br />

e viene utilizzato con certezza<br />

nel processo di produzione. Se così,<br />

si tratta di una novità perché mai la<br />

corte aveva affermato questo principio<br />

di identificazione del prodotto.<br />

Questa conclusione va, quindi scartata,<br />

perché, essendo innovativa, non<br />

si sarebbe potuta affermare con una<br />

semplice ordinanza motivata»;<br />

«b) la corte ritiene il pet coke un<br />

sottoprodotto escluso dall’ambito dei<br />

rifiuti in base alla sua pregressa giurisprudenza.<br />

Ma anche in tal caso, la<br />

conclusione è inaccettabile in quanto,<br />

come si è visto, mancano le condizioni,<br />

fra cui spicca quella relativa al-<br />

94<br />

AMBIENTE<br />

l’assenza di operazioni di trasformazione<br />

preliminare (e che nel dispositivo<br />

non viene neppure menzionata).<br />

Non è, quindi, applicazione di giurisprudenza<br />

pregressa pur trattandosi<br />

di semplice ordinanza motivata».<br />

Al contrario, pare, in coerenza con<br />

i precedenti rilievi, che possa delinearsi<br />

una terza spiegazione, ovvero che<br />

la Corte, la quale non è vincolata -<br />

come sottolineato - dalle sue precedenti<br />

decisioni, abbia voluto rafforzare<br />

alcuni criteri già formulati in<br />

passato, volti a valorizzare l’elemento<br />

della volontà del produttore/detentore<br />

del sottoprodotto, una volta<br />

verificato il suo oggettivo riutilizzo,<br />

senza pregiudicare, in alcun modo, il<br />

principio fondamentale di garantire<br />

le finalità e l’efficacia della direttiva,<br />

assicurato, per l’appunto, dall’accertamento<br />

dell’effettivo riutilizzo del<br />

sottoprodotto, presso lo stesso insediamento<br />

o presso terzi.<br />

Ma anche a seguire, per mera ipotesi,<br />

che si tratti di una novità, essa<br />

non può «essere scartata pregiudizialmente<br />

perché innovativa», sia<br />

perché la potestà esclusiva della Corte<br />

- di interpretare le fonti del diritto<br />

comunitario, ex art. 234 del Trattato -<br />

le consente logicamente di modificare<br />

le sue precedenti interpretazioni (e<br />

dunque di innovare sino a “contraddire”<br />

[34] i suoi stessi “arresti”; gli<br />

esempi da citare sarebbero assai agevoli)<br />

sia, in quanto, la funzione nomofilattica<br />

che le compete (vigilare<br />

sull’esatta e uniforme interpretazione<br />

della norma) risulta giuridicamente<br />

compatibile anche con netti revirement<br />

giurisprudenziali [35] .<br />

Obiettare infine, sub a), che, a<br />

questa innovazione, sarebbe da ostacolo<br />

la natura del provvedimento (ordinanza<br />

anziché sentenza) si presenta<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

come un mero formalismo giuridico<br />

- o, al peggio, come una “censura”<br />

all’operato (irrituale) della Corte -<br />

che, peraltro, non è in grado di modificare<br />

in nulla la sostanza delle conclusioni<br />

dalla stessa assunte.<br />

Quanto alle considerazioni, sub<br />

b), si ritiene più affidabile l’opinione<br />

del giudice comunitario - che ritiene<br />

di essersi conformato “alla sua pregressa<br />

giurisprudenza” (peraltro minuziosamente<br />

citata e commentata) -<br />

limitandosi ad aggiungere, in punto<br />

di fatto, che, secondo la sentenza, il<br />

pet coke non ha subito «trasformazioni<br />

preliminari» (ovviamente di natura<br />

sostanziale: cioè operazioni di<br />

recupero che modificano l’identità<br />

della sostanza) in quanto detto combustibile<br />

deriva, direttamente, «dal<br />

processo di raffinazione del petrolio<br />

(…) ed è il risultato di una scelta<br />

tecnica (il coke da petrolio non sarebbe<br />

necessariamente prodotto nelle<br />

operazioni di raffinazione)».<br />

Si legge, infatti in sentenza che, «lo<br />

scopo di una raffineria» (cioè l’obiettivo<br />

voluto dall’imprenditore) «è precisamente<br />

quello di produrre diversi<br />

tipi di combustibile a partire dal petrolio<br />

grezzo» (compreso il pet-coke).<br />

L’efficacia “vincolante”<br />

delle sentenze della CGCE<br />

Come è noto, la sentenza di accertamento<br />

pregiudiziale fissa il contenuto<br />

della norma comunitaria (ad es.<br />

più ampio o più ristretto di quello<br />

ritenuto dal Legislatore nazionale, in<br />

sede di trasposizione, ovvero dai giudici<br />

nazionali, con riferimento alla<br />

norma comunitaria direttamente applicabile),<br />

ma non ne modifica la natura<br />

e l’efficacia, che dipende dalla<br />

sua fonte di produzione o provenienza<br />

(la norma può essere posta dal<br />

[33] Così G. Amendola, in Foro it. 2004, IV, col. 151, Rifiuti, prodotti, e sottoprodotti: il coke di Gela.<br />

[34] In queste evenienze non si può parlare, ovviamente, di contraddizione in cui sarebbe incorso l’organo giudicante ma, più<br />

correttamente, di un suo mutamento di “orientamento”, del tutto previsto, nell’esercizio del potere giurisdizionale (quello che la<br />

letteratura francese definisce, con una metafora, revirement giurisprudenziale cioè “mutamento di rotta” o “virata”).<br />

[35] Altrettanto si può dire per la Corte di Cassazione che, pur investita dello stesso compito nomofilattico, ex art. 65 dell’ordinamento<br />

giudiziario, ha fatto spesso registrare, nei più disparati settori ordinamentali, profondi rivolgimenti di precedenti assetti; basti pensare,<br />

di recente, alla sentenza delle Sezioni Unite n. 500/1999 la quale ha affermato la risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi<br />

(anziché dei soli diritti soggettivi), azzerando, con un colpo di penna, mezzo secolo di propria giurisprudenza contraria.<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


Trattato o dal regolamento ovvero da<br />

una direttiva) [36] .<br />

Tanto il Tribunale di Terni che la<br />

Sezione distrettuale del riesame del<br />

Tribunale di Venezia, nel sollevare<br />

questione di legittimità costituzionale<br />

- con riferimento all’art. 1 cit. e alla<br />

legge n. 308/2004 - invocano a sostegno<br />

dell’efficacia vincolante delle<br />

sentenze della Corte di giustizia (e/o<br />

del conseguente dovere di disapplicazione<br />

della legge iniziale), ben note<br />

sentenze della Corte Costituzionale<br />

(nn. 170/1964; 113/1985; 389/ 1989;<br />

n. 111/1990).<br />

Peraltro, quei giudici di merito<br />

non si avvedono che questa citazione,<br />

nel caso sottoposto al loro giudizio,<br />

non è pertinente. Tutte le decisioni<br />

da essi invocate, infatti, si riferiscono<br />

a fonti comunitarie con effetti<br />

diretti nell’ordinamento interno e,<br />

pertanto, anche solo per tale ragione<br />

giuridica (a parte i profili di rispetto<br />

del principio di legalità della pena in<br />

caso di disapplicazione), non possono<br />

essere richiamate per sostenere<br />

l’effetto diretto e vincolante delle<br />

sentenze del giudice comunitario che<br />

ha interpretato l’art. 1, comma 1, lettera<br />

a), direttiva 75/442, come modificata<br />

dalla direttiva 91/156/CEE -<br />

cioè di due direttive “classiche” -<br />

prive di effetto immediato negli ordinamenti<br />

nazionali.<br />

In proposito bastava rileggere il<br />

seguente passo della sentenza n. 389/<br />

1989 del giudice costituzionale (pur<br />

richiamata nelle due ordinanze), cui<br />

si sono conformate le successive pronunce<br />

evocate, per ricostruire correttamente<br />

questo meccanismo (effetti<br />

della sentenza interpretativa correlati<br />

alla natura/efficacia della norma interpretata):<br />

- «Poiché ai sensi dell’art. 164<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

AMBIENTE<br />

(oggi art. 234) del trattato, spetta alla<br />

Corte di Giustizia assicurare il rispetto<br />

del diritto nell’interpretazione<br />

e nella applicazione del medesimo<br />

trattato, se ne deve dedurre che qualsiasi<br />

sentenza che applica e/o interpreta<br />

una norma comunitaria ha indubbiamente<br />

carattere di sentenza<br />

dichiarativa del diritto comunitario,<br />

nel senso che la<br />

Corte di Giustizia,<br />

come interprete<br />

qualificato<br />

di questo diritto,<br />

ne precisa autoritariamente<br />

il significato<br />

con le<br />

proprie sentenze<br />

e, per tal via, ne<br />

determina, in definitiva,l’ampiezza<br />

e il contenuto<br />

delle possibilità<br />

applicative.<br />

- Quando questo<br />

principio viene<br />

riferito a una<br />

norma comunitaria avente “effetti<br />

diretti” - vale a dire una norma dalla<br />

quale i soggetti operanti all’interno<br />

degli ordinamenti degli Stati<br />

membri possono trarre situazioni<br />

giuridiche direttamente tutelabili in<br />

giudizio - non vi è dubbio che la<br />

precisazione o l’integrazione del significato<br />

normativo compiute attraverso<br />

una sentenza dichiarativa della<br />

Corte di Giustizia abbiano la<br />

stessa immediata efficacia delle disposizioni<br />

interpretate».<br />

Conclusioni<br />

Il giudice nazionale si limita ad<br />

applicare - ed è vincolato - dalla norma<br />

comunitaria (con la portata precettiva<br />

identificata dalla Corte di<br />

Giudici e amministrazioni<br />

non possono applicare<br />

l’art. 1 della direttiva ­<br />

secondo l’interpretazione<br />

datane l’11 novembre<br />

2004, ovvero la sentenza<br />

stessa ­ disapplicando<br />

l’art. 14, in quanto la<br />

norma comunitaria non<br />

ha effetto diretto<br />

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RIFIUTI<br />

Articolo<br />

Giustizia) non dalla sentenza interpretativa<br />

della Corte, come chiarito<br />

dalla dottrina [37] . Più specificamente,<br />

se la Corte interpreta una «norma comunitaria<br />

avente effetti diretti negli<br />

ordinamenti interni (…) le precisazioni<br />

e le integrazioni della Corte (...)<br />

hanno la stessa immediata efficacia<br />

delle disposizioni interpretate» [38] .<br />

Come dire che<br />

«al giudice si impone<br />

la non applicazione<br />

della norma<br />

interna confliggente<br />

e l’applicazione<br />

della norma<br />

comunitaria<br />

(se) provvista di<br />

effetto diretto» [39] ,<br />

con l’ulteriore<br />

specificazione che<br />

il giudice (e la PA)<br />

applicano sempre<br />

e, comunque , la<br />

norma comunitaria<br />

e non la sentenza<br />

del giudice<br />

comunitario (che si limita a fissane la<br />

portata precettiva, estendendone o restringendone<br />

il contenuto, ma non<br />

mutandone la natura, con riferimento<br />

alla sua efficacia diretta o indiretta<br />

negli ordinamenti interni).<br />

Peraltro, su questa messa a punto<br />

sistematica, conviene, da ultimo, anche<br />

il Tribunale di Terni, il quale -<br />

dopo aver richiamato, nella parte<br />

motiva della sua ordinanza, l’art. 11 e<br />

117, Costituzione (che non sarebbero<br />

stati rispettati dal Legislatore nazionale,<br />

in quanto l’Italia avrebbe «violato<br />

i vincoli derivanti dall’ordinamento<br />

comunitario, ... vincoli che derivano<br />

anche dalle statuizioni risultanti<br />

dalle sentenze interpretative<br />

della Corte europea di giustizia, cfr.,<br />

36] Si veda G. Tesauro, Diritto comunitario, 2003, pag. 285. Nello stesso senso, fra i tanti, si veda G. Greco, Rapporti tra ordinamento<br />

comunitario e nazionale, in Trattato di diritto amministrativo europeo, a cura di M.P. Chiti e G. Greco, 1997, pag. 399. L’effetto<br />

diretto all’interno degli ordinamenti interni è prodotto dalla fonte giuridica comunitaria e non dalla sentenza del giudice<br />

lussemburghese.<br />

37] Si veda G. Tesauro, op. cit., pag. 323: «I giudici e amministrazioni nazionali saranno tenuti a fare applicazione delle norme così<br />

come interpretate dalla Corte».<br />

38] Così Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389, cit.<br />

39] Si veda G. Tesauro, op. cit. pag. 285.<br />

95


96<br />

RIFIUTI<br />

Articolo<br />

per tutte, le sentenze n. 170/1984 e<br />

n. 113/1985 della Corte Cost.» -<br />

qualche riga dopo aggiunge, in senso<br />

opposto: «Ma tale soluzione giuridica<br />

non appare convincente per lo<br />

scrivente giudicante, che ritiene<br />

dunque di non adottarla, per diversi<br />

motivi, in punto di diritto. In primo<br />

luogo vi è un indirizzo, proprio a<br />

proposito dei rottami metallici, della<br />

terza Sezione della Cassazione, che,<br />

in sostanza, nega radicalmente qualsiasi<br />

influenza alla giurisprudenza<br />

comunitaria se porta ad una limitazione<br />

della nozione di rifiuto, così<br />

come interpretata dall’art. 14 (…),<br />

soprattutto in base alla duplice argomentazione<br />

che tale definizione è<br />

contenuta non in un regolamento ma<br />

in una direttiva; e che la interpretazione<br />

pregiudiziale che compete alla<br />

Corte di Giustizia riguarda il Trattato<br />

e gli atti delle istituzioni della Comunità<br />

(...) non già atti del legislatore<br />

nazionale» (Cass. pen., sez. III,<br />

c.c. 13 novembre 2002, n. 1421).<br />

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Analogamente la sezione distrettuale<br />

del riesame di Venezia tradisce,<br />

sul punto, qualche incoerenza sistematica<br />

quando, per un verso, censura<br />

il nostro «Paese (che si è sottratto<br />

agli obblighi derivanti dall’appartenenza<br />

sua all’Unione Europea (…)<br />

spettando agli Stati membri di adottare<br />

ogni misura necessaria per conformarsi<br />

alle direttive vincolanti» e, per<br />

altro verso, afferma, nella stessa pagina<br />

(la 13 a dell’originale della sentenza):<br />

«È ribadita la necessità di applicazione<br />

immediata, diretta e prevalente,<br />

nell’ordinamento interno, dei<br />

principi fissati meno che da direttive<br />

non autoapplicative, quale quella oggetto<br />

di interpretazione da parte della<br />

nominata sentenza della Corte di giustizia<br />

comunitaria».<br />

Sul punto è doveroso, dunque, ribadire<br />

che:<br />

l l’art. 1 della direttiva (75/42 e<br />

91/156), non ha efficacia diretta<br />

nell’ordinamento italiano (come<br />

ripetutamente affermato dallo stes-<br />

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le origini, l’evoluzione, gli strumenti, le norme di riferimento e i<br />

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dalle attività di verifica del sistema e di convalida della dichiarazione<br />

ambientale alla domanda di registrazione all’organismo competente,<br />

all’uso del logo, agli indicatori ambientali e alle tipologie di organizzazioni.<br />

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soffermandosi sui costi e sui tempi necessari per conseguire la registrazione<br />

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so giudice comunitario) e, pertanto,<br />

la nozione di rifiuto che la Corte di<br />

Giustizia individua, in base a questo<br />

disposto, non è immediatamente<br />

efficace e vincolante, in forza<br />

della direttiva, né per i giudici nazionali<br />

né per la pubblica amministrazione;<br />

l lo stesso vale, di conseguenza, per<br />

la sentenza della Corte di Giustizia<br />

11 novembre 2004, che non deve<br />

essere applicata dalla PA e dal giudice<br />

nazionale, che, infatti, si limita<br />

a definire, in modo vincolante, una<br />

norma che non è idonea a produrre<br />

effetti diretti negli ordinamenti degli<br />

Stati membri.<br />

Giudici e amministrazione non<br />

possono applicare l’art. 1 della direttiva<br />

- secondo l’interpretazione<br />

datane l’11 novembre 2004 ovvero<br />

direttamente la sentenza - disapplicando<br />

l’art. 14, in quanto, si ribadisce,<br />

la norma comunitaria (nella portata<br />

individuata dalla sentenza) non è<br />

provvista di effetto diretto. l<br />

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9 agosto 2005 ­ N. 16


AMBIENTE<br />

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE<br />

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />

ITALIA<br />

BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE<br />

Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e della Tutela del territorio<br />

