I “poteri legislativi”
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1. APPROFONDIMENTI<br />
I <strong>“poteri</strong> <strong>legislativi”</strong> del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite<br />
nella prassi più recente<br />
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I dibattiti al Consiglio di Sicurezza. – 3. Le opinioni espresse in<br />
dottrina. – 4. Considerazioni conclusive.<br />
1. I noti accadimenti dell’11 settembre 2001 hanno suscitato l’immediata ed<br />
unanime condanna da parte della comunità internazionale, richiamando l’attenzione<br />
delle Nazioni Unite sul fenomeno del terrorismo internazionale. In particolare,<br />
il Consiglio di Sicurezza con la risoluzione 1373 del 28 settembre 2001,<br />
dopo aver ribadito la condanna degli atti terroristici in quanto “minaccia alla pace<br />
e alla sicurezza internazionale”, agendo ai sensi del Cap. VII della Carta ha imposto<br />
a tutti gli Stati l’adozione di una serie di misure legislative, procedurali ed<br />
economiche tese a prevenire e reprimere il terrorismo internazionale. In termini<br />
più precisi, il Consiglio di Sicurezza ha stabilito l’obbligo di congelare le risorse<br />
finanziarie e criminalizzare l’attività di finanziamento di terroristi così come l’obbligo<br />
di astenersi dal fornire qualsiasi forma di aiuto “attivo o passivo” a persone o<br />
entità coinvolte in atti terroristici, oltre al divieto di offrire rifugio a coloro che<br />
“finanziano, programmano, sostengono o commettono atti terroristici” 1 . La risoluzione,<br />
benché non contempli alcuna definizione giuridica di terrorismo internazionale<br />
o di atto terroristico, è stata accolta favorevolmente dagli Stati membri<br />
delle Nazioni Unite, i quali non soltanto non hanno sollevato obiezioni riguardo<br />
al suo contenuto ma hanno definito la stessa in termini di “groundbreaking<br />
resolution” 2 , “landmark decision” 3 e “one of the most important resolutions in<br />
1 §§ 1-2, in http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/43/PDF/N0155743.pdf?<br />
OpenElement.<br />
2 Cfr. la dichiarazione della Turchia all’Assemblea Generale del 12 novembre 2001(UN Doc. A/56/<br />
PV.48, p. 9, § 9), in http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/632/24/PDF/N0163224<br />
.pdf?OpenElement.<br />
3 Così il delegato di Singapore all’assemblea plenaria dell’Assemblea Generale il 15 ottobre 2001<br />
(UN Doc. A/56/PV.25, p. 10, § 2), in http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/577/50/PDF/<br />
N0157750.pdf?OpenElement.
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the history of the Council” 4 sottolineando come essa abbia rappresentato una<br />
valida risposta del Consiglio di Sicurezza al terrorismo internazionale, la cui repressione<br />
necessita della più stretta collaborazione tra gli Stati 5 .<br />
La risoluzione 1373 ha dato vita ad un vivace dibattito dottrinale relativo<br />
all’esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza di un nuovo potere “legislativo”.<br />
Secondo l’opinione prevalente in dottrina, la risoluzione 1373, così come la successiva<br />
risoluzione 1540 concernente la non proliferazione delle armi di distruzione<br />
di massa del 28 aprile 2004, per vari aspetti sarebbe paragonabile ad un<br />
atto “legislativo” senza precedenti nella prassi delle Nazioni Unite 6 .<br />
2. Il termine “legislativo” in relazione all’attività del Consiglio di Sicurezza è<br />
stato per la prima volta utilizzato dagli Stati nel corso dei dibattiti che hanno<br />
preceduto e seguito l’adozione della risoluzione 1540 sulla non proliferazione<br />
delle armi di distruzione di massa 7 . Con detta risoluzione il Consiglio di Sicurezza<br />
è intervenuto a colmare il “legal vacuum” 8 esistente nell’ambito del regime<br />
internazionale della non-proliferazione delle armi di distruzione di massa al fine<br />
soprattutto di evitare il loro utilizzo da parte delle organizzazioni terroristiche. Il<br />
Consiglio di Sicurezza infatti, ai sensi del Cap. VII della Carta, ha richiesto a<br />
