28.04.2013 Views

primo - Assemblea Regionale Siciliana

primo - Assemblea Regionale Siciliana

primo - Assemblea Regionale Siciliana

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

– 479 –<br />

Scritti e discorsi<br />

Nel momento stesso in cui ha proceduto alla promulgazione<br />

delle disposizioni non impugnate, il Presidente<br />

della Regione ha consumato in questa fase i propri poteri<br />

con riferimento al deliberato legislativo assembleare.<br />

In tal senso si è espressa, anche di recente, la dottrina giuspubblicistica<br />

e cioè la promulgazione è un potere-dovere<br />

che si estrinseca in un atto unico. Per la promulgazione<br />

da effettuare con nuovo separato atto, che dà formalmente<br />

vita ad una nuova legge, delle disposizioni impugnate<br />

e non promulgate in pendenza di giudizio sarà necessario<br />

attendere che la Corte costituzionale si pronunci,<br />

rigettando il ricorso per illegittimità proposto dal<br />

Commissario dello Stato.<br />

Le superiori considerazioni discendono dalla natura<br />

giuridica dell’atto di promulgazione e del relativo potere,<br />

squisitamente proprio del Presidente della Regione, potere<br />

che nell’ordinamento statuale compete al Presidente<br />

della Repubblica. Le superiori considerazioni hanno,<br />

inoltre, trovato conferma e concreta applicazione già in<br />

occasione della legge regionale 31 dicembre 1974, numero<br />

60, il cui contenuto dell’articolo 9, terzo comma,<br />

non promulgato con la restante parte della legge, a causa<br />

della pendenza su di esso di giudizio di legittimità costituzionale,<br />

è stato promulgato a giudizio definito con atto<br />

successivo che ha dato vita ad una nuova legge, la legge<br />

regionale 24 luglio 1975, numero 50.<br />

Ogni diversa interpretazione del potere di promulgazione<br />

del Presidente della Regione attribuirebbe a quest’ultimo<br />

la potestà di determinare con successivi atti di<br />

promulgazione il momento dell’entrata in vigore delle<br />

singole disposizioni contenute in leggi organiche appro-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!