PDF - Senato della Repubblica
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<strong>Senato</strong> <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong> – 238 –<br />
XV LEGISLATURA<br />
281ª Seduta Assemblea - Allegato B<br />
26 febbraio 2008<br />
civile, al fine di semplificare ed accelerare lo svolgimento dei processi civili.<br />
(4-03416)<br />
CICCANTI. – Al Ministro <strong>della</strong> giustizia. – Premesso che:<br />
nel processo penale, attualmente, non esiste un’adeguata regolamentazione<br />
delle spese del procedimento;<br />
in caso di sentenza penale di condanna, i costi di giustizia gravano<br />
sull’intera collettività, anziché su chi ha commesso il reato;<br />
allo stesso tempo, chi viene assolto non ha diritto al rimborso delle<br />
spese sostenute per pagare il proprio avvocato;<br />
la grande e piccola criminalità costringono lo Stato a sostenere<br />
spese per l’impiego di magistrati, di personale di segreteria, del pubblico<br />
ministero, degli ufficiali giudiziari, eccetera, senza che alla condanna penale<br />
sia affincata una condanna al rimborso di tutti i costi del processo;<br />
invece, il cittadino innocente risulta penalizzato per aver dovuto<br />
sostenere spese che andrebbero poste a carico <strong>della</strong> parte che lo ha ingiustamente<br />
denunciato, oppure dallo Stato che ha attivato d’ufficio un’azione<br />
penale infondata,<br />
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto di copmpetenza,<br />
non intenda intervenire per una diversa regolamentazione delle<br />
spese dei procedimenti penali.<br />
(4-03417)<br />
RUSSO SPENA. – Al Ministro <strong>della</strong> giustizia. – Premesso che:<br />
si registra una significativa difformità interpretativa in ordine alla<br />
sfera di applicazione <strong>della</strong> Convenzione di Strasburgo del 21 marzo<br />
1983, ratificata dall’Italia il 30 giugno 1989, che disciplina le condizioni<br />
soggettive ed oggettive di accesso all’International Treaty Transfer;<br />
tale disomogeneità interpretativa si registra in maniera particolare<br />
in relazione alle condizioni di riconoscimento di una causa di estinzione<br />
<strong>della</strong> pena quale l’indulto, nei confronti dei condannati detenuti all’estero,<br />
ovvero di coloro che, pur essendo ristretti negli istituti di pena italiani,<br />
siano stati condannati con sentenze emesse da autorità giudiziarie straniere;<br />
in relazione all’applicazione del provvedimento di clemenza di cui<br />
alla legge 31 luglio 2006, n. 241, infatti, le autorità competenti si sono in<br />
numerosi casi pronunciate nel senso dell’impossibilità di riconoscere tale<br />
causa di estinzione <strong>della</strong> pena, anche rispetto a fatti commessi precedentemente<br />
al 2 maggio 2006; termine individuato dalla suddetta legge quale<br />
dies ad quem <strong>della</strong> realizzazione del reato;<br />
la negazione dell’applicabilità dell’indulto in tali casi sembra contrastare<br />
con il dettato di cui all’art. 12 <strong>della</strong> suddetta Convenzione, che,<br />
nel sancire il riconoscimento <strong>della</strong> grazia, dell’amnistia e <strong>della</strong> commutazione<br />
<strong>della</strong> pena, attraverso il richiamo a quest’ultimo termine, utilizza<br />
una nozione volutamente ampia, tale da includere i diversi provvedimenti