4 Cfr. la dichiarazione della Francia nel corso del dibattito al Consiglio di Sicurezza del 18 gennaio<br />
2002 (UN Doc. S/PV.4453, p.7, § 4), in http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/PRO/N02/219/28/<br />
PDF/N0221928.pdf?OpenElement.<br />
5 Ibidem, p. 7, § 2.<br />
6 Fra gli autori che considerano le due risoluzioni in termini di “atti <strong>legislativi”</strong> del Consiglio di<br />
Sicurezza v. SZASZ P. C., The Security Council Starts Legislating, in American Journal of International<br />
Law, 2002, pp. 901-905; HAPPOLD M., Security Council Resolution 1373 and the Constitution of the<br />
United Nations, in Leiden Journal of International Law, 2003, pp. 593-610; LAVALLE R., A Novel, if<br />
Awkward Exercise in International Law-Making: Security Council Resolution 1540 (2004), in Netherlands<br />
International Law Review, 2004, pp. 411-437; TERCINET J., Le pouvoir normatif du Conseil de sécurité:<br />
Le Conseil de sécurité peut-il légiférer?, in Revue Belge de Droit International, 2004, pp. 528-551;<br />
ROSAND E., The Security Council as “Global Legislator”: Ultra Vires or Ultra Innovative?, in Fordham<br />
International Law Journal, 2005, pp. 542-590; TALMON S., The Security Council as World Legislature,<br />
in American Journal of International Law, 2005, pp. 175-193.<br />
7 Cfr. i dibattiti al Consiglio di Sicurezza del 22 e 28 aprile 2004 [UN Doc. S/PV.4950 in http:/<br />
daccessdds.un.org/doc/UNDOC/PRO/N04/318/07/PDF/N0431807.pdf?OpenElement; UN Doc. S/<br />
PV.4950 (Resumption 1) in http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/PRO/N04/320/09/PDF/<br />
N0432009.pdf?OpenElement e UN Doc. S/PV.4956 in http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/PRO/<br />
N04/327/13/PDF/N0432713.pdf?OpenElement].<br />
8 Così si è espresso, nel corso del dibattito al Consiglio di Sicurezza del 28 aprile 2004 (cfr. UN Doc.<br />
S/PV.4956, supra, nota 7) il delegato della Spagna (p. 8, §1). Nella stessa direzione si muovono le<br />
dichiarazioni dei rappresentanti della Francia (p. 2, § 2), e delle Filippine (p. 9, § 2).
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tutti gli Stati di non fornire alcun supporto ad attori non-statali che cercano di<br />
“sviluppare, acquisire, produrre o trasferire” armi di distruzione di massa; di adottare<br />
misure legislative volte ad impedire questo tipo di attività, specialmente per scopi<br />
terroristici, e a vietare ogni forma di assistenza o finanziamento ad attori nonstatali<br />
impegnati nella proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche 9 .<br />
I dibattiti cui ci riferiamo hanno peraltro fornito agli Stati l’occasione di discutere<br />
ex post in merito alla natura “legislativa” della risoluzione 1373 che, come<br />
è noto, fu adottata senza alcuna negoziazione sulla base di un progetto di risoluzione<br />
presentato dagli Stati Uniti. A tal proposito, il delegato dell’Angola ha<br />
affermato che “by adopting resolution 1373 (2001), the Security Council took<br />
the unprecedented step of bringing into force legislation binding all States on<br />
the issue of combating terrorism” 10 . L’opinione dell’Angola è stata condivisa solo<br />
da alcuni Stati, i quali hanno sostenuto che il Consiglio di Sicurezza può in<br />
circostanze eccezionali svolgere il ruolo di “legislatore mondiale”, precisamente<br />
quando sussiste la necessità di adottare misure urgenti per far fronte ad una minaccia<br />
nuova rispetto alla quale non esistono obblighi convenzionali vigenti nell’ordinamento<br />
internazionale 11 . Peraltro, nell’esercizio di tale “lawmaking function”<br />
il Consiglio di Sicurezza “should be cautious not to undermine the stability of<br />
the international legal framework” 12 .<br />
La maggior parte degli Stati ha però escluso che il Consiglio di Sicurezza,<br />
organo politico delle Nazioni Unite, possa legiferare per conto della comunità<br />
internazionale. Infatti, il delegato dell’Indonesia ha dichiarato che “any assumption<br />
of authority by the Security Council to enact global legislation is not consistent<br />