2 maggio 2005, n. 127<br />

«Regolamento recante modifica dell’articolo 15 del<br />

decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela<br />

del territorio, di concerto con i Ministri delle Attività<br />

produttive e della Salute, 25 ottobre 1999, n. 471, in<br />

materia di realizzazione di interventi di bonifica di siti<br />

inquinati» (G.U. del 11 luglio 2005, n. 159)<br />

Il decreto inserisce un’opportuna modifica all’art. 15,<br />

comma 4, D.M. n. 471/1999, sostanzialmente in materia<br />

di avvio provvisorio delle procedure di bonifica<br />

di un sito contaminato di interesse nazionale. In forza<br />

del nuovo comma 4­bis del citato art. 15, è prevista,<br />

a favore del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela<br />

del territorio, la facoltà di autorizzare “in via<br />

provvisoria” (e su richiesta dell’interessato) l’avvio<br />

dei lavori per la realizzazione degli interventi di bonifica,<br />

nelle more del perfezionamento del provvedimento<br />

di autorizzazione del progetto definitivo di<br />

bonifica (com’è noto da autorizzare a cura del medesimo<br />

dicastero, previo concerto con i Ministeri delle<br />

Attività produttive e della Salute, d’intesa con la<br />

regione territorialmente competente ­ art. 15, comma<br />

4, D.M. n. 471/1999). L’autorizzazione provvisoria<br />

potrà essere rilasciata solo al ricorrere di particolari<br />

motivi d’urgenza e fatta salva l’acquisizione della<br />

pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale<br />

e, inoltre, sulla base della precedente Deliberazione<br />

della Conferenza di servizi, conclusasi positivamente<br />

circa il medesimo progetto di bonifica.<br />

Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

PROMOZIONE DEI BIOCARBURANTI<br />

Decreto legislativo<br />

30 maggio 2005, n. 128<br />

«Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa<br />

alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri<br />

carburanti rinnovabili» (G.U. del 12 luglio 2005, n. 160)<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

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LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

Si tratta di un decreto finalizzato a promuovere l’utilizzazione<br />

di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili,<br />

in sostituzione del carburante diesel o della benzina nei<br />

trasporti, sì come meglio specificati nell’Allegato I, inserendosi,<br />

tra l’altro, nella lotta all’inquinamento da gas<br />

serra di più ampia portata. Risulta rilevante la definizione<br />

di «biocarburante» inserita nel decreto, da intendersi<br />

«un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato<br />

dalla biomassa» (quest’ultima quale parte biodegradabile<br />

dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura,<br />

comprendente sostanze animali e vegetali, dalla silvicoltura<br />

e industrie connesse, nonché quale parte biodegradabile<br />

dei rifiuti urbani e industriali) dal biotenalo al<br />

biodiesel, dal biogas carburante al bio ETBE ecc. (art. 2 e<br />

Allegato I). Il decreto fissa alcuni obiettivi nazionali (indicativi)<br />

di biocarburanti immessi al consumo rispetto al<br />

totale dei combustibili per autotrazione tradizionali (diesel<br />

e benzina), da raggiungere entro il 31 dicembre 2005<br />

(1,0%) e entro il 31 dicembre 2010 (2,5%), estendo a<br />

questi combustibili (e relativi sistemi di produzione) gli<br />

strumenti di ricerca e finanziari già in essere per altri<br />

fonti energetiche rinnovabili ex D.Lgs. n. 387/2003.<br />

FONDO INTERNAZIONALE DI RISARCIMENTO<br />

Legge 12 luglio 2005, n. 130<br />

«Adesione della Repubblica italiana al Protocollo<br />

del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992<br />

sull’istituzione di un Fondo complementare internazionale<br />

per il risarcimento dei danni causati dall’inquinamento<br />

da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003,<br />

e norme di adeguamento dell’ordinamento interno»<br />

(G.U. del 13 luglio 2005, n. 161)<br />

Si tratta della legge di adesione dello Stato Italiano al<br />

Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale<br />

del 1992 sull’istituzione di un Fondo complementare<br />

internazionale per il risarcimento dei danni causati<br />

dall’inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16<br />

maggio 2003 e volto a risarcire i danni da inquinamento<br />

causati nel territorio di uno Stato contraente (incluse<br />

le acque territoriali) e nella zona economica esclusiva<br />

di uno Stato contraente (fino a 200 miglia nautiche<br />

dalla linea di base a partire dalla quale è misurata la<br />

larghezza delle acque territoriali), nonché concernente<br />

misure di prevenzione in questo senso (artt. 1 e 2,<br />

Protocollo). Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri<br />

di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>. l<br />

97


98<br />

LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

AMBIENTE<br />

La norma in primo piano<br />

Incenerimento dei rifiuti<br />

Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133<br />

«Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti» (S.O. n. 122 alla G.U. del<br />

15 luglio 2005, n. 163)<br />

Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2005, n. 163, è stato pubblicato l’atteso decreto sull’incenerimento<br />

dei rifiuti. Il decreto si va a innestare sul precedente quadro normativo definito, tra l’altro, dal D.M. n.<br />

503/1997 e dal D.M. n. 124/2000, rispettivamente attuativi di alcune direttive comunitarie in materia di prevenzione<br />

dell’inquinamento atmosferico provocato da impianti di incenerimento di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi,<br />

il primo, e di prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato da impianti di incenerimento e di coincenerimento<br />

di rifiuti pericolosi, il secondo. La preesistente normativa, per quanto oggetto di parziale sovrapposizione da parte<br />

dell’odierno decreto, anch’esso attuativo della paritetica disciplina comunitaria, non risulta in realtà oggetto di abrogazione,<br />

almeno a livello esplicito. La nuova normativa appare il frutto di un approccio generale alla problematica<br />

dell’incenerimento e del coincenerimento di rifiuti, stabilendo le misure e le procedure finalizzate a prevenirne e ridurne<br />

gli effetti negativi per l’ambiente, «in particolare l’inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e<br />

sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne derivino» (art. 1, comma 1), perfettamente in linea con<br />

l’approccio integrato di cui al D.Lgs. n. 59/2005, talvolta richiamato dal decreto medesimo. Si intende con il termine<br />

«impianto di incenerimento, qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di<br />

rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione» comprendendo, altresì<br />

«l’incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la<br />

pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente<br />

incenerite» in riferimento al «sito e l’intero impianto di incenerimento, compresi le linee di incenerimento, la<br />

ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di<br />

alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell’aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature<br />

di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento,<br />

le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie<br />

operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento» (art. 2, comma 1, lettera d), D.Lgs. n.<br />

133/2005); mentre per «impianto di coincenerimento» deve intendersi «qualsiasi impianto, fisso o mobile, la cui funzione<br />

principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o<br />

accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento», anche in questo caso,<br />

includendo nella definizione il sito e l’intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in<br />

ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti,<br />

del combustibile ausiliario e dell’aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione<br />

e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le apparecchiature<br />

di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi e i sistemi di controllo delle varie operazioni e di<br />

registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Rileva, in tal senso, una distinzione fondata soprattutto<br />

sulla produzione di energia o di materiali nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, tale che, se il<br />

coincenerimento non avviene secondo questi principi, l’impianto sarà considerato un impianto di incenerimento.<br />

L’art. 3 elenca le esclusioni del caso, in particolare sottraendo alla nuova disciplina, gli impianti che trattano esclusivamente<br />

una o più categorie di rifiuti particolari, quali i rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali o derivanti<br />

dalle industrie alimentari di trasformazione (qualora l’energia termica generata sia recuperata), i rifiuti vegetali fibrosi<br />

derivanti dalla produzione della pasta di carta grezza e dalla relativa produzione di carta (qualora il processo di<br />

coincenerimento venga effettuato sul luogo di produzione e l’energia termica generata venga recuperata), i rifiuti di<br />

legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti ovvero i rifiuti<br />

pericolosi ex art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 22/1997, a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento (per esempio,<br />

rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione). La nuova disciplina non sarà, inoltre,<br />

applicabile ai rifiuti di sughero, ai rifiuti radioattivi, ai corpi interi o parti di animali, non destinati al consumo umano<br />

(compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma, ex art. 2, comma 1, lettera a), regolamento (CE) n. 1774/2002; mentre sono<br />

assoggettati al nuovo decreto gli impianti che trattano prodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, di<br />

cui al regolamento (CE) n. 1774/2002), e ai rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere<br />

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9 agosto 2005 ­ N. 16


AMBIENTE<br />

LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

e di gas negli impianti offshore e inceneriti a bordo di questi ultimi. Parimenti, sono esclusi dal campo applicativo del<br />

decreto gli impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di<br />

incenerimento con un volume di rifiuti trattati inferiore alle 50 tonn/anno. La nuova disciplina si basa su un complesso<br />

iter autorizzatorio, differente a seconda che si tratti di realizzazione ed esercizio di impianti di incenerimento di rifiuti<br />

ovvero di impianti di coincenerimento (artt. 3 e 4), in entrambi i casi specificando come le due normative generali di<br />

riferimento restino il D.Lgs. n. 59/2005 sulla prevenzione e sul controllo integrato dell’inquinamento ovvero il “decreto<br />

Ronchi” (artt. 27 e 28), in altre parole restando applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. n. 59/2005 qualora si tratti di<br />

impianti di incenerimento appartenenti alla categoria 5 dell’Allegato I al D.Lgs. medesimo, nonchè il D.Lgs. n. 22/1997<br />

per tutti gli altri tipi di impianti di incenerimento o di coincenerimento. Il provvedimento autorizzatorio passa per una<br />

dettagliata domanda per la realizzazione e l’esercizio degli impianti in questione, tale da rassicurare sul rispetto della<br />

nuova disciplina a partire dalla conformità ai nuovi valori limite di emissione, alle tipologie di rifiuti da avviare in<br />

impianto, alle modalità di recupero del calore generato (nel caso di coincenerimento), nonché dal rispetto delle<br />

procedure di campionamento e misurazione (in alcuni casi richieste “in continuo” dal decreto), con correlati vincoli a<br />

carico delle amministrazioni autorizzanti circa il contenuto delle autorizzazioni medesime. In entrambi i casi, inoltre,<br />

eventuali modifiche all’attività comportante incenerimento o coincenerimento di rifiuti pericolosi saranno considerate<br />

“sostanziali” ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 e dell’art. 27, comma 8, D.Lgs. n. 22/1997, il che significa partire con un nuovo<br />

iter autorizzatorio. Per entrambi i tipi di attività, inoltre, l’avvio delle operazioni potrà avvenire solo dopo una verifica<br />

svolta dall’autorità competente e finalizzata al riscontro delle condizioni e delle prescrizioni alle quali è stato subordinato<br />

il rilascio delle autorizzazioni (art. 4, commi 8 e 9, e art. 5, commi 12 e 13). Opportunamente è, peraltro, prevista<br />

una procedura sostitutiva attivabile in ipotesi di inerzia della pubblica amministrazione (con verifica da parte di tecnico<br />

abilitato al decorso di 30 giorni dall’apposita richiesta di sopralluogo all’autorità, e successivo invio del risultato<br />

all’autorità medesima).<br />

L’art. 7 reca, in dettaglio, le procedure di ricezione dei rifiuti, così come dovranno essere attuate dal gestore dell’impianto<br />

di incenerimento o di coincenerimento per evitare o limitare, «per quanto praticabile», gli effetti negativi sull’ambiente,<br />

in particolare per quanto riguarda l’inquinamento dell’aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché<br />

odori, rumore e i rischi diretti per la salute umana (art. 7, comma 1). Queste misure vanno dalla previa determinazione<br />

della massa di ciascuna categoria di rifiuti, prima dell’accettazione dei rifiuti in impianto, alla acquisizione di informazioni<br />

sui rifiuti ­ sempre prima del loro ingresso ­ al fine di verificare, fra l’altro, l’osservanza dei requisiti autorizzatori, nonché<br />

gli aspetti operativi quali il riscontro dello stato fisico e, ove possibile, della composizione chimica dei rifiuti, la verifica del<br />

relativo codice dell’Elenco europeo dei rifiuti e di tutte le informazioni necessarie per valutare l’idoneità del previsto<br />

processo di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti, fino al controllo su tutte le caratteristiche di pericolosità dei<br />

rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella manipolazione degli stessi.<br />

Parimenti, risultano normate alcune procedure di ricezione che il gestore dovrà applicare prima dell’accettazione dei<br />

rifiuti nell’impianto di incenerimento o di coincenerimento, dalla verifica del formulario di trasporto ex art. 15, D.Lgs. n.<br />

22/1997, o art. 7, regolamento (CE) n. 1774/2002 e dal regolamento (CEE) n. 259/93 (movimenti trasfrontalieri di rifiuti<br />

all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio), al prelievo di campioni rappresentativi<br />

(eccezion fatta dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e di eventuali altri rifiuti individuati dall’autorità<br />

competente, per i quali il campionamento risulti inopportuno). L’art. 8 prescrive le condizioni di esercizio degli impianti<br />

(tra l’altro prevedendo la presenza di bruciatori ausiliari, di sistemi automatici di impedimento dell’alimentazione dei<br />

rifiuti in caso di temperature di combustione insufficienti o per superamento di valori limite), mentre l’art. 9 rinvia agli<br />

Allegati I e II del decreto, rispettivamente sui valori limite delle emissioni in atmosfera, nonché negli scarichi di acque<br />

reflue, per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento. Rileva, sotto l’ultimo profilo accennato, il limite di non<br />

poter conseguire il rispetto di un valore soglia valido per le acque di scarico a mezzo di diluizione delle acque reflue<br />

medesime (divieto assoluto) e l’obbligo di un precedente trattamento anche per tutte le acque meteoriche, di dilavamento,<br />

di prima pioggia e di lavaggio nonché provenienti da eventuali operazioni di estinzione incendi (art. 10, commi 8 e 9).<br />

La nuova normativa si basa su un sistema di ampia divulgazione delle informazioni a essa correlate, tale che le domande<br />

di autorizzazione o rinnovo degli impianti in questione dovranno essere rese accessibili presso uno o più luoghi aperti al<br />

pubblico e, comunque, presso la sede del comune territorialmente competente, con giacenza non inferiore a 30 giorni in<br />

modo da permettere agli interessati di manifestare le proprie osservazioni (non è, peraltro, prevista una proceduta di<br />

avviso pubblico analogamente a quanto previsto in materia di VIA o di IPPC, a meno che gli impianti non ricadano<br />

nell’alveo applicativo di questi ulteriori settori). Il gestore degli impianti con potenzialità superiore alle due tonnellate/ora<br />

dovrà, inoltre, inviare all’autorità competente una relazione annuale (entro il 30 giugno di ogni anno), circa il funzionamento<br />

e la sorveglianza dell’impianto, con pedissequa messa a disposizione del pubblico (art. 15).<br />

L’art. 19 reca le sanzioni, prevalentemente penali, del caso, da integrare con una nuova fattispecie di danno ambientale<br />

correlato alla violazione della disciplina di settore in questione (art. 20), mentre l’art. 21 concerne le disposizioni<br />

transitorie, con un obbligo generale a carico dei gestori degli “impianti esistenti”, per renderli conformi alla nuova<br />

normativa entro il 28 dicembre 2005 e, con una particolare normativa di favore per gli impianti di coincenerimento di<br />

rifiuti non pericolosi e non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, facilitare l’accesso alla disciplina semplificata<br />

(sotto il profilo autorizzatorio e non solo) di cui agli articoli 31 e 33, D.Lgs. n. 22/1997. Rileva, in tal senso, a carico dei<br />

gestori degli impianti di incenerimento ex art. 2, comma 1, lettera d), D.Lgs. cit., esistenti all’entrata in vigore del D.Lgs. n.<br />

133/2005 e già operanti sulla base degli artt. 31 e 33, D.Lgs. n. 22/1997, l’obbligo di inviare, entro 60 giorni dalla data di<br />

entrata in vigore del decreto in questione (dunque entro il 28 settembre), all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione<br />

uno Studio di impatto ambientale descrittivo dell’impianto e relativi effetti sull’ambiente, nonché delle correlate<br />

misure attenuative, e da ritenersi quale documento propedeutico al rilascio dell’autorizzazione medesima. Ulteriori<br />

approfondimenti sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

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99


LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

AMBIENTE<br />

IL CASO<br />

di Cesare Parodi Procura della Repubblica di Torino, Docente a contratto Diritto dell’<strong>Ambiente</strong>,<br />

