PDF - Senato della Repubblica
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Senato della Repubblica – 298 – XV LEGISLATURA 281ª Seduta Assemblea - Allegato B 26 febbraio 2008 tivo, e che l’INPS fosse privo di legittimazione ad agire in materia di obbligazioni contributive nascenti da un rapporto di lavoro subordinato con una pubblica amministrazione ed identificava l’INPDAP come ente competente; tale sentenza confermava il rapporto di dipendenza ed il diritto alla previdenza ma indicava il ricorso alla giustizia amministrativa quando ormai si era oltre il termine fissato dall’art. 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce il 15 settembre 2000 quale data limite, a pena di decadenza, per l’esclusiva giurisdizione del TAR relativamente alle controversie di lavoro anteriori al 1998, mentre restano devolute alla giurisdizione del TAR le controversie dei ricercatori universitari, anche se presentate in data successiva (art. 63, comma 4, del citato decreto legislativo 165/01); il TAR di Napoli, assimilando l’attività prestata dai medici «gettonati» a quella dei ricercatori universitari, ha accolto le richieste dei ricorrenti, disponendo, con sentenza n. 4/2007, l’obbligo per l’Università Federico II a formulare richiesta di iscrizione presso un ente previdenziale. Contro tale pronunciamento l’Università presentava appello al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 4/2007 interpretava il ritardo nella presentazione dei ricorsi come decadenza del diritto a rivendicare la tutela previdenziale; tale sentenza ha determinato una grave discriminazione a danno dei ricorrenti nei confronti di altri colleghi che, in analoga posizione, e con identico percorso lavorativo, hanno visto riconosciuta la tutela previdenziale perché ricorrenti al TAR prima del 15 settembre 2000, e nei confronti di altre categorie di lavoratori del pubblico impiego nonché del settore privato, che hanno conservato la possibilità di rivendicare il diritto alla tutela previdenziale anche per gli anni precedenti al 1998, si chiede di sapere: se non si ritenga ingiusto che il danno previdenziale sia inferto proprio a coloro che, fin dal principio e per ben 17 anni di precariato, hanno privilegiato l’impegno nelle strutture universitarie ed hanno scelto di non avere rapporti né con altre strutture private né con il Sistema sanitario nazionale; quali iniziative si intendano assumere affinché il diritto, inalienabile ed imprescrivibile, di rivendicare la tutela previdenziale venga riconosciuto al personale medico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa reclutato dall’Università di Napoli, anche al fine di evitare disparità di trattamento fra professionisti che hanno svolto le stesse mansioni. (4-03470) BELLINI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che: alcuni giornali nazionali hanno riportato la notizia che a Torino numerosi ex abbonati alla Rai hanno presentato ricorso contro la richiesta di pagamento dello stesso canone avanzata dalla SAT (Servizio abbonamenti televisivi);
Senato della Repubblica – 299 – XV LEGISLATURA 281ª Seduta Assemblea - Allegato B 26 febbraio 2008 questi cittadini hanno da tempo disdetto l’abbonamento alla televisione e, pur non disponendo più di un apparecchio televisivo, vengono categoricamente invitati a pagare il canone; tale iniziativa deriverebbe dall’applicazione di un decreto del 1938 che istituiva il canone, allora solo per la radio, e stabiliva che la tassa andava pagata su ogni «apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni»; la questione è di complessa interpretazione poiché tale normativa male si adatta alle evoluzioni della tecnologia. In particolare, con l’avvento dei personal computer o con un semplice videotelefonino si possono in effetti ricevere anche programmi televisivi, ma non per questo lo scopo principale dell’uso di questi mezzi tecnici da parte del proprietario è quello di utilizzare tale possibilità, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo non ritenga utile intervenire per bloccare il diffondersi delle richieste da parte della SAT verso cittadini che hanno disdetto il canone televisivo; se non ritenga urgente emanare un apposito provvedimento ministeriale per dare indicazioni certe sul pagamento del canone RAI, in attesa di un’eventuale modifica della legge del 1938. (4-03471) DE POLI. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell’interno. – Premesso che: l’assegno sociale (articolo 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995) è una prestazione di natura assistenziale che può competere ai cittadini italiani, o equiparati, che hanno 65 anni di età, risiedono stabilmente in Italia con redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge; sono equiparati ai cittadini italiani: gli abitanti di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini di uno Stato dell’Unione europea, i cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno, a partire dal 1º gennaio 2001 (articolo 80, comma 19, della legge 388/2000 – Msg INPS n. 47 del 2001); l’Italia ha ottemperato alla direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, emanando con decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, le modifiche necessarie all’adeguamento della normativa agli obblighi comunitari. In particolare si è provveduto alla modifica dell’art. 9 del testo unico sull’immigrazione, con cui si introduce il nuovo titolo di soggiorno, e all’introduzione di un nuovo articolo, l’art. 9-bis, con cui si disciplina il riconoscimento del titolo medesimo rilasciato in altri Paesi CE; per il nuovo titolo di soggiorno sono richiesti solo cinque anni di presenza regolare sul territorio italiano e non è necessario, come accadeva per il rilascio della vecchia carta, possedere un permesso di soggiorno per un motivo «che consenta un numero indeterminato di rinnovi», basterà un
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<strong>Senato</strong> <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong> – 298 –<br />
XV LEGISLATURA<br />
281ª Seduta Assemblea - Allegato B<br />
26 febbraio 2008<br />
tivo, e che l’INPS fosse privo di legittimazione ad agire in materia di obbligazioni<br />
contributive nascenti da un rapporto di lavoro subordinato con<br />
una pubblica amministrazione ed identificava l’INPDAP come ente competente;<br />
tale sentenza confermava il rapporto di dipendenza ed il diritto alla<br />
previdenza ma indicava il ricorso alla giustizia amministrativa quando ormai<br />
si era oltre il termine fissato dall’art. 68 del decreto legislativo 30<br />
marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce il 15 settembre 2000 quale data limite,<br />
a pena di decadenza, per l’esclusiva giurisdizione del TAR relativamente<br />
alle controversie di lavoro anteriori al 1998, mentre restano devolute<br />
alla giurisdizione del TAR le controversie dei ricercatori universitari,<br />
anche se presentate in data successiva (art. 63, comma 4, del citato decreto<br />
legislativo 165/01);<br />
il TAR di Napoli, assimilando l’attività prestata dai medici «gettonati»<br />
a quella dei ricercatori universitari, ha accolto le richieste dei ricorrenti,<br />
disponendo, con sentenza n. 4/2007, l’obbligo per l’Università Federico<br />
II a formulare richiesta di iscrizione presso un ente previdenziale.<br />
Contro tale pronunciamento l’Università presentava appello al Consiglio<br />
di Stato che, con sentenza n. 4/2007 interpretava il ritardo nella presentazione<br />
dei ricorsi come decadenza del diritto a rivendicare la tutela previdenziale;<br />
tale sentenza ha determinato una grave discriminazione a danno<br />
dei ricorrenti nei confronti di altri colleghi che, in analoga posizione, e<br />
con identico percorso lavorativo, hanno visto riconosciuta la tutela previdenziale<br />
perché ricorrenti al TAR prima del 15 settembre 2000, e nei confronti<br />
di altre categorie di lavoratori del pubblico impiego nonché del settore<br />
privato, che hanno conservato la possibilità di rivendicare il diritto<br />
alla tutela previdenziale anche per gli anni precedenti al 1998,<br />
si chiede di sapere:<br />
se non si ritenga ingiusto che il danno previdenziale sia inferto<br />
proprio a coloro che, fin dal principio e per ben 17 anni di precariato,<br />
hanno privilegiato l’impegno nelle strutture universitarie ed hanno scelto<br />
di non avere rapporti né con altre strutture private né con il Sistema sanitario<br />
nazionale;<br />
quali iniziative si intendano assumere affinché il diritto, inalienabile<br />
ed imprescrivibile, di rivendicare la tutela previdenziale venga riconosciuto<br />
al personale medico con rapporto di collaborazione coordinata e<br />
continuativa reclutato dall’Università di Napoli, anche al fine di evitare<br />
disparità di trattamento fra professionisti che hanno svolto le stesse mansioni.<br />
(4-03470)<br />
BELLINI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:<br />
alcuni giornali nazionali hanno riportato la notizia che a Torino numerosi<br />
ex abbonati alla Rai hanno presentato ricorso contro la richiesta di<br />
pagamento dello stesso canone avanzata dalla SAT (Servizio abbonamenti<br />
televisivi);