with the provisions of the United Nations Charter” 13 ; mentre il delegato dell’Egitto<br />
ha affermato che “the Charter does not give the Council legislative<br />
authority” 14 ; ancora, il delegato dell’Iran ha espresso l’opinione secondo cui “the<br />
United Nations Charter does not confer authority on the Security Council to act<br />
9 Cfr. la risoluzione 1540 (2004), §§ 1-3, in http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/<br />
328/43/PDF/N0432843.pdf?OpenElement.<br />
10 Cfr. UN Doc. S/PV.4950, p. 9, § 5 (supra, nota 7).<br />
11 Cfr. le dichiarazioni del delegato delle Filippine, della Svizzera, nel dibattito al Consiglio di<br />
Sicurezza del 22 aprile 2004, rispettivamente p. 3, § 6 e p. 28, § 2 (UN Doc. S/PV.4950, supra, nota 7)<br />
e della Repubblica di Corea p. 8, § 4 [UN Doc. S/PV.4950 (Resumption 1), supra, nota 7].<br />
12 Cfr. la dichiarazione del delegato del Giappone, nel dibattito del 22 aprile 2004, p. 28, § 5 (UN<br />
Doc. S/PV.4950, supra, nota 7).<br />
13 Cfr. UN Doc. S/PV.4950, p. 31, § 4 (supra, nota 7).<br />
14 Cfr. UN Doc. S/PV.4950 (Resumption 1), p. 3, § 11 (supra, nota 7).
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as global legislature imposing obligations on States without their participation in<br />
the process” 15 . Anche il delegato del Pakistan ha osservato che “the Security<br />
Council cannot legislate for the world” 16 . Inoltre, il delegato dell’Algeria ha precisato<br />
che “… the Charter does not give it a mandate to legislate on behalf of the<br />
international community, but simply gives it the principal responsibility for maintenance<br />
of international peace and security” 17 . Il delegato del Nepal ha ritenuto<br />
opportuno, dopo aver ribadito che il Consiglio di Sicurezza “lacks competence in<br />
making treaties”, evidenziare che l’eventuale esercizio di una funzione legislativa<br />
da parte del Consiglio “does not inspire much confidence among the wider<br />
membership of the United Nations Member States” 18 .<br />
Con riguardo al carattere delle misure imposte dal Consiglio di Sicurezza<br />
nella lotta al terrorismo internazionale e alla non-proliferazione delle armi di<br />
distruzione di massa, occorre rilevare che secondo gli Stati si tratterebbe di misure<br />
temporanee, ovvero di misure destinate a rimanere in vigore fino alla conclusione<br />
di nuovi accordi o alla ratifica degli accordi già esistenti in suddette materie<br />
19 . L’obiettivo di queste misure sarebbe proprio quello di promuovere “the<br />
universalization and strengthening of multilateral treaties” 20 senza peraltro<br />
“undermine or replace” il regime convenzionale esistente nell’ordinamento giuridico<br />
internazionale 21 . In altri termini, il Consiglio di Sicurezza avrebbe stabilito<br />
un quadro operativo per favorire la cooperazione internazionale 22 attraverso misure<br />
che non sarebbero “intrusive” dal momento che agli Stati viene lasciata ampia<br />
discrezionalità nella scelta dei mezzi da utilizzare per conformarsi alle risoluzioni<br />
23 . Il delegato della Francia ha precisato che, con la risoluzione 1540, il<br />
15 Cfr. UN Doc. S/PV.4950, p. 32, § 6 (supra, nota 7).<br />
16 Cfr. UN Doc. S/PV.4956, p. 3, § 4 (supra, nota 7).<br />
17 Cfr. UN Doc. S/PV.4950, p. 5, § 4 (supra, nota 7).<br />
18 Cfr. UN Doc. S/PV.4950 (Resumption 1), p. 14, § 7 (supra, nota 7).<br />
19 Cfr. la dichiarazione del delegato dell’Egitto, nel dibattito del 22 aprile 2004, p. 2, § 5 [UN Doc.<br />
S/PV.4950 (Resumption 1), supra nota 7].<br />
20 Cfr. la dichiarazione del delegato della Gran Bretagna, nel dibattito del 22 aprile 2004, p. 12, §<br />
7 (UN Doc. S/PV.4950, supra, nota 7).<br />
21 Così il delegato del Tajikistan, nel dibattito del 22 aprile 2004, p. 15, § 6 [UN Doc. S/PV.4950<br />
(Resumption 1), supra nota 7].<br />
22 Cfr. la dichiarazione del delegato della Federazione Russa, nel dibattito del 28 aprile 2004, p. 6,<br />
§ 2 (UN Doc. S/PV.4956, supra, nota 7).<br />
23 In tal senso si è espresso il delegato della Spagna, nel dibattito del 22 aprile 2004, p. 7, § 5 (UN<br />
Doc. S/PV.4950, supra, nota 7).