Università di Torino, Facoltà Scienze MFN<br />

100<br />

LE RESPONSABILITÀ<br />

NELLA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI<br />

In che termini gli imballaggi sono presi in<br />

considerazione dalla disciplina generale sui<br />

rifiuti? Quali sanzioni sono previste dal decreto<br />

Ronchi con riguardo alla gestione e smaltimento<br />

degli imballaggi? Quali sono i soggetti tenuti all’osservanza<br />

di tali disposizioni? Sono ipotizzabili<br />

anche responsabilità di natura penale?<br />

In base alla direttiva n. 94/62/CE, art. 3, comma<br />

1, recepita in Italia con il D.Lgs n. 22/<br />

1997, Titolo II, art. 34 e seguenti, e successive<br />

modifiche e integrazioni, viene considerato imballaggio<br />

il prodotto, composto di materiali di<br />

qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere<br />

determinate merci, dalle materie prime ai<br />

prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione<br />

e la loro consegna dal produttore al consumatore<br />

o all’utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione,<br />

nonché gli articoli a perdere usati allo stesso<br />

scopo.<br />

Gli imballaggi rappresentano una della categorie<br />

di maggior impatto in relazione alla generale<br />

problematica dello smaltimento dei rifiuti. L’imballaggio<br />

è, per forza di cose, un potenziale rifiuto,<br />

sino dalla sua immissione sul mercato; solo<br />

particolari circuiti di “riutilizzo” e di “recupero”<br />

possono diminuirne la rilevanza quali­quantitativa,<br />

così come solo un differente approccio da<br />

parte non solo dei produttori e degli utilizzatori,<br />

quanto anche dei consumatori, può rendere meno<br />

arduo il problema della “eliminazione“ dei<br />

medesimi. In termini generali, come precisato<br />

dall’art. 34 del citato decreto, scopo della disciplina<br />

con riguardo alla gestione degli imballaggi e<br />

dei rifiuti di imballaggio è quello sia di «prevenirne<br />

e ridurne l’impatto sull’ambiente ed assicurare<br />

un elevato livello di tutela dell’ambiente» sia di<br />

«garantire il funzionamento del mercato e preve­<br />

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nire l’insorgere di ostacoli agli scambi, nonché<br />

distorsioni e restrizioni alla concorrenza ai sensi<br />

della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo<br />

e del Consiglio del 20 dicembre 1994». In questo<br />

senso, è evidente che disposizioni differenti in<br />

relazione ai “costi” di gestione degli imballaggi<br />

rispetto ai vari Paesi dell’Unione europea non<br />

possono che costituire elementi di potenziale turbamento<br />

del principio della libera concorrenza.<br />

In effetti, l’art. 36, D.Lgs. n. 22/1997, nell’enucleare<br />

le finalità della disciplina organica degli imballaggi<br />

contemplata dagli articoli successivi, precisa<br />

che, al fine di assicurare la responsabilizzazione<br />

degli operatori economici conformemente al<br />

principio “chi inquina paga” nonché la cooperazione<br />

degli stessi secondo il principio della “responsabilità<br />

condivisa”, l’attività di gestione dei<br />

rifiuti di imballaggio si ispira a specifici principi:<br />

l incentivazione e promozione della prevenzione<br />

alla fonte della quantità e della pericolosità<br />

degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto<br />

attraverso iniziative, anche di natura<br />

economica in conformità ai principi del diritto<br />

comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di<br />

tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione<br />

e l’utilizzazione degli imballaggi, nonché a<br />

favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili<br />

e il riutilizzo degli imballaggi stessi;<br />

l incentivazione del riciclaggio e del recupero di<br />

materia prima, sviluppo della raccolta differenziata<br />

di rifiuti di imballaggio e promozione di<br />

opportunità di mercato per incoraggiare l’utilizzazione<br />

dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati<br />

o recuperati;<br />

l riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi<br />

destinati allo smaltimento finale attraverso le altre<br />

forme di recupero dgli stessi;<br />

l applicazione di misure di prevenzione consistenti<br />

in programmi nazionali o azioni analoghe<br />

da adottarsi previa consultazione degli operatori<br />

economici interessati [1] .<br />

[1] Altri principi generali individuati dal legislatore nell’ambito del citato art. 36 sono poi costituiti dalla individuazione degli<br />

obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che il costo della raccolta, della valorizzazione e dell’eliminazione dei<br />

rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione delle quantità di imballaggi immessi sul<br />

mercato nazionale e che la pubblica amministrazione organizzi la raccolta differenziata; dalla promozione di forme di<br />

(segue)<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


A sua volta l’art. 35, D.Lgs. n. 22/1997 contiene,<br />

tra le molte altre definizioni, la distinzione tra<br />

imballaggio primario, secondario e terziario; nel<br />

primo caso si tratta dell’imballaggio concepito in<br />

modo da costituire, nel punto vendita, un’unità<br />

di vendita per l’utente finale o il consumatore;<br />

nel secondo, di quello concepito in modo da costituire,<br />

nel punto vendita, il raggruppamento di<br />

un certo numero di unità di vendita, indipendentemente<br />

dal fatto che sia venduto come tale all’utente<br />

finale o al consumatore, o che serva soltanto<br />

a facilitare il rifornimento degli scaffali nel<br />

punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto<br />

senza alterarne le caratteristiche; l’imballaggio<br />

terziario, invece, è quello concepito in modo<br />

da facilitare la manipolazione e il trasporto di<br />

un certo numero di unità di vendita oppure di<br />

imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione<br />

e i danni connessi al trasporto, esclusi i container<br />

per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi<br />

e aerei.<br />

La direttiva n. 94/62/CE, come modificata dalla<br />

direttiva 11 febbraio 2004, n. 2004/12/CE [2] , specifica<br />

ulteriormente la definizione di “imballaggio”,<br />

sono così considerati imballaggi gli articoli<br />

che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte<br />

salve altre possibili funzioni dell’imballaggio, a<br />

meno che questi articoli non siano parti integranti<br />

di un prodotto e siano necessari per contenere,<br />

sostenere o preservare il prodotto stesso per tutto<br />

il ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati<br />

a essere utilizzati, consumati o eliminati insieme.<br />

Sono, inoltre, considerati imballaggi gli articoli<br />

progettati e destinati a essere riempiti nel punto<br />

vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti<br />

o progettati e destinati a essere riempiti nel<br />

punto vendita, a condizione che svolgano una<br />

funzione di imballaggio, nonché i componenti<br />

dell’imballaggio e gli elementi accessori integrati<br />

nell’imballaggio sono considerati parti integranti<br />

dello stesso. Gli elementi accessori direttamente<br />

fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni<br />

di imballaggio sono considerati imballaggio<br />

a meno che non siano parte integrante del prodotto<br />

e tutti gli elementi siano destinati a essere<br />

consumati o eliminati insieme.<br />

Sul piano operativo, una risposta efficace al pro­<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

AMBIENTE<br />

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LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

blema degli imballaggi non poteva che essere<br />

strutturata coinvolgendo e, anzi, rendendo corresponsabili,<br />

tutti i soggetti che entrano in contatto<br />

con gli imballaggi stessi; ciò a partire dalla pubblica<br />

amministrazione che ­ art. 39, D.Lgs. n. 22/1997<br />

­ deve organizzare sistemi adeguati di raccolta<br />

differenziata in modo da permettere al consumatore<br />

di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio<br />

selezionati da rifiuti domestici e da altri<br />

tipi di rifiuti di imballaggi, sia garantendo «la<br />

copertura omogenea del territorio in ciascun ambito<br />

ottimale, tenuto conto del contesto geografico»<br />

sia «la gestione della raccolta differenziata<br />

deve essere effettuata secondo criteri che privilegiano<br />

l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del<br />

servizio, nonché il coordinamento con la gestione<br />

di altri rifiuti». Inoltre, la PA deve incoraggiare<br />

«ove opportuno, l’utilizzazione di materiali provenienti<br />

da rifiuti di imballaggio riciclati per la<br />

fabbricazione di imballaggi ed altri prodotti».<br />

Il momento centrale del sistema disciplinato dal<br />

D.Lgs. n. 22/1997 è, tuttavia, rappresentato dal<br />

Consorzio Nazionale Imballaggi, ossia dal consorzio<br />

privato senza fini di lucro costituito dai produttori<br />

e utilizzatori di imballaggi con la finalità<br />

di perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei<br />

materiali di imballaggio previsti dalla legislazione<br />

europea e recepiti in Italia attraverso il menzionato<br />

decreto. Ai sensi dell’art. 38 del decreto Ronchi<br />

in effetti «i produttori e gli utilizzatori sono<br />

responsabili della corretta gestione ambientale<br />

degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati<br />

dal consumo dei propri prodotti».<br />

Il CONAI è l’organismo che il decreto ha delegato<br />

per garantire il passaggio da un sistema di gestione<br />

basato sulla discarica a un sistema integrato di<br />

gestione basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti<br />

di imballaggio. È stato costituito, ai sensi dell’art.<br />

41 del decreto, per il raggiungimento degli obiettivi<br />

globali di recupero e riciclaggio e per garantire<br />

il necessario raccordo con l’attività di raccolta<br />

differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni,<br />

i produttori e gli utilizzatori. In particolare<br />

l’adesione al CONAI è obbligatoria per le<br />

imprese che producono, vendono o utilizzano imballaggi.<br />

Le due categorie fondamentali sono<br />

rappresentate dai produttori ­ coloro che fabbri­<br />

cooperazione tra i soggetti istituzionali ed economici; dalla informazione degli utenti degli imballaggi, ed in particolare dei<br />

consumatori e dalla incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del conferimento dei rifiuti di imballaggi in<br />

raccolta differenziata da parte del consumatore.<br />

[2] Si segnala che sulla GUUE L 70 del 16 marzo 2005, è pubblicata la direttiva 2005/20/CE del Parlamento europeo e del<br />

Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.<br />

101


LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

cano imballaggi ­ e dagli utilizzatori ­ coloro che<br />

utilizzano gli imballaggi per confezionare le merci<br />

prodotte ­ individuati all’art. 35, lettere q), e)<br />

ed r), D.Lgs. n. 22/1997.<br />

Il sistema CONAI si basa sull’attività di sei Consorzi<br />

rappresentativi dei materiali, quali acciaio, alluminio,<br />

carta, legno, plastica e vetro. I Consorzi, a<br />

cui aderiscono i produttori e gli importatori, associano<br />

tutte le principali imprese che determinano<br />

il ciclo di vita dei rispettivi materiali. CONAI indirizza<br />

e coordina le attività dei sei Consorzi, incaricati<br />

del recupero e del riciclo, garantendo il necessario<br />

raccordo tra questi e la PA.<br />

Compito di ciascun Consorzio è quello di coordinare,<br />

organizzare e incrementare il ritiro dei rifiuti<br />

di imballaggi conferiti al servizio pubblico,<br />

la raccolta dei rifiuti di imballaggi delle imprese<br />

industriali e commerciali, il riciclaggio e il recupero<br />

dei rifiuti di imballaggio nonché la promozione<br />

della ricerca e dell’innovazione tecnologica<br />

finalizzata al recupero e riciclaggio. A tal fine,<br />

i Consorzi stipulano convenzioni a livello locale,<br />

con i Comuni e le società di gestione dei servizi<br />

di raccolta differenziata, per il ritiro e la valorizzazione<br />

degli imballaggi usati conferiti dai cittadini<br />

[3] .<br />

Il sistema stabilito dal decreto Ronchi non prevede<br />

nel settore degli imballaggi specifiche violazioni<br />

di natura penale, quanto soltanto ipotesi<br />

di violazioni amministrative, stabilite dall’art.<br />

54. Ai sensi del comma 1, art. 54, è sanzionata la<br />

condotta dei produttori e degli utilizzatori che<br />

non adempiono all’obbligo di cui all’art. 38,<br />

comma 2, entro il 31 dicembre 1998; in base a<br />

questa norma «nell’ambito degli obiettivi di cui<br />

agli articoli 24 e 37, i produttori e gli utilizzatori<br />

adempiono all’obbligo della raccolta dei rifiuti<br />

degli imballaggi primari e degli altri rifiuti di<br />

imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico<br />

tramite il gestore del servizio medesimo. A<br />

tal fine i produttori e gli utilizzatori sono obbligati<br />

a partecipare al Consorzio Nazionale Imballaggi<br />

di cui all’articolo 41» [4] . Viene così stabilita<br />

la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei<br />

volte le somme dovute per l’adesione al CONAI,<br />

fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere<br />

i contributi pregressi. Per altro, questa sanzione<br />

è ridotta della metà nel caso di adesioni<br />

102<br />

AMBIENTE<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

effettuate entro il sessantesimo giorno dalla<br />

scadenza sopra indicata. L’art. 40 del decreto<br />

stabilisce, inoltre, che al fine di razionalizzare e<br />

organizzare la ripresa degli imballaggi usati, la<br />

raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari<br />

su superfici private e il ritiro, su indicazione<br />

del CONAI, dei rifiuti di imballaggi conferiti al<br />

servizio pubblico, nonché il riciclaggio e il recupero<br />

dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di<br />

efficacia, efficienza ed economicità, i produttori<br />

che non provvedono ai sensi dell’art. 38, comma<br />

3, lettere a) e c), costituiscono un Consorzio per<br />

ciascuna tipologia di materiale di imballaggi.<br />

Questi Consorzi hanno personalità giuridica di<br />

diritto privato e sono retti da uno statuto approvato<br />

con decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e del Ministero dell’Industria, del Commercio<br />

e dell’Artigianato. È necessario, tuttavia, osservare<br />

che, per una concreta applicabilità della<br />

sanzione di cui all’art. 38, comma 1, è stato<br />

necessario attendere l’approvazione predetta<br />

degli statuti dei consorzi nazionali, avvenuta<br />

con decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della<br />

Tutela del territorio 15 luglio 1998 [5] . In effetti,<br />

solo da questa data gli enti in oggetto sono<br />

pienamente operativi, con conseguente possibilità<br />

di esercitare le facoltà di cui all’art. 38, comma<br />

2, e di osservare gli obblighi di cui all’art. 38,<br />

comma 4.<br />

In questo senso, l’art. 38 prevede due ulteriori<br />

momenti di specifica tutela. Il comma 3 prevede<br />

che, per adempiere agli obblighi di riciclaggio<br />

e di recupero nonché agli obblighi della<br />

ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei<br />

rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici<br />

private, nonché all’obbligo del ritiro, su<br />

indicazione del CONAI, dei rifiuti di imballaggio<br />

conferiti dal servizio pubblico, i produttori, entro<br />

sei mesi dalla data di entrata in vigore delle<br />

disposizioni del titolo secondo del decreto, possono:<br />

l organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo,<br />

il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;<br />

l aderire a uno dei consorzi di cui all’art. 40;<br />

l mettere in atto un sistema cauzionale.<br />

In particolare, i produttori di imballaggi che non<br />

provvedono a organizzare un proprio sistema<br />

[3] In questi termini si esprime il sito www.conai.org.<br />

[4] Per tale norma inoltre «per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui<br />

all’articolo 37, comma 2, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti di imballaggio».<br />

[5] Pubblicato in G.U. 12 agosto 1998, n. 136 suppl.<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


per l’adempimento degli obblighi sopra indicati<br />

e non aderiscono ai consorzi di cui all’art. 40, né<br />

adottano un proprio sistema cauzionale, sono<br />

puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria<br />

originariamente stabilita da lire quindici milioni<br />

a lire novanta milioni (quindi da € 7.740 a €<br />

46.440)<br />

La stessa pena si applica agli utilizzatori che non<br />

adempiono all’obbligo di cui all’articolo 38, comma<br />

4, ossia all’obbligo di ritirare «gratuitamente<br />

gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti<br />

di imballaggio secondari e terziari nonché a consegnarli<br />

in un luogo di raccolta organizzato dal<br />

produttore e con lo stesso concordato».<br />

Una seconda serie di profili sanzionatori sono diretti<br />

a corroborare i divieti stabiliti dall’art. 43,<br />

commi 1 e 4, D.Lgs. n. 22/1997. In questo senso, è<br />

prevista la sanzione amministrativa da € 5.160 a<br />

€ 30.960:<br />

l per lo smaltimento in discarica degli imballaggi<br />

e dei contenitori recuperati, a eccezione degli<br />

scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo<br />

e recupero dei rifiuti di imballaggio;<br />

l per la immissione sul mercato di imballaggi o<br />

componenti di imballaggio, a eccezione degli imballaggi<br />

interamente costituiti di cristallo, con livelli<br />

totali di concentrazione di piombo, mercurio,<br />

cadmio e cromo esavalente superiore a 600<br />

parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30<br />

giugno 1998, a 250 ppm in peso a partire dal 30<br />

giugno 1999 e a 100 ppm in peso a partire dal 30<br />

giugno 2001.<br />

È stata poi stabilita la sanzione amministrativa<br />

da € 2.580 a € 15.480 a tutela della previsione,<br />

contenuta nelll’art. 43, comma 3, di commercializzazione<br />

­ a decorrere dal 1° gennaio 1998 ­<br />

esclusivamente di «imballaggi rispondenti agli<br />

standard europei fissati dal Comitato Europeo<br />

Normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali<br />

stabiliti dall’articolo 9 della direttiva 94/<br />

62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<br />

del 20 dicembre 1994, e dall’Allegato F al presente<br />

decreto». Questa disposizione specifica,<br />

inoltre, che, fino al 1° gennaio 1998, si presume<br />

che siano soddisfatti tutti i predetti requisiti<br />

quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti<br />

norme armonizzate i cui numeri di riferimento<br />

sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficialedelle<br />

Comunità Europee, ovvero, in mancanza<br />

delle pertinenti norme armonizzate, alle norme<br />

nazionali considerate conformi ai predetti requisiti.<br />

Sanzione identica a quella sopra indicata si appli­<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

