PDF - Senato della Repubblica
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Senato della Repubblica – 230 – XV LEGISLATURA 281ª Seduta Assemblea - Allegato B 26 febbraio 2008 quale nuova programmazione di infrastrutture sia stata prevista per lo sviluppo del territorio della vallata del Tronto; se il piceno abbia le caratteristiche per rientrare nell’elenco delle «zone franche» di prossima valutazione del CIPE e quali proposte siano conseguentemente allo studio per un positivo esito dell’iniziativa; se siano state approntate utili iniziative per la realizzazione di un polo tecnologico nell’area industriale della SGL Carbon. (4-03408) CASSON. – Al Ministro della giustizia. –(Già 3-00034). (4-03409) CICCANTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che: in Cina è disumanamente divenuto normalità il disprezzo per la vita; i bimbi appena nati giacciono morti sotto i bordi dei marciapiedi, nella totale indifferenza di coloro che transitano, nel corso di una giornata quotidianamente vissuta; i turisti testimoniano questa ignominia con foto ed inchieste giornalistiche; questi corpi fanno parte delle oltre 1.000 piccole vittime appena nate ogni anno; questi bambini sono le vittime della politica del Governo cinese, che pone il limite massimo di un solo figlio nelle città (due nelle zone rurali), con aborto obbligatorio in caso diverso; il Governo della Cina ha imposto una politica di restrizione della natalità, ma i metodi usati causano orrore e sofferenza: i cittadini, per il terrore di essere scoperti dal Governo, uccidono o abbandonano i propri neonati; ufficialmente, il Governo condanna l’uso della forza e della crudeltà per controllare le nascite, però, nella pratica quotidiana, gli incaricati del controllo subiscono tali pressioni allo scopo di limitare la natalità, che formano dei veri e propri «squadroni dell’aborto», che catturano le donne «illegalmente incinte» e le tengono in carcere finché non si rassegnano a sottoporsi all’aborto. In caso contrario, i figli «nati illegalmente» non hanno diritto alle cure mediche, all’istruzione, né ad alcuna altra assistenza sociale; essendo di gran lunga preferito il figlio maschio, le bambine rappresentano le principali vittime della limitazione delle nascite; secondo i dati delle statistiche ufficiali, il 97,5% degli aborti è rappresentato da feti femminili; il risultato è un forte squilibrio di proporzioni fra popolazione maschile e femminile; milioni di uomini non possono sposarsi, da ciò consegue il traffico di donne;
Senato della Repubblica – 231 – XV LEGISLATURA 281ª Seduta Assemblea - Allegato B 26 febbraio 2008 l’aborto selezionato per sesso sarebbe proibito dalla legge, però è prassi comune corrompere gli addetti per ottenere un’ecografia dalla quale conoscere il sesso del nascituro, si chiede di conoscere: quali iniziative abbia assunto il Governo italiano, davanti a queste notizie disumane, sia presso il Governo cinese che presso le Nazioni Unite; se, in occasione delle prossimi Olimpiadi, non intenda denunciare alla comunità internazionale questo genocidio di bambini e questa violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’uomo, assumendo idonee iniziative come quella per la «moratoria sulla pena di morte». (4-03410) CICCANTI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che: la legge finanziaria per il 2008, art. 1, comma 240, recita: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del medesimo decreto-legge»; il decreto del Presidente della Repubblica 412/1993, «Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 102», prevede, all’art. 2, sei zone climatiche in funzione dei gradi giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica; la legge 448/1998 prevede, all’art. 8, comma 10, lett. c), che «a compensare i maggiori oneri derivanti dall’aumento progressivo dell’accisa applicata al gasolio da riscaldamento ed al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F, nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica e individuati con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, e nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, per consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito d’imposta, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento impiegato nei territori predetti non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate corrispondente al contenuto di energia del gasolio da riscaldamento»;
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<strong>Senato</strong> <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong> – 231 –<br />
XV LEGISLATURA<br />
281ª Seduta Assemblea - Allegato B<br />
26 febbraio 2008<br />
l’aborto selezionato per sesso sarebbe proibito dalla legge, però è<br />
prassi comune corrompere gli addetti per ottenere un’ecografia dalla quale<br />
conoscere il sesso del nascituro,<br />
si chiede di conoscere:<br />
quali iniziative abbia assunto il Governo italiano, davanti a queste<br />
notizie disumane, sia presso il Governo cinese che presso le Nazioni<br />
Unite;<br />
se, in occasione delle prossimi Olimpiadi, non intenda denunciare<br />
alla comunità internazionale questo genocidio di bambini e questa violazione<br />
<strong>della</strong> Carta dei diritti fondamentali dell’uomo, assumendo idonee<br />
iniziative come quella per la «moratoria sulla pena di morte».<br />
(4-03410)<br />
CICCANTI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:<br />
la legge finanziaria per il 2008, art. 1, comma 240, recita: «A decorrere<br />
dalla data di entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge e fino al 31 dicembre<br />
2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati<br />
in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all’articolo<br />
5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,<br />
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni<br />
in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate<br />
con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del medesimo<br />
decreto-legge»;<br />
il decreto del Presidente <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong> 412/1993, «Regolamento<br />
recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione<br />
degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei<br />
consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, <strong>della</strong> legge 9 gennaio<br />
1991, n. 102», prevede, all’art. 2, sei zone climatiche in funzione dei<br />
gradi giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica;<br />
la legge 448/1998 prevede, all’art. 8, comma 10, lett. c), che «a<br />
compensare i maggiori oneri derivanti dall’aumento progressivo dell’accisa<br />
applicata al gasolio da riscaldamento ed al gas di petrolio liquefatto<br />
anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni<br />
ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong><br />
26 agosto 1993, n. 412, nelle province nelle quali oltre il 70 per<br />
cento dei comuni ricade nella zona climatica F, nei comuni non metanizzati<br />
ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente<br />
<strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong> e individuati con decreto del Ministro delle Finanze,<br />
di concerto con il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato,<br />
e nei comuni <strong>della</strong> regione Sardegna e delle isole minori,<br />
per consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito d’imposta,<br />
una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento impiegato nei<br />
territori predetti non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del<br />
costo del gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito<br />
attraverso reti canalizzate corrispondente al contenuto di energia del gasolio<br />
da riscaldamento»;