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Consiglio di Sicurezza “… is establishing the goals, but it leaves each State free<br />
to define the penalties, legal regulations and practical measures to be adopted” 24 .<br />
3. Sulla base di questi dati la dottrina ha cercato anzitutto di individuare i<br />
“nuovi elementi” che differenzierebbero le risoluzioni 1373 e 1540, quali “atti<br />
<strong>legislativi”</strong>, dalle risoluzioni giuridicamente vincolanti adottate in precedenza dal<br />
Consiglio di Sicurezza ex art. 41 della Carta. La dottrina ha quindi utilizzato<br />
l’espressione “legislativo” per indicare alcune caratteristiche peculiari delle risoluzioni<br />
in questione.<br />
In primo luogo, è stato messo in evidenza che il Consiglio di Sicurezza, adottando<br />
le risoluzioni 1373 e 1540, avrebbe ulteriormente ampliato la nozione di<br />
“minaccia alla pace”, che non sarebbe più costituita da una specifica situazione<br />
concreta o dal contegno di un singolo Stato bensì da un fenomeno di natura<br />
globale quale il terrorismo internazionale. La risoluzione 1373, pur facendo riferimento<br />
nel preambolo ai fatti dell’11 settembre, stabilirebbe misure per far fronte<br />
a qualsiasi atto terroristico sul presupposto che si tratti comunque di una “minaccia<br />
alla pace” 25 .<br />
In secondo luogo, il Consiglio di Sicurezza avrebbe creato nuovi obblighi<br />
internazionali di carattere generale ed astratto, imponendo pertanto un<br />
multilateralismo che altrimenti avrebbe potuto essere raggiunto solo attraverso<br />
un trattato internazionale 26 . Szasz, ad esempio, ha sottolineato che la risoluzione<br />
1373 rispecchia in parte la Convenzione internazionale per la soppressione del<br />
finanziamento del terrorismo, adottata dall’Assemblea Generale il 9 dicembre<br />
1999, e che, al momento dell’adozione della risoluzione 1373, detta Convenzione<br />
non era entrata ancora in vigore in quanto ratificata solo da quattro Stati (Botswana,<br />
Gran Bretagna, Sri Lanka e Uzbekistan) 27 .<br />
La terza caratteristica riguarderebbe l’assenza, nelle risoluzioni in esame, di un<br />
24 Ibidem, p. 8, § 5.<br />
25 Cfr. SZASZ P. C., The Security Council Starts Legislating, cit., p. 902; ROSAND E., The Security<br />
Council as “Global Legislator”: Ultra Vires or Ultra Innovative?, cit., p. 547; TALMON S., The Security<br />
Council as World Legislature, cit., p. 180.<br />
26 Cfr. HAPPOLD M., Security Council Resolution 1373 and the Constitution of the United Nations,<br />
cit., pp. 594-595; ROSAND E., The Security Council as “Global Legislator”: Ultra Vires or Ultra Innovative?,<br />
cit., p. 547; TALMON S., The Security Council as World Legislature, cit., p. 181.<br />
27 Cfr. SZASZ P. C., The Security Council Starts Legislating, cit., p. 903. La Convenzione internazionale<br />
per la soppressione del finanziamento del terrorismo è entrata in vigore il 10 aprile 2002. In<br />
BARBERINI R., BELLELLI G. R., Codice delle convenzioni internazionali e della legislazione italiana sul<br />
terrorismo, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2003, pp. 242-283.
