PDF - Senato della Repubblica
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<strong>Senato</strong> <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong> – 250 –<br />
XV LEGISLATURA<br />
281ª Seduta Assemblea - Allegato B<br />
26 febbraio 2008<br />
di cura privata convenzionata mettendo così a repentaglio non solo i livelli<br />
occupazionali, ma anche la sua stessa funzionalità con grave pregiudizio<br />
per l’offerta di assistenza ai cittadini;<br />
la Fondazione Santa Lucia è classificata come struttura ad alta specializzazione<br />
assistenziale «Codice 75», di fatto e di diritto equiparata alle<br />
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale come ribadito da una<br />
sentenza <strong>della</strong> Corte costituzionale e da una decisione del Consiglio di<br />
Stato, è una struttura di eccellenza nel campo <strong>della</strong> neuro-riabilitazione<br />
in Italia ed un centro di eccellenza per la ricerca scientifica;<br />
l’Assemblea dei lavoratori <strong>della</strong> Fondazione Santa Lucia e le organizzazioni<br />
sindacali RSA Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, ADONP, RSM e CI-<br />
MOP hanno denunciato, nel corso di un’assemblea il 5 febbraio 2008, il<br />
grave stato di crisi economica in cui versa l’IRCCS Fondazione Santa Lucia,<br />
auspicando da parte delle autorità preposte un atteggiamento improntato<br />
al mantenimento degli abituali livelli di assistenza che storicamente la<br />
struttura garantisce alla particolare utenza, fortemente bisognosa di cure e<br />
riabilitazione in tempi e modalità certe e qualitativamente adeguate;<br />
il ruolo e la funzionalità <strong>della</strong> sanità pubblica devono essere privilegiati,<br />
puntando sull’integrazione funzionale con strutture private altamente<br />
qualificate, come nel caso <strong>della</strong> Fondazione Santa Lucia;<br />
considerato inoltre che:<br />
l’articolo 32 <strong>della</strong> Costituzione definisce la salute come fondamentale<br />
diritto dell’individuo e interesse <strong>della</strong> collettività, ed ancora, il dettato<br />
costituzionale, all’articolo 117, comma 2, lettera m), attribuisce alla competenza<br />
legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali<br />
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono<br />
essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e, al comma 3, attribuisce<br />
alla competenza legislativa concorrente la tutela <strong>della</strong> salute;<br />
la legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006, articolo 1, comma<br />
796, lettera a)) ed il nuovo «Patto per la salute» firmato il 22 settembre<br />
2006 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano<br />
(punto 1.1) hanno avuto come obiettivo quello di «controllare» la spesa<br />
sanitaria e «sostenere» azioni necessarie a sviluppare la qualità delle prestazioni<br />
sanitarie, provvedendo altresì a finanziare l’intero sistema nazionale<br />
con importi annualmente ripartiti tra le Regioni. A tal fine si istituisce<br />
per il triennio 2007-2009 un «Fondo transitorio» riservato alle Regioni<br />
con disavanzo pari o superiore al 7% e che abbiano sottoscritto un accordo<br />
con il Ministero <strong>della</strong> salute e con il Ministero dell’economia e delle finanze<br />
che contenga: un piano di rientro del deficit sanitario regionale finalizzato<br />
al raggiungimento entro il 2010 dell’equilibrio economico e finanziario;<br />
la definizione delle modalità con cui i due Ministeri ed il Coordinamento<br />
interregionale affiancano la Regione nella realizzazione del<br />
piano di rientro;<br />
la legge finanziaria per il 2007, articolo 1, comma 796, lettera b),<br />
ultimo periodo, e comma 878, disciplina l’attività di affiancamento delle<br />
Regioni impegnate nei piani di rientro dalle situazioni di disavanzo strutturale<br />
per ciascuna delle quali è previsto un Nucleo di affiancamento,