AMBIENTE<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

ca, come previsto dall’art. 54, comma 2, seconda<br />

ipotesi, a chiunque immette nel mercato interno<br />

imballaggi privi dei requisiti di cui all’art. 36, comma<br />

5. In base a questa disposizione «tutti gli imballaggi<br />

devono essere opportunamente etichettati<br />

secondo le modalità stabilite con decreto del<br />

Ministro dell’<strong>Ambiente</strong> e del Ministro dell’Industria,<br />

del Commercio e dell’Artigianato in conformità<br />

alle determinazioni adottate dalla Commissione<br />

dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta,<br />

il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli<br />

imballaggi, nonché per dare una corretta informazione<br />

ai consumatori sulle destinazioni finali<br />

degli imballaggi».<br />

Si segnala, infine, come una ulteriore ­ e certamente<br />

non secondaria ­ ipotesi sanzionatoria di natura<br />

amministrativa in tema di imballaggi sia reperibile<br />

nell’ambito della disposizione di cui all’art. 50,<br />

D.Lgs. n. 22/1997; in base a questa norma «Fatto<br />

salvo quanto disposto dall’articolo 51, comma 2<br />

chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli<br />

14, commi 1 e 2, 43, comma 2, 44, comma 1, e 46,<br />

commi 1 e 2 abbandona o deposita rifiuti ovvero li<br />

immette nelle acque superficiali o sotterranee è<br />

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria<br />

da lire duecentomila a lire un milioneduecentomila.<br />

Se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti<br />

non pericolosi e non ingombranti si applica la<br />

sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila<br />

a lire trecentomila».<br />

Proprio l’art. 43, comma 2, richiamato dall’art.<br />

50, comma 1, D.Lgs. n. 22/1997 stabilisce che<br />

«adecorrere dal 1° gennaio 1998 è vietato immettere<br />

nel normale circuito di raccolta dei<br />

rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi<br />

natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi<br />

secondari non restituiti all’utilizzatore dal<br />

commerciante al dettaglio possono essere<br />

conferiti al servizio pubblico solo in raccolta<br />

differenziata, ove la stessa sia stata attivata».<br />

Significativamente, quindi, il legislatore ha<br />

parificato, in termini di pena con riguardo<br />

quantomeno a due categorie di “imballaggi”,<br />

l’abbandono dei medesimi all’immissione nel<br />

“circuito” di smaltimento naturalmente destinato<br />

ai rifiuti urbani. Inoltre, la clausola di<br />

espresso richiamo all’art. 51, comma 2 del decreto<br />

consente di ritenere l’applicabilità delle<br />

sanzioni penali previste da questa norma laddove<br />

l’attività di abbandono/deposito/immissione<br />

di rifiuti costituiti da imballaggi risulti<br />

posta in essere da titolari di imprese o da<br />

responsabili di enti. l<br />

103


GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

AMBIENTE<br />

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA<br />

a cura di Massimo Medugno, vicedirettore Assocarta<br />

104<br />

DEFINIZIONE DI RIFIUTO IN FUNZIONE<br />

DEL GRADO DI PROBABILITÀ DI RIUTILIZZO<br />

Cassazione penale, sez. III,<br />

12 ottobre 2004, n. 46680<br />

Residui attività di demolizioni edili ­ Rifiuti<br />

speciali ­ Salva prova riutilizzo ex art. 14, D.L.<br />

8/7/2002 ­ Certezza riutilizzo ­ Criteri giurisprudenza<br />

comunitaria<br />

L’art. 14, comma 2, lett. a), D.L. n. 138/2002<br />

statuisce che non vengono considerati rifiuti,<br />

beni o sostanze e materiali residuali di produzione<br />

o di consumo, se gli stessi possono e sono<br />

effettivamente e oggettivamente riutilizzati<br />

nel medesimo, o in analogo o diverso ciclo produttivo,<br />

senza subire alcun intervento preventivo<br />

di trattamento e senza recare pregiudizio<br />

all’ambiente. Affinché si verifichi l’ipotesi di cui<br />

sopra è necessario che vi sia certezza in ordine:<br />

a) alla individuazione del produttore e/o detentore<br />

dei beni o sostanze de quibus, b) alla provenienza<br />

degli stessi; c) alla sede ove sono destinati;<br />

d) al riutilizzo dei medesimi in un ulteriore<br />

ciclo produttivo vedi anche Corte di Giustizia<br />

della Comunità Europea, 6 a Sezione 11/<br />

09/03 (C­114/01).<br />

Nota<br />

Nella vicenda in esame la Corte giunge alla conclusione<br />

che i residui di demolizione edile siano<br />

rifiuti in quanto non si ha certezza in ordine al<br />

riutilizzo dei medesimi secondo i criteri individuati<br />

dalla Corte di Giustizia nel caso Av. Po.<br />

Ch. Oy.<br />

Questo è assai simile al caso trattato dalla sentenza<br />

Pa. Gr. (causa n. C­09/00) che ricorda che<br />

la direttiva n. 75/442 «non propone alcun criterio<br />

per individuare la volontà del detentore di<br />

disfarsi di una sostanza o di un determinato<br />

oggetto» (punto 25) e che «l’esecuzione di<br />

un’operazione menzionata nell’Allegato II A e<br />

II B, direttiva n. 75/442 non permette, dunque,<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

di per sé, di qualificare una sostanza».<br />

Peraltro, secondo la stessa pronuncia, ci possono<br />

essere dei “sottoprodotti”, il cui riutilizzo<br />

non sia solo eventuale, ma certo, senza<br />

trasformazione preliminare e nel corso del<br />

processo di produzione (punto 36), a cui non<br />

si applica la normativa in materia di rifiuti.<br />

Argomenta, quindi, la Corte che, oltre al criterio<br />

derivante dalla natura o meno di residuo<br />

di produzione di una sostanza, «il grado<br />

di probabilità di riutilizzo di tale sostanza,<br />

senza operazioni di trasformazione preliminare,<br />

costituisce un secondo criterio utile».<br />

Se, poi, il detentore consegue un vantaggio<br />

economico nel farlo, la probabilità di questo<br />

riutilizzo è alta; «In un’ipotesi del genere la<br />

sostanza in questione non può più essere considerata<br />

un ingombro di cui il detentore cerchi<br />

di disfarsi, bensì un autentico prodotto»<br />

(punto 37).<br />

LA UE CONTRASTA LA NASCITA<br />

DI UNA CATEGORIA DI MATERIE INTERMEDIA<br />

TRA “RIFIUTI” E “PRODOTTI”<br />

Corte di Giustizia delle Comunità europee,<br />

28 gennaio 2005, causa C­208/04<br />

Definizione rifiuto ­ Osta introduzione nuova<br />

categoria ­ Detta categoria può contenere<br />

sostanze ed oggetti che integrano la definizione<br />

di rifiuto<br />

L’articolo 1, lettera a), della direttiva del Consiglio<br />

15 luglio 1975 relativa ai rifiuti, come modificata<br />

con direttiva del Consiglio 18 marzo<br />

1991, n. 91/156/CEE, osta a che gli Stati introducano<br />

una nuova categoria di materie che non<br />

rientrano né nella categoria dei rifiuti né in<br />

quella dei prodotti, anche se tale nuova categoria<br />

di materie può contenere sostanze od<br />

oggetti idonei a integrare la definizione della<br />

nozione di “rifiuto” ai sensi della predetta disposizione.<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


Nota<br />

La questione riguarda la proposta di adozione<br />

di una lista di materie assimilabili a dei prodotti,<br />

«matières assimilables à des produits», da<br />

parte della Regione Vallone e la richiesta di una<br />

domanda pregiudiziale (analoga, quindi a<br />

quella del caso Ni.) alla Corte di Giustizia. Al<br />

punto 20, la Corte “motiva” la decisione finale<br />

sulla base del principio che qualsiasi categorizzazione<br />

che possa comportare una restrizione<br />

del campo di applicazione della normativa sui<br />

rifiuti non può essere ammesso. Nei punti successivi<br />

(nn. 21 e 22) la pronuncia ricorda l’importanza<br />

della nozione di rifiuto e che essa non<br />

può essere dedotta da liste e dipende dal significato<br />

dell’espressione “disfarsi”; si evidenzia,<br />

inoltre, che il campo di applicazione della normativa<br />

sui rifiuti non può essere escluso per<br />

oggetti e sostanze suscettibili di riutilizzazione<br />

economica.<br />

L’impostazione della Corte è molto precisa e<br />

puntuale e rimane un importante affermazione<br />

di principio. D’altro canto, la stessa Corte (sen­<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

AMBIENTE<br />

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GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

tenza 11 novembre 2004, n. C­457/02), ha affermato<br />

di recente che «Può tuttavia ammettersi<br />

un’analisi secondo la quale un bene, un materiale<br />

o una materia prima derivante da un processo<br />

di fabbricazione o di estrazione che non è<br />

principalmente destinato a produrlo può costituire<br />

non un residuo, bensì un sottoprodotto,<br />

del quale l’impresa non ha intenzione di “disfarsi”,<br />

ai sensi dell’art. 1, lett. a), comma 1,<br />

della direttiva n. 75/442, ma che essa intende<br />

sfruttare o commercializzare a condizioni per<br />

lei favorevoli, in un processo successivo, senza<br />

operare trasformazioni preliminari. Un’analisi<br />

del genere non contrasta infatti con le finalità<br />

della direttiva n. 75/442 in quanto non vi è<br />

alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni<br />

di quest’ultima, che sono destinate a<br />

prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti,<br />

beni, materiali o materie prime che dal<br />

punto di vista economico hanno valore di prodotti,<br />

indipendentemente da qualsiasi trasformazione,<br />

e che, in quanto tali, sono soggetti<br />

alla normativa applicabile a tali prodotti». l<br />

105


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della precisione che si vuole ottenere, le seghe circolari sono spesso utilizzate in edilizia<br />

per tagliare il legname di vario tipo. Caratterizzate da un elevato livello di pericolosità,<br />

devono essere utilizzate solo da personale adeguatamente formato e devono essere<br />

munite, inoltre, di una solida cuffia registrabile che impedisca il contatto accidentale<br />

con la lama e protegga l’operatore dalle schegge di legno proiettate durante la<br />

lavorazione.<br />

L’Inserto propone un breve inquadramento normativo e un approfondimento che<br />

guida all’individuazione dei rischi mediante l’analisi delle principali caratteristiche e<br />

modalità di impiego, indica la documentazione necessaria a corredo della macchina,<br />

affronta il tema della formazione dell’operatore addetto alla conduzione. In chiusura,<br />

una check list per la verifica delle condizioni della macchina.<br />

Contributi di:<br />

• Marco Vigone<br />

• Claudio Conio


SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

INSERTO<br />

Questa attrezzatura deve essere dotata di un riparo regolabile sulla parte della lama che sporge<br />

Sega circolare da cantiere: utilizzo in sicurezza<br />

secondo le UNI EN 1870-1 e UNI EN 1870-3<br />

di Marco Vigone, ingegnere, Presidente della Commissione <strong>Sicurezza</strong> UNI ­ Milano, CEN ­ Occupational<br />

Health and Safety Rapporteur ­ Bruxelles, Amministratore delegato IEC s.r.l. ­ Torino<br />

Tra le attrezzature più diffuse in<br />

un cantiere edile, la sega circolare<br />

risulta anche una delle più<br />

pericolose, poiché spesso è<br />

utilizzata in modo scorretto<br />

con l’esclusione delle protezioni<br />

di sicurezza. Proprio a causa della<br />

sua pericolosità sin dal 1899<br />

è stato pubblicato<br />

un regolamento che ne<br />

disponeva le misure<br />

di prevenzione dagli infortuni<br />

nelle industrie. Attualmente<br />

il suoutilizzo risulta normato<br />

dalla Direttiva Macchine,<br />

in applicazione della quale sono<br />

state pubblicate 13 norme<br />

armonizzate, e, per quanto<br />

attiene alle emissioni acustiche<br />

nell’ambiente circostante, dalla<br />

direttiva n. 2000/14/CE.<br />

Tra le 13 norme tecniche, le più<br />

utili per un corretto utilizzo<br />

delle seghe circolari, sono la<br />

UNI EN 1870­1 e la UNI EN 1870­3.<br />

II<br />

Le seghe circolari sono fra le attrezzature<br />

più utilizzate in un<br />

cantiere edile e sono fra le più<br />

pericolose in quanto vengono spesso<br />

utilizzate in modo anomalo e, alle volte,<br />

escludendo i dispositivi di sicurezza<br />

(in modo particolare la cuffia di<br />

protezione della lama).<br />

A tal riguardo è doveroso ricordare<br />

che già il 15 marzo 1898 venne emanata<br />

in Italia la prima legge riguardante<br />

gli infortuni sul lavoro e che l’anno<br />

successivo (18 giugno 1899) venne<br />

pubblicato un regolamento sulla prevenzione<br />

degli infortuni nelle industrie.<br />

In questo regolamento, all’art. 4, si<br />

stabiliva che «Le macchine ad utensile<br />

tagliente o lacerante, funzionanti a<br />

grande velocità, come seghe, sminuzzatrici,<br />

piallatrici, fresatrici, cardatrici,<br />

trinciatrici ed altre analoghe, dovranno<br />

essere per quanto possibile, disposte<br />

in modo che l’operaio non possa,<br />

dal suo posto di lavoro, toccare<br />

involontariamente le parti pericolose».<br />

Gli ingegneri dell’epoca inventarono,<br />

pertanto, numerose protezioni della<br />

lama, certamente l’elemento più pericoloso<br />

della sega circolare, una delle<br />

quali è riportata nella figura 1 [1] .<br />

Questo dispositivo risulta del tutto<br />

analogo a quello prevalentemente utilizzato<br />

oggi in quanto ritenuto il più<br />

sicuro.<br />

La legislazione<br />

e lenorme tecniche applicabili<br />

Le seghe circolari devono rispettare<br />

quanto stabilito sia dalla direttiva<br />

n. 98/37/CE, cosiddetta Direttiva<br />

Macchina, sia dalla direttiva n. 2000/<br />

14/CE relativa all’emissione acustica<br />

ambientale delle macchine e delle attrezzature<br />

destinate a funzionare all’aperto,<br />

come quasi tutte le macchi-<br />

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ne che vengono utilizzate nei cantieri<br />

edili.<br />

In quest’ultima direttiva le seghe<br />

circolari sono definite alla voce 5 come<br />

«5. Sega circolare per cantieri - Apparecchio<br />

ad alimentazione manuale di<br />

peso inferiore 200 kg, composto da un<br />

disco circolare monolama (diverso dalla<br />

sega a nastro abrasivo) di diametro<br />

compreso fra 350 mm e 500 mm, che<br />

rimane fissa durante la normale funzione<br />

di taglio, e da una tavola orizzontale<br />

che rimane fissa del tutto o in<br />

parte durante il funzionamento. La lama<br />

è montata su un mandrino orizzontale<br />

non basculante, la cui posizione<br />

rimane fissa durante il funzionamento.<br />

La macchina può presentare una o più<br />

delle seguenti caratteristiche:<br />

- la possibilità di sollevare e abbassare<br />

la lama rispetto alla tavola;<br />

- il telaio della macchina al di sotto<br />

della tavola può essere aperto o chiuso;<br />

- la sega può esser dotata di una tavola<br />

mobile ad azione manuale supplementare<br />

(non adiacente alla lama) ».<br />

In applicazione della Direttiva Macchine<br />

sono già state pubblicate ben 13<br />

norme armonizzate riguardanti le seghe<br />

circolari nelle loro diverse tipologie costruttive.<br />

Le più interessanti per il nostro scopo<br />

sono:<br />

l la UNI EN 1870-1 (febbraio 2002)<br />

«<strong>Sicurezza</strong> delle macchine per la lavorazione<br />

del legno - Seghe circolari - Seghe<br />

circolari da banco (con o senza tavola<br />

mobile) e squadratrici»;<br />

l la UNI EN 1870-3 (maggio 2003)<br />

«<strong>Sicurezza</strong> delle macchine per la lavorazione<br />

del legno - Seghe circolari - Troncatrici<br />

e troncatrici con pianetto»,<br />

alle quali si rimanda per un completo<br />

esame delle disposizioni di sicurezza in<br />

[1] Tratta dal testo Ing. Effren Magrini, Infortuni sul lavoro - Mezzi tecnici per prevenirli, Ed. Ulrico Hoepli, Milano, 1903.<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

Caratteristiche dei ripari<br />

della lama in lega leggera<br />

Carico ultimo di rottura<br />

a trazione N/mm 2<br />

esse contenute, ma che verranno analizzate<br />

per i loro aspetti fondamentali e<br />

più importanti.<br />

La norma UNI EN 1870-1 definisce<br />

“sega circolare da banco” la «macchina<br />

ad avanzamento manuale dotata di una<br />

lama circolare che resta in una posizione<br />

fissa durante il taglio e una tavola orizzontale,<br />

che durante il taglio resta tutta o<br />

in parte in posizione fissa. La lama è<br />

montata su un albero orizzontale sotto la<br />

tavola. La macchina può avere una delle<br />

seguenti caratteristiche:<br />

a) la possibilità di innalzare e abbassare<br />

la lama attraverso la tavola;<br />

b) la possibilità di inclinare la lama<br />

per effettuare taglio inclinato;<br />

c) la struttura della macchina sotto la<br />

tavola può essere aperta o chiusa;<br />

d) un carro mobile supplementare ad<br />

azionamento manuale (non adiacente alla<br />

lama);<br />

e) un dispositivo per l’incisione»<br />

e, in particolare, definisce come “sega<br />

circolare da cantiere” (con lama fissa e<br />

non inclinabile) la «sega circolare da<br />

banco ad avanzamento manuale, con<br />

struttura generalmente aperta con dispositivi<br />

integrati per il sollevamento<br />

Protezione della lama<br />

INSERTO<br />

Spessore minimo<br />

mm<br />

180 5<br />

240 4<br />

300 3<br />

Figura 1<br />

TABELLA 1<br />

(per esempio anelli di sollevamento), e<br />

lama di diametro ≥ 315 mm, progettata<br />

per essere utilizzata in un cantiere edile<br />

(vedere figura 2)».<br />

Nella figura 2 si riporta la terminologia<br />

relativa alla sega circolare da cantiere<br />

riportata nella norma UNI EN 1870-1.<br />

La norma UNI EN 1870-3 riporta le<br />

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SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

