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PDF - Senato della Repubblica

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<strong>Senato</strong> <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong> – 184 –<br />

XV LEGISLATURA<br />

281ª Seduta Assemblea - Allegato B<br />

26 febbraio 2008<br />

(Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) del <strong>Senato</strong>, che l’Italia manteneva<br />

un battaglione di riserva pronto per essere schierato in caso di necessità<br />

e che ciò sarebbe potuto avvenire con «brevissimo preavviso», ma non<br />

aveva affatto affermato che lo spiegamento era già stato deciso oppure che<br />

sarebbe stato effettuato senza una doverosa comunicazione al Parlamento,<br />

si chiede di sapere:<br />

se quanto riferito corrisponda a verità;<br />

per quale ragione il Parlamento non sia stato informato dello spiegamento<br />

di truppe aggiuntive in Kosovo, anche tenuto conto <strong>della</strong> delicatissima<br />

e pericolosa situazione dell’area;<br />

quali siano i compiti delle nuove truppe italiane e quale sia la presumibile<br />

minaccia alla quale esse dovrebbero fare fronte.<br />

(4-03365)<br />

BENVENUTO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso<br />

che:<br />

il 22 gennaio 2008 l’Agenzia delle entrate ha emanato la circolare<br />

n. 3/E in materia di «Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione<br />

di vincoli di destinazione», che al punto 5.2 afferma: «A titolo<br />

esemplificativo, rientrano tra gli atti costitutivi di vincoli aventi effetti anche<br />

traslativi i seguenti negozi: 1) negozio fiduciario: di cui prevalentemente<br />

si avvalgono le società fiduciarie disciplinate dalla legge 23 novembre<br />

1939, n. 1966, che si propongono di assumere l’amministrazione di<br />

beni per conto di terzi, 2) (omissis)»,<br />

il 23 gennaio l’organismo di categoria Assofiduciaria ha contestato,<br />

in una comunicazione diramata alle società fiduciarie associate, la suddetta<br />

interpretazione, puntualizzando fra l’altro che «l’operatività delle società<br />

fiduciarie è oggi posta in essere attraverso le norme sul mandato di<br />

cui agli articoli dal 1703 al 1730 del codice civile, in pieno ossequio a<br />

quanto stabilito dal Ministero dello sviluppo economico, autorità autorizzativa<br />

e di controllo delle stesse e dalla conforme modulistica contrattuale.<br />

Quando, pertanto, le società fiduciarie assumono in amministrazione fiduciaria<br />

i beni dei fiducianti in forza di madati con o senza rappresentanza<br />

non si producono mai effetti traslativi <strong>della</strong> proprietà nei rapporti fra le<br />

stesse ed i propri fiducianti»;<br />

la più qualificata stampa economica (si veda «Il Sole-24 ore» del<br />

23 e del 24 gennaio; «Italia Oggi» del 24 gennaio) ha immediatamente<br />

aderito alla posizione di Assofiduciaria;<br />

nella sostanza, è pacifico in dottrina e in giurisprudenza che la proprietà<br />

dei beni intestati alle società fiduciarie di amministrazione rimane<br />

in capo al fiduciante, tanto è vero che il relativo regime fiscale è di piena<br />

trasparenza, così che gli effetti tributari ricadono totalmente sul fiduciante;<br />

inoltre, il contratto standard di amministrazione fiduciaria obbligatoriamente<br />

adottato da tutte le società fiduciarie, come approvato dal vigilante<br />

Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero<br />

<strong>della</strong> giustizia, recita testualmente: «i valori, ancorché intestati alla società<br />

fiduciaria, rimangono di effettiva proprietà del fiduciante»;

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