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PDF - Senato della Repubblica

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<strong>Senato</strong> <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong> – 285 –<br />

XV LEGISLATURA<br />

281ª Seduta Assemblea - Allegato B<br />

26 febbraio 2008<br />

<strong>della</strong> scuola, condividendo la scelta dell’amministrazione di riservare il<br />

bando a docenti, per i quali si richiede il requisito di 9 anni di servizio,<br />

e a dirigenti scolastici, ammessi senza alcun requisito di anzianità;<br />

non si tiene in alcun conto che il citato articolo 420 del decreto<br />

legislativo 297/1994 ricomprendeva tra i destinatari il personale direttivo,<br />

in una posizione funzionale ben diversa dagli attuali dirigenti scolastici,<br />

che sono a tutti gli effetti dirigenti di II fascia, ricompresi nell’area V<br />

<strong>della</strong> dirigenza dello Stato;<br />

in tal modo personale già in possesso di qualifica dirigenziale, all’interno<br />

dello stesso Ministero, per assumere un incarico dirigenziale<br />

<strong>della</strong> medesima fascia è costretto a fare un secondo concorso di accesso<br />

alla qualifica dirigenziale, e non può ricorrere all’istituto <strong>della</strong> mobilità,<br />

così come disciplinato dal decreto-legge 165/2001, agli articoli 23 e 30;<br />

in tal modo si sancisce che la dirigenza scolastica sarebbe in una<br />

posizione di minus rispetto alle altre dirigenze (inclusa quella tecnica), inquadrabili<br />

tutte come dirigenze di II fascia;<br />

in nessun altro caso è previsto che un dirigente di II fascia possa<br />

essere ammesso a un concorso per l’accesso alla qualifica dirigenziale di<br />

II fascia;<br />

il contratto dei dirigenti di area V prevede, al suo interno, la possibilità<br />

che ai dirigenti scolastici vengano conferiti incarichi ispettivi;<br />

nel corso <strong>della</strong> XV Legislatura a personale in possesso <strong>della</strong> qualifica<br />

di dirigente scolastico sono stati conferiti incarichi di dirigente tecnico<br />

e di dirigente amministrativo di I e II fascia e, nella prassi, a molti<br />

dirigenti tecnici sono affidati incarichi di dirigenza amministrativa, di I e<br />

di II fascia;<br />

gli incarichi ai dirigenti tecnici sono conferiti in base al comma 10<br />

dell’articolo 19 del decreto legislativo 165/2001, che recita: «I dirigenti ai<br />

quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta<br />

degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse<br />

funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici<br />

previsti dall’ordinamento», non operando in ciò nessuna distinzione tra dirigenti<br />

di II fascia dell’area I;<br />

il citato parere del Consiglio di Stato adduce a giustificazione <strong>della</strong><br />

necessità di riesumare l’articolo 420 del decreto legislativo 297/1994 il<br />

fatto che appare coerente con il sistema considerare destinatario delle procedure<br />

per l’accesso alla dirigenza tecnica esclusivamente il personale<br />

<strong>della</strong> scuola, dato che esso è l’unico in possesso di quelle conoscenze, professionalità<br />

ed esperienze necessarie alla funzione;<br />

la medesima specificità e le stesse conoscenze, professionalità ed<br />

esperienze sono richieste per l’accesso alla dirigenza scolastica;<br />

sulla base di tali considerazioni anche la dirigenza tecnica dovrebbe<br />

collocarsi all’interno dell’area V, in quanto anch’essa, come sostiene<br />

il Consiglio di Stato, proviene direttamente dal ruolo docente, ed<br />

esplica competenze che in tal senso la caratterizzano;<br />

il bando di concorso è in aperto contrasto con l’articolo 28 del decreto<br />

legislativo 165/2001, che disciplina la modalità di accesso alla qua-

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