seguenti definizioni di troncatrici e troncatrici<br />

con pianetto:<br />

l troncatrice per taglio dall’alto «macchina<br />

in cui l’albero portalama è situato<br />

sopra il pezzo quando la lama si trova in<br />

posizione di riposo. La lama si muove<br />

verso il basso attraversando il pezzo durante<br />

il taglio» (un esempio è riportato<br />

nella figura 3).<br />

l troncatrice con pianetto «macchina<br />

che può essere usata nei seguenti modi:<br />

a) come troncatrice dall’alto;<br />

b) come sega circolare da banco»<br />

(un esempio è riportato nella figura 4).<br />

Posizione dei comandi<br />

Nelle seghe circolari tutti i comandi<br />

devono essere collocati a un’altezza dal<br />

suolo maggiore o uguale a 600 mm, a<br />

sinistra rispetto il fronte di lavoro, a una<br />

distanza minima di 50 mm dal piano di<br />

appoggio e, se laterali, entro una distanza<br />

dal montante della macchina pari alla<br />

metà della dimensione del piano della<br />

macchina stessa.<br />

Nelle troncatrici manuali devono essere:<br />

l incorporati o adiacenti alla manopola<br />

di azionamento della macchina;<br />

l oppure, posizionati nella parte frontale<br />

della macchina, più in basso del supporto<br />

del pezzo e a un’altezza minima di<br />

600 mm dal livello del pavimento.<br />

Su entrambe le macchine in esame<br />

deve essere installato un arresto di emergenza<br />

se le macchine sono dotate o sono<br />

predisposte per essere utilizzate con più<br />

di un attuatore, cioè di un meccanismo<br />

motorizzato utilizzato per effettuare un<br />

Terminologia relativa alla sega circolare da cantiere<br />

Legenda<br />

1 Coltello divisore<br />

2 Riparo della lama<br />

3 Supporto del riparo della lama<br />

4 Riparo fisso sotto la tavola<br />

5 Guida (per il taglio) longitudinale<br />

6 Guida (per il taglio) trasversale<br />

7 Tavola<br />

8 Comandi<br />

9 Spintore (bacchetta spingipezzo)<br />

10 Prolunga (della tavola)<br />

11 Inserto della tavola<br />

12 Presa dell'aspirazione<br />

Figura 2<br />

III


IV<br />

SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

INSERTO<br />

Esempio di troncatrice per taglio dall'alto<br />

movimento della macchina.<br />

Quando il tempo di arresto della<br />

lama risulta maggiore di 10 sec, le<br />

macchine devono essere dotate di un<br />

freno automatico per gli alberi in modo<br />

tale che il tempo di arresto sia<br />

inferiore o uguale a 10 sec.<br />

Le macchine devono essere costruite<br />

in modo tale che in caso di interruzione<br />

elettrica le macchine stesse non possano<br />

essere riattivate automaticamente al ripristino<br />

della corrente; in questo caso occorre<br />

che l’operatore riattivi volontariamente<br />

la macchina.<br />

A questo riguardo è doveroso ricordare<br />

che, secondo quanto stabilito dalla<br />

legge 18 aprile 2005, n. 62, tutte le<br />

macchine messe a disposizione dei lavoratori<br />

prima del 31 dicembre 1996<br />

devono rispettare questo requisito entro<br />

il 12 novembre di quest’anno.<br />

Ripari della lama<br />

I ripari delle lame devono essere realizzati:<br />

l in acciaio, con un carico di rottura alla<br />

trazione di almeno 350 N/mm 2 e uno<br />

spessore di parete di almeno 1,5 mm;<br />

l in lega leggera, con le caratteristiche<br />

riportate nella tabella 1;<br />

l in policarbonato, con uno spessore di<br />

parete di almeno 3 mm o altra materia<br />

plastica avente resistenza all’urto uguale<br />

o maggiore di quella del policarbonato<br />

con uno spessore di parete di almeno 3<br />

mm;<br />

l in ghisa, con un carico di rottura<br />

alla trazione di almeno 200 N/mm 2 e<br />

Figura 3<br />

uno spessore di parete di almeno 5<br />

mm.<br />

Nelle seghe circolari la protezione in<br />

ghisa può essere utilizzata solamente per<br />

la protezione della lama al di sotto della<br />

tavola.<br />

Coltelli divisori<br />

Tutte le seghe circolari e le troncatrici<br />

con pianetto, per minimizzare la possibilità<br />

o gli effetti della eiezione di materiale<br />

devono essere dotati di coltelli divisori<br />

adatti alla gamma delle lame utilizzabili<br />

sulla macchina.<br />

Il coltello divisore e il suo sistema di<br />

fissaggio devono essere realizzati con ac-<br />

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ciaio avente una resistenza alla rottura a<br />

trazione di almeno 580 N/mm 2 , oppure<br />

di materiale equivalente, avente i lati piani<br />

(con una tolleranza di 0,1 mm ogni<br />

100 mm) e avere uno spessore intermedio<br />

fra quello della lama e la larghezza<br />

del taglio.<br />

Il bordo superiore del coltello divisore<br />

deve essere smussato in modo da fornire<br />

un invito e il coltello deve avere uno<br />

spessore costante per tutta la sua lunghezza<br />

di lavoro.<br />

L’altezza del coltello divisore si<br />

deve poter regolare in senso verticale<br />

in modo che la sua estremità raggiunga<br />

un livello pari al punto più alto<br />

della periferia della lama. Il coltello<br />

deve essere progettato in modo che,<br />

una volta montato e regolato con il<br />

suo punto più vicino alla lama, sia a 3<br />

mm dalla stessa e in nessun punto la<br />

distanza fra la lama e il coltello divisore<br />

sia maggiore di 8 mm, come indicato<br />

nella figura 5.<br />

Protezione della lama<br />

sulla sega circolare<br />

La sega circolare deve essere dotata<br />

di un riparo regolabile per proteggere la<br />

parte della lama che sporge al di sopra<br />

della tavola.<br />

Questo riparo deve avere le seguenti<br />

caratteristiche:<br />

l nei ripari non trasparenti la linea di<br />

taglio deve essere indicata, per esempio,<br />

da una scanalatura incisa sul riparo;<br />

l il riparo della lama deve essere progettato<br />

in modo da avvolgere la lama e<br />

Esempio di troncatrice con pianetto<br />

1<br />

Legenda<br />

1 Pianetto per l'uso con l'unità di taglio abbassata nel modo<br />

di funzionamento come sega circolare da banco<br />

Figura 4<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


INSERTO<br />

Posizioni limite per la progettazione del coltello divisore<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

Dimensioni in mm<br />

deve estendersi oltre il primo dente tagliente<br />

sul livello superiore della tavola<br />

quando la lama è regolata nella posizione<br />

più alta;<br />

l la parte interna dei bordi inferiori dei<br />

fianchi del riparo della lama deve essere<br />

rivestita con una nervatura di plastica,<br />

lega leggera, legno o materiali a base di<br />

legno. Questa nervatura deve avere uno<br />

spessore di almeno 3 mm e deve essere<br />

progettata in modo da impedire ai denti<br />

della lama di tagliare il riparo nel caso in<br />

cui la lama venga deviata rispetto alla<br />

linea di taglio. Se la nervatura è sostituibile,<br />

i sistemi di fissaggio devono essere<br />

tali da non danneggiare la lama, per<br />

esempio viti di ottone;<br />

l qualunque sia la posizione di regolazione<br />

preimpostata del riparo della<br />

lama, questo deve potersi muovere verticalmente<br />

verso l’alto durante il taglio<br />

in funzione delle variazioni di spessore<br />

del pezzo e al termine del taglio può<br />

tornare o meno nella posizione di regolazione<br />

preimpostata.<br />

Le macchine progettate per essere<br />

impiegate con lame di diametro fino a<br />

315 mm devono essere costruite in modo<br />

che il riparo della lama sia montato o<br />

sul coltello divisore (come nella figura<br />

6), o separatamente dal coltello divisore.<br />

In quest’ultimo caso il riparo deve essere<br />

progettato per il montaggio come parte<br />

integrale della macchina. Nel caso in<br />

cui il riparo non sia montato sul coltello<br />

divisore, ma sia integrato alla macchina,<br />

il supporto del riparo superiore non deve<br />

essere dietro il coltello divisore e nel<br />

suo stesso piano.<br />

Figura 5<br />

Nelle macchine su cui si possono<br />

montare le lame di diametro maggiore di<br />

315 mm, il riparo della lama deve essere<br />

montato separatamente dal coltello divisore<br />

e il supporto del riparo deve essere<br />

progettato per il montaggio come parte<br />

integrale della macchina. Nel caso in cui<br />

il riparo non sia montato sul coltello divisore,<br />

ma sia integrato alla macchina, il<br />

supporto del riparo superiore non deve<br />

essere dietro il coltello divisore e nel suo<br />

stesso piano.<br />

Per tutti i diametri previsti e per tutte<br />

le posizioni in verticale della lama, il riparo<br />

montato sul coltello divisore deve<br />

avvolgere la parte superiore e le parti<br />

laterali della dentatura esposta dal punto<br />

di montaggio del riparo sul coltello divisore<br />

al primo dente che attacca la parte<br />

più alta del pezzo. Per soddisfare questo<br />

requisito può essere necessario predisporre<br />

sul coltello divisore più di un punto<br />

di fissaggio.<br />

Il bordo più basso del riparo della<br />

lama deve essere parallelo alla tavola<br />

(con la tolleranza di 1 mm per ogni 100<br />

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SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

mm di lunghezza) quando il riparo è sollevato<br />

nella sua posizione di apertura<br />

massima e la lama è sollevata alla sua<br />

altezza massima.<br />

La massima profondità di taglio deve<br />

essere inferiore alla sporgenza massima<br />

della lama sopra la tavola.<br />

L’estremità del bordo inferiore del riparo<br />

sul lato dell’alimentazione può avere<br />

un invito per evitare inconvenienti<br />

causati da un errato posizionamento del<br />

riparo o da una irregolarità dello spessore<br />

del pezzo. Le dimensioni dell’invito devono<br />

essere conformi ai requisiti riportati<br />

nella figura 7.<br />

Se è montato separatamente dal coltello<br />

divisore, il riparo della lama deve<br />

essere un riparo regolabile che copre la<br />

parte superiore e i fianchi della lama<br />

quando questa è in posizione verticale e<br />

si deve poter alzare e abbassare in modo<br />

che, quando la macchina è equipaggiata<br />

con la lama del massimo diametro per<br />

cui essa è progettata, il bordo inferiore<br />

del riparo della lama possa essere innalzato<br />

al massimo di 5 mm al di sopra del<br />

dente più alto della lama e il riparo possa<br />

essere abbassato fin sul piano della tavola.<br />

I dispositivi di regolazione devono<br />

assicurare che il bordo inferiore del riparo<br />

rimanga sempre parallelo alla tavola<br />

(con la tolleranza di 1 mm per ogni 100<br />

mm di lunghezza).<br />

Il riparo della lama deve essere dotato<br />

di un dispositivo per poter facilmente regolare<br />

la sua altezza, per esempio un’impugnatura<br />

o lo spingipezzo piazzato su<br />

un sostegno sul riparo della lama.<br />

Nella figura 8 si riporta un esempio<br />

di blocco spingipezzo.<br />

Il riparo della lama non deve poter<br />

essere rimosso dalla macchina senza<br />

l’aiuto di un utensile.<br />

La lama al di sotto della tavola deve<br />

essere protetta con un riparo fisso. Qualunque<br />

accesso possa essere richiesto ai<br />

fini della manutenzione o per fissare la<br />

Riparo della lama montato sul coltello divisore<br />

Figura 6<br />

V


VI<br />

SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

lama deve avvenire tramite un riparo mobile<br />

interbloccato. --<br />

Sulle seghe circolari da cantiere<br />

l’apertura per lo scarico dei trucioli deve<br />

soddisfare le distanze di sicurezza in conformità<br />

al prospetto 4 della EN 294:1992<br />

o avere dimensioni conformi alle misure<br />

riportate nella figura 9.<br />

Tutte le macchine devono avere in<br />

dotazione una bacchetta spingipezzo o<br />

un blocco spingipezzo (come nella figura<br />

8) e devono essere dotate di dispositivi<br />

per collocare la bacchetta o il<br />

blocco sulla macchina.<br />

La lunghezza minima delle bacchette<br />

spingipezzo fornite per il lavoro deve essere<br />

di 400 mm.<br />

INSERTO<br />

Dimensioni minime per l'invito<br />

sul bordo anteriore dei ripari<br />

Dimensione in mm<br />

a) Riparo montato separatamente dal coltello divisore sul lato di alimentazione<br />

b) Riparo montato separatamente dal coltello divisore con invito a rulli<br />

sul lato di alimentazione<br />

c) Riparo montato sul coltello divisore con invito sul lato di alimentazione<br />

Legenda<br />

1 40° +5° , quando è montata la lama di diametro massimo regolata<br />

nella posizione più alta<br />

Protezione della lama<br />

sulle troncatrici manuali<br />

L’accesso all’area di non-taglio della<br />

lama deve essere impedito con un riparo<br />

fisso fino al punto più basso della<br />

Figura 7<br />

periferia della flangia della sega. Se è<br />

necessario un accesso per il cambio lama,<br />

il portello di accesso deve aprirsi<br />

solo con l’ausilio di un utensile e deve<br />

restare collegato alla macchina quando<br />

viene aperto, per esempio mediante cerniere.<br />

Il riparo non deve restare in posizione<br />

se privo del proprio fissaggio.<br />

L’accesso all’area di taglio della lama<br />

deve essere impedito tramite:<br />

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l un riparo a chiusura automatica, su<br />

entrambi i lati della dentatura della lama,<br />

che si estende oltre la zona periferica<br />

della lama (si veda la figura 10) e<br />

che si apre quando giunge a contatto<br />

con il pezzo o con la guida. Il riparo<br />

deve rimanere sopra il pezzo o sulla<br />

guida durante il taglio per garantire la<br />

massima protezione;<br />

l un riparo a chiusura automatica che<br />

copra almeno la periferia della lama<br />

ed entrambi i lati della dentatura della<br />

lama. Questo riparo deve essere completamente<br />

chiuso nella posizione di<br />

riposo e deve aprirsi gradualmente e<br />

giungere all’apertura completa quando<br />

la lama si trova nella posizione più<br />

bassa per la quale la macchina è progettata.<br />

Entrambi i tipi di ripari devono<br />

essere bloccati in posizione di chiusura<br />

completa quando l’unità di taglio<br />

è in posizione di riposo e devono<br />

consentire il cambio della lama<br />

senza la rimozione del riparo della<br />

macchina.<br />

Nelle macchine per taglio dall’alto e<br />

orizzontale, il movimento di taglio<br />

orizzontale non deve essere consentito<br />

finché l’unità di taglio non è completamente<br />

abbassata alla massima profondità<br />

di taglio e l’unità di taglio non<br />

deve poter essere sollevata durante la<br />

corsa di taglio in avanti.<br />

Informazioni per l’uso<br />

Le norme in esame forniscono precise<br />

disposizioni per il manuale d’uso che deve<br />

essere consegnato con la macchina e<br />

sulla marcatura. Si riportano solo le principali,<br />

rimandando alle norme per un loro<br />

esame completo.<br />

Lo spessore del coltello divisore e<br />

l’intervallo di diametri delle lame utilizzabili<br />

con esso devono essere indicati<br />

in modo permanente sul coltello<br />

divisore. La larghezza della scanalatu-<br />

Esempio di blocco spingipezzo<br />

Figura 8<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


a di montaggio deve essere indicata in<br />

modo permanente sul coltello divisore.<br />

L’espressione “marcatura permanente”<br />

indica, per esempio, una punzonatura<br />

o una elettroerosione.<br />

Il diametro massimo e minimo della<br />

lama e del relativo foro per l’albero per<br />

cui la macchina è progettata devono<br />

essere indicati in modo permanente<br />

sulla macchina o su una targa fissata in<br />

modo permanente alla macchina. La<br />

larghezza degli elementi di guida del<br />

coltello divisore deve essere indicata in<br />

modo permanente in prossimità della<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

INSERTO<br />

Sega da cantiere - Dimensioni per l'apertura<br />

per la rimozione dei trucioli sotto la tavola<br />

Dimensione in mm<br />

Legenda<br />

1 Riparo della lama<br />

2 Lama<br />

Riparo a chiusura automatica<br />

Figura 9<br />

posizione di montaggio del coltello divisore.<br />

L’espressione “marcatura permanente”<br />

indica, per esempio, una<br />

punzonatura, una elettroerosione o uno<br />

stampo in rilievo.<br />

Sulle macchine in cui la variazione<br />

di velocità si ottiene cambiando la posizione<br />

delle cinghie sulle pulegge motrici,<br />

in prossimità di queste deve essere<br />

presente un diagramma che indichi<br />

la velocità selezionata con ciascuna loro<br />

combinazione.<br />

Inoltre, il manuale di istruzione deve<br />

contenere almeno:<br />

Figura 10<br />

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SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

l un avvertimento riguardante i rischi<br />

residui;<br />

l raccomandazioni per le pratiche di lavoro<br />

sicuro;<br />

l i requisiti per l’installazione e la manutenzione,<br />

compreso un elenco di quei<br />

dispositivi che devono essere sottoposti a<br />

verifica, quanto frequentemente la verifica<br />

deve essere effettuata e secondo quale<br />

metodo;<br />

l gli intervalli dei diametri e degli spessori<br />

delle lame per cui la macchina è<br />

progettata e una guida per l’utilizzatore<br />

alla scelta del coltello divisore corretto<br />

per ogni particolare dimensione della lama;<br />

l un avvertimento che devono essere<br />

usati solo utensili conformi alla EN 847-<br />

1:1997;<br />

l le informazioni sulla manutenzione<br />

e riparazione delle impugnature<br />

della bacchetta e dei blocchi spingipezzo;<br />

l le informazioni relative all’equipaggiamento<br />

per l’estrazione della<br />

polvere montato sulla macchina:<br />

- portata d’aria richiesta in m 3<br />

x h-1 ;<br />

- la caduta di pressione alla connessione<br />

di ogni presa;<br />

- la velocità raccomandata di trasporto<br />

dell’aria nel condotto in m x s-1 ;<br />

- le dimensioni delle sezioni trasversali<br />

e i dettagli di ogni presa di estrazione<br />

della polvere.<br />

Il rumore emesso<br />

Le seghe circolari richiedono la dichiarazione<br />

da parte del costruttore<br />

del livello sonoro garantito di emissione<br />

ma non è necessario l’intervento,<br />

per questa dichiarazione, di un Organismo<br />

terzo, i cosiddetti Organismi<br />

Notificati, in quanto non sono soggetti<br />

a ben determinati limiti di emissione<br />

acustica.<br />

Il fabbricante deve, pertanto, consegnare<br />

all’acquirente una dichiarazione<br />

contenente questo livello di<br />

emissione, secondo quanto richiesto<br />

dall’Alegato II della direttiva n.<br />

2000/14/CE e apporre sulla macchina<br />

il simbolo recante la marcatura CE e<br />

l’indicazione della potenza sonora<br />

garantita.<br />

Inoltre,deve ovviamente indicare<br />

nel manuale d’istruzione come richiesto<br />

dal punto 1.7.4 dell’Allegato I della<br />

Direttiva Macchine il livello sonoro<br />

esistente sul posto di lavoro occupato<br />

dal lavoratore. l<br />

VII


SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

INSERTO<br />

La cuffia di protezione della lama impedisce la visuale e il lavoratore preferisce rimuoverla andando incontro a gravi pericoli<br />

