PDF - Senato della Repubblica
PDF - Senato della Repubblica
PDF - Senato della Repubblica
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Senato</strong> <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong> – 239 –<br />
XV LEGISLATURA<br />
281ª Seduta Assemblea - Allegato B<br />
26 febbraio 2008<br />
di clemenza e le cause estintive <strong>della</strong> pena, previsti dai vari ordinamenti in<br />
cui la suddetta Convenzione esplica efficacia,<br />
si chiede di sapere:<br />
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza <strong>della</strong> questione sopra<br />
esposta;<br />
quali provvedimenti intenda adottare, al fine di garantire l’uniforme<br />
applicazione <strong>della</strong> Convenzione, nel rispetto <strong>della</strong> sua ratio e dei<br />
principi costituzionali in materia penale.<br />
(4-03418)<br />
GRAMAZIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri<br />
<strong>della</strong> difesa e <strong>della</strong> salute. – Premesso che:<br />
il Corpo militare <strong>della</strong> Croce rossa italiana ausiliario delle Forze<br />
armate dello Stato dal 1866 opera al fianco delle predette o autonomamente,<br />
per lenire le sofferenze del prossimo. In tale quadro ha partecipato<br />
a tutti i conflitti armati e gli eventi calamitosi, ottenendo nei 142 anni risultati<br />
ragguardevoli ed il plauso inconfutabile <strong>della</strong> comunità internazionale;<br />
le medaglie ed i riconoscimenti attribuiti alla Bandiera nazionale<br />
del Corpo militare C.R.I., concessa con legge 25 giugno 1985, n. 342,<br />
ne sono segno tangibile;<br />
tali azioni di ausilio alle Forze armate sono determinate dal regio<br />
decreto 484/1936, art. 1, comma 1, che stabilisce: «Per il funzionamento<br />
dei suoi servizi del tempo di pace e del tempo di guerra la Croce Rossa<br />
Italiana arruola un proprio personale direttivo (ufficiali), e di assistenza<br />
(sottufficiali e truppa), che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario<br />
delle Forze armate dello Stato»; mentre il regio decreto-legge 2034/<br />
1928 all’art. 28, comma 2, fissa i principi:»Per il funzionamento invece<br />
dei suoi servizi del tempo di pace, la Croce Rossa Italiana ha facoltà di<br />
arruolare personale volontario, scelto», invece il comma 3 precisa: «Gli<br />
iscritti nei ruoli dei personali suaccennati dell’associazione, chiamati in<br />
servizio, sono militari e come tali sottoposti alle norme del regolamento<br />
di disciplina e del codice penale del regio esercito»;<br />
precisazioni, inoltre, vengono ribadite nel regio decreto 484/1936,<br />
art. 29, comma 1: «Gli iscritti nei vari ruoli del personale dell’associazione<br />
(...), chiamati in servizio, sono militari e sottoposti alle norme del<br />
regolamento di disciplina e del codice penale del regio esercito»; all’art.<br />
249, comma 1, stabilisce: «Il personale <strong>della</strong> C.R.I., di cui al presente decreto,<br />
veste una divisa militare» e, nel comma 2, «Il personale chiamato in<br />
servizio (...) deve portare sul bavero <strong>della</strong> giubba, (...) e stellette a cinque<br />
punte (...) come segno <strong>della</strong> soggezione alla giurisdizione militare, a<br />
mente dell’art. 523 del codice penale militare»;<br />
la Croce rossa italiana deve poter disporre del suo Corpo militare<br />
per garantire l’ausiliarietà alle Forze armate, per l’attualità pratica ed il<br />
rispetto delle convenzioni internazionali;