PDF - Senato della Repubblica

PDF - Senato della Repubblica PDF - Senato della Repubblica

26.04.2013 Views

Senato della Repubblica – 286 – XV LEGISLATURA 281ª Seduta Assemblea - Allegato B 26 febbraio 2008 lifica dirigenziale, e con gli articoli 23 e 30 della stessa norma che prevedono che sia assicurata la mobilità dei dirigenti e che le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure di concorso, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, debbano attivare le procedure di mobilità; l’accordo sottoscritto il 1º febbraio 2008 tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali prevede entro il 31 dicembre 2008 la formulazione di un’ipotesi di aggregazione e riduzione delle aree dirigenziali, sulla base di un’approfondita analisi degli elementi di omogeneità e di quelli di specificità attinenti alla funzione dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni; in base all’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 165/2001 numerosi docenti e dirigenti scolastici hanno svolto per anni le funzioni di dirigenti tecnici e per questo servizio il bando citato non preveda alcuna forma di riconoscimento; come ha recentemente rilevato la Corte dei conti, il numero dei dirigenti della pubblica amministrazione è in costante aumento e ciò è ritenuto eccessivo, l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover assumere urgenti iniziative volte a ritirare il bando di concorso, suscettibile di essere impugnato per le discrasie evidenziate, al fine di provvedere in via prioritaria ad una razionalizzazione dei dirigenti in servizio, consentendo la mobilità per la copertura dei posti in organico, e di procedere a nuove assunzioni di dirigenti tecnici dopo la prevista aggregazione e riduzione delle aree dirigenziali, prevedendo inoltre una riserva dei posti per chi ha già ricoperto incarichi dirigenziali al fine di non pregiudicare le legittime aspettative di quanti hanno prestato anni di servizio in tale posizione funzionale. (4-03459) VALDITARA. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso che: con decreto del Direttore generale 30 gennaio 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2008 è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a 145 posti di dirigente tecnico, da assegnare agli uffici dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione; il relativo bando è stato formulato sulla base del parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione seconda, nell’Adunanza dell’11 luglio 2007, in merito ai destinatari del concorso, ai requisiti, alle modalità di svolgimento della procedura di concorso, alle commissioni e alle prove d’esame; nel sopra menzionato parere del Consiglio di Stato viene riportato che: «nell’attuale sistema scolastico il dirigente tecnico riveste un ruolo strategico, essendo stato configurato come un esperto di settori scolastici e di ambiti disciplinari specifici»; la sezione del Consiglio di Stato «condivide quanto ritenuto dall’amministrazione in ordine alla questione giuri-

Senato della Repubblica – 287 – XV LEGISLATURA 281ª Seduta Assemblea - Allegato B 26 febbraio 2008 dica, dalla cui soluzione dipende l’impostazione da dare al bando di concorso, ossia che nel caso di specie è da escludersi l’applicazione in via esclusiva del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 o dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001»; secondo il parere del Consiglio di Stato, l’amministrazione ritiene che la più recente normativa (Contratto collettivo nazionale quadro del 17 maggio 2000; decreto legislativo n. 165 del 2001 e decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 2004 n. 272) non tenga conto del fatto che «l’aspetto tecnico della realtà del ministero della pubblica istruzione ha una sua radicale specificità»; l’amministrazione ritiene necessario «nell’ambito del sistema generale di reclutamento disegnato dal decreto legislativo n. 165 del 2001, individuare elementi di compatibilità con quanto previsto dal decreto legislativo n. 297 del 1994, che, pur non rivestendo valori di lex specialis, rimane comunque la norma più idonea a garantire la specificità della figura professionale del dirigente tecnico della pubblica istruzione»; il concorso pubblico per dirigenti tecnici è indetto «al fine di concorrere alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative, oltre all’attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro e i Direttori generali»; nel bando di concorso pubblico per dirigenti tecnici i posti sono ripartiti in due contingenti e in settori e sottosettori; la ripartizione in settori e sottosettori non è più prevista dagli ordinamenti vigenti ed è stato necessario per l’amministrazione disporla per decreto (decreto del Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 2007); l’amministrazione, in risposta alla FAQ (Frequently asked question) n. 10 pubblicata sul sito web del Ministero, nella pagina «Concorso Dirigenti Tecnici – Reclutamento», precisa che la tipologia di laurea e quindi la disciplina insegnata non sono vincolanti per la scelta del settore: essa è vincolata al possesso dei soli requisiti di servizio per cui possono partecipare al settore della scuola primaria (scuola dell’infanzia e primaria) i docenti che abbiano prestato il servizio presso dette scuole; al settore della scuola secondaria possono partecipare i docenti che abbiano prestato il servizio presso le scuole secondarie di primo e secondo grado; sulla base di quanto previsto dal bando potrebbe verificarsi ad esempio che un docente di matematica possa concorrere per il sottosettore di educazione fisica o viceversa; avendo il bando disatteso l’imprescindibile premessa della «radicale specificità dell’aspetto tecnico della realtà del Ministero della pubblica istruzione» decade di fatto l’impalcatura su cui è stato costruito il parere del Consiglio di Stato che ha concesso al Ministero di non applicare in via esclusiva la normativa più recente sulla dirigenza della pubblica amministrazione (Contratto collettivo nazionale quadro del 17 maggio 2000; decreto legislativo 165/2001 e decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 2004, n. 272),

