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Senato della Repubblica – 96 – XV LEGISLATURA 281ª Seduta Assemblea - Allegato A 26 febbraio 2008 delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due componenti, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi. 4.100 Eufemi, D’onofrio Respinto EMENDAMENTO Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «due componenti» con le altre: «un componente». ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI Articolo 5. (Turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell’anno 2008) 1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2008, tra il 1º aprile ed il 15 giugno. 2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall’articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, è posticipato al 27 febbraio 2008 e le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia presentate al consiglio nei sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento delle Camere diventano, in deroga a quanto previsto dall’articolo 53, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, efficaci ed irrevocabili il 26 febbraio 2008. 3. Le dimissioni presentate anteriormente al periodo indicato nel comma 2 e non ancora efficaci ed irrevocabili diventano efficaci ed irrevocabili il 26 febbraio 2008.
Senato della Repubblica – 97 – XV LEGISLATURA 281ª Seduta Assemblea - Allegato A 26 febbraio 2008 4. I comuni sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1, qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il termine antecedente a quello fissato per la votazione. 5.1 Manzione Respinto EMENDAMENTO Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Per le elezioni che hanno luogo ai sensi dei commi 2 e 4 non si applica l’obbligo di sottoscrizione delle candidature di cui all’articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e di cui all’articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122». ARTICOLI 6, 7 E 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI Articolo 6. (Commissioni elettorali circondariali) 1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni elettorali circondariali, da svolgere entro tempi determinati e previsti dai procedimenti elettorali connessi alle consultazioni politiche ed amministrative nell’anno 2008, il prefetto, al fine di assicurare comunque il quorum funzionale alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte di appello funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza ed impedimento degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell’eventuale procedimento di decadenza previsto dall’articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
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<strong>Senato</strong> <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong> – 96 –<br />
XV LEGISLATURA<br />
281ª Seduta Assemblea - Allegato A<br />
26 febbraio 2008<br />
delle leggi recanti norme per l’elezione del <strong>Senato</strong> <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong> di cui<br />
al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni,<br />
nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti<br />
o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due componenti,<br />
ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di<br />
entrata in vigore del presente decreto. Tale rappresentatività è attestata,<br />
al momento <strong>della</strong> presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti<br />
o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero<br />
dei legali rappresentanti dei medesimi.<br />
4.100<br />
Eufemi, D’onofrio<br />
Respinto<br />
EMENDAMENTO<br />
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «due componenti»<br />
con le altre: «un componente».<br />
ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO<br />
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE<br />
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI<br />
Articolo 5.<br />
(Turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell’anno 2008)<br />
1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali,<br />
dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale<br />
ordinario del 2008, tra il 1º aprile ed il 15 giugno.<br />
2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato<br />
dall’articolo 2 <strong>della</strong> legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni,<br />
è posticipato al 27 febbraio 2008 e le dimissioni del sindaco e<br />
del presidente <strong>della</strong> provincia presentate al consiglio nei sette giorni successivi<br />
alla data del decreto di scioglimento delle Camere diventano, in<br />
deroga a quanto previsto dall’articolo 53, comma 3, del testo unico delle<br />
leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18<br />
agosto 2000, n. 267, efficaci ed irrevocabili il 26 febbraio 2008.<br />
3. Le dimissioni presentate anteriormente al periodo indicato nel<br />
comma 2 e non ancora efficaci ed irrevocabili diventano efficaci ed irrevocabili<br />
il 26 febbraio 2008.