PDF - Senato della Repubblica
PDF - Senato della Repubblica
PDF - Senato della Repubblica
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Senato</strong> <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong> – 184 –<br />
XV LEGISLATURA<br />
281ª Seduta Assemblea - Allegato B<br />
26 febbraio 2008<br />
(Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) del <strong>Senato</strong>, che l’Italia manteneva<br />
un battaglione di riserva pronto per essere schierato in caso di necessità<br />
e che ciò sarebbe potuto avvenire con «brevissimo preavviso», ma non<br />
aveva affatto affermato che lo spiegamento era già stato deciso oppure che<br />
sarebbe stato effettuato senza una doverosa comunicazione al Parlamento,<br />
si chiede di sapere:<br />
se quanto riferito corrisponda a verità;<br />
per quale ragione il Parlamento non sia stato informato dello spiegamento<br />
di truppe aggiuntive in Kosovo, anche tenuto conto <strong>della</strong> delicatissima<br />
e pericolosa situazione dell’area;<br />
quali siano i compiti delle nuove truppe italiane e quale sia la presumibile<br />
minaccia alla quale esse dovrebbero fare fronte.<br />
(4-03365)<br />
BENVENUTO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso<br />
che:<br />
il 22 gennaio 2008 l’Agenzia delle entrate ha emanato la circolare<br />
n. 3/E in materia di «Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione<br />
di vincoli di destinazione», che al punto 5.2 afferma: «A titolo<br />
esemplificativo, rientrano tra gli atti costitutivi di vincoli aventi effetti anche<br />
traslativi i seguenti negozi: 1) negozio fiduciario: di cui prevalentemente<br />
si avvalgono le società fiduciarie disciplinate dalla legge 23 novembre<br />
1939, n. 1966, che si propongono di assumere l’amministrazione di<br />
beni per conto di terzi, 2) (omissis)»,<br />
il 23 gennaio l’organismo di categoria Assofiduciaria ha contestato,<br />
in una comunicazione diramata alle società fiduciarie associate, la suddetta<br />
interpretazione, puntualizzando fra l’altro che «l’operatività delle società<br />
fiduciarie è oggi posta in essere attraverso le norme sul mandato di<br />
cui agli articoli dal 1703 al 1730 del codice civile, in pieno ossequio a<br />
quanto stabilito dal Ministero dello sviluppo economico, autorità autorizzativa<br />
e di controllo delle stesse e dalla conforme modulistica contrattuale.<br />
Quando, pertanto, le società fiduciarie assumono in amministrazione fiduciaria<br />
i beni dei fiducianti in forza di madati con o senza rappresentanza<br />
non si producono mai effetti traslativi <strong>della</strong> proprietà nei rapporti fra le<br />
stesse ed i propri fiducianti»;<br />
la più qualificata stampa economica (si veda «Il Sole-24 ore» del<br />
23 e del 24 gennaio; «Italia Oggi» del 24 gennaio) ha immediatamente<br />
aderito alla posizione di Assofiduciaria;<br />
nella sostanza, è pacifico in dottrina e in giurisprudenza che la proprietà<br />
dei beni intestati alle società fiduciarie di amministrazione rimane<br />
in capo al fiduciante, tanto è vero che il relativo regime fiscale è di piena<br />
trasparenza, così che gli effetti tributari ricadono totalmente sul fiduciante;<br />
inoltre, il contratto standard di amministrazione fiduciaria obbligatoriamente<br />
adottato da tutte le società fiduciarie, come approvato dal vigilante<br />
Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero<br />
<strong>della</strong> giustizia, recita testualmente: «i valori, ancorché intestati alla società<br />
fiduciaria, rimangono di effettiva proprietà del fiduciante»;