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PDF - Senato della Repubblica

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<strong>Senato</strong> <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong> – 212 –<br />

XV LEGISLATURA<br />

281ª Seduta Assemblea - Allegato B<br />

26 febbraio 2008<br />

in riscontro a tale comunicazione veniva quindi diffusa una nota in<br />

cui si affermava che a seguito degli incontri ripetutamente svoltisi con i<br />

rappresentanti delle Regioni capofila potevano essere chiariti due aspetti:<br />

1) le pertinenze non destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali<br />

e di produzione di beni e servizi (depositi, attrezzi, scale, camminamenti<br />

pedonali, accessi) si inquadrano come aree occupate con impianti di difficile<br />

rimozione; 2) il canone minimo, cioè il canone al di sotto del quale<br />

non è possibile scendere in materia di concessioni demaniali, è regolato<br />

dall’art. 3 del decreto ministeriale 342/1998;<br />

il contenuto di tale nota consente di cogliere immediatamente le<br />

criticità che emergono dall’applicazione delle nuove regole dettate dalla<br />

legge 296/2006 ed i contrasti irrisolti non solo nel rapporto Stato-Regioni,<br />

quanto anche nel rapporto tra i diversi uffici dell’amministrazione statale.<br />

Infatti, per quanto attiene al primo punto <strong>della</strong> nota sopracitata, è possibile<br />

rilevare come l’orientamento <strong>della</strong> Presidenza del Consiglio sia stato disatteso<br />

con la conseguente proliferazione di contenziosi in ordine all’applicazione<br />

dei canoni per le pertinenze del demanio marittimo. Per quanto attiene<br />

al secondo punto, il Ministero dei trasporti, con nota del 17 gennaio<br />

2008, ha comunicato che il decreto ministeriale 342/1998 deve intendersi<br />

tacitamente abrogato e quindi non trova applicazione l’art. 3 del decreto<br />

suddetto nella parte in cui vengono stabiliti i canoni minimi per periodi<br />

inferiori all’anno;<br />

l’Agenzia del demanio ha poi diffuso una nota interna definita «linee<br />

guida per l’applicazione dei nuovi criteri di determinazione dei canoni»,<br />

che è stata più volte esaminata nel corso di incontri in sede di<br />

Commissione Stato-Regioni presso la Presidenza del Consiglio. In particolare,<br />

si evidenziava l’incongruenza dell’interpretazione secondo cui gli importi<br />

indicati al comma 251, comma 1, lett. b), n. 1, <strong>della</strong> legge 296/2006<br />

devono essere aggiornati degli indici ISTAT maturati sino dal 1994, trattandosi<br />

di un’interpretazione palesemente in contrasto con il tenore letterale<br />

<strong>della</strong> norma, nella parte in cui dispone che per le concessioni demaniali<br />

marittime si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2007, gli importi<br />

specificati di seguito maggiorati degli indici maturati alla stessa data;<br />

la Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota del 26 marzo<br />

2007, affermava che «non può tacersi l’evidente circostanza che talune<br />

prospettazioni di codesta agenzia parrebbero non del tutto in linea con<br />

le previsioni <strong>della</strong> legge finanziaria 2007, palesandosi, oltretutto, in termini<br />

di non conformità rispetto all’orientamento espresso dalla Camera<br />

dei Deputati nell’allegato testo di ordine del giorno che ha trovato l’adesione<br />

del governo e di non coerenza con gli indirizzi già espressi da questo<br />

ufficio e di cui alla nota del 19 febbraio u.s. così come sostanzialmente<br />

condivisi da codesta agenzia con la successiva nota del 21 febbraio.» In<br />

particolare, si censurava poi l’interpretazione proposta con riferimento al<br />

termine di riferimento per l’applicazione e degli indici ISTAT;<br />

la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri tornava poi sull’argomento<br />

con nota del 2 luglio 2007 (prot. 0001843), invitando ancora una

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