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limite temporale entro il quale realizzare gli obiettivi di risultato imposti agli<br />
Stati, laddove le risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza, ai sensi dell’art.<br />
41 della Carta, avrebbero invece un preciso termine finale cessando di avere efficacia<br />
giuridica nel momento in cui la specifica questione oggetto della risoluzione<br />
stessa è stata risolta 28 .<br />
Infine, mentre le misure sanzionatorie stabilite dal Consiglio di Sicurezza ex<br />
art. 41 sarebbero indirizzate agli Stati ai sensi dell’art. 39 della Carta, le risoluzioni<br />
1373 e 1540 sarebbero direttamente applicabili agli individui, nei confronti<br />
dei quali il Consiglio avrebbe disposto vere e proprie sanzioni, pur senza precisare<br />
cosa debba intendersi con i termini “attore non statale” e “terrorista” 29 .<br />
La dottrina ha quindi esaminato la conformità delle risoluzioni 1373 e 1540<br />
con la Carta delle Nazioni Unite valutando se il Consiglio di Sicurezza avesse<br />
rivestito legittimamente il ruolo di “global legislator”.<br />
A tal proposito sono state espresse opinioni contrastanti. Da un lato si è ritenuto<br />
che il Consiglio di Sicurezza abbia agito ultra vires poiché nella Carta non vi<br />
è alcuna disposizione alla quale sia possibile ricondurre l’esercizio di funzioni di<br />
carattere legislativo, sul presupposto che, come qualsiasi altro organo di un’organizzazione<br />
internazionale, il Consiglio di Sicurezza è chiamato ad operare nell’ambito<br />
delle competenze ad esso attribuite dagli Stati membri attraverso il trattato<br />
istitutivo 30 . Dall’altro invece si è sostenuto che il Consiglio di Sicurezza può<br />
esercitare una funzione legislativa in quanto, avendo la “responsabilità principale<br />
del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale” (art. 24 della Carta),<br />
è titolare di tutti i poteri, anche non espressamente previsti dalla Carta, necessari<br />
ai fini dell’esercizio di tale responsabilità 31 . Questi ultimi autori hanno inoltre<br />
sottolineato che l’esercizio di un potere legislativo da parte del Consiglio di<br />
Sicurezza è legittimo nella misura in cui sono rispettati non solo i limiti alla sua<br />
azione a tutela della pace in base al Cap. VII della Carta, ovvero i fini e i princìpi<br />
28 Cfr. SZASZ P. C., The Security Council Starts Legislating, cit., p. 902; LAVALLE R., A Novel, if<br />
Awkward Exercise in International Law-Making: Security Council Resolution 1540 (2004), cit., p. 417.<br />
29 Cfr. HAPPOLD M., Security Council Resolution 1373 and the Constitution of the United Nations,<br />
cit., p. 596; LAVALLE R., A Novel, if Awkward Exercise in International Law-Making: Security Council<br />
Resolution 1540 (2004), cit., pp. 412-413.<br />
30 Cfr. HAPPOLD M., Security Council Resolution 1373 and the Constitution of the United Nations,<br />
cit., pp. 607-610.<br />
31 Cfr. SZASZ P. C., The Security Council Starts Legislating, cit., pp. 901-905; ROSAND E., The<br />
Security Council as “Global Legislator”: Ultra Vires or Ultra Innovative?, cit., pp. 552-560; TALMON S.,<br />
The Security Council as World Legislature, cit., pp. 179-182.
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delle Nazioni Unite sanciti dagli artt. 1 e 2 della stessa 32 , nonché il principio di<br />
proporzionalità; ma anche ulteriori limiti quali il principio di integrità dei trattati<br />
(per cui gli obblighi imposti dal Consiglio di Sicurezza non devono intervenire<br />
a modificare le norme convenzionali disciplinanti una determinata materia) 33 e<br />
le norme di diritto internazionale generale aventi carattere cogente (precisamente<br />
il divieto dell’uso della forza armata, il diritto all’autodeterminazione dei popoli e<br />
i diritti fondamentali dell’uomo) 34 .<br />
4. Le tesi formulate in dottrina a favore di <strong>“poteri</strong> <strong>legislativi”</strong> del Consiglio di<br />
Sicurezza sono difficilmente condivisibili. Esse si fondano sul generico riferimento<br />
degli Stati ad un potere “legislativo” del Consiglio di Sicurezza e sul presupposto<br />
che la presenza di determinate caratteristiche, come quelle rilevate nelle<br />
risoluzioni 1373 e 1540, sia sufficiente a configurare un atto quale “legislativo”.<br />