Sega circolare da cantiere: attrezzatura<br />

per il taglio di legname in edilizia<br />

di Claudio Conio, architetto, Area Progettazione, Ricerca, Sviluppo ESEM ­ Ente Scuola Edile Milanese<br />

Utilizzata per tagliare legname<br />

di vario tipo, la sega circolare è<br />

comunemente usata in cantiere<br />

ed espone gli utilizzatori a elevati<br />

rischi di invalidità più o meno<br />

grave. Per questa sua<br />

caratteristica deve essere<br />

impiegata unicamente<br />

da personale ben addestrato<br />

e munita di una solida cuffia<br />

registrabile, in modo da evitare<br />

il contatto accidentale del<br />

lavoratore con la lama<br />

e proteggerlo dalle schegge<br />

che inevitabilmente vengono<br />

proiettate, sia anteriormente<br />

sia lateralmente durante la<br />

lavorazione; inoltre, deve essere<br />

presente un coltello divisore in<br />

acciaio che mantenga aperto il<br />

taglio, in caso di tavolame lungo.<br />

Questa macchina è munita<br />

di utensili di taglio a disco,<br />

con dentatura a sega di diversa<br />

altezza, in funzione della<br />

precisione di taglio che si vuole<br />

ottenere; la lama montata<br />

su mandrino non inclinabile<br />

permette solo tagli<br />

perpendicolari al piano di lavoro.<br />

VIII<br />

La sega circolare è una macchina utilizzata<br />

in edilizia per tagliare il legname<br />

di vario tipo, come tavolate,<br />

pannelli, listelli ecc. La legislazione<br />

italiana associa alla sega circolare da cantiere<br />

la definizione di «Apparecchio ad<br />

alimentazione elettrica di peso inferiore a<br />

200 kg, composto da un disco circolare<br />

monolama (diverso dalla sega a nastro<br />

abrasivo) di diametro compreso fra 350<br />

mm e 500 mm, che rimane fissa durante<br />

la normale funzione di taglio, e da una<br />

tavola orizzontale che rimane fissa del tutto<br />

o in parte durante il funzionamento. La<br />

lama è montata su un mandrino orizzontale<br />

non basculante, la cui posizione rimane<br />

fissa durante il funzionamento. La<br />

macchina può presentare una delle seguenti<br />

caratteristiche:<br />

- la possibilità di sollevare e abbassare<br />

la lama rispetto alla tavola;<br />

- il telaio della macchina al di sotto<br />

della tavola può essere aperto o chiuso;<br />

- la sega può essere dotata di una tavola<br />

mobile ad azione manuale supplementare<br />

(non adiacente alla lama)».<br />

È una macchina molto comune in edilizia,<br />

che presenta, per gli utilizzatori, elevati<br />

rischi di invalidità a volte anche permanente<br />

e il cui utilizzo, pertanto, deve<br />

essere affidato esclusivamente a personale<br />

ben formato, informato e addestrato al<br />

corretto utilizzo in sicurezza.<br />

Le seghe circolari per postazione di<br />

lavoro fissa sono costituite da un banco di<br />

lavoro in metallo al di sotto del quale è<br />

fissato il motore elettrico che alimenta la<br />

rotazione della lama. I dischi di taglio possono<br />

essere movimentati direttamente dall’albero<br />

motore oppure avere una trasmissione<br />

a cinghia. La lama della sega e tutti i<br />

dispositivi di trasmissione meccanica in<br />

movimento devono essere protetti, sopra e<br />

sotto il piano di lavoro, per evitare possibili<br />

contatti con le mani dell’operatore. I<br />

principali componenti che realizzano una<br />

sega circolare sono:<br />

l telaio portante;<br />

l motore;<br />

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l organi di trasmissione;<br />

l lama circolare;<br />

l piano di lavoro con inserto passante<br />

per la lama;<br />

l coltello divisore;<br />

l cuffia;<br />

l protezioni fisse sotto il piano di lavoro;<br />

l cablaggio elettrico/interruttore/presa a<br />

spina;<br />

l spingitoi e altri accessori.<br />

Principali tipologie<br />

in commercio<br />

Le seghe circolari, in cantiere, sono<br />

attrezzature utilizzate per il taglio di legname<br />

per carpenteria. I piani di lavoro<br />

devono essere dimensionati per sostenere<br />

il pezzo in lavorazione e avere delle guide<br />

longitudinali per facilitare la conduzione<br />

del taglio.<br />

Le seghe circolari fisse devono essere<br />

provviste, secondo l’art. 109, D.P.R. n.<br />

547/1955 di:<br />

l una solida cuffia registrabile atta ad<br />

evitare il contatto accidentale del lavoratore<br />

con la lama e a intercettare le schegge,<br />

sia anteriormente sia lateralmente;<br />

l un coltello divisore in acciaio, per segare<br />

tavolame in lungo, applicata posteriormente<br />

alla lama, per mantenere aperto<br />

il taglio.<br />

Montano utensili di taglio a disco, con<br />

dentatura a sega di diversa altezza, in relazione<br />

alla precisione di taglio che si vuole<br />

ottenere. La lama montata su mandrino<br />

non inclinabile permette solo tagli perpendicolari<br />

al piano di lavoro.<br />

Spesso i produttori di utensili usano<br />

diametri diversi del foro interno della lama<br />

da innestare sul perno di rotazione dell’albero<br />

motore; è, pertanto, necessario<br />

verificare sul manuale d’uso e manutenzione<br />

quali accessori siano utilizzabili ed<br />

eventualmente se sia possibile ricorrere ad<br />

anelli di adattamento.<br />

Le lame sono caratterizzate dalla dimensione,<br />

dalla geometria, dal numero di<br />

denti e dal materiale di cui sono fatte, le<br />

migliori hanno le punte rivestite in mate-<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


iali duri come il widia. La dentatura delle<br />

lame, deve corrispondere al tipo di lavoro<br />

da effettuare. Per avere tagli precisi occorre<br />

utilizzare lame con un alto numero di<br />

denti. Tra le principali famiglie di lame<br />

ricordiamo:<br />

l lama a grossa dentatura, utilizzata per<br />

il taglio di tutti i tipi di legno;<br />

l lama a punte di carburo, le punte di<br />

carburo saldate sulla punta dei denti assicurano<br />

alla lama una durata superiore alle<br />

lame classiche; permettono dei tagli rapidi<br />

nei legni e materiali difficili quali agglomerato,<br />

stratificato, laminato, ecc.;<br />

l lama a dentatura fine con dentatura inclinata,<br />

destinata ai tagli sottili e precisi.<br />

Utilizzata per tagli netti nei legni duri e nei<br />

derivati (agglomerato, compensato);<br />

l lama a dentatura fine con dentatura diritta,<br />

permette il taglio di sbieco rispetto<br />

alla venatura del legno.<br />

Oltre alle seghe circolari da banco, esistono<br />

anche seghe circolari portatili.<br />

In questi prodotti la lama circolare è<br />

protetta superiormente da un carter fisso,<br />

che ricopre anche il motore, e da una cuffia<br />

mobile a gonnella che, azionata da una<br />

molla, scende a coprire la lama non appena<br />

questa è libera dal pezzo in lavorazione.<br />

Le seghe circolari portatili, similmente<br />

alle tracciatrici, sono equipaggiate con due<br />

impugnature, una, sulla quale si trova il<br />

grilletto di attivazione del motore, retrostante<br />

la lama; l’altra laterale sul cofano<br />

motore. Ergonomicamente impeccabili<br />

per i destrorsi, ma per i mancini sussistono<br />

alcune difficoltà.<br />

Caratteristiche tecniche<br />

Le principali caratteristiche di una sega<br />

circolare sono la potenza e la profondità di<br />

taglio; solitamente, queste caratteristiche<br />

sono direttamente proporzionali tra loro e<br />

spesso la profondità di taglio è regolabile.<br />

Più in dettaglio le caratteristiche che<br />

differenziano le seghe elettriche sono:<br />

l la potenza;<br />

l la velocità di rotazione della lama;<br />

l la profondità massima di taglio della<br />

lama (diametro della lama);<br />

l il tipo di motore elettrico (monofase o<br />

trifase);<br />

l la presenza di una cuffia di protezione<br />

basculante o regolabile;<br />

l la dimensione del piano di lavoro (minimo<br />

1000 x 850 mm).<br />

Le seghe circolari sono inoltre dotate di:<br />

l comando di avviamento - è l’interruttore<br />

di avviamento installato sul quadro di<br />

manovra della macchina. Deve essere<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

INSERTO<br />

conformato in modo tale da ridurre i rischi<br />

di azionamento accidentale;<br />

l comando di arresto normale - è un interruttore<br />

installato sul quadro di manovra<br />

della macchina, interrompe l’alimentazione<br />

agli attuatori della macchina e arresta la<br />

lama entro 10 secondi;<br />

l comando di arresto di emergenza - sulla<br />

macchina, in posizione facilmente raggiungibile,<br />

deve essere installato un interruttore<br />

per l’arresto di emergenza del tipo<br />

“a fungo”;<br />

l interruttore di macchina - è il dispositivo<br />

di sezionamento a comando manuale<br />

dell’alimentazione che, installato sul quadro<br />

elettrico della macchina, separa l’equipaggiamento<br />

elettrico della macchina dall’alimentazione<br />

(per la manutenzione e il<br />

cambio della lama);<br />

l interruttore magnetotermico - ogni<br />

motore superiore a 1 kW deve essere protetto<br />

da sovraccarichi mediante interruttore<br />

magnetotermico per proteggere la macchina<br />

da rischi derivanti da sovracorrenti;<br />

l relè di minima tensione (o bobina di<br />

sgancio) per la protezione in caso di ritorno<br />

intempestivo della corrente.<br />

I pulsanti di avviamento e di arresto<br />

devono essere collocati in posizione protetta<br />

perché non abbiano a subire urti e<br />

danni da parte di pezzi in lavorazione.<br />

In caso di interruzione della corrente<br />

elettrica e di successivo ripristino, la macchina<br />

non deve riavviarsi automaticamente,<br />

ma solo intervenendo volontariamente<br />

sul comando, quindi il comando di avvio<br />

deve essere dotato di una bobina di sgancio<br />

o di un dispositivo che assolva alla<br />

medesima funzione.<br />

Protezione elettrica<br />

Essendo le seghe circolari macchine<br />

funzionanti con motore elettrico, in fase di<br />

valutazione dei rischi va analizzato anche<br />

il rischio elettrico, che può, in prima istanza,<br />

essere limitato se a realizzare l’impianto<br />

è un tecnico abilitato e se lo stesso è<br />

realizzato secondo le prescrizioni dettate<br />

dalle normative di sicurezza e dalle norme<br />

di buona tecnica, utilizzando componentistica<br />

con grado di protezione meccanica<br />

contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi<br />

minimo IP44, o se la sega circolare<br />

viene utilizzata in ambienti umidi o in presenza<br />

di acqua, come nella maggiore parte<br />

dei casi, la protezione deve essere non inferiore<br />

a IP55 (Norma CEI 70-1).<br />

La linea di alimentazione della sega<br />

circolare deve essere protetta da un interruttore<br />

magnetotermico. Come già evidenziato,<br />

l’interruttore della macchina,<br />

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SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

