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un foglio protocollo rigato inserito con la trascrizione del documento anche se con<br />
interruzioni per indecifrabilità. Lo completo ricopiando dall'originale per quanto è possibile.<br />
"*Si presentano di fronte ai rev.di canonici, Sabota, i sig. Antonio Junich, Pietro Scamatiza,<br />
Paolino Vovas fabro e Giacomo Ottoscogli tutti di <strong>Volzana</strong> della contrada di Tolmino ed a<br />
nome della propria pieve dissero che avevano in proposito di fondare e di erigere dalle loro<br />
parti una chiesa in onore e gloria della Beata Maria Vergine e dei Santi Giovanni e<br />
Giacomo. Per cui a nome della loro contrada chiedono il permesso di fondare e costruire la<br />
nuova chiesa, promettendo di gestirla e governarla onorevolmente e farla illuminare ed<br />
officiare e provvedervi tutto ciò che risulti opportuno per la stessa. Detto questo ed ascoltati<br />
ser Leonardo Di Manzano a nome suo e dei consorti di Tolmino che supplicano il capitolo, a<br />
concedere tale licenza ai richiedenti ed a tutta la pieve di <strong>Volzana</strong> ecc., fu deciso di dare e<br />
concedere la licenza così come sull'istante fu concessa agli uomini ed alla pieve di fondare ed<br />
erigere la chiesa richiesta secondo la loro supplica". Per l'occasione si riconverte un affitto<br />
da parte dei consorti di uno staio di frumento per dieci ducati, obbligandovi anche gli eredi 10 .<br />
Si tratta della chiesa di San Giacomo di Camniza. È un nuovo segno di fiducia ed indice di<br />
sviluppo in atto messo sotto il patrocinio della Madonna e dei Santi Giovanni e Giacomo, i<br />
due fratelli che avevano chiesto al Signore di potersi sedere uno alla sua destra e l'altro alla<br />
sua sinistra nel giorno del Signore. La partecipazione dei consorti è normale; simili iniziative<br />
partono da loro, sia per il necessario contributo, ma più ancora quali interpreti delle attese<br />
popolari; è normale che vi ricorrano per confermare il loro protagonismo sociale.<br />
(3) Pre Andrea (1494+1496), (4) pre Egidio de Monte (1496-1497) ♣ "Pro hominibus de<br />
<strong>Volzana</strong>". Pre Andrea di <strong>Cap</strong>oretto viene nominato al beneficio di <strong>Volzana</strong> "per mortem" di<br />
pre Leonardo Filitini. Il capitolo lo approva a patto che tenga un socio "*saggio, idoneo e<br />
sufficiente presso di sé per farsi aiutare nella cura per due anni ininterrotti". Se non lo fa sarà<br />
privato dell'ufficio e beneficio immediatamente. Ma il decano capitolare "*Girolamo non è<br />
d'accordo", perché pre Andrea "*è troppo giovane e non è all'altezza né sufficiente né idoneo<br />
per tanto servizio quanto quello richiesto da un beneficio come quello di <strong>Volzana</strong> ed è una<br />
persona di costituzione fragile e tale che non solo non merita questo beneficio, ma neppure<br />
gli altri e perché pre Andrea non è pratico della cura d'anime ecc., per cui...". Il decano<br />
appella al vicario patriarcale contro la decisione del capitolo, ma "*l'appellazione non fu<br />
ammessa". Con il decano si schierano però altre due can. Alessandro e Nicolò de Nordis.<br />
Si convoca un nuovo consiglio: "*Fu deciso che pre Andrea figlio di Juri Massarich di<br />
<strong>Cap</strong>oretto sia ammesso al beneficio vacante di <strong>Volzana</strong>. E poiché non fu investito, perché<br />
prima non era stato esaminato sulla sua sufficienza, sia sottoposto ad esame del rev.do pre<br />
Luigi già custode della collegiata di Cividale per vedere se risulta sufficiente" e nel caso<br />
risulti idoneo "*venga investito". Il custode insieme al can. Daniele de Puppis lo esamina<br />
"*sulla cura d'anime e su altre materie di spettanza alla cura d'anime e lo trovò sufficiente".<br />
Pre Andrea, secondo la valutazione del de Puppis, "*stese il compito e sul tema sviluppato<br />
constatò che pre Andrea era abbastanza idoneo e sufficiente e alle interrogazioni da lui poste<br />
gli rispose ottimamente"; promosso "*a patto" che assuma un sacerdote "*esperto, dotto e<br />
sufficiente che eserciti la cura d'anime per due anni di seguito di modo che possa, nel caso<br />
che ignorasse qualche particolare della cura d'anime o altro di tale pertinenza, imparare e<br />
apprendere e praticare grazie allo stesso sacerdote da lui assunto" 11 .<br />
10 AMC Def n. 22, 4-3-1493, p. 151. "Ibique coram ipsis dominis, constituti Sabotta, dominus Antonius Jucnich,<br />
Petrus Scamatiza, Paulinus Covas faber et Jacobus Octoscolis omnes de <strong>Volzana</strong> contrate Tulmini et nomine sue<br />
plebis Volzane dixerunt in parte eorum plebis modo fundaturam et facturam in ipsa plebe unam ecclesiam ad honorem<br />
et laudem Beate Marie Virginis, Sanctorum Petri, Iohannis et Jacobi. Idcirco ipsi homines nomine eiusdem contrate<br />
supplicaverunt petierunt ab hoc reverendo capitulo licentiam ipsam ecclesiam fundandi et faciendi, offerentes et<br />
promittentes ipsam bene regere et gubernare facere et facere illam illuminare et officiare et omnia que ipsi inservietur<br />
opportuna. Quibus predictis et audito ser Lionardo de Manzano nomine suo et dictorum consortum Tulmini<br />
supplicante capitulo quod dignetur complacere ipsis hominibus et plebi Vulzane etc.".<br />
11 AMC Def n. 22, 10-4-1494, p. 188v. "antiquum et ydoneum et sufficientem penes se pro cura ipsa per duos<br />
annos continuos... Hieronimus non consentit... est nimis iuvenis et est insufficiens ac inydoneus ad tantam curam<br />
quanta sit cura predicti beneficii de <strong>Volzana</strong> et est persona talis conditionis et talis est quod non solum hoc beneficium<br />
verum etiam manentia beneficia non meretur et quia quoque presbiter Andreas est ignarus exercitii cure animarum<br />
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