<strong>Senato</strong> <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong> – 287 –<br />

XV LEGISLATURA<br />

281ª Seduta Assemblea - Allegato B<br />

26 febbraio 2008<br />

dica, dalla cui soluzione dipende l’impostazione da dare al bando di concorso,<br />

ossia che nel caso di specie è da escludersi l’applicazione in via<br />

esclusiva del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 o dell’articolo<br />

28 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001»; secondo il parere<br />

del Consiglio di Stato, l’amministrazione ritiene che la più recente normativa<br />

(Contratto collettivo nazionale quadro del 17 maggio 2000; decreto<br />

legislativo n. 165 del 2001 e decreto del Presidente <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong><br />

del 24 settembre 2004 n. 272) non tenga conto del fatto che «l’aspetto<br />

tecnico <strong>della</strong> realtà del ministero <strong>della</strong> pubblica istruzione ha una sua radicale<br />

specificità»; l’amministrazione ritiene necessario «nell’ambito del<br />

sistema generale di reclutamento disegnato dal decreto legislativo<br />

n. 165 del 2001, individuare elementi di compatibilità con quanto previsto<br />

dal decreto legislativo n. 297 del 1994, che, pur non rivestendo valori di<br />

lex specialis, rimane comunque la norma più idonea a garantire la specificità<br />

<strong>della</strong> figura professionale del dirigente tecnico <strong>della</strong> pubblica istruzione»;<br />

il concorso pubblico per dirigenti tecnici è indetto «al fine di concorrere<br />

alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate<br />

alle istituzioni scolastiche ed educative, oltre all’attività di studio, di<br />

ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro e i Direttori generali»;<br />

nel bando di concorso pubblico per dirigenti tecnici i posti sono<br />

ripartiti in due contingenti e in settori e sottosettori;<br />

la ripartizione in settori e sottosettori non è più prevista dagli ordinamenti<br />

vigenti ed è stato necessario per l’amministrazione disporla<br />

per decreto (decreto del Ministro <strong>della</strong> pubblica istruzione, 18 dicembre<br />

2007);<br />

l’amministrazione, in risposta alla FAQ (Frequently asked question)<br />

n. 10 pubblicata sul sito web del Ministero, nella pagina «Concorso<br />

Dirigenti Tecnici – Reclutamento», precisa che la tipologia di laurea e<br />

quindi la disciplina insegnata non sono vincolanti per la scelta del settore:<br />

essa è vincolata al possesso dei soli requisiti di servizio per cui possono<br />

partecipare al settore <strong>della</strong> scuola primaria (scuola dell’infanzia e primaria)<br />

i docenti che abbiano prestato il servizio presso dette scuole; al settore<br />

<strong>della</strong> scuola secondaria possono partecipare i docenti che abbiano prestato<br />

il servizio presso le scuole secondarie di primo e secondo grado;<br />

sulla base di quanto previsto dal bando potrebbe verificarsi ad<br />

esempio che un docente di matematica possa concorrere per il sottosettore<br />

di educazione fisica o viceversa;<br />

avendo il bando disatteso l’imprescindibile premessa <strong>della</strong> «radicale<br />

specificità dell’aspetto tecnico <strong>della</strong> realtà del Ministero <strong>della</strong> pubblica<br />

istruzione» decade di fatto l’impalcatura su cui è stato costruito il<br />

parere del Consiglio di Stato che ha concesso al Ministero di non applicare<br />

in via esclusiva la normativa più recente sulla dirigenza <strong>della</strong> pubblica<br />

amministrazione (Contratto collettivo nazionale quadro del 17 maggio<br />

2000; decreto legislativo 165/2001 e decreto del Presidente <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong><br />

del 24 settembre 2004, n. 272),

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!