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PDF - Senato della Repubblica

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<strong>Senato</strong> <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong> – 218 –<br />

XV LEGISLATURA<br />

281ª Seduta Assemblea - Allegato B<br />

26 febbraio 2008<br />

liberi, oppure per i quali non v’è stato da parte del conduttore l’esercizio<br />

del diritto di prelazione, nonché i locali commerciali e le relative pertinenze.<br />

Anche in questo caso la cooperativa degli inquilini, con l’assenso<br />

degli amministratori dell’ENPAF, ha acquistato l’inoptato, riservandosi di<br />

nominare in un secondo momento gli acquirenti, ovvero lo stesso giorno<br />

<strong>della</strong> stipula dell’atto di compravendita con l’ENPAF;<br />

di tale complesso, nove appartamenti, cinque locali commerciali e<br />

due rimesse sono state alienate alla Domus 2003 srl e due appartamenti<br />

alla Reale Immobiliare srl. A conferma di tale situazione vi sarebbe la lettera<br />

inviata ad un inquilino di via Deruta in cui si informa che a partire<br />

dal 23 dicembre 2003, cioè il giorno successivo all’atto di compravendita<br />

stipulato tra l’ENPAF e la Reale Immobiliare, i rapporti inerenti al predetto<br />

immobile sono trasferiti all’Immobilgreen. Attualmente, quest’ultima<br />

società pone in vendita in via Deruta box auto ed appartamenti a partire<br />

da 42.000 euro;<br />

la vendita degli immobili ENPAF di via Deruta, ove fossero accertate<br />

circostanze, avrebbe quindi avuto l’effetto di conseguire, anziché un<br />

incremento <strong>della</strong> cassa di previdenza dei farmacisti, un profitto per soggetti<br />

terzi;<br />

in linea con quanto fatto per via Deruta, anche l’alienazione, avvenuta<br />

nell’aprile 2005, dello stabile ENPAF sito in via Conti Rossini 44<br />

presenta alcune peculiarità degne di nota. Anche in questo caso una persona<br />

non inquilina dello stabile ante-vendita, e pertanto senza titolo per<br />

associarsi né per comprare con il medesimo trattamento di favore previsto<br />

per i conduttori degli immobili, avrebbe acquistato un appartamento di 5,5<br />

vani al 3º piano dello stabile al prezzo di 235.000,00 euro, sicuramente di<br />

gran lunga inferiore al corrispettivo che avrebbe dovuto versare se avesse<br />

comprato senza aderire alla cooperativa. Le stime di mercato per appartamenti<br />

ubicati nelle stessa via e di egual misura fanno riferimento ad un<br />

valore oscillante tra i 700.000 e gli 800.000 euro;<br />

la vicenda sembra ancora più grave se si pensa che tali fatti sarebbero<br />

avvenuti mentre gli amministratori dell’ENPAF si affannavano a ripetere<br />

pubblicamente che la vendita del patrimonio immobiliare avrebbe<br />

compromesso la riserva tecnica per il pagamento delle pensioni dei farmacisti,<br />

come emerge anche dalla lettura degli atti acclusi all’istruttoria del<br />

ricorso straordinario al Presidente <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong>, promosso da inquilini<br />

che volevano acquistare l’appartamento locato di proprietà dell’ENPAF,<br />

ma non hanno potuto procedere all’acquisto;<br />

nell’ambito di detto procedimento, risalente alla fine del 2003, nonostante<br />

un diverso avviso dello stesso ufficio giuridico <strong>della</strong> Presidenza<br />

del Consiglio, sarebbe stato disatteso un precedente parere del Consiglio<br />

di Stato con il quale era riconosciuto un diritto soggettivo per gli inquilini<br />

ed un obbligo per l’ENPAF di vendere agli inquilini che ne avevano fatto<br />

richiesta il proprio patrimonio immobiliare, secondo quanto previsto dal<br />

più volte ricordato decreto legislativo 104/1996, essendo ininfluente l’intervenuta<br />

privatizzazione;

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