28.04.2013 Views

primo - Assemblea Regionale Siciliana

primo - Assemblea Regionale Siciliana

primo - Assemblea Regionale Siciliana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

– 489 –<br />

Scritti e discorsi<br />

mente assumere all’impresa aggiudicataria l’impegno di<br />

eseguire le opere oggetto dello stralcio agli stessi prezzi,<br />

patti e condizioni del contratto allorchè sarà stata conseguita<br />

la disponibilità finanziaria occorrente.<br />

La stipula del contratto, mentre da un lato fa sorgere<br />

in testa all’impresa aggiudicataria ogni obbligazione<br />

connessa all’appalto, non impegna l’amministrazione<br />

se non dopo la formale approvazione di esso contratto.<br />

L’amministrazione regionale dei lavori pubblici si è pertanto<br />

adeguata alle indicazioni nel tempo succedutesi<br />

dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, organo consultivo<br />

in materia giuridica.<br />

Avverso la aggiudicazione definitiva sono stati presentati,<br />

da parte di imprese che avevano partecipato alla gara,<br />

numerosi ricorsi giurisdizionali al Tribunale amministrativo<br />

territorialmente competente. II Giudice amministrativo<br />

ha accolto in data 23 aprile la proposta domanda incidentale<br />

di sospensione, fissando per il 22 maggio prossimo la<br />

udienza di trattazione del merito. L’amministrazione, che<br />

ha provveduto alla costituzione nel giudizio a mezzo<br />

dell’Avvocatura erariale dovrà pertanto prestare ossequio<br />

alle predette decisioni di sospensione.<br />

La riconsiderazione degli aspetti giuridici del problema<br />

deve a questo punto fare posto all’attesa delle imminenti<br />

definitive determinazioni del Tribunale amministrativo.<br />

Per quanto concerne poi la richiesta di avocazione<br />

da parte del Presidente della Regione, va sottolineato<br />

che l’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre<br />

1962, numero 28, quale modificato dall’articolo 1 della<br />

legge regionale 10 aprile 1978, numero 2, prevede la<br />

possibilità del ricorso a tale istituto per il mantenimento

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!