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PDF - Senato della Repubblica

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<strong>Senato</strong> <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong> – 238 –<br />

XV LEGISLATURA<br />

281ª Seduta Assemblea - Allegato B<br />

26 febbraio 2008<br />

civile, al fine di semplificare ed accelerare lo svolgimento dei processi civili.<br />

(4-03416)<br />

CICCANTI. – Al Ministro <strong>della</strong> giustizia. – Premesso che:<br />

nel processo penale, attualmente, non esiste un’adeguata regolamentazione<br />

delle spese del procedimento;<br />

in caso di sentenza penale di condanna, i costi di giustizia gravano<br />

sull’intera collettività, anziché su chi ha commesso il reato;<br />

allo stesso tempo, chi viene assolto non ha diritto al rimborso delle<br />

spese sostenute per pagare il proprio avvocato;<br />

la grande e piccola criminalità costringono lo Stato a sostenere<br />

spese per l’impiego di magistrati, di personale di segreteria, del pubblico<br />

ministero, degli ufficiali giudiziari, eccetera, senza che alla condanna penale<br />

sia affincata una condanna al rimborso di tutti i costi del processo;<br />

invece, il cittadino innocente risulta penalizzato per aver dovuto<br />

sostenere spese che andrebbero poste a carico <strong>della</strong> parte che lo ha ingiustamente<br />

denunciato, oppure dallo Stato che ha attivato d’ufficio un’azione<br />

penale infondata,<br />

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto di copmpetenza,<br />

non intenda intervenire per una diversa regolamentazione delle<br />

spese dei procedimenti penali.<br />

(4-03417)<br />

RUSSO SPENA. – Al Ministro <strong>della</strong> giustizia. – Premesso che:<br />

si registra una significativa difformità interpretativa in ordine alla<br />

sfera di applicazione <strong>della</strong> Convenzione di Strasburgo del 21 marzo<br />

1983, ratificata dall’Italia il 30 giugno 1989, che disciplina le condizioni<br />

soggettive ed oggettive di accesso all’International Treaty Transfer;<br />

tale disomogeneità interpretativa si registra in maniera particolare<br />

in relazione alle condizioni di riconoscimento di una causa di estinzione<br />

<strong>della</strong> pena quale l’indulto, nei confronti dei condannati detenuti all’estero,<br />

ovvero di coloro che, pur essendo ristretti negli istituti di pena italiani,<br />

siano stati condannati con sentenze emesse da autorità giudiziarie straniere;<br />

in relazione all’applicazione del provvedimento di clemenza di cui<br />

alla legge 31 luglio 2006, n. 241, infatti, le autorità competenti si sono in<br />

numerosi casi pronunciate nel senso dell’impossibilità di riconoscere tale<br />

causa di estinzione <strong>della</strong> pena, anche rispetto a fatti commessi precedentemente<br />

al 2 maggio 2006; termine individuato dalla suddetta legge quale<br />

dies ad quem <strong>della</strong> realizzazione del reato;<br />

la negazione dell’applicabilità dell’indulto in tali casi sembra contrastare<br />

con il dettato di cui all’art. 12 <strong>della</strong> suddetta Convenzione, che,<br />

nel sancire il riconoscimento <strong>della</strong> grazia, dell’amnistia e <strong>della</strong> commutazione<br />

<strong>della</strong> pena, attraverso il richiamo a quest’ultimo termine, utilizza<br />

una nozione volutamente ampia, tale da includere i diversi provvedimenti

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