PDF - Senato della Repubblica
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Senato della Repubblica – 196 – XV LEGISLATURA 281ª Seduta Assemblea - Allegato B 26 febbraio 2008 tale norma non è retroattiva a procedimenti di successione e donazione già aperti e non ancora conclusi, ma è in vigore solamente in relazione ai procedimenti aperti dopo l’entrata in vigore del provvedimento stesso: tuttavia il terzo comma dell’art. 17 di detta legge delegava il Governo ad emanare, entro un anno dalla sua entrata in vigore «uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento tra la vigente disciplina in materia di imposta di registro e di ogni altra forma di imposizione fiscale sugli atti di successione e di donazione e le norne di cui al presente capo»; nonostante la Camera dei deputati, nella seduta n. 42 del 10 ottobre 2001, avesse già impegnato il Governo ad introdurre una disciplina transitoria atta ad evitare ingiustificate sperequazioni con riferimento ai procedimenti di liquidazione dell’imposta aperti e non ancora chiusi, nessuno dei previsti decreti legislativi di coordinamento è mai stato emanato; tale situazione ha creato una palese iniquità e sperequazione tra soggetti destinatari dei medesimi diritti determinando un copioso contenzioso che è arrivato ad interessare anche la Consulta (ordinanza del 16 settembre 2003 della C.T.R. della Puglia Sezione staccata di Lecce); la Corte costituzionale (ordinanza 9/2006) dichiara inammissibile le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici di Lecce soprattutto per vizi e/o carenze di prospettazione piuttosto che affrontare le questioni nella loro portata sostanziale; dubbi di diritto su tale immotivata determinazione vengono anche sollevati dall’Agenzia delle entrate di Sanremo (Imperia), con il provvedimento n. 2069 del 14 agosto 2003 in risposta ad un ricorso avverso il versamento della liquidazione di imposta; una disciplina transitoria, volta ad evitare le suddette ingiustificate sperequazioni diffusamente avvertite, venne già introdotta dall’art. 11, comma 1, della legge 17 dicembre 2006 che concedeva una riduzione del 30% alle successioni per le quali, al 1º luglio 1986, «non fosse già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile», si chiede di sapere se il Governo intenda adottare iniziative per introdurre una disciplina transitoria che consenta un’agevole definizione del consistente contenzioso in atto e ne eviti l’inevitabile incremento che avrebbe conseguenze negative sulla funzionalità dell’amministrazione finanziaria e che creerebbe ulteriori disagi a numerosi cittadini. (4-03378) GRASSI. – Ai Ministri della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca. – Premesso che: il dettato della norma contenuta nei decreti ministeriali 231/1997 e 39/1998 stabilisce che possono accedere all’insegnamento solo coloro che hanno conseguito la laurea in Scienze politiche entro l’anno accademico 2000/2001, escludendo in tal modo dalla professione di insegnante tutti i laureati negli anni accademici successivi siano essi appartenenti al vecchio o al nuovo ordinamento;
Senato della Repubblica – 197 – XV LEGISLATURA 281ª Seduta Assemblea - Allegato B 26 febbraio 2008 nei confronti dei laureati in Scienze politiche del vecchio ordinamento si è prodotta, inoltre, un’ulteriore discriminazione, contraddicendo quanto previsto dall’articolo 3 della Carta costituzionale: infatti, per lo studente a parità di condizione di appartenenza ad uno stesso ordinamento e con lo stesso piano di studi è previsto da parte della legge un differente trattamento; gli studenti che nel 1997 (e negli anni successivi) si sono immatricolati al corso di laurea in Scienze politiche al momento dell’iscrizione hanno trovato indicato nelle guide universitarie tra gli sbocchi professionale ancora l’insegnamento; nella guida all’Università del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica anno 2000-2001 (anno dello sbarramento) alla pagina 228 è inserita la possibilità di insegnamento nelle scuole secondarie tra le professioni cui potevano accedere i laureati in Scienze politiche. In questo modo molti studenti dopo il 1997 hanno continuato ad iscriversi alla facoltà di Scienze politiche con la convinzione, confortata da quanto scritto nelle guide ufficiali, che tra gli sbocchi professionali ci fosse anche l’accesso all’insegnamento secondario; è molto delicata la situazione di tutti quegli studenti che si sono iscritti a Scienze politiche prima dell’emanazione della norma ma che, essendosi laureati successivamente all’anno accademico 2000/2001, ne hanno subito gli effetti. La lesione del diritto di queste persone, in tal caso, è ancora più evidente dato che, nel caso concreto, non si può parlare di ignorantia legis; il discorso è diverso per quel che riguarda i laureati in Scienze politiche del nuovo ordinamento: non è, infatti, comprensibile su quali basi