Se però si esaminano i dibattiti al Consiglio di Sicurezza si ricava, anzitutto, che<br />
gli Stati hanno utilizzato il termine “legislativo” senza riferirsi né alla particolare<br />
natura della situazione qualificata come “minaccia alla pace”, né all’assenza di un<br />
termine finale, né alla diretta applicabilità delle risoluzioni 1373 e 1540 agli<br />
individui. È vero che alcuni Stati hanno definito il potere esercitato dal Consiglio<br />
di Sicurezza “legislativo” in virtù del carattere generale degli obblighi che esso ha<br />
creato e che di norma sono stabiliti nell’ambito di una Convenzione internazionale.<br />
Ma è vero anche che la gran parte degli Stati ha sottolineato l’eccezionalità<br />
delle “misure” stabilite nelle risoluzioni 1373 e 1540, in quanto si tratterebbe di<br />
misure che intervengono a colmare le lacune esistenti nella normativa internazionale<br />
in materia di terrorismo internazionale e non proliferazione delle armi di<br />
distruzione di massa 35 , senza con ciò avere alcuna “legislative foundation” 36 . Il<br />
32 V. SIMMA B. (Ed.), The Charter of the United Nations: A Commentary, Oxford, 2002, pp. 745-<br />
746; DE WET E., The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council, Oxford and Portland<br />
Oregon, 2004, pp. 191-204.<br />
33 Cfr. TALMON S., The Security Council as World Legislature, cit., pp. 185-186.<br />
34 Cfr. SZASZ P. C., The Security Council Starts Legislating, cit., p. 904; ORAKHELASHVILI<br />
A., The Impact of Peremptory Norms on the Interpretation and Application of United Nations Security<br />
Council Resolutions, in European Journal of International Law, 2005, pp. 88-111.<br />
35 Ibidem, le dichiarazioni del delegato delle Filippine (p. 3, §5), del Brasile (p. 3, § 3), dell’Algeria<br />
(p. 5, § 3), della Francia (p. 8, § 3), dell’Angola (p. 9, § 1), della Romania (p. 14, § 7), della Nuova<br />
Zelanda (p. 21, § 2), di Singapore (p. 25, § 5); vedi anche le dichiarazioni della Malaysia a nome dei<br />
Paesi del Movimento dei Non-Allineati (p. 4, § 12), del Messico (p. 4, § 2), della Repubblica di Corea<br />
(p. 8, § 3), della Giordania (p. 10, § 2), della Nigeria (p. 14, § 4) e del Kuwait (p. 17, § 3), [UN Doc.<br />
S/PV.4950 (Resumption 1) supra, nota 7].<br />
36 Cfr. la dichiarazione del delegato del Nepal, durante il dibattito al Consiglio di Sicurezza del 19
116 | In.Law 3 | (2006)<br />
delegato della Svizzera ha significativamente affermato che “… in principle, legislative<br />
obligations, such as those foreseen in the draft resolution under discussion,<br />
should be established through multilateral treaties, in whose elaboration all State<br />
can participate” 37 . Sempre nei dibattiti è stato inoltre messo in evidenza che il<br />
Consiglio di Sicurezza non è un organo legislativo, perché “under the Charter, its<br />
mandate is confined to specific situations or specific disputes that endanger<br />
international peace and security. It can adopt binding measures only insofar as<br />
those measures are designed to resolve specific conflicts or deal with specific<br />
situations. The adoption of norms with general application is the prerogative of<br />
the international community as a whole, and is accomplished by negotiating treaties<br />
or through the formation of binding customary law” 38 . Alla luce della risposta<br />
generale degli Stati ci sembra quindi che le risoluzioni 1373 e 1540 semplicemente<br />
segnino una peculiare applicazione delle misure ex art. 41 della Carta,<br />
dovuta in effetti alla minaccia senza precedenti posta dal terrorismo di Al Qaeda,<br />
senza conferire al Consiglio alcun “nuovo” potere legislativo globale al di là di<br />
quanto disposto dalla Carta sia nelle sue disposizioni esplicite che nella sua prassi<br />
applicativa.<br />
TIZIANA CARMELITANO<br />
dott. Scienze Politiche<br />
ottobre 2004, p. 16, § 6 [UN Doc. S/PV.5059 (Resumption 1), in http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/<br />
PRO/N04/561/25/PDF/N0456125.pdf?OpenElement].<br />
37 Cfr. UN Doc. S/PV.4950, p. 28, § 2 (supra, nota 7). In modo analogo si sono espressi il delegato<br />
dell’Iran (p. 32, § 6) e del Nepal (p. 25, § 2).<br />
38 Cfr. la dichiarazione del Costa Rica, p. 23, § 3 [UN Doc. S/PV.5059 (Resumption 1) supra, nota<br />
36].