manovrabile a mano, deve essere provvisto<br />

di un dispositivo che non permetta il<br />

riavvio automatico a seguito di interruzione<br />

dell’alimentazione. La ripresa del funzionamento<br />

della macchina deve, pertanto,<br />

avvenire con il ripristino dell’interruttore.<br />

Il quadro elettrico da cui viene alimentata<br />

la sega circolare deve essere del tipo<br />

ASC. L’interruttore differenziale che protegge<br />

la linea di alimentazione deve possedere<br />

una soglia di intervento minore o<br />

uguale 0,03 A (30 mA).<br />

Il cavo di alimentazione o presa mobile<br />

(prolunga) deve essere di tipo flessibile<br />

per esterno (H07RN-F o tipo equivalente).<br />

Le prese a spina devono rispondere alle<br />

norme CEI 23-12 e avere un grado di<br />

protezione almeno IP55 (o IP67) e dispositivo<br />

di ritenuta.<br />

Tutte le macchine elettriche di classe 1<br />

devono essere collegate all’impianto di<br />

terra, nel caso specifico la messa a terra<br />

della sega circolare avviene tramite il conduttore<br />

di protezione del cavo di alimentazione.<br />

Qualora risulti necessario, la macchina<br />

dovrà essere protetta contro le scariche<br />

atmosferiche secondo quanto previsto dalla<br />

norma CEI 81-1.<br />

Principali accessori<br />

Le seghe circolari devono essere provviste<br />

di diversi dispositivi atti a garantire<br />

la sicurezza:<br />

l una cuffia registrabile superiore, conformata<br />

per favorire il passaggio del materiale<br />

in lavorazione, ma impedire il contatto<br />

accidentale del lavoratore con la lama e<br />

intercettare le schegge;<br />

l un coltello divisore in acciaio posizionato<br />

posteriormente alla lama a distanza<br />

di non più di 3 mm dalla dentatura del<br />

disco, per divaricare il taglio operato, diminuire<br />

l’attrito con la lama e rendere più<br />

scorrevole la lavorazione;<br />

l dei carter fissi sotto il piano di lavoro<br />

per impedire il contatto fortuito con la lama<br />

o con gli organi di movimento sottostanti;<br />

a volte questo dispositivo termina<br />

con un collettore che può essere collegato<br />

a un impianto di aspirazione delle polveri<br />

generate dal taglio;<br />

l di guide di taglio trasversali e utensili<br />

per realizzare il taglio di cunei.<br />

l di spingitoi, portapezzi e dispositivi<br />

per l’esecuzione di tagli su pezzi di piccole<br />

dimensioni, questi utensili, se efficienti<br />

e ben conformati, evitano di portare le<br />

mani troppo vicino al disco o, comunque,<br />

sulla sua traiettoria.<br />

IX


SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

La cuffia di protezione della sega circolare<br />

è sempre stata mal tollerata dai carpentieri<br />

ed è frequente trovarla rialzata, in<br />

posizione scorretta, o addirittura non trovarla<br />

per niente, andando a vanificare la<br />

sua funzione protettiva. Questo diffuso<br />

malcostume è dovuto, naturalmente al fatto<br />

che la cuffia di protezione spesso impedisce<br />

la perfetta visuale del taglio da effettuare,<br />

quindi, il lavoratore preferisce utilizzare<br />

la macchine senza la cuffia di protezione.<br />

Tuttavia, la protezione offerta da questo<br />

dispositivo è tutt’altro che secondaria.<br />

La cuffia di protezione ha il duplice scopo<br />

di intercettare le schegge e di evitare il<br />

contatto accidentale delle mani con la lama.<br />

La prima funzione viene assolta a<br />

condizione che la cuffia sia registrabile e<br />

mantenuta alzata solo quanto basta per il<br />

passaggio del pezzo in lavorazione o che<br />

appoggi sul banco con un invito a slitta e<br />

sia alzata dalla lama che viene spinta per<br />

essere tagliata.<br />

L’invito a slitta aumenta l’intercettazione<br />

delle schegge, ma rende difficoltosa<br />

la vista della lama e il punto di taglio.<br />

Alcuni produttori propongono una slitta<br />

dotata di una lastrina trasparente sulla<br />

parte frontale della cuffia al fine di favorire<br />

la visione del taglio, ma dopo un breve<br />

periodo di tempo, il vetro si copre interamente<br />

di segatura e/o si riga non offrendo<br />

più una visuale adeguata.<br />

Ovviamente, un utilizzo improprio<br />

della cuffia di protezione, per esempio<br />

bloccando la cuffia a una certa altezza,<br />

comporta un aumento considerevole dei<br />

rischi residui dovuti alla proiezione di<br />

schegge; mentre la sua totale asportazione<br />

aggrava anche il rischio di contatto accidentale<br />

con l’organo di taglio.<br />

Per la protezione dei contatti accidentali<br />

con la lama, la cuffia deve coprire<br />

lateralmente la lama dentata con elementi<br />

basculanti.<br />

È molto importante che la cuffia di<br />

protezione non abbia oscillazioni laterali,<br />

perché il suo contatto con la lama potrebbe<br />

far staccare qualche dente o proiettare<br />

schegge di lamiera della cuffia stessa.<br />

Il coltello divisore serve per evitare<br />

che, durante il taglio in lungo del tavolame,<br />

i pezzi si riavvicinino dando luogo a<br />

sbandamenti o ribaltamenti.<br />

Il coltello deve essere posto a una distanza<br />

non superiore a 3 mm dalla dentatura<br />

di taglio, deve avere uno smusso verso<br />

la lama con uno spessore inferiore alla<br />

stessa. Una distanza eccessiva fra il coltello<br />

divisore e la lama potrebbe impedire il<br />

X<br />

INSERTO<br />

corretto passaggio della tavola in fase di<br />

taglio.<br />

Le lame dentate possono avere diametri<br />

e spessori differenti, quindi, all’atto della<br />

loro sostituzione, si deve regolare la<br />

distanza del coltello divisore. A questo<br />

scopo il coltello divisore è montato su un<br />

supporto a vite senza fine che termina all’esterno<br />

con un anello ruotando il quale è<br />

possibile spostare assialmente il coltello,<br />

oppure è fissato su un supporto a slitta<br />

trattenuto da dadi che, allentati, consentono<br />

la regolazione del coltello.<br />

Sotto il banco della sega circolare il<br />

disco e gli eventuali organi di trasmissione<br />

devono essere interamente schermati.<br />

Questa protezione non deve essere<br />

semplicemente incernierata con il pericolo<br />

che si rimuova per effetto delle vibrazioni,<br />

ma saldamente avvitata così che, per effettuare<br />

la normale pulizia e manutenzione,<br />

si debba intervenire con cacciavite o altro<br />

apposito attrezzo.<br />

È assolutamente necessario riposizionare<br />

il carter dopo le attività di manutenzione<br />

operate. La mancata protezione della<br />

lama sotto al piano di lavoro è, infatti,<br />

causa di gravi infortuni per contatto con<br />

l’operatore quando questi allunga il braccio<br />

per afferrare i materiali in lavorazione,<br />

accendere o spegnere la macchina, afferrare<br />

spingitoi, utensili e DPI riposti nelle<br />

vicinanze della macchina, ecc.<br />

Per il taglio dei piccoli pezzi, l’addetto<br />

deve fare uso di uno spingitoio per non<br />

dover avvicinare le mani al disco. Si tratta,<br />

in sostanza, di dispositivi in legno o plastica<br />

dotati di impugnatura e variamente sagomati<br />

per facilitare la movimentazione<br />

del pezzo nelle immediate vicinanze della<br />

lama.<br />

Affinché lo spingitoio sia sempre a<br />

portata di mano, è opportuno che sia contenuto<br />

in una custodia applicata alla macchina,<br />

o legato alla stessa con una fune o<br />

una catenella.<br />

Principali caratteristiche<br />

e modalità di impiego<br />

Quando la sega circolare è installata in<br />

un’area fissa del cantiere è bene che sia<br />

collocata, possibilmente, in una zona appartata.<br />

Se la macchina si trova sotto il<br />

raggio di azione della gru o in prossimità<br />

del ponteggio, essendo configurabile come<br />

posto fisso di lavoro, deve essere protetta<br />

da un sovrastante impalcato di sicurezza.<br />

Questa collocazione non è, però, la situazione<br />

più facilmente ricorrente, infatti,<br />

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queste attrezzature sono utilizzate prevalentemente<br />

per il taglio delle carpenterie<br />

lignee di cantiere; il loro utilizzo è, quindi,<br />

assai frequente quando in cantiere ricorrono<br />

lavorazioni di casseratura per getto di<br />

cemento armato o nelle fasi di messa in<br />

opera di elementi strutturali lignei.<br />

Per comprensibili motivi di comodità,<br />

la sega circolare segue le squadre dei carpentieri<br />

e viene solitamente spostata sulle<br />

solette in armatura.<br />

In questi casi si deve aver cura di collocarla<br />

in zone appropriate, che di norma<br />

dovrebbero essere in piano e su una superficie<br />

di appoggio fissa e non cedevole,<br />

lontane dai luoghi di maggiore transito e<br />

attività, il cavo di alimentazione non deve<br />

essere soggetto a danneggiamenti per calpestio.<br />

L’operatore, prima di operare i tagli<br />

deve verificare la stabilità della macchina<br />

e premunirsi di disporre dello spazio<br />

necessario per stoccare, nelle vicinanze<br />

della postazione di lavoro, il materiale da<br />

lavorare, il materiale lavorato e anche gli<br />

sfridi, la segatura e i trucioli prodotti dall’attività<br />

di taglio. È, infatti, fondamentale<br />

che il posto di lavoro sia sempre perfettamente<br />

pulito e ordinato per evitare pericolosi<br />

scivolamenti o inciampi causati da detriti<br />

di lavorazione.<br />

Prima di iniziare la lavorazione di taglio<br />

l’operatore deve verificare che il coltello<br />

divaricatore e la cuffia di protezione<br />

siano correttamente regolati.<br />

Il coltello divaricatore ha una importante<br />

funzione di ausilio all’operatore in<br />

quanto riduce significativamente l’attrito<br />

esercitato dal materiale in lavorazione sulla<br />

lama di taglio. La cuffia di protezione,<br />

invece, rappresenta il principale dispositivo<br />

di protezione collettiva dell’attrezzatura,<br />

è infatti il dispositivo che limita la proiezione<br />

di schegge nell’ambiente di lavoro;<br />

la cuffia di protezione deve essere regolata<br />

accuratamente affinché possa seguire<br />

la sagoma del materiale in lavorazione<br />

senza generare fastidio od ostruzione<br />

al passaggio dello stesso nella zona di<br />

taglio.<br />

Indossati i DPI previsti, l’operatore potrà,<br />

quindi, iniziare la lavorazione; durante<br />

il taglio occorre procedere con attenzione<br />

senza avvicinare le mani alla lama né mettendole<br />

in linea con essa.<br />

È buona regola non esercitare eccessiva<br />

pressione sul pezzo in lavorazione e,<br />

quando possibile, si consiglia di spingere<br />

il pezzo in lavorazione posizionando entrambe<br />

le mani dalla stessa parte della lama<br />

di taglio in modo da evitare, con la<br />

pressione di spinta applicata, di generare<br />

attrito sull’organo di taglio.<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


Quando si inizia a segare, la rotazione<br />

della lama deve essere al massimo dei<br />

giri, la protezione della lama si alza automaticamente<br />

man mano che si entra nel<br />

pezzo di legno. Il cuneo posto dietro la<br />

lama impedisce al legno di richiudersi dopo<br />

il passaggio.<br />

La velocità di taglio è strettamente legata<br />

alle caratteristiche tecniche della sega<br />

e alla spinta fornita dall’operatore; l’esperienza<br />

dell’operatore è, quindi, preziosa<br />

per trovare il giusto compromesso che<br />

evita sia l’affaticamento dell’operatore<br />

stesso sia quello dell’utensile.<br />

La lama gira in senso antiorario e i<br />

denti escono verso l’alto per cui i danni<br />

alle fibre del legno si trovano sulla superficie<br />

inferiore; per lavori di finitura che<br />

richiedano un alto livello qualitativo del<br />

taglio è bene, quindi, rivolgere verso il<br />

basso la parte meno nobile o comunque<br />

quella che a lavoro finito sarà nascosta.<br />

Quando necessita cambiare la lama,<br />

occorre staccare sempre prima l’alimentazione<br />

e sostituire l’organo di taglio avendo<br />

cura di orientare correttamente il senso di<br />

rotazione; questo, di solito, è indicato da<br />

una freccia stampigliata direttamente sulla<br />

lama, ma nel caso questa non sia visibile<br />

bisogna ricordare che i denti vanno sempre<br />

verso l’alto.<br />

Particolarmente pericolosa è la lavorazione<br />

di pezzi piccoli che devono essere<br />

avvicinati alla lama prestando particolare<br />

attenzione, in questi casi si devono utilizzare<br />

gli appositi spingitoi e i dispositivi di<br />

presa che permettono di evitare l’avvicinamento<br />

delle mani agli organi di taglio e<br />

garantiscono una efficace presa del pezzo.<br />

È necessario, inoltre, prestare particolare<br />

attenzione alla violenta proiezione di piccoli<br />

pezzi che la velocità di rotazione della<br />

lama potrebbe causare.<br />

Durante il taglio l’operatore deve,<br />

quindi, mantenersi con il viso ad adeguata<br />

distanza dalla lama di taglio (posizione<br />

eretta), evitando di avvicinare<br />

eccessivamente il volto al pezzo in lavorazione.<br />

Particolare attenzione va, infine, dedicata<br />

all’inerzia rotativa della lama, anche<br />

dopo il disinserimento dell’alimentazione;<br />

essa, infatti, continuerà a girare ancora per<br />

alcuni secondi, mantenendo potenzialità<br />

di taglio in caso di contatto con essa.<br />

Come per ogni macchina, la manutenzione<br />

costante della sega circolare è importante<br />

per il suo corretto funzionamento<br />

in sicurezza. Se la trasmissione avviene<br />

mediante cinghie, queste devono essere<br />

frequentemente controllate e, se necessa-<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

INSERTO<br />

rio, sostituite senza attendere una loro eccessiva<br />

usura.<br />

Va verificata la dentatura della lama,<br />

che deve essere integra e bene affilata per<br />

evitare rotture, proiezioni di materiali e<br />

l’eccessiva rumorosità. Le parti meccaniche<br />

che richiedono lubrificazione devono<br />

essere periodicamente ingrassate.<br />

Il banco e la zona circostante devono<br />

essere sempre puliti e sgombri di materiali.<br />

La parte sottostante il banco deve essere<br />

ripulita dalla segatura e dai materiali di<br />

scarto.<br />

In considerazione del numero elevato<br />

di incidenti generati da questa attrezzatura<br />

è, quindi, indispensabile operare rigorosamente<br />

rispettando alcune regole di buon<br />

comportamento professionale:<br />

l è vietato effettuare operazioni di manutenzione<br />

o pulizia con la sega circolare in<br />

moto;<br />

l è vietato l’uso dell’aria compressa per<br />

la pulizia della sega circolare;<br />

l durante l’uso della sega circolare sono<br />

vietati indumenti che possono impigliarsi,<br />

bracciali o altro;<br />

l durante l’uso della sega circolare per il<br />

taglio di tavolame in lungo è d’obbligo<br />

utilizzare il coltello divisore opportunamente<br />

regolato;<br />

l durante l’uso della sega circolare deve<br />

essere utilizzata una cuffia di protezione<br />

opportunamente regolata;<br />

l durante l’uso della sega circolare deve<br />

essere utilizzato il coltello divaricatore opportunamente<br />

regolato;<br />

l per l’uso della sega circolare devono<br />

essere osservate le ore di silenzio imposte<br />

dai regolamenti locali;<br />

l durante l’uso della sega circolare devono<br />

essere adoperati idonei spingipezzo<br />

in relazione al tipo di lavoro da eseguire;<br />

l non abbandonare mai la postazione lasciando<br />

la lama in funzione.<br />

Documentazione<br />

a corredo della macchina<br />

Tutte le seghe circolari di nuova fabbricazione<br />

devono essere provviste di targa<br />

riportante, in modo facilmente leggibile e<br />

indelebile, almeno le seguenti indicazioni:<br />

l nome e indirizzo del fabbricante;<br />

l designazione della serie e del tipo;<br />

l anno di fabbricazione;<br />

l eventuale numero di serie;<br />

l marcatura CE e altri marchi di conformità;<br />

l principali caratteristiche tecniche della<br />

macchina.<br />

Come tutte le macchine di cantiere so-<br />

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SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

no soggette alla marcatura CE, a dichiarazione<br />

di conformità nonché al rilascio del<br />

libretto di istruzioni circa l’uso e la manutenzione.<br />

Pertanto, la macchina deve essere<br />

dotata di un documento riportante le<br />

informazioni di carattere tecnico, le istruzioni<br />

d’uso e manutenzione ordinaria,<br />

straordinaria e preventiva, e le indicazioni<br />

necessarie per eseguire in sicurezza la<br />

messa in funzione, l’utilizzazione, il trasporto,<br />

l’installazione, il montaggio e lo<br />

smontaggio, la regolazione, la manutenzione<br />

e la riparazione della macchina.<br />

È necessario leggere attentamente il libretto<br />

d’istruzioni che deve comprendere<br />

tutte le informazioni necessarie a un uso e<br />

manutenzione adeguata, ivi comprese le<br />

possibilità di montare accessori. Gli stessi<br />

accessori sono a loro volta “macchine” e<br />

devono quindi essere marcati CE. I rispettivi<br />

documenti di accompagnamento devono<br />

specificare a quali macchine (costruttore,<br />

tipo e modello) possono essere<br />

applicati. È vietato assemblare macchine e<br />

accessori che non siano esplicitamente<br />

compatibili.<br />

Agli effetti dei limiti di emissione acustica,<br />

le seghe circolari, sono macchine<br />

soggette alla sola marcatura ai sensi del<br />

D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262, Allegato<br />

I, parte C; la documentazione che accompagna<br />

la macchina deve, quindi, fornire<br />

informazioni sull’emissione sonora e sulle<br />

vibrazioni prodotte. Il parametro da indicare<br />

nella dichiarazione di conformità è il<br />

diametro dell’utensile [mm].<br />

Operatore addetto<br />

all’utilizzo<br />

La legislazione nazionale non prevede<br />

alcuna formazione obbligatoria per l’utilizzo<br />

e la manutenzione di attrezzature<br />

quali le seghe circolari. Tuttavia, con l’entrata<br />

in vigore del D.Lgs. 19 settembre<br />

1994, n. 626, il legislatore ha introdotto il<br />

principio per cui queste macchine, così come<br />

tutte le attrezzature speciali, debbano<br />

essere utilizzate dall’operatore solo dopo<br />

una formazione adeguata e specifica. Questa<br />

formazione deve garantire che l’uso<br />

delle macchine avvenga in modo corretto,<br />

in relazione ai rischi che possono essere<br />

causati a se stessi o ad altre persone.<br />

L’utilizzo di una qualsiasi macchina richiede<br />

sempre una particolare competenza<br />

e preparazione tecnica, nonché un elevato<br />

senso di responsabilità. Quindi, l’operatore<br />

deve possedere specifici requisiti psicofisici<br />

per essere idoneo a svolgere questo lavoro.<br />

Pertanto, l’uso di questi mezzi deve<br />

XI


SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

essere riservato solo a personale incaricato.<br />

Gli operatori debbono essere opportunamente<br />

addestrati sull’uso della macchina<br />

e informati su eventuali rischi particolari<br />

presenti nei luoghi di lavoro.<br />

È consigliato un corso di formazione<br />

che preveda l’insegnamento di un uso efficace<br />

e sicuro della macchina e una conoscenza<br />

specifica del funzionamento dell’impianto<br />

elettrico per gli interventi di pulizia<br />

e manutenzione.<br />

L’operatore deve utilizzare l’attrezzatura<br />

con un abbigliamento da lavoro adeguato,<br />

consistente in una tuta idonea antimpigliamento,<br />

che gli consenta libertà nei movimenti,<br />

guanti da lavoro aderenti e scarpe<br />

antinfortunistiche con suola antisdrucciolo.<br />

Gli indumenti devono essere il più possibile<br />

aderenti (nei limiti della comodità) e<br />

senza accessori svolazzanti, cioè senza<br />

cinghiette, bretelle, frange o qualsiasi altra<br />

parte che possa impigliarsi o, ancor peggio,<br />

venir agganciata da organi rotativi.<br />

Individuazione<br />

e analisi dei rischi<br />

Diversi infortuni sono avvenuti e continuano<br />

ad avvenire utilizzando le seghe<br />

circolari. La maggior parte degli infortuni<br />

avvengono:<br />

l quando la cuffia di protezione, se presente,<br />

non è correttamente montata o adoperata;<br />

l quando manca il coltello divisore o, se<br />

presente, la distanza tra lo stesso e il disco<br />

è eccessiva;<br />

l quando l’operatore, per lavori minu-<br />

XII<br />

INSERTO<br />

Check list per lavorare in sicurezza<br />

con la sega circolare da cantiere<br />

Rischio Elettrocuzione<br />

Magnitudo Grave<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

ziosi, che richiedono l’avvicinamento delle<br />

mani al disco, non utilizza appositi<br />

spingitoi di sicurezza;<br />

l quando la zona di lavoro non è adeguatamente<br />

pulita e la possibilità di inciampare<br />

o perdere l’equilibrio è alta;<br />

l quando mancano le protezioni o schermature<br />

degli ingranaggi negli organi in<br />

movimento.<br />

Si può concludere che, durante l’uso<br />

della sega circolare, si possono riscontrare<br />

principalmente i seguenti rischi particolari:<br />

l elettrocuzione;<br />

l tagli, ferite e amputazioni dovute al<br />

contatto accidentale con l’organo di taglio,<br />

con cinghie e pulegge, con organi di trasmissione<br />

del moto;<br />

l rifiuto del pezzo con proiezione dello<br />

stesso;<br />

l proiezione di schegge o trucioli;<br />

l proiezioni del disco di parti di esso;<br />

l urti, punture, tagli, abrasioni e schiacciamenti<br />

durante la movimentazione del<br />

materiale;<br />

l rumore;<br />

l impigliamento degli indumenti durante<br />

l’uso;<br />

l scivolamenti, cadute a livello;<br />

l rischi derivanti dall’ambiente circostante<br />

(polvere, ecc.);<br />

l rischi derivanti dalle attività di manutenzione<br />

o da malfunzionamenti dovuti alla<br />

mancanza di manutenzione.<br />

Valutazione del rischio,<br />

prevenzione e protezione<br />

Le macchine utilizzate debbono posse-<br />

• verificare l’integrità dell’impianto elettrico;<br />

• in cantiere utilizzare solo macchine elettriche con grado di protezione meccanica contro la penetrazione<br />

di corpi solidi e liquidi minimo IP44, o se l’attrezzatura viene utilizzata in ambienti umidi o in presenza<br />

di acqua, come nella maggiore parte dei casi, la protezione deve essere non inferiore a IP55 (Norma CEI<br />

