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PDF - Senato della Repubblica

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<strong>Senato</strong> <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong> – 299 –<br />

XV LEGISLATURA<br />

281ª Seduta Assemblea - Allegato B<br />

26 febbraio 2008<br />

questi cittadini hanno da tempo disdetto l’abbonamento alla televisione<br />

e, pur non disponendo più di un apparecchio televisivo, vengono categoricamente<br />

invitati a pagare il canone;<br />

tale iniziativa deriverebbe dall’applicazione di un decreto del 1938<br />

che istituiva il canone, allora solo per la radio, e stabiliva che la tassa andava<br />

pagata su ogni «apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni»;<br />

la questione è di complessa interpretazione poiché tale normativa<br />

male si adatta alle evoluzioni <strong>della</strong> tecnologia. In particolare, con l’avvento<br />

dei personal computer o con un semplice videotelefonino si possono<br />

in effetti ricevere anche programmi televisivi, ma non per questo lo scopo<br />

principale dell’uso di questi mezzi tecnici da parte del proprietario è<br />

quello di utilizzare tale possibilità,<br />

si chiede di sapere:<br />

se il Ministro in indirizzo non ritenga utile intervenire per bloccare<br />

il diffondersi delle richieste da parte <strong>della</strong> SAT verso cittadini che hanno<br />

disdetto il canone televisivo;<br />

se non ritenga urgente emanare un apposito provvedimento ministeriale<br />

per dare indicazioni certe sul pagamento del canone RAI, in attesa<br />

di un’eventuale modifica <strong>della</strong> legge del 1938.<br />

(4-03471)<br />

DE POLI. – Ai Ministri del lavoro e <strong>della</strong> previdenza sociale e dell’interno.<br />

– Premesso che:<br />

l’assegno sociale (articolo 3, commi 6 e 7, <strong>della</strong> legge 335/1995) è<br />

una prestazione di natura assistenziale che può competere ai cittadini italiani,<br />

o equiparati, che hanno 65 anni di età, risiedono stabilmente in Italia<br />

con redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge;<br />

sono equiparati ai cittadini italiani: gli abitanti di San Marino, i rifugiati<br />

politici, i cittadini di uno Stato dell’Unione europea, i cittadini extracomunitari<br />

in possesso di carta di soggiorno, a partire dal 1º gennaio<br />

2001 (articolo 80, comma 19, <strong>della</strong> legge 388/2000 – Msg INPS n. 47<br />

del 2001);<br />

l’Italia ha ottemperato alla direttiva 2003/109/CE relativa allo status<br />

di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, emanando con<br />

decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, le modifiche necessarie all’adeguamento<br />

<strong>della</strong> normativa agli obblighi comunitari. In particolare si è<br />

provveduto alla modifica dell’art. 9 del testo unico sull’immigrazione,<br />

con cui si introduce il nuovo titolo di soggiorno, e all’introduzione di<br />

un nuovo articolo, l’art. 9-bis, con cui si disciplina il riconoscimento<br />

del titolo medesimo rilasciato in altri Paesi CE;<br />

per il nuovo titolo di soggiorno sono richiesti solo cinque anni di<br />

presenza regolare sul territorio italiano e non è necessario, come accadeva<br />

per il rilascio <strong>della</strong> vecchia carta, possedere un permesso di soggiorno per<br />

un motivo «che consenta un numero indeterminato di rinnovi», basterà un

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