si decida di escluderli dalla professione di insegnante. Il percorso curriculare, sostenuto da un laureato in Scienze politiche, è tale da metterlo nelle condizioni di essere preparato e capace di insegnare ai ragazzi delle scuole medie superiori determinate materie, quali Diritto, Economia o Sociologia; un gruppo di dottori in Scienze politiche di tutta Italia, stanchi di vedersi limitato il proprio diritto al lavoro, con la conseguente frustrazione di essere considerati come una categoria di laureati di serie B, ha dato vita al «Comitato Scienze politiche» e lanciato una petizione online per portare avanti una battaglia in difesa dei propri diritti; il 2 luglio 2007 la Conferenza dei Presidi di Scienze politiche ha deliberato l’invio di una lettera, a firma del Presidente prof. Luigi Moccia ed indirizzata al Ministero dell’istruzione e al Ministero dell’università e della ricerca, nella quale si chiede il ripristino della legalità ed il rispetto dei diritti di tutti i laureati in Scienze politiche, si chiede di sapere: se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta in premessa; quali provvedimenti intendano mettere in atto affinché vengano rispettati, senza distinzione alcuna, i diritti dei laureati in Scienze politiche e affinché venga ripristinata, per questa via, una situazione di regolarità. (4-03379)
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<strong>Senato</strong> <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong> – 196 –<br />
XV LEGISLATURA<br />
281ª Seduta Assemblea - Allegato B<br />
26 febbraio 2008<br />
tale norma non è retroattiva a procedimenti di successione e donazione<br />
già aperti e non ancora conclusi, ma è in vigore solamente in relazione<br />
ai procedimenti aperti dopo l’entrata in vigore del provvedimento<br />
stesso:<br />
tuttavia il terzo comma dell’art. 17 di detta legge delegava il Governo<br />
ad emanare, entro un anno dalla sua entrata in vigore «uno o più<br />
decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento tra la vigente disciplina<br />
in materia di imposta di registro e di ogni altra forma di imposizione<br />
fiscale sugli atti di successione e di donazione e le norne di cui al<br />
presente capo»;<br />
nonostante la Camera dei deputati, nella seduta n. 42 del 10 ottobre<br />
2001, avesse già impegnato il Governo ad introdurre una disciplina<br />
transitoria atta ad evitare ingiustificate sperequazioni con riferimento ai<br />
procedimenti di liquidazione dell’imposta aperti e non ancora chiusi, nessuno<br />
dei previsti decreti legislativi di coordinamento è mai stato emanato;<br />
tale situazione ha creato una palese iniquità e sperequazione tra<br />
soggetti destinatari dei medesimi diritti determinando un copioso contenzioso<br />
che è arrivato ad interessare anche la Consulta (ordinanza del 16 settembre<br />
2003 <strong>della</strong> C.T.R. <strong>della</strong> Puglia Sezione staccata di Lecce);<br />
la Corte costituzionale (ordinanza 9/2006) dichiara inammissibile<br />
le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici di Lecce soprattutto<br />
per vizi e/o carenze di prospettazione piuttosto che affrontare le<br />
questioni nella loro portata sostanziale;<br />
dubbi di diritto su tale immotivata determinazione vengono anche<br />
sollevati dall’Agenzia delle entrate di Sanremo (Imperia), con il provvedimento<br />
n. 2069 del 14 agosto 2003 in risposta ad un ricorso avverso il versamento<br />
<strong>della</strong> liquidazione di imposta;<br />
una disciplina transitoria, volta ad evitare le suddette ingiustificate<br />
sperequazioni diffusamente avvertite, venne già introdotta dall’art. 11,<br />
comma 1, <strong>della</strong> legge 17 dicembre 2006 che concedeva una riduzione<br />
del 30% alle successioni per le quali, al 1º luglio 1986, «non fosse già<br />
intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile»,<br />
si chiede di sapere se il Governo intenda adottare iniziative per introdurre<br />
una disciplina transitoria che consenta un’agevole definizione del<br />
consistente contenzioso in atto e ne eviti l’inevitabile incremento che<br />
avrebbe conseguenze negative sulla funzionalità dell’amministrazione finanziaria<br />
e che creerebbe ulteriori disagi a numerosi cittadini.<br />
(4-03378)<br />
GRASSI. – Ai Ministri <strong>della</strong> pubblica istruzione e dell’università e<br />
<strong>della</strong> ricerca. – Premesso che:<br />
il dettato <strong>della</strong> norma contenuta nei decreti ministeriali 231/1997 e<br />
39/1998 stabilisce che possono accedere all’insegnamento solo coloro che<br />
hanno conseguito la laurea in Scienze politiche entro l’anno accademico<br />
2000/2001, escludendo in tal modo dalla professione di insegnante tutti<br />
i laureati negli anni accademici successivi siano essi appartenenti al vecchio<br />
o al nuovo ordinamento;