70­1);<br />

• la linea di alimentazione della sega circolare deve essere protetta da un interruttore magnetotermico;<br />

• il quadro elettrico da cui viene alimentata l’attrezzatura deve essere del tipo ASC;<br />

• l’interruttore differenziale che protegge la linea di alimentazione deve possedere una soglia di intervento<br />

minore o uguale 0,03 A (30 mA);<br />

• il cavo di alimentazione o presa mobile (prolunga) deve essere di tipo flessibile per esterno (H07RN­F o<br />

tipo equivalente);<br />

• le prese a spina devono rispondere alle norme CEI 23­12 ed avere un grado di protezione almeno IP 55<br />

(o IP67) e dispositivo di ritenuta;<br />

• tutte le macchine elettriche di classe 1 devono essere collegate all’impianto di terra;<br />

• qualora risulti necessario, la macchina dovrà essere protetta contro le scariche atmosferiche secondo<br />

quanto previsto da CEI 81­1.<br />

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dere, funzionanti, tutti i dispositivi di sicurezza<br />

previsti dalla legge e debbono essere<br />

mantenute in efficienza mediante regolare<br />

manutenzione.<br />

Le attività di seguito illustrate debbono<br />

intendersi come presidio minimo alla buona<br />

realizzazione in sicurezza delle diverse<br />

fasi di lavorazione.<br />

La valutazione del rischio dovrà essere<br />

opportunamente integrata in relazione al<br />

contesto operativo nel quale si è chiamati<br />

a operare e alle caratteristiche specifiche<br />

della macchina.<br />

Si prefigura la necessità di ricorrere<br />

all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale<br />

per minimizzare il rischio residuo<br />

a livelli accettabili.<br />

I DPI da considerarsi in via preliminare<br />

per l’operatore sono:<br />

l casco di sicurezza (UNI EN 397);<br />

l calzature di sicurezza con puntale in<br />

acciaio, soletta antiforo, suola antisdrucciolo<br />

(UNI EN 345-S3);<br />

l occhiali di sicurezza o visiere per la<br />

protezione meccanica (EN166);<br />

l indumenti protettivi antimpigliamento<br />

e/o tute di lavoro (UNI EN 340);<br />

l otoprotettori (EN352-1, EN352-2,<br />

EN352-3), sulla base della valutazione di<br />

rischio acustico ex D.Lgs. n. 277/1991;<br />

l guanti per la protezione da rischi meccanici<br />

di tipo aderente (UNI EN 388);<br />

l mascherine monouso (EN149-P1), solo<br />

se la lavorazione espone a polveri, per<br />

esempio, al chiuso. l<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16


Rischio<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

INSERTO<br />

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SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

Tagli, ferite ed amputazioni dovute al contatto accidentale con l’organo di taglio<br />

o con cinghie e pulegge o con organi di trasmissione del moto<br />

Magnitudo Grave<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

• verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di<br />

lavoro in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione;<br />

• controllare l’efficacia del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non più di 3 mm<br />

dalla dentatura del disco;<br />

• verificare la presenza e l’efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di<br />

lavoro;<br />

• controllare che il piano di lavoro sia piano e stabile poiché le vibrazioni eccessive potrebbero provocare<br />

lo sbandamento del pezzo in lavorazione e le mani potrebbero entrare in contatto con la lama;<br />

• durante l’uso della sega circolare sono vietati indumenti che possono impigliarsi, bracciali o altro;<br />

• durante l’uso della sega circolare devono essere adoperati idonei spingipezzo in relazione al tipo di<br />

lavoro da eseguire;<br />

• non abbandonare mai la postazione lasciando la lama in funzione;<br />

• durante le lavorazioni di taglio non avvicinare mai le mani alla lama;<br />

• disinserire l’alimentazione della macchina durante le operazioni di spostamento;<br />

• gli elementi delle macchine, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza<br />

quando sono fonte di pericolo;<br />

• cinghie ed organi di trasmissione del moto devono essere protetti da carter, griglie o altri dispositivi<br />

che impediscano contatti accidentali;<br />

• utilizzare vestiti da lavoro antimpigliamento (guanti, tute, ecc.) perfettamente allacciati e senza propaggini<br />

svolazzanti;<br />

• è assolutamente vietato operare manutenzione o pulizia su organi in movimento.<br />

Rischio Vibrazioni<br />

Magnitudo Bassa<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

• l’esecuzione programmata della manutenzione, la verifica periodica dell’idoneità della macchina e la<br />

verifica della rumorosità della stessa permettono di intervenire tempestivamente per prevenire il rischio;<br />

• nei lavori dove vengono impiegate macchine che producono forti vibrazioni, devono essere ridotti i<br />

turni di lavoro.<br />

Rischio Rumore<br />

Magnitudo Grave<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

• considerato che la limitazione del rischio deve sempre avvenire alla fonte, il rischio rumore è possibile<br />

limitarlo seguendo alcuni accorgimenti: effettuando la manutenzione ordinaria e straordinaria della<br />

macchina, con particolare riguardo alla verifica dell’usura del disco;<br />

• le parti meccaniche che richiedono lubrificazione devono essere periodicamente ingrassate;<br />

• il rumore emesso dalla sega circolare durante il taglio è molto alto, varia normalmente da 95 a 105<br />

dB(A), anche tempi di esposizione modesti, possono produrre nel tempo lesioni all’apparato uditivo;<br />

• l’esecuzione programmata della manutenzione, la verifica periodica dell’idoneità della macchina e la<br />

verifica della rumorosità della stessa permettono di intervenire tempestivamente per prevenire il rischio;<br />

• le macchine e le attrezzature operanti all’aperto, devono attestare il livello di emissione rumorosa, secondo<br />

quanto previsto dal D.Lgs. 4/9/2002, n. 262;<br />

• per l’uso della sega circolare devono essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali;<br />

• gli operatori, in relazione agli esiti della valutazione rischio rumore aziendale operata ai sensi del<br />

D.Lgs. n. 277/1991, devono essere sottoposti agli accertamenti sanitari;<br />

• il datore di lavoro provvede a informare, formare e addestrare i lavoratori sul rischio rumore alla salute<br />

e sulle misure preventive e protettive da adottare per farvi fronte;<br />

• i lavoratori oltre alle disposizioni precedenti devo obbligatoriamente utilizzare i DPI forniti dal datore<br />

di lavoro.<br />

Rischio Rifiuto del pezzo e proiezione di materiale<br />

Magnitudo Media<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

• verificare le perfette condizioni della lama di taglio;<br />

• iniziare il taglio del materiale con la lama in rotazione;<br />

• non avviare l’utensile con i denti della lama puntati sul pezzo in lavorazione;<br />

• impugnare saldamente il pezzo o utilizzare adeguati spingitoi per avvicinare il materiale alla zona di<br />

taglio;<br />

• verificare la dentatura della lama, che deve essere integra e bene affilata per evitare rotture e proiezioni<br />

di materiali;<br />

• tenere accuratamente pulita la superficie del banco di taglio avendo cura di allontanare anche piccoli<br />

scarti o frammenti di legno di piccola dimensione.<br />

• indossare adeguati DPI per proteggersi dai rischi residui (casco, visiera o occhiali di sicurezza);<br />

• non sovraccaricare la macchina.<br />

XIII


XIV<br />

SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

INSERTO<br />

Rischio Proiezione di schegge e trucioli<br />

Magnitudo Grave<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

• verificare le perfette condizioni della lama di taglio;<br />

• verificare la dentatura della lama, che deve essere integra e bene affilata per evitare rotture e proiezioni<br />

di materiali;<br />

• durante il taglio non avvicinare eccessivamente il viso alla lama; per facilitare la visione dell’operatore,<br />

mantenere pulita l’area di taglio dalla segatura;<br />

• verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di<br />

lavoro in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione.<br />

Tenere accuratamente pulita la superficie del banco di taglio avendo cura di allontanare anche piccoli<br />

scarti o frammenti di legno di piccola dimensione;<br />

• indossare adeguati DPI per proteggersi dai rischi residui (casco, visiera o occhiali di sicurezza);<br />

• non sovraccaricare la macchina.<br />

Rischio Uso improprio del mezzo<br />

Magnitudo Bassa<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

• la macchina deve essere utilizzata in modo rispondente alle sue caratteristiche, senza subire modificazioni<br />

o essere utilizzata per usi impropri;<br />

• utilizzare solo accessori e lame del diametro previsto dal libretto d’uso e manutenzione;<br />

• non utilizzare l’attrezzatura se non si conosce perfettamente il funzionamento dei dispositivi di comando;<br />

• durante le operazioni di innalzamento in quota della macchina mediante gru utilizzare imbrachi adeguati<br />

fissati agli appositi golfari predisposti dal costruttore.<br />

Rischio Scivolamenti e cadute a livello<br />

Magnitudo Media<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

Rischio<br />

• prima di iniziare qualsiasi attività lavorativa bisogna organizzare le aree di lavoro, gli spazi da adibire<br />

a deposito, gli spazi da destinare alle attrezzature, in maniera tale da consentire tutti gli spostamenti sul<br />

piano di lavoro in sicurezza;<br />

• scarti e detriti del materiale in lavorazione devono essere periodicamente allontanati affinché non diventino<br />

ostacolo all’equilibrio e agli spostamenti dell’operatore;<br />

• mantenere pulita l’area circostante la macchina, in particolare quella corrispondente al posto di lavoro,<br />

poiché il materiale eventualmente depositato potrebbe provocare inciampi o scivolamenti; inoltre<br />

,eventuale materiale malamente depositato, può costituire intralcio durante l’uso e distrarre l’addetto<br />

dall’operazione di taglio;<br />

• il posto di lavoro deve essere raggiungibile agevolmente e in piena sicurezza; ciò significa che all’occorrenza<br />

devono essere predisposti punti di appoggio con superficie antiscivolo per i piedi (pedane, grigliati,<br />

ecc.).<br />

Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamento causati<br />

dal contatto con il materiale in lavorazione<br />

Magnitudo Bassa<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

• delimitare la zona di lavoro;<br />

• stoccare ordinatamente il legname e i materiali in lavorazione in cataste perfettamente stabili, la cui<br />

altezza non sia mai tale da generare un pericolo per i lavoratori in caso di caduta o dissesto statico;<br />

• movimentare il materiale con cura dopo aver verificato di disporre di spazi adeguati;<br />

• utilizzare DPI (casco, scarpe di sicurezza, guanti aderenti) per i rischi residui;<br />

• se la postazione di lavoro è soggetta al raggio d’azione della gru o di altri mezzi di sollevamento, ovvero<br />

se si trova nelle immediate vicinanze di opere in costruzione, per evitare rischi di caduta di materiali o<br />

investimento dall’alto occorre che sia protetta da robusti impalcati soprastanti la cui altezza non superi<br />

i 3 m.<br />

Rischio Polvere<br />

Magnitudo Bassa<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

• l’utilizzo della sega circolare in spazi non confinati, genera la produzione di polveri, per le quali, se non<br />

vengono trattenute adeguatamente dalla cuffia di protezione, potrebbe essere necessario l’utilizzo di<br />

appositi dispositivi di protezione individuale (mascherine);<br />

• gli operatori esposti a rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi, devono essere muniti<br />

di maschere respiratorie o altri dispositivi idonei.<br />

Rischio Rischi indotti dalle attività di manutenzione<br />

Magnitudo Bassa<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

• il banco e la zona circostante devono essere sempre puliti e sgombri di materiali;<br />

• la parte sottostante il banco deve essere ripulita dalla segatura e dai materiali di scarto;<br />

• è vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la sega circolare in moto;<br />

• è vietato l’uso dell’aria compressa per la pulizia della sega circolare.<br />

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9 agosto 2005 ­ N. 16


9 agosto 2005 ­ N. 16<br />

INSERTO<br />

Rischio Rischi indotti da malfunzionamenti<br />

Magnitudo Bassa<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

Check list per lavorare in sicurezza<br />

con la sega circolare da cantiere<br />

Prima di iniziare il turno di lavoro verificare le condizioni del mezzo:<br />

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SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

• effettuare un controllo visivo di tutta la macchina; q<br />

• esaminare attentamente tutta la struttura osservando eventuali danni strutturali evidenti; q<br />

• provvedere alla pulizia periodica dell’attrezzatura; q<br />

• verificare che non vi siano manomissioni dei carter di protezione e i sistemi di sicurezza; q<br />

• provvedere alla lubrificazione delle varie parti secondo quanto prescritto dal costruttore nel libretto d’uso e manutenzione; q<br />

• segnalare l’area operativa esposta a livello di rumorosità elevata; q<br />

• verificare l’efficienza e il regolare funzionamento di tutte le leve di comando; q<br />

• verificare il buon funzionamento dell’interruttore di manovra e dell’interruttore a fungo di emergenza; q<br />

• verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto rapido; q<br />

• verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle parti sotto tensione (scatole<br />

morsettiere ­ interruttori);<br />

q<br />

• verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve essere soggetto a urti o a<br />

danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i passaggi);<br />

• verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro in modo tale<br />

che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione;<br />

• controllare l’efficacia del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non più di 3 mm dalla dentatura del<br />

disco;<br />

• verificare la presenza e l’efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro; q<br />

• curare l’orizzontalità e la stabilità della macchina; q<br />

• controllare che il piano di lavoro sia orizzontale e stabile poiché le vibrazioni eccessive potrebbero provocare lo sbandamento<br />

del pezzo in lavorazione e le mani potrebbero entrare in contatto con la lama;<br />

q<br />

• mantenere pulita l’area circostante la macchina, in particolare quella corrispondente al posto di lavoro poiché il materiale<br />

eventualmente depositato potrebbe provocare inciampi o scivolamenti inoltre eventuale materiale malamente depositato<br />

può costituire intralcio durante l’uso e distrarre l’addetto dall’operazione di taglio;<br />

• verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben conformati ed<br />

utilizzati evitano di portare le mani troppo vicino al disco o comunque sulla sua traiettoria.<br />

Durante il lavoro:<br />

• segnalare tempestivamente eventuali anomalie o guasti di funzionamento o situazioni pericolose;<br />

• operare la manutenzione e i tagliandi di revisione secondo le indicazioni fornite dal produttore.<br />

• adottare tutte le misure di sicurezza e precauzioni prescritte dal manuale d’uso della macchina; q<br />

• delimitare la zona di lavoro e interdire l’accesso agli operatori in prossimità della zona di lavoro; q<br />

• allontanare il personale che si dovesse trovare all’interno degli spazi operativi della macchina; q<br />

• registrare la cuffia di protezione in modo tale che venga a sfiorare il pezzo in lavorazione; q<br />

• registrare le cuffie basculanti, verificando che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e successivamente<br />

di abbassarsi sul banco di lavoro;<br />

q<br />

• mantenere la superficie del banco di lavoro pulita da scorie o altro materiale; q<br />

• non distrarsi, non distogliere gli occhi dal pezzo in lavorazione; q<br />

• non avvicinare eccessivamente le mani alla lama (utilizzare adeguati spingitoi); q<br />

• non tenere le mani sulla traiettoria della lama (utilizzare adeguati spingitoi); q<br />

• utilizzare gli spingitoi per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi o per tagli nei quali le mani si verrebbero a trovare sulla traiettoria<br />

del disco (realizzazione di puntelli, cunei, ecc.);<br />

q<br />

q<br />

q<br />

q<br />

q<br />

q<br />

XV


SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

INSERTO<br />

• non attuare eimpedire qualsiasi utilizzo improprio della macchina; q<br />

• rispettare i regolamenti locali in merito alle ore di silenzio; q<br />

• utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettivi; q<br />

• se la lavorazione o la macchina sottopongono l’operatore a vibrazioni intense e/o prolungate predisporre turni di lavoro<br />

brevi intervallati da pause o con turnazione dei lavoratori;<br />

• durante le pause di lavoro non lasciare la macchina in funzione; q<br />

• sospendere immediatamente il lavoro in caso di gravi anomalie di funzionamento; q<br />

• segnalare appena possibile al preposto eventuali difetti di funzionamento ed eventuali incidenti verificatisi; q<br />

• non attendere la fine del proprio turno di lavoro per segnalare quanto sopra. q<br />

Al termine del turno di lavoro:<br />

• lasciare il banco di lavoro libero da materiali e l’attrezzatura in piena efficienza; q<br />

• lasciare il posto di lavoro e la zona circostante pulita; q<br />

• verificare l’efficienza dei comandi e degli impianti prima di terminare il proprio turno; q<br />

• verificare l’efficienza delle protezioni; q<br />

• pulire il mezzo e gli organi di comando. È assolutamente vietato operare manutenzione o pulizia su organi in movimento; q<br />

• non disperdere oli o altri liquidi inquinanti nell’ambiente; q<br />

• segnalare eventuali guasti di funzionamento; q<br />

• per la pulizia degli organi meccanici non vanno mai utilizzati liquidi infiammabili come gasolio, nafta, benzina, ecc., ma<br />

appositi liquidi detergenti non infiammabili e non tossici;<br />

• eseguire il ciclo di manutenzione e pulizia come descritto nel manuale; q<br />

• eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina; q<br />

• conservare la macchina utensile in perfetta efficienza. q<br />

XVI<br />

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q<br />

q<br />

9 agosto 2005 ­ N. 16

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