PDF - Senato della Repubblica
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<strong>Senato</strong> <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong> – 228 –<br />
XV LEGISLATURA<br />
281ª Seduta Assemblea - Allegato B<br />
26 febbraio 2008<br />
il Ministero dello sviluppo economico ha 69 consulenti;<br />
il Ministero per il commercio internazionale e per le politiche europee<br />
ne ha per nove volte e mezzo di quelli su cui può contare il Ministero<br />
degli affari esteri;<br />
infine, un Governo crea un Ministero e paga degli esperti per analizzare<br />
il suo stesso programma, cosicché il Ministero per l’attuazione del<br />
programma paga consulenti per: a) «l’analisi degli obiettivi del programma<br />
di Governo, in relazione alla possibilità di una loro misurazione<br />
tramite indicatori di carattere quantitativo»; b) «fornire analisi del programma<br />
di Governo, sia nei suoi aspetti giuridici, sia in quelli di carattere<br />
operativo»,<br />
si chiede di conoscere:<br />
a quanto ammonti il costo di tutte le 1.253 consulenze come<br />
«spese in conto corrente»;<br />
se alcune o molte consulenze potessero essere tagliate al fine di risparmiare<br />
sulla spesa pubblica;<br />
se tali consulenze, così come richiesto per le Regioni ed enti locali,<br />
hanno avuto il previsto parere di congruità da parte <strong>della</strong> Corte dei conti,<br />
ovvero siano stati sottoposti gli atti relativi al giudice contabile per le valutazioni<br />
di competenza.<br />
(4-03406)<br />
CICCANTI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:<br />
il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, all’articolo 28, dispone<br />
che «Il termine per l’attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto<br />
dal secondo periodo dell’articolo 1, comma 461, <strong>della</strong> legge 27 dicembre<br />
2006, n. 296, è differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle società<br />
regionali dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e<br />
lo sviluppo di impresa S.p.A. [di seguito Agenzia$œ, per consentire il<br />
completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni» e<br />
che, «Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario,<br />
le società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti<br />
di servizio con l’Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21<br />
aprile 2000, n. 185, e vigenti all’atto del loro trasferimento alle regioni,<br />
fino al subentro di queste ultime nell’esercizio delle funzioni svolte dalla<br />
suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli»;<br />
l’Agenzia, in attuazione del piano di riordino, ha disposto la liquidazione<br />
di sette delle diciotto società regionali per le quali non è stato dichiarato<br />
interesse all’acquisizione da parte <strong>della</strong> Regione competente: tra<br />
queste Sviluppo Italia Marche;<br />
Sviluppo Italia Marche è stata attivata nel 2004, colmando in tal<br />
modo una lacuna storica rispetto alle regioni limitrofe (nelle quali le società<br />
regionali dell’Agenzia erano operative alcuni anni prima), consentendo<br />
finalmente ai disoccupati marchigiani di usufruire a livello locale<br />
di un servizio informativo e di gestione complessiva delle agevolazioni<br />
atto a fruire delle provvidenze del decreto legislativo 185/2000, tit. II<br />
(Autoimpiego);