PDF - Senato della Repubblica
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<strong>Senato</strong> <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong> – 118 –<br />
XV LEGISLATURA<br />
281ª Seduta Assemblea - Allegato A<br />
26 febbraio 2008<br />
inidoneità permanente al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in<br />
servizio o per causa di servizio durante l’impiego in attività operativa o<br />
addestrativa anche nei confronti del personale appartenente ai ruoli sub direttivi<br />
e degli ufficiali ausiliari delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri<br />
(analoga disposizione già opera per gli ufficiali di tutte le Amministrazioni<br />
militari, compresa la Guardia di finanza);<br />
atteso che il personale del predetto Corpo deve essere incluso espressamente<br />
tra i destinatari <strong>della</strong> disposizione in argomento. Ciò in linea con<br />
la portata <strong>della</strong> medesima norma che, interpretata in chiave logica e sistematica<br />
ed alla luce dei principi costituzionali, non può che rivolgersi a<br />
tutto il personale militare, incluso quello <strong>della</strong> Guardia di finanza. Il<br />
Corpo, infatti:<br />
è parte integrante delle Forze armate (cfr., tra l’altro, legge n. 189<br />
del 1959);<br />
rientra nel Comparto «Difesa/Sicurezza», per il quale vige il principio<br />
di omogeneità <strong>della</strong> disciplina negoziale riguardante il relativo personale,<br />
tanto è che, peraltro, per la Guardia di finanza e l’Arma dei carabinieri,<br />
quali Forze di polizia ad ordinamento militare, si applicano le medesime<br />
norme contrattuali (cfr. decreto legislativo n. 195 del 1995);<br />
partecipa alle missioni cui inerisce il decreto-legge in parola ed è<br />
destinatario, al pari delle altre Amministrazioni interessate, <strong>della</strong> relativa<br />
disciplina, riguardante anche lo stato giuridico ed il trattamento economico<br />
del personale.<br />
Altra significativa ed eloquente situazione che depone in tal senso è<br />
certamente il fatto che un’analoga disposizione, come innanzi indicato, è<br />
già efficace nei confronti degli ufficiali di tutte le Amministrazioni militari,<br />
compresa la Guardia di finanza. Sotto tale aspetto, pertanto, sarebbe<br />
illogico ed irrazionale, oltre che sperequativo, un allineamento tra tali Amministrazioni<br />
relativamente alla categoria degli ufficiali ed un disallineamento<br />
per le rimanenti categorie.<br />
In tale quadro, l’intervento sarebbe teso ad evitare eventuali incertezze<br />
in sede applicativa correlate al mero dato letterale dell’attuale formulazione<br />
dell’articolo 4, comma 9;<br />
tenuto conto che l’intervento normativo non richiederebbe risorse finanziarie<br />
aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 7, comma 2,<br />
del medesimo provvedimento (circa 30 mila euro annui nel 2008 e nel<br />
2009 e 39 mila euro annui dall’anno 2010), che dovrebbero già tener<br />
conto degli oneri correlati all’applicazione <strong>della</strong> norma nei confronti del<br />
Corpo. In caso contrario, tali oneri, ammontanti ad euro 10 mila annui<br />
nel 2008 e nel 2009 e 13 mila euro annui dal 2010 (stima effettuata sulla<br />
base delle dotazioni di personale <strong>della</strong> Guardia di finanza rispetto alle altre<br />
Amministrazioni interessate), potranno trovare copertura sul medesimo<br />
fondo indicato all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge de quo. Ciò<br />
ferma restando la clausola di salvaguardia prevista dal successivo<br />
comma 3;