28.04.2013 Views

primo - Assemblea Regionale Siciliana

primo - Assemblea Regionale Siciliana

primo - Assemblea Regionale Siciliana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

– 487 –<br />

Scritti e discorsi<br />

In merito alla predetta gara è stato sentito, con nota<br />

della Direzione regionale numero 212 del 23 febbraio<br />

1979, il parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di<br />

Palermo la quale, con nota 12079 del 26 febbraio 1979,<br />

ha condiviso le conclusioni di cui al verbale di gara numero<br />

153 di repertorio del 21 febbraio 1979.<br />

Senonché, successivamente, sia la società Dipenta, associata<br />

con le mandanti società Sartem e Sitea, sia l’impresa<br />

Rendo Mario, associato con la società Sacem, partecipanti<br />

alla gara, hanno presentato ricorso avverso le conclusioni<br />

del verbale di gara citato, conclusioni considerate<br />

da entrambi non conformi a legge. L’Assessorato competente<br />

ha pertanto richiesto il parere dell’Avvocatura distrettuale<br />

dello Stato di Palermo sulle questioni prospettate<br />

dalle citate imprese in merito alla predetta aggiudicazione<br />

provvisoria. Entrambi i ricorrenti poi hanno richiesto<br />

l’annullamento del verbale di gara in quanto l’impresa<br />

Esspa, aggiudicataria provvisoria, non risulterebbe in possesso<br />

dei requisiti di iscrizione all’Albo nazionale costruttori<br />

idonei a ricoprire l’importo dei lavori che la stessa<br />

veniva ad assumere a seguito dell’aumento offerto.<br />

Aseguito di un complessivo riesame dell’intera procedura<br />

l’Avvocatura distrettuale dello Stato con nota 134/79<br />

del 7 marzo 1979, si è pronunciata nel senso che in sede di<br />

approvazione del verbale di gara debba essere annullato il<br />

provvedimento di esclusione delle imprese per i motivi in<br />

detto parere riportati, tra i quali la mancata espressa comminatoria<br />

di esclusione dalla gara nella lettera di invio<br />

nell’ipotesi in cui non fosse stato prodotto il documento<br />

richiesto dalle avvertenze. Inoltre, ai fini dell’aggiudicazione<br />

dell’appalto, la predetta Avvocatura ha espresso pa-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!