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Cap. V – Volzana - Dott. Faustino Nazzi

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sposi "obbedienti", perché il matrimonio era indissolubile! Quando nei matrimoni così<br />

contratti insorgevano contrasti o disconoscimenti del proprio dovere, la parte offesa accedeva<br />

al tribunale ecclesiastico dell'arcidiacono che definiva torti e ragioni in base al diritto<br />

canonico, punendo così qualsiasi abuso. Se la parte offesa non riusciva a produrre la prova<br />

oggettiva, allora chiedeva il giuramento della controparte. Se c'era un figlio di mezzo scattava<br />

l'obbligo dell'assistenza fino alla maggiore età e per la donna la costituzione della dote. In<br />

questo contesto risultava indiscutibile la serietà e responsabilità dei rapporti vicendevoli che<br />

con il Concilio di Trento saranno invece declassati a "rapporti prematrimoniali", cioè peccati<br />

mortali ex toto genere suo contro la purezza e riservati per l'assoluzione all'autorità<br />

patriarcale.<br />

La Commissione ♣ Il Concilio di Trento favoriva una progressiva centralizzazione<br />

ecclesiastica a vantaggio di Roma caput mundi e delle curie patriarcali e diocesane in rapporto<br />

alla decentralizzazione dei compiti pastorali di origine feudale. Il vic. gen. Giacomo Maracco<br />

si era fatto un punto d'onore di mettere ordine in tanta confusione, espropriando di ogni<br />

competenza i capitoli in matrimonialia. Per venire a capo del contenzioso tra capitolo e<br />

patriarca si istituisce una commissione. "*Sulla commissione dei mesi precedenti proposta<br />

nelle parti superiori per il vicariato di <strong>Volzana</strong> da presentarsi ed eseguirsi, si decise di fare la<br />

presentazione di detta commissione e fu incaricato il rev.do Francesco di Manzano senior per<br />

tal affare e fu deciso pure che il rev.do arcidiacono sostituto per i monti istituisca la stessa<br />

con la decisione di attribuire 12 talleri al rev.do Girolamo Liliano come compenso e per<br />

l'impegno nella commissione impetrata" 36 . Ce n'era bisogno.<br />

"*In tema di giurisdizione di Tolmino e dell'arcidiaconato. Sul fatto che il rev.do vicario<br />

generale del patriarca aquileiese su una causa matrimoniale di Modrea della contrada di<br />

Tolmino trattata dal rev. arcidiacono e poi valutata dal rev.do capitolo in appello, mentre<br />

invece nell'appello ulteriore a detto vicario nulla dichiarò sul merito della causa, ma solo che<br />

il processo era nullo, perché il rev.do arcidiacono ed il rev.do capitolo sono incompetenti in<br />

quanto privi di ogni giurisdizione matrimoniale, si decise di fare una matura riflessione al<br />

riguardo per provvedere alla garanzia di questa santa chiesa, ma prima si scriva al rev.do<br />

decano capitolare ora in Venezia, perché della presente innovazione informi l'ill.mo<br />

patriarca nostro signore e sondi la sua volontà affinché secondo il suo parere si possa<br />

procedere nel modo migliore" 37 .<br />

Il capitolo non sapeva proprio che pesci pigliare, sotto attacco per le sue prerogative non<br />

solo da parte dell'Austria e dei vicari del distretto di Tolmino, ma pure dei vicari patriarcali<br />

come Luca Bisanti (1550-1557), Giacomo Maracco (157-1576) e Paolo Bisanti (1577-1587).<br />

Le giurisdizioni contestate erano criminalia cleri o procedimenti giudiziari contro il clero e<br />

matrimonialia, i processi matrimoniali. Il Concilio di Trento esigeva centralizzazione e la<br />

responsabilità del patriarcato-diocesi in ambito locale e della curia romana per l'intera<br />

cattolicità. Il carattere "quasi episcopale" dei capitoli di Aquileia, Cividale e Udine per un po'<br />

riuscirà a difendersi, ma il destino è segnato.<br />

"*Sul conto di pre Sigismondo Bondello di San Pietro presso Gorizia. Si presentò di<br />

persona e consegnò al capitolo lettere commendatizie dell'ill.mo rev.do conte e capitano di<br />

36 AMC Def n. 29, 6-6-1565, p. 268v. "Super commissione superioribus mensibus impetrata in partibus pro<br />

vicariatu Vuolzanae presentanda et exequenda, diffinitum fuit quod fiat presentatio dictae commissionis et deputatus<br />

fuit dominus Franciscus Manzanus senior ad hoc negotium et diffinitum fuit quod dominus archidiaconus substitutus<br />

in montibus ipsam exequatur cum determinatione quod dentur talleri 12 speciali domino Hieronimo Liliano pro<br />

mercede et laboribus commissionis impetratae".<br />

37 AMC Def n. 29, 6-6-1565, p. 268v. "In materia jurisdictionis Tulmini et archidiaconatus. Super eo quod<br />

reverendus dominus vicarius generalis patriarchae Aquileiensis in certa causa matrimoniali de Modrea contratae<br />

Tulmini expedita per dominum archidiaconum et postmodum per reverendum capitulum in appellatione demum etiam<br />

in appellatione ad dictum dominum vicarium deducta nihil declaravit super merito dictae causae, sed tantummodo<br />

processus sit nullus et declaravit dominum archidiaconum et reverendum capitulum tamquam incompetentes et non<br />

habentes jurisdictionem, diffinitum fuit quod habeatur maturum consultum et provideatur indemnitati huius sanctae<br />

ecclesiae, sed prius scribatur reverendo domino decano huius ecclesiae Venetiis existenti ut de praesenti innovatione<br />

det notitiam reverendo et illustrissimo domino patriarchae domino nostro et intelligat eius voluntatem ut secundum<br />

eius responsum possit fieri conveniens provvisio".<br />

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